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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. N 2301/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 7 ottobre 2022 con il n. 2301/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e contratto di finanziamento, vertente tra:
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._1 hini 55, (cod. fisc. _1
, residente in [...], C.F._2 ati e difesi dall'Avv. Gianluca SANSONETTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale Vittorio Veneto 7 a Prato, in virtù procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0574 35668 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Opponenti E
( facente parte del gruppo Kruk Italia S.r.l.), in persona del Controparte_2 te pro tempore, ,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Fax 01875361297 Pec: Email_3
Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 15 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli opponenti, come da atto di citazione: “… voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: In via preliminare;
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante la tardività della notifica e per tutti i motivi di cui in atti;
Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della per i motivi indicati in narrativa;
sempre in via preliminare: CP_3 accertata l crizione di qualsivoglia rapporto debitorio degli esponenti dichiarare che nulla è dai predetti dovuto per le causali di cui al decreto e revocare nei loro confronti il decreto opposto;
sempre in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi dichiarare che nulla è dai predetti dovuto a tale titolo per le causali di cui al decreto e revocare nei loro confronti il decreto
1 opposto; Nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
Ulteriormente in ordine alla sig.ra
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della garanzia prestata CP_1 ontratto per le causali tutte in atti tra cui vessatorietà dello stesso e per vizio del consenso della sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e compensi da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario....”.
Per la opposta, come da comparsa di risposta: "… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la Sig.ra _1 [...] al pagamento in favore della società della somma identica CP_1 Controparte_2 ta (€ 12329,57) e/o della diversa, ma somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende....” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 settembre 2022,
e proponevano opposizione avverso il _1 _1 decreto ingiuntivo n. 380/2022, emesso dal Tribunale di Prato il 9 aprile 2022, depositato in pari data (n. 802 / 2022 R.G.), notificato in data 11-22 luglio
2022, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a CP_2
la somma di € 12.329,57 oltre interessi moratori e spese legali della
[...] procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione evidenziavano:
- che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine prescritto dall'art
644 cpc, sicché era divenuto inefficace;
- che , secondo quanto prospettato nel ricorso per decreto ingiuntivo, la pretesa di credito trovava titolo in rapporto asseritamente intercorrente con rispetto al quale non vi era prova della titolarità in capo a E_
né dell'avvenuta cessione;
Controparte_3
- che, in ogni caso, non vi era prova del credito, essendo anche decorsi i termini di prescrizione, anche solo limitatamente agli interessi applicati;
- che non aveva sottoscritto le condizioni contrattuali e _1 comunque la conclusione non era stata preceduta da adeguate informazioni rispetto al contenuto complessivo e vi era stata violazione dell'art 1937 c.c..
2 Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale deduceva:
- di essere cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi di un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis
S.p.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati da
CP_4
- che, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento;
- che la controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 del Dlsvo 28/2010 e s.m., come condizione di procedibilità;
- che, nel merito, tutte le doglianze formulate erano destituite di fondamento, attesa la validità delle condizioni contrattuali applicate, essendo state correttamente indicati i costi, mettendo in condizione i clienti nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 23 marzo 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 del D.lgsvo 28/2010 e s.m. ,
In esito alla produzione del relativo verbale, con esito negativo, si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del
3 15 maggio 2024 la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per le motivazioni che seguono.
1. QUESTIONI PROCESSUALI. INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO
In primo luogo - richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. ( Cass., sez. un
18.9.2020, n 19596) secondo il quale nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta - occorre dare atto che con la produzione del verbale relativo all'attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo ogni questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria deve ritenersi superata.
Con riferimento poi alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine di efficacia di 60 giorni prescritto dall'art 644 cpc, vero è che le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato.
Nondimeno, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. 06/10/2021, n 27062).
4 Infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
2. LA LEGITIMAZIONE DI ITACAPITAL. LA CESSIONE DEL CREDITO.
In ordine a tale pretesa, intanto non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da entrambi gli opponenti.
A riguardo, infatti, va considerato che assume di avere Controparte_2 acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Parte_2 identificabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del TUB, con contratto di cessione del
14 settembre 2018, dandone avviso mediante pubblicazione sulla G.U., part II, n
117 del 6 ottobre 2018, crediti derivanti da contratti di credito di varia tipologia. Dai documenti prodotti si desume che il credito oggetto della pretesa ha in effetti avuto origine nel contratto di finanziamento nr 20064728166914, concluso per l'acquisto di beni di consumo il 4 gennaio 2013, con _1
e garantito dalla
[...] CP_1
L'atto di cessione a favore di richiama genericamente un elenco CP_2 di crediti tra i quali derivanti da finanziamenti derivanti da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati ai sensi di contratti di credito ai consumatori non v'è alcuna ulteriore informazione sull'oggetto di tale atto di cessione avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130. richiamandosi un elenco allegato, ma non prodotto, così che non appare sufficientemente determinato.
Già in fase monitoria, peraltro, la ricorrente ha poi prodotto una “Lista Crediti
Ceduti ITACAPITAL FINDOMESTIC Rubino 2018, contenente il riferimento 5 numerico sub codice pratica ed il nominativo e che tuttavia, _1 in quanto privo di sottoscrizione e di qualsiasi riferimento idoneo a collegarlo all'atto di cessione, non può integrare il documento contrattuale.
In proposito, va richiamato il principio affermato dalla S.C. secondo cui:“ l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass,
28 febbraio 2022, n 5617).
Ebbene, nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art
1346 c.c.., poiché fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. Inoltre, a rigore, la stessa lista dei crediti ceduti è priva di sottoscrizioni e quindi senza alcun elemento che consenta di ricondurlo formalmente al contenuto di alcuno dei contratti di cessione che nel tempo sarebbero intervenuti.
E a tal riguardo, occorre ulteriormente considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti CP_3 distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione:
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che 6 il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
In definitiva, poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella presente fattispecie, tuttavia, l'esame integrale della documentazione prodotta porta a dare rilevanza alla circostanza che della cessione venne data comunicazione al debitore principale non soltanto con lettera raccomandata del 19 novembre 2018, proveniente dal gruppo cessionario (KRuK), ma anche dalla stessa indiscussa titolare del rapporto originario e del CP_4 conseguente credito.
La lettera datata 17 settembre 2018, contiene il o riferimento sia del codice cliente (20064728166900), sia del codice pratica ( 20064728166916),
l'importo del credito ceduto ( € 9139,97 alla data di cessione). Per quanto nel documento contrattuale non vi sia espresso riferimento al codice pratica ( e codice cliente), tale numero appare nel riepilogo contabile del rapporto del
6.9.2019, con indicazione delle date e degli importi delle rate scadute, nonché nella lettera del 10 aprile 2015, di decadenza dal beneficio del termine. Si tratta, in definitiva, di lettere che il non ha contestato di avere Pt_1 effettivamente ricevuto e di cui non è contestata la provenienza, così che può concludersi che è stata la stessa titolare del credito, parte del contratto originario, a comunicare l'intervenuta cessione di qualche giorno precedente.
Tale dato, sul piano probatorio, appare di decisiva pregnanza in quanto rappresenta un documento indiscutibilmente riferibile al creditore cedente e successivo alla cessione, consentendo alla società cessionaria di ritenere superato l'onere posto a suo carico in ipotesi di contestazione da parte del debitore, in difformità delle pronunce invocate dalla difesa degli opponenti.
7 3. LA PRETESA NEI CONFRONI DI _1
Venendo quindi ai profili di merito, la pretesa di credito deve essere riconosciuta fondata e meritevole di accoglimento solo in riferimento alla posizione di , non del coniuge che ha _1 _1 allegato la non autenticità della sottoscrizione apposta al documento contrattuale.
A tal proposito, va intanto rilevato che il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., non richiede formule sacramentali o vincolate, pur dovendo rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi ( Cass., 22.1.2018, n 1537; Cass., 20.8.2014, n
18042; Cass. 21.11.2011, n 24456). Nel presente procedimento, sin dall'atto di opposizione la ha tempestivamente contestato la stessa CP_1 autenticità della grafia della sottoscrizione apposta all'interno del contratto di credito di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni di consumo - rappresentati da mobili e arredi - e posto a fondamento dell'ingiunzione, asserendo espressamente di non averlo mai sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 214 c.p.c.
A fronte del disconoscimento, l'art. 216 cod. proc. civ. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, sicché la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. Un, 01/02/2022, n 3086; Cass.,
Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n. 155; Cass., Sez. I,
12/07/1984, n. 4094. Parte opposta pur insistendo per l'accoglimento della pretesa di credito non ha formulato, neanche implicitamente, istanza di verificazione della sottoscrizione in calce al contratto assumendo, e peraltro solo in corso di giudizio, che la riferibilità del vincolo negoziale alla 8 dovrebbe desumersi dalla trasmissione alla società finanziaria CP_1 dei documenti d'identità e informazioni personali. E tuttavia, si tratta di elementi indiziari non dirimenti, ove si consideri il rapporto di coniugio con il debitore principale il quale era certamente a conoscenza dei dati forniti e ben potrebbe avere sottoscritto l'atto in luogo della moglie. Per quanto discende ineludibilmente dalle considerazioni sopra svolte, circa la non autenticità della sottoscrizione apposta contratto, non può che prendersi atto dell'assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa nei confronti della coobbligata, corroborata peraltro dai pagamenti effettuati dal coniuge, al quale sarebbero in via esclusiva imputabili entrambe le sottoscrizioni nonché il rapporto obbligatorio. . Si tratta, tuttavia, di un elemento presuntivo insufficiente , ai sensi dell'art 2729 c.c., a superare l'onere probatorio di dimostrare il fatto costitutivo dell'obbligazione a suo carico, in quanto isolato ed equivoco, comunque compatibile con l'ipotesi della falsa sottoscrizione da parte del all'insaputa della moglie. Tanto più, ove si consideri, che la stessa ha Pt_1 contestato sin dalla prima richiesta della originaria creditrice l'apposizione della sottoscrizione. Di conseguenza, in assenza di differenti dati istruttori, nei suoi confronti non soltanto va revocato il decreto ingiuntivo, ma non può essere pronunciata alcuna condanna, non sussistendo prova idonea ad accertare la pretesa di credito .
4. IL CREDITO NEI CONFRONTI DI _1
A differente conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione di _1
.
[...]
Si è già avuto modo di evidenziare che l'oggetto del giudizio, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta che trova giustificazione causale nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 4.1.2013, dal cliente _1
e del coniuge convivente originariamente con
[...] _1
. Trattandosi in ogni caso di contratti di finanziamento, E_ trova applicazione l'art 117 TUB che prevede la forma scritta ad substantiam , estesa anche ai contratti di credito al consumo dall'art 124 TUB, nella formulazione applicabile alla presente fattispecie ratione temporis. Secondo 9 tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca di conclusione del contratto, i contratti di credito al consumo devono indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore…. . “ E ancora, al comma 4: “….. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali….” . L'importo del finanziamento richiesto , risultante dal contratto, ammonta ad €
6000,00, finalizzato all'acquisto di una camera da letto, da rimborsare in 84 rate con cadenza mensile, di importo pari a 119,10 . Il TAN viene indicato in contratto in 11,96 % , il TAEG nel 12,64 % per un costo complessivo di €
6.754,00, comprensivo dei servizi accessori facoltativi , pari ad € 754,00, e tasso di interessi moratori pari al 14,60% annuo. In ordine a tale rapporto,
ha allegato di avere maturato il credito di € 12.329,57, CP_2 producendo estratto conto redatto ai sensi dell'art 50 DLGsvo 1.9.1993 , n 385,
e computando le voci a titolo di interessi, pari ad € 5985,72 al marzo 2022. La somma ingiunta di € 12329,57 si correla quindi espressamente al contratto che sarebbe stata sottoscritto e nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, con maggiorazione per gli interessi di mora, sino al febbraio 2022. Sotto questo profilo, pertanto, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e – in difetto di rilievi specifici sull'inserimento di poste di credito non dovute, si possono assumere i numeri debitori forniti dalla società creditrice.
Dall'estratto di saldaconto, inoltre, è agevole desumere che gli importi complessivamente computati derivano dalla corretta applicazione della decadenza dal beneficio del termine. In definitiva, in presenza di tale regolamentazione, le censure dell' opponente sono prive di pregio, in quanto estremamente generiche non potendosi imputare, sia pure attraverso il richiamo alla disposizione di cui all'art 1375 c.c., una non corretta valutazione
10 sul merito del finanziamento e sull'adeguatezza dell'operazione spettante al soggetto finanziato e rientrante nella sfera dell'autonomia privata. Né, per quanto concerne la posizione del è stato allegato che tale valutazione Pt_1 sia stata in qualche modo condizionata da violazione di obblighi informativi da parte della finanziatrice, sia in considerazione della qualità soggettiva del soggetto finanziato, sia in considerazione del tipo di operazione, priva di rischi e con indicazione dettagliata della regolamentazione negoziale (Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011 n.11295).
Priva di pregio è poi la generica contestazione relativa alla mancata prova del credito, in presenza del contratto regolarmente sottoscritto e dalla allegata erogazione degli importi, di per sé neanche oggetto di specifiche contestazioni, alla luce del disposto degli artt 115 e 116 cpc.
Parimenti infondate appaiono le ulteriori doglianze sollevate circa la decorrenza del termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di conclusione del contratto. Nel contratto in esame era previsto un termine di adempimento dei singoli ratei che costituiscono unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Conseguentemente, il termine di prescrizione decennale applicabile per effetto del disposto dell'art 2946 c.c. , in difetto della richiesta di decadenza dal beneficio dal termine, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento ovvero dalla data in cui tale decadenza è avvenuta, e, pertanto, dalla data dell'aprile 2015, trattandosi di rapporto unitario (Cass.,
30.11.2017, n 28819; Cass. n. 18951/13; Cass. n. 17798/11; Cass, n. 10127/2005;
Cass., n. 2262/1984).
Né l'eccezione può essere indirizzata verso il credito per gli interessi accessori al capitale richiesto, proprio in ragione del carattere unitario della prestazione che esclude l'operatività del disposto dell'art 2948 c.c. per le prestazioni aventi carattere intrinseco di periodicità.
Sulla base delle superiori argomentazioni, quindi il decreto ingiuntivo divenuto inefficace, dovrà essere revocato, con la condanna al pagamento della somma di € 12.329,57 nei confronti del solo , maggiorata degli _1 ulteriori interessi - come richiesti nel ricorso- nella misura legale sulla sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
11 L'esito complessivo della unitaria vicenda processuale, con il riconoscimento del credito nei confronti di , da una parte, e la inefficacia del _1 decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni pretesa nei confronti della CP_1 ad avviso del giudicante giustificano la integrale compensazione delle spese processuali, ai sensi del disposto dell'art 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato , sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da _1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 380/2022,
[...] _1 emesso dal Tribunale di Prato il 9 aprile 2022, depositato in pari data (n. 802 / 2022 R.G.), notificato in data 11-22 luglio 2022, nei confronti di CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.,, ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo n. il decreto ingiuntivo n. 380/2022;
b) condanna,
al pagamento a favore dell'opposta dell'importo di € _1
12.329,57, oltre interessi legali sulla sola somma capitale, dalla data della domanda al soddisfo, rigettando ogni domanda avanzata nei confronti di
_1
c) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in data 5 dicembre 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 7 ottobre 2022 con il n. 2301/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e contratto di finanziamento, vertente tra:
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._1 hini 55, (cod. fisc. _1
, residente in [...], C.F._2 ati e difesi dall'Avv. Gianluca SANSONETTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale Vittorio Veneto 7 a Prato, in virtù procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0574 35668 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Opponenti E
( facente parte del gruppo Kruk Italia S.r.l.), in persona del Controparte_2 te pro tempore, ,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Fax 01875361297 Pec: Email_3
Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 15 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli opponenti, come da atto di citazione: “… voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: In via preliminare;
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante la tardività della notifica e per tutti i motivi di cui in atti;
Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della per i motivi indicati in narrativa;
sempre in via preliminare: CP_3 accertata l crizione di qualsivoglia rapporto debitorio degli esponenti dichiarare che nulla è dai predetti dovuto per le causali di cui al decreto e revocare nei loro confronti il decreto opposto;
sempre in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi dichiarare che nulla è dai predetti dovuto a tale titolo per le causali di cui al decreto e revocare nei loro confronti il decreto
1 opposto; Nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
Ulteriormente in ordine alla sig.ra
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della garanzia prestata CP_1 ontratto per le causali tutte in atti tra cui vessatorietà dello stesso e per vizio del consenso della sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e compensi da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario....”.
Per la opposta, come da comparsa di risposta: "… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la Sig.ra _1 [...] al pagamento in favore della società della somma identica CP_1 Controparte_2 ta (€ 12329,57) e/o della diversa, ma somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende....” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 settembre 2022,
e proponevano opposizione avverso il _1 _1 decreto ingiuntivo n. 380/2022, emesso dal Tribunale di Prato il 9 aprile 2022, depositato in pari data (n. 802 / 2022 R.G.), notificato in data 11-22 luglio
2022, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a CP_2
la somma di € 12.329,57 oltre interessi moratori e spese legali della
[...] procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione evidenziavano:
- che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine prescritto dall'art
644 cpc, sicché era divenuto inefficace;
- che , secondo quanto prospettato nel ricorso per decreto ingiuntivo, la pretesa di credito trovava titolo in rapporto asseritamente intercorrente con rispetto al quale non vi era prova della titolarità in capo a E_
né dell'avvenuta cessione;
Controparte_3
- che, in ogni caso, non vi era prova del credito, essendo anche decorsi i termini di prescrizione, anche solo limitatamente agli interessi applicati;
- che non aveva sottoscritto le condizioni contrattuali e _1 comunque la conclusione non era stata preceduta da adeguate informazioni rispetto al contenuto complessivo e vi era stata violazione dell'art 1937 c.c..
2 Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale deduceva:
- di essere cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi di un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis
S.p.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati da
CP_4
- che, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento;
- che la controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 del Dlsvo 28/2010 e s.m., come condizione di procedibilità;
- che, nel merito, tutte le doglianze formulate erano destituite di fondamento, attesa la validità delle condizioni contrattuali applicate, essendo state correttamente indicati i costi, mettendo in condizione i clienti nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 23 marzo 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 del D.lgsvo 28/2010 e s.m. ,
In esito alla produzione del relativo verbale, con esito negativo, si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del
3 15 maggio 2024 la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per le motivazioni che seguono.
1. QUESTIONI PROCESSUALI. INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO
In primo luogo - richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. ( Cass., sez. un
18.9.2020, n 19596) secondo il quale nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta - occorre dare atto che con la produzione del verbale relativo all'attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo ogni questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria deve ritenersi superata.
Con riferimento poi alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine di efficacia di 60 giorni prescritto dall'art 644 cpc, vero è che le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato.
Nondimeno, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. 06/10/2021, n 27062).
4 Infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
2. LA LEGITIMAZIONE DI ITACAPITAL. LA CESSIONE DEL CREDITO.
In ordine a tale pretesa, intanto non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da entrambi gli opponenti.
A riguardo, infatti, va considerato che assume di avere Controparte_2 acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Parte_2 identificabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del TUB, con contratto di cessione del
14 settembre 2018, dandone avviso mediante pubblicazione sulla G.U., part II, n
117 del 6 ottobre 2018, crediti derivanti da contratti di credito di varia tipologia. Dai documenti prodotti si desume che il credito oggetto della pretesa ha in effetti avuto origine nel contratto di finanziamento nr 20064728166914, concluso per l'acquisto di beni di consumo il 4 gennaio 2013, con _1
e garantito dalla
[...] CP_1
L'atto di cessione a favore di richiama genericamente un elenco CP_2 di crediti tra i quali derivanti da finanziamenti derivanti da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati ai sensi di contratti di credito ai consumatori non v'è alcuna ulteriore informazione sull'oggetto di tale atto di cessione avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130. richiamandosi un elenco allegato, ma non prodotto, così che non appare sufficientemente determinato.
Già in fase monitoria, peraltro, la ricorrente ha poi prodotto una “Lista Crediti
Ceduti ITACAPITAL FINDOMESTIC Rubino 2018, contenente il riferimento 5 numerico sub codice pratica ed il nominativo e che tuttavia, _1 in quanto privo di sottoscrizione e di qualsiasi riferimento idoneo a collegarlo all'atto di cessione, non può integrare il documento contrattuale.
In proposito, va richiamato il principio affermato dalla S.C. secondo cui:“ l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass,
28 febbraio 2022, n 5617).
Ebbene, nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art
1346 c.c.., poiché fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. Inoltre, a rigore, la stessa lista dei crediti ceduti è priva di sottoscrizioni e quindi senza alcun elemento che consenta di ricondurlo formalmente al contenuto di alcuno dei contratti di cessione che nel tempo sarebbero intervenuti.
E a tal riguardo, occorre ulteriormente considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti CP_3 distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione:
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che 6 il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
In definitiva, poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella presente fattispecie, tuttavia, l'esame integrale della documentazione prodotta porta a dare rilevanza alla circostanza che della cessione venne data comunicazione al debitore principale non soltanto con lettera raccomandata del 19 novembre 2018, proveniente dal gruppo cessionario (KRuK), ma anche dalla stessa indiscussa titolare del rapporto originario e del CP_4 conseguente credito.
La lettera datata 17 settembre 2018, contiene il o riferimento sia del codice cliente (20064728166900), sia del codice pratica ( 20064728166916),
l'importo del credito ceduto ( € 9139,97 alla data di cessione). Per quanto nel documento contrattuale non vi sia espresso riferimento al codice pratica ( e codice cliente), tale numero appare nel riepilogo contabile del rapporto del
6.9.2019, con indicazione delle date e degli importi delle rate scadute, nonché nella lettera del 10 aprile 2015, di decadenza dal beneficio del termine. Si tratta, in definitiva, di lettere che il non ha contestato di avere Pt_1 effettivamente ricevuto e di cui non è contestata la provenienza, così che può concludersi che è stata la stessa titolare del credito, parte del contratto originario, a comunicare l'intervenuta cessione di qualche giorno precedente.
Tale dato, sul piano probatorio, appare di decisiva pregnanza in quanto rappresenta un documento indiscutibilmente riferibile al creditore cedente e successivo alla cessione, consentendo alla società cessionaria di ritenere superato l'onere posto a suo carico in ipotesi di contestazione da parte del debitore, in difformità delle pronunce invocate dalla difesa degli opponenti.
7 3. LA PRETESA NEI CONFRONI DI _1
Venendo quindi ai profili di merito, la pretesa di credito deve essere riconosciuta fondata e meritevole di accoglimento solo in riferimento alla posizione di , non del coniuge che ha _1 _1 allegato la non autenticità della sottoscrizione apposta al documento contrattuale.
A tal proposito, va intanto rilevato che il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., non richiede formule sacramentali o vincolate, pur dovendo rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi ( Cass., 22.1.2018, n 1537; Cass., 20.8.2014, n
18042; Cass. 21.11.2011, n 24456). Nel presente procedimento, sin dall'atto di opposizione la ha tempestivamente contestato la stessa CP_1 autenticità della grafia della sottoscrizione apposta all'interno del contratto di credito di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni di consumo - rappresentati da mobili e arredi - e posto a fondamento dell'ingiunzione, asserendo espressamente di non averlo mai sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 214 c.p.c.
A fronte del disconoscimento, l'art. 216 cod. proc. civ. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, sicché la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. Un, 01/02/2022, n 3086; Cass.,
Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n. 155; Cass., Sez. I,
12/07/1984, n. 4094. Parte opposta pur insistendo per l'accoglimento della pretesa di credito non ha formulato, neanche implicitamente, istanza di verificazione della sottoscrizione in calce al contratto assumendo, e peraltro solo in corso di giudizio, che la riferibilità del vincolo negoziale alla 8 dovrebbe desumersi dalla trasmissione alla società finanziaria CP_1 dei documenti d'identità e informazioni personali. E tuttavia, si tratta di elementi indiziari non dirimenti, ove si consideri il rapporto di coniugio con il debitore principale il quale era certamente a conoscenza dei dati forniti e ben potrebbe avere sottoscritto l'atto in luogo della moglie. Per quanto discende ineludibilmente dalle considerazioni sopra svolte, circa la non autenticità della sottoscrizione apposta contratto, non può che prendersi atto dell'assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa nei confronti della coobbligata, corroborata peraltro dai pagamenti effettuati dal coniuge, al quale sarebbero in via esclusiva imputabili entrambe le sottoscrizioni nonché il rapporto obbligatorio. . Si tratta, tuttavia, di un elemento presuntivo insufficiente , ai sensi dell'art 2729 c.c., a superare l'onere probatorio di dimostrare il fatto costitutivo dell'obbligazione a suo carico, in quanto isolato ed equivoco, comunque compatibile con l'ipotesi della falsa sottoscrizione da parte del all'insaputa della moglie. Tanto più, ove si consideri, che la stessa ha Pt_1 contestato sin dalla prima richiesta della originaria creditrice l'apposizione della sottoscrizione. Di conseguenza, in assenza di differenti dati istruttori, nei suoi confronti non soltanto va revocato il decreto ingiuntivo, ma non può essere pronunciata alcuna condanna, non sussistendo prova idonea ad accertare la pretesa di credito .
4. IL CREDITO NEI CONFRONTI DI _1
A differente conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione di _1
.
[...]
Si è già avuto modo di evidenziare che l'oggetto del giudizio, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta che trova giustificazione causale nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 4.1.2013, dal cliente _1
e del coniuge convivente originariamente con
[...] _1
. Trattandosi in ogni caso di contratti di finanziamento, E_ trova applicazione l'art 117 TUB che prevede la forma scritta ad substantiam , estesa anche ai contratti di credito al consumo dall'art 124 TUB, nella formulazione applicabile alla presente fattispecie ratione temporis. Secondo 9 tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca di conclusione del contratto, i contratti di credito al consumo devono indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore…. . “ E ancora, al comma 4: “….. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali….” . L'importo del finanziamento richiesto , risultante dal contratto, ammonta ad €
6000,00, finalizzato all'acquisto di una camera da letto, da rimborsare in 84 rate con cadenza mensile, di importo pari a 119,10 . Il TAN viene indicato in contratto in 11,96 % , il TAEG nel 12,64 % per un costo complessivo di €
6.754,00, comprensivo dei servizi accessori facoltativi , pari ad € 754,00, e tasso di interessi moratori pari al 14,60% annuo. In ordine a tale rapporto,
ha allegato di avere maturato il credito di € 12.329,57, CP_2 producendo estratto conto redatto ai sensi dell'art 50 DLGsvo 1.9.1993 , n 385,
e computando le voci a titolo di interessi, pari ad € 5985,72 al marzo 2022. La somma ingiunta di € 12329,57 si correla quindi espressamente al contratto che sarebbe stata sottoscritto e nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, con maggiorazione per gli interessi di mora, sino al febbraio 2022. Sotto questo profilo, pertanto, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e – in difetto di rilievi specifici sull'inserimento di poste di credito non dovute, si possono assumere i numeri debitori forniti dalla società creditrice.
Dall'estratto di saldaconto, inoltre, è agevole desumere che gli importi complessivamente computati derivano dalla corretta applicazione della decadenza dal beneficio del termine. In definitiva, in presenza di tale regolamentazione, le censure dell' opponente sono prive di pregio, in quanto estremamente generiche non potendosi imputare, sia pure attraverso il richiamo alla disposizione di cui all'art 1375 c.c., una non corretta valutazione
10 sul merito del finanziamento e sull'adeguatezza dell'operazione spettante al soggetto finanziato e rientrante nella sfera dell'autonomia privata. Né, per quanto concerne la posizione del è stato allegato che tale valutazione Pt_1 sia stata in qualche modo condizionata da violazione di obblighi informativi da parte della finanziatrice, sia in considerazione della qualità soggettiva del soggetto finanziato, sia in considerazione del tipo di operazione, priva di rischi e con indicazione dettagliata della regolamentazione negoziale (Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011 n.11295).
Priva di pregio è poi la generica contestazione relativa alla mancata prova del credito, in presenza del contratto regolarmente sottoscritto e dalla allegata erogazione degli importi, di per sé neanche oggetto di specifiche contestazioni, alla luce del disposto degli artt 115 e 116 cpc.
Parimenti infondate appaiono le ulteriori doglianze sollevate circa la decorrenza del termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di conclusione del contratto. Nel contratto in esame era previsto un termine di adempimento dei singoli ratei che costituiscono unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Conseguentemente, il termine di prescrizione decennale applicabile per effetto del disposto dell'art 2946 c.c. , in difetto della richiesta di decadenza dal beneficio dal termine, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento ovvero dalla data in cui tale decadenza è avvenuta, e, pertanto, dalla data dell'aprile 2015, trattandosi di rapporto unitario (Cass.,
30.11.2017, n 28819; Cass. n. 18951/13; Cass. n. 17798/11; Cass, n. 10127/2005;
Cass., n. 2262/1984).
Né l'eccezione può essere indirizzata verso il credito per gli interessi accessori al capitale richiesto, proprio in ragione del carattere unitario della prestazione che esclude l'operatività del disposto dell'art 2948 c.c. per le prestazioni aventi carattere intrinseco di periodicità.
Sulla base delle superiori argomentazioni, quindi il decreto ingiuntivo divenuto inefficace, dovrà essere revocato, con la condanna al pagamento della somma di € 12.329,57 nei confronti del solo , maggiorata degli _1 ulteriori interessi - come richiesti nel ricorso- nella misura legale sulla sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
11 L'esito complessivo della unitaria vicenda processuale, con il riconoscimento del credito nei confronti di , da una parte, e la inefficacia del _1 decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni pretesa nei confronti della CP_1 ad avviso del giudicante giustificano la integrale compensazione delle spese processuali, ai sensi del disposto dell'art 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato , sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da _1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 380/2022,
[...] _1 emesso dal Tribunale di Prato il 9 aprile 2022, depositato in pari data (n. 802 / 2022 R.G.), notificato in data 11-22 luglio 2022, nei confronti di CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.,, ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo n. il decreto ingiuntivo n. 380/2022;
b) condanna,
al pagamento a favore dell'opposta dell'importo di € _1
12.329,57, oltre interessi legali sulla sola somma capitale, dalla data della domanda al soddisfo, rigettando ogni domanda avanzata nei confronti di
_1
c) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in data 5 dicembre 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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