Parere definitivo 9 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 09/07/2020, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01272/2020 e data 09/07/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 luglio 2020
NUMERO AFFARE 03915/2005
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor UO NT contro il Comune di Bacoli, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) ordinanza n. 70 del Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli, notificata il 14-2-2005, recante la reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prodotta in data 11-2-2005 e la demolizione del manufatto sito in Bacoli alla via Cuma n. 183; 2) ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente e, in particolare, la relazione, se esistente, del responsabile del procedimento, l’atto di nomina dello stesso ed il verbale della commissione edilizia, se esistenti.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 2186 del 07/09/2005 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’istanza di sospensiva contenuta nel ricorso straordinario in oggetto;
Visto il parere sospensivo n. 3915/2005, reso dalla Sezione seconda nell’Adunanza del 12 ottobre 2015;
Vista la relazione, trasmessa con nota prot. 4207 del 23-4-2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ha chiesto l’espressione del parere definitivo sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato al Comune di Bacoli in data 14-6-2005, il signor UO NT impugnava i seguenti atti: 1) ordinanza n. 70 del Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli, notificata il 14-2-2005, recante la reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prodotta in data 11-2-2005 e la demolizione del manufatto sito in Bacoli alla via Cuma n. 183; 2) ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente e, in particolare, la relazione, se esistente, del responsabile del procedimento, l’atto di nomina dello stesso ed il verbale della commissione edilizia, se esistenti.
Premetteva di aver realizzato il suddetto manufatto anche per migliorare le proprie condizioni di vita, in quanto invalido al 100%, e di avere presentato al Comune istanza di sanatoria ex articolo 36 del DPR n. 380 del 2001 (prot. n. 1743 dell’11-2-2005), riservandosi la produzione della documentazione tecnica eventualmente richiesta dall’amministrazione.
Lamentava, peraltro, che l’ente locale aveva rigettato la domanda e disposto la demolizione dell’opera senza alcuna istruttoria, come dimostrato dalla circostanza che, a fronte di una domanda dell’11 febbraio, in data 14 febbraio era già stato emesso il provvedimento negativo, senza alcun avviso di avvio del procedimento e comunicazione della nomina del responsabile del medesimo.
Ne deduceva, pertanto, l’illegittimità e ne chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) Eccesso di potere- violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, della legge n. 47/85 e del successivo DPR 380/2001, artt. 31, 36 e 37- eccesso di potere per straripamento – errati presupposti – violazione del giusto processo – omessa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – omessa valutazione dell’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 37 del DPR n. 380/01 – violazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche; 2) Eccesso di potere per violazione della legge regionale n. 19 del 28-11-2001, art. 2 lettera b); 3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – contrasto con il pubblico interesse – mancata o insufficiente istruttoria.
Con parere n. 3915/2005, reso nell’Adunanza del 12 ottobre 2005, la Sezione II esprimeva il parere che la domanda di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato dovesse essere accolta, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Comune di Bacoli, a seguito di richiesta da parte dell’autorità ministeriale, rendeva le proprie controdeduzioni con nota del 22-12-2005, rappresentando l’infondatezza dei motivi proposti a sostegno del ricorso.
In particolare, evidenziava che la Commissione edilizia era stata soppressa e che le sue funzioni erano svolte dalla competente struttura amministrativa del Comune.
Inoltre, il responsabile del procedimento era stato nominato ed aveva reso la relazione di competenza, i cui contenuti erano riportati nel provvedimento impugnato.
La preliminare valutazione dell’intervento abusivo doveva essere necessariamente negativa, per effetto del contrasto dello stesso con la normativa urbanistica, onde risultava superflua ogni valutazione in merito a dati o elementi di giudizio forniti dal privato.
Con successiva nota prot. n. 269 del 14-1-2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici chiedeva al Comune di Bacoli, in relazione al tempo decorso dalla proposizione del gravame, se lo stesso confermava le controdeduzioni già rese, nonché di indicare i successivi sviluppi della vicenda precisando pure se fosse intervenuta una causa di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse al ricorso e se fosse stata presentata una nuova istanza di condono.
Il Comune riscontrava la richiesta ministeriale con nota prot. n. 3379 del 12-2-2019, con la quale venivano confermate le controdeduzioni già rese, rappresentando altresì che non erano intervenute cause di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse al ricorso e che alcuna nuova domanda di condono era stata presentata.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 4207 del 23-4-2020, ha trasmesso la prescritta relazione, chiedendo a questo Consiglio l’espressione del parere definitivo.
Ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso straordinario, avendo il ricorrente già proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Campania avverso la precedente ordinanza di demolizione n. 81 del 14-7-2004.
Ha ritenuto, nel merito, condivisibili le argomentazioni spese dal Comune in sede di controdeduzioni ed ha espresso, pertanto, l’avviso che il ricorso debba essere rigettato.
L’affare è stato trattenuto per l’espressione del parere definitivo all’adunanza dell’8 luglio 2020.
Considerato:
La Sezione ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal Ministero riferente, risultando il gravame comunque infondato nel merito.
Con il primo motivo il signor UO lamenta: Eccesso di potere- violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, della legge n. 47/85 e del successivo DPR 380/2001, artt. 31, 36 e 37- eccesso di potere per straripamento – errati presupposti – violazione del giusto processo – omessa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – omessa valutazione dell’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 37 del DPR n. 380/01 – violazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Deduce in primo luogo che il provvedimento di diniego di accertamento di conformità ed il consequenziale ordine di demolizione sono illegittimi per mancata previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione edilizia, necessario anche nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Lamenta ancora che il provvedimento gravato è stato assunto senza acquisire la necessaria relazione del responsabile del procedimento, non risultando dall’atto impugnato né che un responsabile del procedimento sia stato nominato né che lo stesso abbia redatto la prescritta relazione.
Evidenzia, poi, la carenza motivazionale dell’atto, non essendo lo stesso congruamente motivato in ordine alle ragioni che hanno giustificato la reiezione dell’istanza, risultando, altresì, mancata l’acquisizione di elementi e dati di giudizio forniti dall’interessato al fine di valutare l’intervento edilizio e la sua natura.
Lamenta, infine, la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, avendo il privato, in base a tale norma, diritto di conoscere l’inizio del procedimento amministrativo che lo interessa; mentre egli non era mai venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento né di chi fosse il responsabile del procedimento o almeno il responsabile del competente ufficio.
La censura non merita accoglimento.
Quanto alla lamentata mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia, va rilevato che tale parere non era necessario in conseguenza dell’avvenuta soppressione di tale organo nel Comune di Bacoli.
Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato “ Che il Consiglio comunale, in virtù dell’art.96 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con deliberazione n. 36 del 01.08.03 non ha confermato la commissione edilizia comunale e, pertanto, le funzioni della commissione stessa sono attribuite a questo Settore ”.
Orbene, il richiamato articolo 96 prevede che “ Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia ”.
Osserva, dunque, il Collegio che la soppressione della Commissione edilizia, operata con la richiamata deliberazione di Consiglio comunale, esclude che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e di conseguente irrogazione della sanzione dovesse essere acquisito il parere di tale organo, risultando la verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’opera rimessa in via esclusiva al settore amministrativo competente (nella specie il Settore XI, che ha adottato l’atto in questa sede gravato).
Né può dirsi che non vi sia stata nomina del responsabile del procedimento, evidenziandosi che il provvedimento di diniego della sanatoria e di irrogazione della demolizione risulta sottoscritto anche da questi ( “ Il Resp. del Procedimento Geom. Fagioli Ernesto ”).
Quanto alla lamentata omessa acquisizione della relazione di quest’ultimo, deve essere evidenziato che l’ordinanza n. 70 del 14-2-2005 rende palese l’avvenuto intervento procedimentale del responsabile del procedimento, laddove si legge che “ il responsabile del relativo procedimento ha eseguito gli accertamenti del caso ed ha rilevato che l’opera realizzata è in contrasto con il P.R.G. […]; b) con il P.T.P. dei Campi Flegrei […] ”.
Ove anche mancasse una formale relazione scritta di quest’ultimo, la stessa verrebbe comunque a configurarsi all’interno dell’atto impugnato, laddove, con la sottoscrizione di esso, il responsabile del procedimento ha confermato come propri i rilievi, contenuti nella parte motivazionale, in ordine al contrasto dell’intervento con la normativa di piano operante nella zona di insistenza del manufatto.
Il sollevato profilo di censura non è, pertanto, meritevole di favorevole considerazione.
Venendo a questo punto all’esame del denunziato vizio di carenza di motivazione, la Sezione ritiene che lo stesso sia insussistente.
Ed, invero, la richiamata ordinanza n. 70 del 2005 esplicita in maniera sufficiente le ragioni per le quali il manufatto non può essere regolarizzato.
Si legge, infatti, che “ l’opera realizzata è in contrasto: a) con il P.R.G. (art. 19 “Archeologia Vincolata”) in quanto in tale zona non sono consentiti interventi edilizi aggiuntivi e le aree libere sono inedificabili; b) con il P.T.P. dei Campi Flegrei (Art. 11- P.I.-Protezione Integrale) in quanto ha comportato un incremento dei volumi esistenti di mc. 425,00 non previsto dalla norma ”.
Nella parte “ Considerato ”, si legge, poi: “ - Che l’opera è stata realizzata su un’area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 15 dicembre 1959 ed assoggettata alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - Che l’opera è stata realizzata su un immobile (foglio 3 part.lla 66) che, con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 17 giugno 1993, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/1939 (oggi Decreto Legislativo n. 42/04); - Che l’opera realizzata è in contrasto con la normativa di P.R.G. e del P.T.P. dei Campi Flegrei ”.
Da quanto sopra emerge, dunque, che l’obbligo motivazionale sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 36, comma 3, del DPR n. 380/2001 è stato correttamente adempiuto, atteso che i contenuti del provvedimento consentono al destinatario di comprendere l’ iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione e le ragioni di fatto e di diritto delle determinazioni assunte.
Va, inoltre, rilevato che la portata del suddetto obbligo motivazionale va correttamente delineata in relazione alla concreta tipologia del provvedimento ed ai presupposti normativi previsti per la sua emanazione.
Orbene, risultando, ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 380 del 2001, la sanatoria ordinaria subordinata alla verifica della conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della stessa che al momento di presentazione della domanda, il provvedimento di diniego deve ritenersi adeguatamente motivato quando, come nella specie, enunci le ragioni della non compatibilità urbanistica, richiamando le norme che tale contrasto evidenzino.
Il carattere vincolato del potere esercitato dall’amministrazione esclude la necessità di valutare ulteriori elementi ed, in particolare, gli interessi che fanno capo al privato.
Allo stesso modo, trattandosi di attività vincolata, la determinazione demolitoria risulta correttamente motivata con il richiamo alle opere realizzate ed alla loro abusività.
Nella specie, la descrizione delle opere e della loro abusività (circostanza quest’ultima che risulta palese anche in considerazione dell’avvenuta richiesta di permesso di costruire in sanatoria) è contenuta nel rapporto di P.M. n. 7281/ED del 10-7-2003 e nella precedente ordinanza di demolizione n. 81 del 14-7-04, atti che risultano richiamati per relationem dal provvedimento oggi all’esame.
Di poi, il riferimento ai vincoli dai quali è gravata l’area di insistenza del manufatto giustifica l’irrogazione della sanzione demolitoria ai sensi dell’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001.
Deve, infine, essere esaminato il profilo di censura con il quale si lamenta la violazione del principio di partecipazione procedimentale e, in particolare, l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento previsto dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
La Sezione ritiene che anche tale censura non meriti favorevole considerazione.
L’adempimento della comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata a rendere edotto il privato dell’avvenuto inizio di un procedimento da parte dell’amministrazione in modo da consentirgli la partecipazione e di introdurre nello stesso i propri interessi ed ogni elemento utile per orientare, conformemente al principio di legalità, l’azione amministrativa.
Orbene, il procedimento di accertamento di conformità contemplato dall’articolo 36 del DPR n. 380 del 2001 è un procedimento ad istanza di parte ed, in particolare, configura l’ipotesi prevista dall’articolo 2 della legge n. 241/1990 di un procedimento che “ consegua obbligatoriamente ad un’istanza ”, atteso che il comma 3 del richiamato articolo 36 dispone che “ Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”.
Rileva, dunque, il Collegio che, a fronte di un procedimento ad avvio obbligatorio per effetto di istanza del privato, l’avviso di avvio del procedimento non è dovuto e comunque la sua omissione non ridonda in illegittimità del provvedimento finale, in quanto, avendo il privato presentato l’atto di impulso procedimentale che determina obbligo di procedere e di provvedere, egli è a conoscenza dell’esistenza del procedimento e può parteciparvi senza la necessità della comunicazione di avvio da parte dell’amministrazione.
Né rileva, ai fini dell’illegittimità del provvedimento finale, l’asserita mancata conoscenza del Settore competente e del nominativo del responsabile del procedimento, considerandosi che, per costante giurisprudenza, tali omissioni producono mera irregolarità non invalidante e che comunque il ricorrente, essendo già stato attinto da una precedente ordinanza di demolizione per l’abuso commesso (dallo stesso conosciuta in quanto fatta oggetto di gravame), aveva la possibilità, con un minimo di diligenza, di acquisire cognizione dei suddetti elementi.
D’altra parte, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, IV, 11-9-2017, n. 4269; IV, 5-5-2017, n. 2065; IV 6-7-2012, n. 3969), sia pur con riferimento alla affine materia del condono edilizio, ritiene che i provvedimenti di diniego non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento perché i procedimenti, finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi, sono avviati su istanza di parte.
Analoghi rilievi di infondatezza della censura vanno svolti con riferimento alla determinazione di demolizione dell’opera abusiva, contenuta nel provvedimento impugnato, avuto riguardo al contenuto obbligatorio e vincolato di questa, necessaria conseguenza del diniego di sanatoria e della permanenza del carattere abusivo dell’opera all’esito della sua valutazione di non conformità urbanistica.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo il signor UO lamenta: Eccesso di potere per violazione della legge regionale n. 19 del 28-11-2001, art. 2 lettera b), evidenziando che il Responsabile del Settore XI non tiene conto della nuova normativa regionale che consente l’intervento posto in essere dal ricorrente.
La censura è infondata.
La norma citata dal ricorrente dispone che “ Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio di attività: […] b) Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell’edificio preesistente ”.
Rileva in primo luogo il Collegio che l’opera abusivamente realizzata dal signor UO non sembra rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia, bensì in quello di nuova costruzione, atteso che la stessa presenta una propria autonomia rispetto ad eventuali preesistenti manufatti.
Nel rapporto di P.M. n. 7281/ED del 10-7-2003 e nell’ordinanza n. 81 del 14-7-2004 (richiamati dall’atto odiernamente impugnato) essa viene, infatti, così descritta: “…un manufatto in muratura di mq. 85,00 per un’altezza di mt. 5,00. Detto manufatto è costituito da seminterrato allo stato grezzo e piano rialzato esternamente rifinito tranne per una parte che si presenta allo stato grezzo completo di infissi in alluminio anodizzato, porta di ingresso in ferro, solaio di copertura con tegole rosse e guaina impermeabilizzante. L’intero presenta n. 2 stanze letto, n. 2 W.C., completi di sanitari e funzionanti ed ingresso salone-cucina, il tutto completo di pavimentazione, intonaco ed impianto elettrico ed idraulico funzionante. Al piano rialzato si accede tramite una scala in muratura allo stato grezzo con ringhiera in ferro… ”.
Di poi, anche a voler ritenere in astratto l’opera realizzata sussumibile nella categoria della ristrutturazione edilizia (in disparte quanto sopra rilevato e la circostanza che lo stesso ricorrente ha presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380 del 2001 e non anche una DIA in sanatoria), la conseguente sottoposizione a denuncia di inizio di attività alcuna incidenza avrebbe sul diniego di sanatoria pronunciato, considerandosi che il manufatto risulta in contrasto con la normativa di P.R.G. e del P.T.P., elemento questo che è ostativo sia ad un permesso di costruire che a una DIA in sanatoria.
L’elemento introdotto dal motivo di ricorso, dunque, si palesa irrilevante in relazione a un diverso esito del procedimento di sanatoria.
Lo stesso è a dirsi anche con riferimento alla determinazione demolitoria assunta dal Comune.
Si osserva in proposito che l’eventuale assoggettamento a DIA dell’opera realizzata non potrebbe comunque determinare l’irrogazione di una sanzione diversa, trattandosi, come evidenziato nel provvedimento impugnato, di manufatto costruito su area sottoposta a vincolo.
Orbene, l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 prevede in tal caso la demolizione per le opere eseguite “ senza titolo ”, ricomprendendo tale generale formulazione tanto l’ipotesi in cui il titolo mancante sia il permesso di costruire quanto quella in cui esso sia la DIA.
D’altra parte, per le costruzioni realizzate su immobili vincolati, la sanzione demolitoria è confermata sia dall’articolo 33 del citato Testo Unico dell’Edilizia, in materia di ristrutturazione, sia dal successivo articolo 37, in materia di interventi assoggettati a denunzia di inizio di attività (oggi SCIA).
Tali considerazioni rendono infondata anche la censura relativa alla violazione delle suddette ultime norme.
Può a questo punto passarsi alla disamina del terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta: Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – contrasto con il pubblico interesse – mancata o insufficiente istruttoria.
Il signor UO deduce il contrasto del provvedimento con il pubblico interesse, in quanto l’amministrazione ha disposto la reiezione della domanda di sanatoria delle opere senza valutare che le stesse sono state eseguite per una migliore organizzazione di vita dell’istante e del suo nucleo familiare.
Deduce ancora che, pur sapendo il Comune che l’intervento si trova in una zona ampiamente urbanizzata e che esso non pregiudica né aggrava lo status quo ante, esso ha respinto la sanatoria senza una puntuale e compiuta istruttoria.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In relazione al dedotto vizio motivazionale la Sezione rinvia, per affermarne l’insussistenza, alle considerazioni in proposito svolte nell’esame del primo mezzo di censura.
In questa sede occorre, però, rilevare che alcun contrasto con il pubblico interesse è ravvisabile nel provvedimento impugnato e che alcuna valutazione doveva essere svolta in relazione alle ragioni per le quali l’abuso era stato realizzato, afferenti alla migliore organizzazione di vita della famiglia del ricorrente.
Ed, invero, come più sopra già evidenziato, il potere esercitato dall’amministrazione nelle funzioni urbanistiche di controllo e sanzionatoria è un potere vincolato e non discrezionale.
Nel rilascio dei titoli edilizi occorre unicamente verificare la conformità o meno dell’opera alla normativa urbanistica, mentre nell’irrogazione delle sanzioni l’unico elemento da prendere in considerazione è l’abusività della stessa in considerazione della sua natura e consistenza.
Resta, pertanto, estranea all’attività dell’amministrazione ogni valutazione in ordine all’interesse pubblico perseguito (valutazione che è effettuata a monte dal legislatore, nel momento in cui fissa i presupposti e le condizioni per il rilascio dei titoli e l’irrogazione delle sanzioni) ed alla comparazione dello stesso con il confliggente interesse privato al mantenimento dell’opera realizzata.
Il Comune, pertanto, doveva unicamente verificare la conformità urbanistica dell’opera ed il suo carattere abusivo, senza in alcun modo poter prendere in considerazione l’affermata necessità della stessa al fine di un miglioramento delle condizioni di vita del ricorrente e del suo nucleo familiare.
I richiamati contenuti delle funzioni urbanistiche di controllo e sanzionatoria evidenziano, altresì, che nella specie non vi è stata carente o omessa istruttoria.
L’ente locale, infatti, ha proceduto agli accertamenti che nel caso concreto dovevano essere effettuati per pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e, a seguito della determinazione di diniego, per disporre la demolizione del manufatto.
Sotto il primo profilo, infatti, è stata verificata, con esito negativo, la conformità dell’opera alla strumentazione urbanistico-edilizia; sotto il profilo sanzionatorio, invece, ne è stata valutata la consistenza, il carattere abusivo e la realizzazione in zona vincolata.
L’istruttoria risulta, pertanto, completa ed esaustiva in relazione agli elementi che andavano acquisiti per la conclusione del procedimento.
Né la carenza istruttoria può essere desunta dalla durata del procedimento, caratterizzata dal fatto che la domanda di sanatoria è stata presentata in data 11 febbraio 2005 mentre l’atto impugnato risulta essere stato adottato il successivo 14 febbraio.
In linea generale, va, infatti, osservato che la durata dei termini del procedimento è stabilita, in relazione all’esigenza di un’azione amministrativa efficiente ed efficace, per evitare che lo stesso si protragga oltre l’ambito temporale normativamente delineato; è, dunque, consentito all’amministrazione di concludere il procedimento anche in tempi più brevi, senza che ciò ridondi in carenza di istruttoria tutte le volte in cui l’autorità procedente abbia acquisito gli elementi di fatto e di diritto necessari ad assumere la determinazione richiesta.
Orbene, nel caso in esame il breve termine entro il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda di accertamento di conformità del ricorrente non ha impedito l’acquisizione degli elementi necessari per la sua definizione.
Va, invero, considerato che l’amministrazione, in relazione al pregresso accertamento di abusività dell’opera ed all’avvenuta irrogazione della sanzione demolitoria con l’ordinanza n. 81 del 14-7-2004, già aveva conoscenza della ubicazione, consistenza e caratteristiche del manufatto del quale veniva richiesta la sanatoria.
Pertanto, l’unica nuova verifica, normativamente richiesta e necessaria alla definizione del procedimento, atteneva alla conformità dello stesso alla normativa urbanistica; verifica agevolmente effettuabile attraverso l’esame delle disposizioni del P.R.G. e del P.T.P. dei Campi Flegrei, non richiedente, pertanto, tempi lunghi né chiarimenti o integrazioni da parte del privato.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso è infondato.
La Sezione, pertanto, esprime il parere che il ricorso straordinario all’esame debba essere rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex multis , Cass. civ., V, 16-5-2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso deve essere rigettato.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mele | Mario Luigi Torsello |
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli