Versione
22 marzo 1972
22 marzo 1972
Art. 13.
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 .
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 .