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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna De Vivo ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Beneventano n.8, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 20.06.2018 a AR Controparte_1
(NA) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR (NA) al n. 28 parte II Serie A anno 2018) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 19.05.2025, la ricorrente confermava la volontà di separarsi con espressa rinuncia alla ulteriore domanda di addebito della separazione;
indi, il Giudice, all'esito al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Quanto ai provvedimenti accessori, non vi è nulla da disporsi stante la rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito della separazione all'udienza di comparizione del
19.05.2025.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna De Vivo ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Beneventano n.8, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 20.06.2018 a AR Controparte_1
(NA) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR (NA) al n. 28 parte II Serie A anno 2018) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione del 19.05.2025, la ricorrente confermava la volontà di separarsi con espressa rinuncia alla ulteriore domanda di addebito della separazione;
indi, il Giudice, all'esito al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Quanto ai provvedimenti accessori, non vi è nulla da disporsi stante la rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito della separazione all'udienza di comparizione del
19.05.2025.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)