Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4394/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4394 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(deceduta il 27.10.1995), rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Truglio.
-OPPONENTE-
e
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Fortuna.
-OPPOSTA- nonchè
(CF: ), (CF: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: , (CF: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(CF: ), (CF: (CF:
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
). C.F._8
-CONVENUTI – contumaci-
OGGETTO: “Opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 1327/2006 emessa da questa
Corte di Appello di Napoli in data 3.5.2006”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, proponendo opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 1327/2006 emessa da
[...] questa Corte di Appello di Napoli in data 3.5.2006, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività di tale sentenza e rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “a) annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia, nei confronti della , nata a [...] il [...], residente in [...], CF: in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di (nata a [...]-RC il 12.02.1906 e deceduta in Napoli il 27/10/1995), della sentenza n° 1327/2006 emessa dalla Persona_1
Corte di Appello di Napoli e conseguentemente annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia della sentenza alla sentenza n. 11155/2002 per essere la stessa stata pronunciata in violazione del contraddittorio, ovvero nei confronti di non tutti i comproprietari del complesso immobiliare sito ad Ischia (NA) al Corso Vittorio Colonna, 117/123, tra cui figurava all'epoca dell'istaurazione del giudizio la madre e per successione Persona_1
a quest'ultima la stessa l'istante, cosi come documentato in atti, e rispetto alla quale quindi la pronuncia è inutiliter data;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa b) annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia, nei confronti della , nata a [...] il [...], residente in [...]
Napoli alla Via G. Donizetti, 1, CF: in proprio e nella qualità di erede di (nata a [...]-RC il 12.02.1906 e C.F._1 Persona_1 deceduta in Napoli il 27/10/1995), della sentenza n° 1327/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e conseguentemente annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia della sentenza alla sentenza n. 11155/2002 per essere la stessa stata pronunciata in violazione del contraddittorio, ovvero nei confronti di non tutti i comproprietari, tra cui figurava all'epoca dell'istaurazione del giudizio la madre e per successione a Persona_1 quest'ultima la stessa l'istante, cosi come documentato in atti, e rispetto alla quale quindi la pronuncia è inutiliter data, rimettendo la causa innanzi al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c., riconoscendo e dichiarando che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa In via subordinata c) annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia, nei confronti della , Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], CF: in proprio e nella qualità di erede di C.F._1 Per_1
(nata a [...]-RC il 12.02.1906 e deceduta in Napoli il 27/10/1995), della sentenza n° 1327/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e
[...] conseguentemente annullare e/o dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia della sentenza alla sentenza n. 11155/2002 per essere la stessa stata pronunciata in violazione del contraddittorio,ovvero nei confronti di non tutti i comproprietari, tra cui figurava all'epoca dell'istaurazione del giudizio la madre e per successione a quest'ultima la stessa l'istante, cosi come documentato in atti, e rispetto alla quale quindi la pronuncia Persona_1
è inutiliter data Conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare, alla luce dell'art. 885 c.c., il possesso continuato ed interrotto, pacifico e pubblico, da parte della e successivamente della erede figlia , per oltre vent'anni esercitato in modo palese “alla luce Persona_1 Parte_1 del sole”, quale proprietaria degli stessi, impedendo, ed avendo impedito in tutti questi anni, ai terzi estranei al diritto ogni atto di godimento o di gestione su di esso senza previa autorizzazione e, quindi, l'intervenuta usucapione ventennale della parte di sopraelevazione del muro di confine eccedente i 2,30 del muro di confine e del manufatto sullo stesso realizzato (ubicato nella stessa posizione del muro di confine in rapporto di identità con lo stesso) che si trova tra il complesso immobiliare di proprietà della convenuta sito in Ischia (NA) alla Via Vittorio Colonna, 125 e il complesso immobiliare di comproprietà dell'istante sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna, 117/123 (già n° 59/63); dichiarando la prescrizione del diritto nei confronti dell'istanti degli obblighi scaturenti e previsti dal contratto per notar del 13.08.1932.”. Per_2
Iscritta la causa al n. 4394/2020 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio la
[...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa opposizione, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa istanza di sospensione e rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “… respingere l'opposizione in ogni sua articolazione, condannandosi parte opponente al pagamento delle competenze di lite.”.
Con ordinanza depositata il 28.6.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza opposta, è stata dichiarata la contumacia di , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_7 Parte_6
, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Parte_8 Parte_2
28.6.2022. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con ordinanza del 19.6.2024 la causa è stata rinviata, per tentativo di bonario componimento e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni, al 12.11.2024.
Con successiva ordinanza del 13.11.2024 la causa è stata nuovamente rinviata, per tentativo di bonario componimento e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni, al 28.1.2025.
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposto che la trattazione della controversia in esame, per il giorno 28.1.2025, avvenisse ai sensi degli artt. 127, comma III,
e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Per la detta udienza del 28.1.2025, le parti costituite non hanno depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 31.12.2024.
Indi, con ordinanza depositata in data 29.1.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), la causa è stata rinviata all'11.3.2025 ai sensi dell'art.127 – ter, comma IV, c.p.c.
Con decreto presidenziale del 12.2.2025, è stata disposto che la trattazione della controversia in esame, per il giorno 11.3.2025, avvenisse ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022 (c.d. trattazione scritta).
E neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo la parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del
28.1.2025, né per quella dell'11.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127 ter c.p.c., introdotto con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI comma, e 348, III comma, c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 164/2024, trattandosi di impugnazione proposta prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4394/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 12.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini