Sentenza breve 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 24/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza di cui al protocollo di uscita n. -OMISSIS- del 13.12.2024, notificato il 18.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente si duole del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2024 (notificatogli il 18 dicembre 2024), di revoca delle misure di accoglienza, reso perché il reddito da lui percepito ha superato, nel 2024, l’importo dell’assegno sociale;
- b) il ricorso, depositato il 24 gennaio 2025, era inizialmente assistito da domanda di misura cautelare monocratica, alla luce della quale, d'ordine del Presidente di questa Sezione ai sensi dell’art. 56, comma 2, c.p.a., veniva chiesto alla P.A. di inviare una relazione sui fatti, entro le ore 12 di martedì 28 gennaio 2025, al fine di appurare, in particolare, se il posto occupato dal ricorrente nella struttura fosse già stato, o fosse in procinto di essere, assegnato ad altro richiedente asilo (v. pec della Segreteria della Sezione del 25 gennaio 2025);
- c) in data 28 gennaio 2025, il difensore di parte ricorrente, esponendo che il ricorrente si era “ autonomamente trasferito presso un connazionale abitante nel Comune di Altopascio, avendo di fatto quindi rinunciato alle misure di accoglienza ”, rinunciava alla richiesta di soprassessoria monocratica (v. rinunzia cit., in atti);
- d) il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R., -OMISSIS- del 10 febbraio 2025;
- e) si costituiva in giudizio la P.A.;
- f) con nota del 17 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente, nell’associarsi alla richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione dell’Avvocatura dello Stato del 12 febbraio 2024, ribadiva che il ricorrente si era trasferito “ autonomamente presso un connazionale in un’abitazione privata sita nel Comune di Altopascio ” e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- g) alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di emissione di sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) l’autonomo trasferimento del ricorrente presso un connazionale è circostanza che era stata dedotta sin dal momento (il 28 gennaio 2025) della rinuncia alla domanda di misura cautelare monocratica, ove si era affermato che, con tale contegno, il ricorrente aveva di fatto “ rinunciato alle misure di accoglienza ” (v. dichiarazione di rinuncia del 28 gennaio 2025, in atti);
- b) la medesima circostanza di fatto è stata poi dedotta nella richiesta di cessazione della materia del contendere del 17 febbraio 2025.
3) Ritenuto che non possa ravvisarsi una cessazione della materia del contendere a fronte del suddetto contegno abdicativo del ricorrente, che integra piuttosto una inequivoca rinuncia alla pretesa sostanziale fatta valere nei confronti della P.A., con la conseguenza che, non essendo state rispettate le formalità di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 84 c.p.a., va dichiarata, ai sensi del successivo comma 4, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
4) Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, che vada revocata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, considerato il complessivo contegno processuale di parte ricorrente (che ha dapprima dedotto la circostanza del volontario trasferimento ad altro alloggio ai fini della mera rinuncia alla misura cautelare monocratica e la ha successivamente posta a sostegno di una richiesta di cessazione della materia del contendere manifestamente infondata).
5) Ritenuto, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) dichiara il ricorso improcedibile;
- b) dispone la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- c) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.