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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685 del 2016, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Barbuto ed elettivamente domiciliati come in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Santo Cortese ed elettivamente domiciliato come in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , in ordine ai danni materiali, Controparte_1
fisici e morali subiti dagli attori e conseguentemente condannare il SI
, al versamento nei confronti degli attori della somma pari Controparte_1
1 ad € 50.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali …”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
- che “in data 07.08.2013 i SIi ... e con Pt_2 Pt_2 Parte_1
atto pubblico acquistavano a titolo oneroso dal SI …la Controparte_1
piena ed esclusiva proprietà sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Vibo Valentia alla via Cavour n. 9”;
- che “in forza dell'atto pubblico di compravendita, stipulato … in data
07.08.2013…i coniugi ad ogni effetto di legge sono divenuti Parte_1
legittimi proprietari dell'immobile descritto, ma gli stessi … non hanno mai potuto liberamente godere della titolarità del diritto di proprietà vantato sull'immobile, atteso che il medesimo immobile è risultato occupato materialmente dal SI ”; Controparte_2
-che “la materiale detenzione dell'immobile da parte del SI ha CP_2
impedito agli attori l'immissione nel possesso dell'immobile di loro esclusiva proprietà, causando agli stessi disagi e gravi danni…”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha chiesto la fissazione di una nuova udienza al fine di chiamare in causa il terzo CP_2
In data 29 agosto 2016, il Tribunale ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo, avanzata dal convenuto, in quanto “il titolo fatto valere dagli attori
è contrattuale e dunque l'estensione del contraddittorio implicherebbe l'introduzione di un titolo di responsabilità diverso con prevedibile allungamento dei tempi processuali”.
All'udienza del 9 aprile 2021, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
Terminata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2 * * *
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
A conforto della conclusione che precede è opportuno rilevare che:
- l'art. 1218 c.c. dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”;
- ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”;
- la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960). Nessun argomento, per invalidare questo principio, può desumersi dalla giurisprudenza di questa corte invocata dalla società ricorrente. Il principio - per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento 3 del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 - è stato infatti affermato (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito” (cfr. Cass. Civ.
n. 21140 del 2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha eccepito l'inadempimento del venditore relativamente all'obbligo di consegnare l'immobile libero da persone e cose - in quanto l'appartamento acquistato è risultato essere occupato da - e CP_2
ha sostenuto di avere subito danni materiali, fisici e morali in virtù del mancato godimento dell'immobile.
Tuttavia, i danni materiali, fisici e morali, oltre a essere stati dedotti genericamente1, non risultano essere stati dimostrati.
Infatti:
- il teste di parte attrice, , all'udienza del 10 giugno Testimone_1
2022, ha dichiarato “In ordine al capitolo 1 della memoria ex art. 183,
c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attorea, il teste: Non sono a conoscenza Tes_2
di questa circostanza”. Sul capitolo 2): “Non sono a conoscenza Tes_2
di questa circostanza” Sul capitolo 3): “So solo che quando sono Tes_2
andato con la Sig.ra in questo appartamento a vedere i lavori Pt_2
che c'erano da fare, ho visto che c'era una persona che non conosco.
Ciò è avvenuto nel novembre 2013. Con noi non c'era nessun altro”. Sul capitolo 4): Non sono a conoscenza di questa circostanza”. Sul Tes_2
capitolo 6): Non sono a conoscenza di questa circostanza”; Tes_2 - il teste ha riferito “Non sono a conoscenza se …sia stata o meno CP_2
sottoposta a visite mediche per forte stress” (cfr. verbale del 26 maggio
2023);
- il teste ha precisato “Non so se la sia stata Testimone_3 Pt_2
sottoposta cure per un forte stress” (cfr. verbale del 26 maggio 2023).
Né la prova di tali danni può trarsi:
-dalle dichiarazioni rese da in ordine al capitolo 6: “Vero che Testimone_4
la SIa è stata sottoposta a cure mediche per una forte Parte_2
depressione”. Ciò in quanto non è stata dimostrata la riconducibilità della depressione all'occupazione dell'immobile acquistato.
In definitiva: non risultano dettagliate e documentate le spese sostenute per reperire un'altra abitazione;
non è stata dimostrata la circostanza che gli attori avrebbero utilizzato l'immobile per finalità abitative e reddituali;
non è stato dimostrato il danno alla salute (cfr. i capitoli di prova dettagliati nella memoria depositata ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata poiché nel presente giudizio manca la prova del danno lamentato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù delle questioni trattate, del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 685 del 2016 R.G., così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore 5 del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 21 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'occupazione dell'immobile da parte di un soggetto terzo, tale , infatti, ha arrecato agli attori danni Persona_1 di natura economica, materiale e morale. Con riguardo al danno patrimoniale, si sottolinea che gli attori sono stati privati del godimento dell'immobile per circa due anni (dal 08.08.2013 al 01.06.2015) e hanno dovuto sostenere rilevanti spese per reperire un'altra abitazione e sistemazione;
con riferimento ai danni non patrimoniali, ci si riferisce, segnatamente, al danno da perdita di chance, atteso che gli attori non hanno potuto disporre dell'immobile né utilizzarlo per finalità abitative e reddituali, ma soprattutto ai danni morali derivanti dallo stress e dai disagi subiti, soprattutto dalla SIa , la quale ha dovuto ricorrere a cure mediche per lo stato di ansia e Parte_2 depressione insorto a causa della mancata disponibilità del bene acquistato”. cfr. comparsa conclusionale.
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