Art. 13.
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 .
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055 .