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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 5.11.2024
e vertente
T R A
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore (C.F.: ), anche in proprio, elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Riccardo Bolognesi, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuele Ruggeri, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Opponenti
E
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11,
[...] P.IVA_3 presso lo studio legale dell'Avv. Dario Martella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
NONCHE'
(C.F.: , rappresentata da Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_2
(C.F.: , in persona del procuratore Dott. elettivamente P.IVA_3 Controparte_4
domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Dario
Martella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.
Intervenuta
1 OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli opponenti: “(…) si insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti, con vittoria delle spese di lite.”;
• La difesa dell'intervenuta: “(…)l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e la decisione della causa, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la esponendo: Controparte_1
- che aveva chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2088/2020 per intimare il pagamento delle seguenti somme: euro
495.945,64, quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 2241/54 (ora posizione di sofferenza n.
9501/346), oltre interessi al tasso convenzionale (e comunque nei limiti ex L. 108/96 dal
8.11.2019 al soddisfo;
euro 53.627,58, quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 3980 (ora posizione di sofferenza n. 9501/347), oltre interessi al tasso convenzionale (e comunque nei limiti ex L. 108/96 dal 8.11.2019 al soddisfo;
euro 3.631,66, quale saldo debitore del rapporto di c/c n.
4045 (ora posizione di sofferenza n. 9501/348), oltre interessi al tasso convenzionale (e comunque nei limiti ex L. 108/96 dal 8.11.2019 al soddisfo);
- che il decreto ingiuntivo opposto era illegittimo e doveva essere revocato, tenuto conto della carenza di pattuizione contrattuale a supporto delle aperture di credito a valere sui rapporti di c/c azionati in sede monitoria;
- che la banca aveva addebitato somme illegittime a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e cms;
- che il contratto di fideiussione sottoscritto da era nullo, in quanto predisposto Parte_2
su Modulo ABI ed in contrasto con la L. 287/1990;
- che, in particolare, nell'aprile 1999, la accendeva un contratto di conto Parte_1
corrente “su basi coperte” presso la Filiale di Roma Balduina del Controparte_5
ottenendo contestualmente la concessione di accompagnamenti creditizi per cassa
[...] dell'importo di lire 50.000.000;
2 - che dal suddetto rapporto risultava, già in data 1° ottobre 1999, un saldo debitore pari a lire
41.052.050, a fronte di un limite di affidamento di lire 50 milioni, con una punta massima di utilizzo pari a lire 57.284.950;
- che dalla Visura in Centrale dei Rischi emergeva un incremento degli affidamenti concessi, con la presenza di un accordato per “rischi autoliquidanti” dell'importo di euro 51.000,00,
aggiuntivo rispetto al fido a revoca di lire 50 milioni (pari a euro 25.823,00);
- che in assenza di idonea pattuizione in forma scritta, nel corso del mese di giugno 2008, si registrava una trasformazione nella gestione e rendicontazione degli affidamenti sino ad allora operativi sui conti anticipi;
- che risultavano interessati dalla trasformazione il “conto anticipi generici” n. 281644, attivo dal 19 luglio 2002, e il “conto anticipi ricevute SBF” n. 283621, attivo dal 7 dicembre 2001;
- che le esposizioni registrate su tali conti venivano fatte confluire nel “rapporto di portafoglio n. 335624”, direttamente collegato al conto corrente ordinario n. 2241/54;
- che dalla Visura in Centrale dei Rischi risultava che nel mese di ottobre 2009, sempre in assenza di idonea pattuizione in forma scritta, si registrava una modifica dell'affidamento accordato a scadenza “a revoca”, con incremento sino ad euro 40.000,00 per cassa e sino ad euro
125.000,00 per “rischi autoliquidanti”;
- che nel mese di luglio 2011, i IG.ri e si trovavano a sottoscrivere delle Pt_1 Pt_3
fideiussioni omnibus, successivamente modificate nel corso degli anni 2013 e 2014, risultate affette da nullità;
- che nel mese di novembre 2012, in assenza di idonea pattuizione formale, l'importo relativo ai “rischi autoliquidanti” veniva ulteriormente incrementato sino ad euro 375.000,00;
- che l'accordato, all'epoca riconducibile alla sottoscrizione del “contratto quadro” del 9
ottobre 2013, non prevedeva la pattuizione di un affidamento “per cassa” di euro 40.000,00,
limitandosi a disciplinare una diversa ripartizione degli affidamenti esistenti tra “breve termine”
e “medio termine”;
- che il contratto quadro del 9 ottobre 2013 rilevava la presenza di “rischi autoliquidanti fino a un anno” per euro 275.000,00 e di “rischi autoliquidanti oltre a un anno” per l'importo di euro
100.000,00;
- che quest'ultima parte, relativa ai “rischi autoliquidanti oltre a un anno”, non era oggetto di specifica regolamentazione all'interno del “contratto quadro” sottoscritto il 9 ottobre 2013;
3 - che nel mese di febbraio 2014 si registrava un ulteriore incremento degli affidamenti,
risultando un accordato per “rischi autoliquidanti oltre un anno” di euro 825.000,00 ed un accordato “per cassa” fino all'importo di euro 70.000,00;
- che nel mese di ottobre 2014 l'accordato raggiungeva la somma di euro 1.040.000,00;
- che il 23 marzo 2016 si procedeva all'azzeramento del “rapporto di portafoglio n. 335624”, mediante giroconto dell'esposizione risultante, per l'importo di euro 207.445,75, con causale
“estinzione anticipo fatture” sul conto ordinario n. 2241/54;
- che in pari data si determinava un rilevante sconfinamento del conto corrente ordinario n.
2241/54, generato per oltre due terzi da operazioni di natura commerciale;
- che tali operazioni risultavano illegittimamente rideterminate con applicazione di tassi extrafido sproporzionati, superiori ai tassi soglia previsti per la categoria “anticipi e sconti commerciali”;
- che il 25 marzo 2016 la Filiale 01679 di Roma Nicolai di comunicava alla Controparte_1
la revoca immediata degli affidamenti, invitandola a versare entro un giorno Parte_1
la somma complessiva di euro 338.652,96;
- che l'estratto conto al 31 marzo 2016 e il “prospetto liquidazione interessi per anticipo fatture” confermavano lo scarico delle operazioni di anticipo in essere;
- che tali esposizioni determinavano, alla chiusura del primo trimestre del 2016, competenze per euro 3.528,25, calcolate al tasso nominale del 7,50%, addebitate sul conto corrente n. 2241/54
il 1° aprile 2016;
- che il 13 aprile 2016 la contestava formalmente alla banca varie Parte_1
illegittimità nei rapporti in essere e chiedeva copia della documentazione contrattuale;
- che il 16 dicembre 2016, la riceveva comunicazione della segnalazione Parte_1
a sofferenza;
- che il 6 marzo 2017, la replicava, contestando l'illegittimità della Parte_1
segnalazione a sofferenza;
- che risultava evidente la sostanziale carenza di idonea pattuizione contrattuale a supporto delle aperture di credito concesse nel tempo;
- che si rilevava la totale assenza di contratti di affidamento “per cassa” sul conto corrente ordinario n. 2241/54;
- che mancavano i contratti di conto corrente relativi ai conti anticipi n. 281644 e n. 283621
e ai loro rapporti di affidamento;
4 - che analoga carenza si riscontrava per il “rapporto di portafoglio anticipi” n. 335624,
operativo a partire dal secondo trimestre dell'anno 2008, in sostituzione dei precedenti conti anticipi n. 281644 e 283621;
- che si registrava l'assenza di contratti di affidamento fino al 9 ottobre 2013, nonostante la sottoscrizione del “contratto quadro di affidamento di breve termine”;
- che mancava un contratto di conto corrente per il conto anticipi n. 1000/3980 e carenza analoga risultava per il conto anticipi n. 1000/4045;
- che la IG.ra risultava deceduta ben prima del deposito del ricorso monitorio e della Pt_3
pronuncia del decreto ingiuntivo, determinando l'inesistenza giuridica del titolo;
- che da tale inesistenza discendeva l'impossibilità di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo stesso;
- che sul conto corrente n. 2241/54 si riscontravano addebiti per commissioni di massimo scoperto privi di idonea pattuizione;
- che si evidenziava l'invalidità delle “valute” applicate sui conti n. 2241/54, n. 1000/3980,
n. 1000/4045, nonché sui rapporti ulteriori (“conto anticipi generici” n. 281644 e “conto anticipi ricevute SBF” n. 283621), confluiti senza soluzione di continuità nel “rapporto di portafoglio n.
335624”;
- che le fideiussioni sottoscritte risultavano nulle per integrale nullità della garanzia e per violazione dell'art. 1938 c.c.;
- che sulla base della consulenza tecnica di parte, risultava un ammontare in contestazione pari ad euro 733.723,27;
- che, a fronte del saldo ingiunto di euro 553.204,88, emergeva un saldo a credito per
[...]
di euro 180.518,39; Parte_1
- che chiedeva il rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la revoca del medesimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa – accogliere la presente opposizione per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto, in via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito revocarlo e/o annullarlo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
5 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
esponeva:
- che dal contratto di conto corrente n. 2241/54 sottoscritto in data 9 aprile 1999 si evinceva chiaramente la pattuizione di un tasso effettivo annuo applicabile allo scoperto di conto corrente pari al 13,300%;
- che la clausola relativa allo ius variandi risultava espressamente prevista dall'art. 15 del contratto di conto corrente n. 2241/54 del 9 aprile 1999;
- che relativamente al contratto di conto corrente n. 2241/54 del 9 aprile 1999, la clausola contenente lo ius variandi risultava espressamente accettata dalla correntista anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., come dimostrato dalla sottoscrizione apposta sull'ultima pagina del contratto;
- che i rapporti oggetto del procedimento monitorio risultavano essere il rapporto di conto corrente n. 2241/54, nonché il contratto quadro di affidamento di breve termine n. 22930,
sottoscritto in data 9 ottobre 2013;
- che con riferimento all'apertura di credito dell'importo di euro 40.000,00, il contratto quadro di affidamento di breve termine n. 22930 evidenziava espressamente sia la misura del tasso effettivo annuo (10,004%), sia il T.A.E.G. (12,168%), sia il tasso effettivo annuo applicabile all'utilizzo oltre il limite di apertura di credito (18,143%), valori inferiori al tasso soglia del periodo (18,525%);
- che con riferimento all'affidamento continuativo per anticipo su fatture dell'importo di euro
275.000,00, stipulato con contratto quadro di affidamento di breve termine n. 22930 in data 9 ottobre 2013, si evinceva la pattuizione della misura del tasso effettivo annuo pari al 7,713%,
nonché dei tassi di mora per diverse fasce di affidamento, tutti inferiori ai relativi tassi soglia antiusura vigenti;
- che la clausola dello ius variandi risultava prevista anche dall'art. 6 del contratto quadro di affidamento di breve termine n. 22930;
- che dal contratto di conto corrente n. 3980, sottoscritto in data 1° aprile 2014, risultavano chiaramente indicate le condizioni generali regolanti il rapporto, qualificato come conto corrente non affidato;
- che, relativamente al contratto di conto corrente n. 3980 del 1° aprile 2014, la clausola contenente lo ius variandi risultava espressamente accettata dalla correntista ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
6 - che dal contratto di conto corrente n. 4045, sottoscritto in data 13 ottobre 2014, si evinceva la pattuizione di un tasso effettivo annuo su scoperto di conto corrente pari al 24,093%;
- che mediante atto integrativo del contratto quadro di affidamento n. 22930, stipulato in data
13 ottobre 2014, concedeva alla un affidamento per anticipo su fatture Parte_1 dell'importo di euro 70.000,00, a valere sul rapporto di conto corrente n. 4045;
- che dal predetto atto integrativo emergeva la previsione di un tasso effettivo annuo pari al
12,545%, nonché di un tasso effettivo annuo in caso di sconfinamento pari al 13,757%, e dei tassi di mora;
- che anche la clausola dello ius variandi risultava prevista dall'art. 25 del contratto di conto corrente n. 4045;
- che mediante atto integrativo del contratto quadro n. 22930, stipulato il 17 settembre 2015, concedeva alla un affidamento per anticipo su fatture dell'importo di euro Parte_1
37.000,00 a valere sul conto corrente n. 3098;
- che dal predetto atto integrativo si evinceva la pattuizione del tasso effettivo annuo pari al
9,263% e, in caso di sconfinamento, pari al 13,757%;
- che parte opponente deduceva in giudizio l'esistenza di ulteriori rapporti bancari con la rapporti tuttavia estranei al procedimento monitorio, che non potevano Parte_1
incidere sui rapporti azionati con il decreto ingiuntivo;
- che tra i rapporti rilevanti si annoveravano il c/c n. 2241/54, il c/c n. 3980 e il c/c n. 4045,
regolati attraverso il contratto quadro di affidamento n. 22930;
- che rientravano nel procedimento monitorio esclusivamente i rapporti suindicati, mentre le contestazioni relative ai contratti di anticipo su fatture n. 281644, n. 283621 e n. 33564 risultavano infondate, in quanto estranee;
- che nella fase monitoria veniva fornita adeguata prova del credito vantato, mediante deposito della documentazione contrattuale ed estratti conto;
- che si contestavano integralmente le risultanze della consulenza tecnica di parte di parte opponente, atteso che il perito non indicava i criteri di calcolo e i parametri di verifica del presunto superamento della soglia antiusura;
- che la contestazione sollevata da parte opponente circa il superamento del tasso soglia usura risultava infondata, posto che il tasso contrattualmente pattuito (13,300%) risultava inferiore al tasso soglia vigente nel 1999 (17,91%);
7 - che confrontando singolarmente i tassi contrattualmente pattuiti in data 9 ottobre 2013 si accertava che gli stessi risultavano tutti inferiori ai tassi soglia del periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013;
- che la commissione di massimo scoperto risultava valida ed efficace, essendo stata regolarmente pattuita nella misura dello 0,625% nel contratto di conto corrente n. 2241/54;
- che anche le contestazioni relative alla CDF risultavano infondate, essendo la relativa pattuizione contenuta nel contratto quadro di affidamento n. 22930 del 9 ottobre 2013;
- che anche le contestazioni sollevate da parte opponente in relazione al conto corrente n.
3098 risultavano infondate;
- che analogamente risultavano infondate le contestazioni in relazione al rapporto di conto corrente n. 4045;
- che parte opponente deduceva la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta, sostenendo che la stessa sarebbe stata predisposta sulla base di uno schema ABI in contrasto con la normativa antitrust;
- che sul punto si rilevava l'infondatezza della domanda proposta da parte opponente, per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.;
- che nonostante il decesso della IG.ra il decreto ingiuntivo conservava la propria Pt_3
efficacia nei confronti degli altri soggetti ingiunti, restando valido ed operante;
- che chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- che, pertanto, le domande proposte dalla parte opponente dovevano essere respinte.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: in via preliminare ed istruttoria, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli
opponenti, poiché infondate in fatto ed in diritto, nulle per omessa specificazione della causa petendi e comunque non provate;
e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto. in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata come dovuta da codesto Ill.mo Tribunale,
maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione sul punto della nullità della fideiussione del IG. per violazione della Parte_2
normativa antitrust, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale della garanzia
8 fideiussoria in questione, dichiarandola valida ed efficace per le clausole diverse da quelle che
fossero in ipotesi dichiarate viziate;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di fideiussione o di garanzia ex art. 1414 c.c. Con vittoria di spese di lite ex DM
55/2014, spese generali 15% e accessori di legge. Con salvezza dei diritti di cui all'art. 183
c.p.c.; con rigetto integrale delle richieste istruttorie avversarie.”.
Interveniva in giudizio la quale esponeva: Controparte_3
- che, in virtù di un contratto di cessione di crediti, le trasferiva, con Controparte_1
effetto pro-soluto, un portafoglio di crediti;
- che dell'intervenuta cessione veniva data comunicazione mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
- che, con riferimento ai crediti oggetto di cessione, conferiva a apposita Controparte_2
procura speciale affinché, in nome e per conto della mandante, potesse compiere ogni attività ritenuta necessaria, utile o opportuna per l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei suddetti crediti, nonché per l'esercizio dei diritti connessi;
- che, per effetto della predetta cessione, subentrava a pieno titolo nei rapporti obbligatori specificati in contratto, originariamente facenti capo a subentrando altresì Controparte_1
in tutte le garanzie personali e reali ad essi afferenti;
- che tra i crediti ceduti risultavano ricompresi quelli derivanti dai rapporti di conto corrente n. 2241/54, n. 3980 e n. 4045, in relazione ai quali aveva richiesto ed Controparte_1
ottenuto, dal Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo n. 2088/2020 (R.G. 1656/2020), emesso in data 28 gennaio 2020 nei confronti della e del IG. Parte_1 Pt_1
- che con atto di citazione, la e il IG. proponevano opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo;
- che, in qualità di avente causa di aveva interesse ad intervenire, Controparte_1
subentrando nella medesima posizione sostanziale e processuale del dante causa;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti, poiché infondate in
fatto ed in diritto, nulle per omessa specificazione della causa petendi e comunque non provate;
e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto. in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse
9 essere accertata come dovuta da codesto Ill.mo Tribunale, maggiorata degli interessi come
indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione sul punto della nullità della fideiussione del IG. per violazione della normativa antitrust, accertare e Parte_2
dichiarare la nullità parziale e non totale della garanzia fideiussoria in questione, dichiarandola
valida ed efficace per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate viziate;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di fideiussione o di garanzia ex
art. 1414 c.c. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge.”.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In via generale, devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
10 Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13
giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Peraltro, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.),
si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale
domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad
accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
E, in ogni caso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca
d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853
e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca
11 nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Ciò precisato, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto dei rapporti oggetto di decreto ingiuntivo (c/c n. 2241/54 del 09.04.1999; contratto quadro di affidamento n. 22930 del
09.10.2013; conti anticipi n. 3980 dell'1.04.2014 e n. 4045 del 13.10.2014), nonché i relativi contratti, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000;
Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n.
11749/2006).
Sulla base di tale documentazione, dunque, è stata disposta CTU econometrica al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni degli opponenti, i quali hanno dedotto la carenza della documentazione contrattuale e contabile relativamente ai rapporti, l'illegittima applicazione di condizioni economiche non pattuite (interessi usurari, anatocistici, ultralegali, c.m.s. e altre spese non pattuite), nonché l'illegittima girocontazione di competenze afferenti a pregressi rapporti contrattuali, circa i quali la Banca non ha fornito la documentazione contrattuale e contabile, con conseguente incertezza del credito vantato con il decreto ingiuntivo.
Relativamente alla lamentata carenza documentale, il CTU ha verificato, come anzidetto, la presenza dei contratti bancari de quibus e la serie completa degli estratti conto a questi riconducibili, e la conseguente possibilità di addivenire alla determinazione del reale rapporto di dare avere tra le parti.
Sul punto, a fronte della contestazione di parte opponente alla elaborazione peritale, devesi peraltro evidenziare che l'assenza dell'intera serie degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda di pagamento, in quanto, sebbene l'estratto conto costituisca un rilevante mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, consentendo di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto, una carenza esigua e non inficiante rilevanti intervalli temporali può essere colmata da altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. Civ., n. 11543/2019;
Cass. Civ., n. 1538/2022), come avvenuto nel caso di specie con l'utilizzo dei riassunti scalari
12 degli estratti conto mancanti, con i quali il perito è riuscito a ricostruire tutte le movimentazioni dei rapporti.
Con riguardo all'asserita applicazione di illegittimi interessi anatocistici, si osservi quanto segue.
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione di interessi anatocistici, con riferimento al periodo antecedente il 2000, l'assunto della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondato, seppur rilevante solo per il c/c n. 2241/54, acceso nel 1999.
Ed invero, in base alle condizioni generali di contratto, il conto che risulti, anche saltuariamente, debitorio in assenza di fido, viene chiuso contabilmente ogni trimestre, con conseguente addebito degli interessi maturati in favore dell'istituto di credito. Come è noto, la pratica dell'anatocismo trimestrale è da ritenersi illegittima: la corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari” (Cass.
S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost.,
la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore,
alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004).
Non può d'altro canto sostenersi che con riferimento al contratto per cui è causa debbano trovare applicazione le disposizioni codicistiche in tema di conto corrente ordinario (quasi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituisca un effetto del tutto lecito della chiusura contabile periodica del conto stesso). Infatti: “La disposizione dettata dall'articolo 1831 del c.c. con riguardo al contratto di conto corrente ordinario (e secondo cui la chiusura del conto con la
liquidazione del saldo è fatto alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto, sì che è ammissibile una
pattuizione anatocistica degli interessi in deroga al principio generale di cui all'articolo 1283 del c.c., della posteriorità di questa pattuizione rispetto al tempo di maturazione degli interessi
e senza vincolo alcuno di frequenza della capitalizzazione) non trova applicazione con riguardo al conto corrente bancario” (Cass. n. 6187/2005).
13 Deve pure escludersi che nella fattispecie possa applicarsi la disciplina dell'irripetibilità prevista dall'art. 2034 c.c.. Infatti, l'addebito di interessi anatocistici, da parte della banca, non può assimilarsi a quanto venga “spontaneamente” corrisposto “in esecuzione di doveri morali e sociali”. Ed invero, per un verso l'addebito in conto, da parte della banca, di interessi non dovuti dal correntista, senza alcuna autorizzazione, nemmeno verbale, da parte di quest'ultimo, non costituisce spontaneo pagamento ai fini della soluti retentio (in tal senso cfr. Trib. Napoli
24.11.2000. Dir. e Giur., 2000, 244); per altro verso non si vede come un uso negoziale possa assurgere a dovere morale e sociale, inteso come obbligo, imposto dall'etica o dal senso dell'onore e della solidarietà, la cui inosservanza determini un comune giudizio di riprovevolezza
(nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 2034 agli interessi anatocistici, cfr.: Trib. Modena
31.10.2008, Obbl. e Contr., 2009, 462; Trib. Monza, 6.2.2006, Obbl. e Contr., 2006, 557; Trib.
Torino, 13.3.2003, Utet Giur.).
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n.
2418/2010).
Sicché, con riguardo al conto n. 2241/54, correttamente il CTU ha espunto dal ricalcolo finale l'effetto anatocistico per il periodo antecedente all'emanazione della delibera CICR del
09.02.2000.
Ed invero, sul punto, occorre ribadire che, come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La delibera
CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la
14 produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità
dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla
Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR
del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014
15 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Deve ancora osservarsi che la citata delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto che
«nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera ha altresì dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti,
l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e
i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”. La delibera dispone, poi, al secondo comma, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento,
in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Va subito evidenziato che, successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma,
l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
16 Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 sulla quale si tornerà diffusamente infra - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso “che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva
e genericamente validante”. Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Al riguardo, il venir meno della “continuità logica con la
delega», con la conseguente rottura della «necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata”, è stato individuato dal giudice delle leggi in ciò: “il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale
sanatoriadelle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore
della Delib. del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata “validità ed efficacia” alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000” (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.). Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia erga
omnes è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (Cass. 17 dicembre 2004, n.
23506).
Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere (avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questa
Sezione del Tribunale di Roma ha costantemente stabilito che la “comparazione” » richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali “comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei
17 contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, questa Sezione ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il “passaggio” da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisse un miglioramento della situazione.
Secondo alcuni, invece, l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, per il periodo successivo all'aprile 2000, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già
nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, tale impostazione si rifà ad un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è
necessario ripercorrere, al fine di meglio chiarire la diversa posizione del Tribunale. Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779,
e, soprattutto, la già richiamata Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata), pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
In realtà, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità poggia su un assioma costituito, sostanzialmente, dalla individuazione di una sorta di rapporto di “pregiudizialità” tra la proposizione normativa che “sanava” le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità.
18 In primo luogo, come già evidenziato, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Né la circostanza che la delibera CICR sia anteriore alla pronunzia di incostituzionalità appare rilevante per giungere ad una conclusione diversa, potendo, al contrario, il ragionamento essere “rovesciato”. Infatti,
essendo la decisione della Corte costituzionale intervenuta in un momento successivo all'adozione della delibera del CICR, certamente, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto valutare, in termini di illegittimità costituzionale, il meccanismo (nel suo complesso) di adeguamento e dichiarare espressamente la illegittimità dell'art. 25 nella parte in cui conferiva al
CICR il potere di adeguare i contratti già in essere.
Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle “condizioni precedentemente applicate” vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti.
D'altra parte, il significato del termine “condizioni” appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine “condizioni” può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio
“applicate”. Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi.
Secondo la Corte di cassazione, “l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad
esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era
da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la
19 connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poiché la Delib. è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento”.
Sotto questo profilo, ritiene il Tribunale che la proposizione normativa che conferisce al
CICR il potere regolamentare risulta autonoma rispetto alla (diversa) proposizione che sanava la validità delle clausole contenute nei contratti precedenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima non può, in assenza di chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, giungere fino a rendere completamente inapplicabile la prima. D'altra parte, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma può avere effetto su altre disposizioni normative, è anche vero che quest'ultime possono assumere un significato diverso proprio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle prime. In questa prospettiva, anche a voler concedere che il redattore della delibera CICR avesse presente una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima (pur potendosi quello stesso redattore porsi il dubbio risultando le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale assai precedenti), ben potrebbe conferirsi un significato parzialmente diverso alla disposizione dell'art. 7 (precisamente, dando rilievo, nel giudizio comparativo, non alla validità delle clausole anatocistiche, ma alla situazione di fatto esistente)
proprio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria delle clausole precedenti.
Né, ritiene questo Tribunale, l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt.
590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica.
Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al
CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una
20 completa abrogazione del disposto della delibera CIRC e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti.
Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti.
Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua “esecuzione”
(che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità
di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento. Dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che, anche nel caso di specie, ben poteva l'Istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa, come poi ha fatto la propria dante causa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (doc. 9 parte opposta) e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile (cfr. in tal senso, di recente, Cass. ord. 26 febbraio 2024 n. 5064) (doc. 5 parte opposta).
Deve, dunque, conclusivamente ritenersi che la Banca opposta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000, come peraltro riscontrato dal CTU, il quale ha dato atto dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi tra le parti in regime di reciprocità successivamente all'entrata in vigore della delibera cit. (pag. 22 elaborato peritale).
Deve quindi accogliersi la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU in risposta al quesito inerente all'anatocismo, con la quale sono stati mantenuti fermi gli interessi anatocistici applicati sul conto corrente n. 2241/54 dall'01.07.2000 al 31.12.2013.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L.
8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che:
21 "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni
caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte
di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in
conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b.
Nella fattispecie concreta, correttamente, il CTU ha espunto l'effetto anatocistico a valere sul c/c 2241/54 e sui due conti anticipi (aperti successivamente all'01.01.2014), per tutta la durata
22 dell'esecuzione contrattuale, a partire dall'01.01.2014 e sino alla loro estinzione, avvenuta nel
2016, in quanto non è risultata in atti alcuna autorizzazione all'applicazione della capitalizzazione periodica per come prescritto dalla delibera CICR del 2016.
Relativamente, invece, alla dedotta illegittimità dei tassi di interesse applicati, in quanto non pattuiti o modificati indebitamente, il CTU ha rilevato una puntuale pattuizione degli interessi debitori nel contratto di c/c n. 2241/54 e nel contratto di conto anticipi n. 4045.
Con riguardo al c/c n. 2241/54, peraltro, a fronte della sottoscrizione del contratto quadro di affidamento n. 22930 del 09.10.2013, sono stati applicati i relativi tassi di interesse previsti per iscritto (doc. 8 fascicolo monitorio).
Di contro, per il conto corrente n. 3980, nel contratto di accensione manca la indicazione specifica degli interessi debitori, intervenuta soltanto con la sottoscrizione di un contratto quadro di affidamento del 17.09.2015, per il periodo intercorrente tra il 17.09.2015 e il 30.10.2015.
Pertanto, il ricalcolo del saldo del conto n. 3980 è stato eseguito applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, fatto salvo il periodo di efficacia del contratto quadro di affidamento predetto (17.03.2015-30.10.2015).
Invero, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito – ai commi 1 e 3 – che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
È condivisibile, quindi, la ricostruzione peritale in punto di sostituzione dei tassi applicati sul conto anticipi 3980, nonché in merito ai rapporti nn. 2241/54 e 4045.
Con riguardo a quest'ultimo, poi, l'assenza dell'indicazione del costo complessivo del finanziamento (TAEG/ISC) non può comportare un'illegittimità degli interessi applicati, come asserito dal CTP degli opponenti in sede di osservazioni alla perizia.
In tema, devesi ricordare che in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'TA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il
23 cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'TA. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una Par mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' (così come il TAEG) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6
TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della Pt_5 cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010
e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea
Par indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Deve essere rigettata anche la doglianza degli opponenti relativa a un presunto indebito esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB, in quanto il CTU ha posto in evidenza che tutte le variazioni contestate dagli opponenti non sono qualificabili quali peggiorative rispetto ai tassi di interessi debitori pattuiti (con riguardo al c/c n. 2241/54 e conto n. 4045), mentre l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB per il conto n. 3980 (salvo il periodo documentato dal contratto quadro) ha fatto di fatto venir meno il motivo di opposizione sul punto.
Con riferimento, invece, alla dedotta ipotesi di usura originaria (concretizzabile anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'Istituto di credito), il CTU ha verificato la
24 osservanza del tasso soglia vigente al momento della stipula dei contratti e dell'esercizio dello
ius variandi.
In tema, il Legislatore è intervenuto con la legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora
Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL
n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'TA che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'TA provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018,
secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la
CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
25 Nel caso di specie, alla data di conclusione di tutti i contratti oggetto di decreto ingiuntivo, il
TEG pattuito è risultato essere inferiore ai tassi soglia antiusura, non avendo nemmeno gli opponenti provato, quanto al rapporto n. 4045, la sua funzione di anticipo e sconto commerciale.
Né potrebbe ipotizzarsi l'usura sopravvenuta, che, come noto, è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta (Cass. Civ. Sez. Un., n. 24675/2017).
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, sancendo la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Ciò precisato, gli opponenti hanno anche eccepito la illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi
26 a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28
gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro,
27 inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva TA), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB)
l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_6
quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese
28 per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità
a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità
del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione
29 contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008
n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
A tal proposito, si osserva che, nel rispondere al quesito formulato, il consulente tecnico ha evidenziato che, per il rapporto n. 2241/54, nel contratto non è stata indicata alcuna modalità di calcolo della c.m.s., la quale, peraltro, risulta esser stata comunque calcolata sull'utilizzato in maniera indebita, con consequenziale sua espunzione dal ricalcolo finale. Sempre nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, poi, tra le parti non è intervenuta per iscritto la pattuizione delle
DIF e delle CIV, ex art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, le quali anche sono state eliminate dal ricalcolo finale.
Per il conto n. 3980, aperto l'01.04.2014, è stata verificata l'assenza di una pattuizione scritta delle DIF, salvo che per il periodo di efficacia del contratto quadro di affidamento (17.09.2015-
30.10.2015), con conseguente annullamento degli addebiti a tale titolo applicati sul conto per i periodi contrattuali non coperti da specifica pattuizione scritta.
Al contrario, per il conto n. 4045, il CTU ha accertato la pattuizione scritta delle DIF,
mantenendole ferme nel conteggio finale.
Sicché, il motivo di opposizione afferente alla illegittima applicazione delle commissioni di volta in volta previste deve essere accolto solo nei predetti termini.
Deve essere invece rigettata la doglianza afferente ad un'indebita applicazione delle valute,
a fronte della genericità della formulazione della contestazione, con la quale non sono state specificamente individuate le operazioni contabili oggetto della presunta applicazione di valute fittizie.
In definitiva, il CTU, provvedendo allo stralcio degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, delle DIF e delle CIV, nei limiti di quanto esposto e all'applicazione degli interessi sostitutivi per il conto n. 3980, ha ricostruito i saldi finali dei conti nei seguenti termini:
€ - 290.334,26 a debito della correntista per il c/c n. 2241/54, invece che € - 347.418,22; € -
30 37.961,13 a debito della correntista per il conto n. 3980, in luogo di € - 39.020,37; € - 2.642,49 a debito della correntista per il conto n. 40445, il cui saldo è rimasto invariato rispetto a quello dichiarato dalla Banca.
Non può, poi, accogliersi il motivo di opposizione inerente alla mancata prova del credito vantato con il decreto ingiuntivo, perché formato da indebita girocontazione di competenze provenienti da altri rapporti bancari non oggetto di decreto monitorio (conto anticipi n. 281644; conto anticipi n. 283621, confluiti poi nel rapporto n. 33564, il cui saldo è poi stato interamente fatto confluire nel c/c n. 2241/54 due giorni prima della revoca degli affidamenti comunicata dall'Istituto di credito), in ordine i quali la Banca non avrebbe fornito alcuna prova.
In merito a tali rapporti gli opponenti non hanno dedotto la nullità, deducendo sì la carenza contrattuale, ma (dando per certa l'esistenza dei rapporti) lamentando soprattutto la mancata pattuizione di condizioni economiche, nonché l'applicazione, a titolo esemplificativo, di interessi usurari, pur allegando di non aver potuto esaminare i contratti e gli estratti conto, sui i quali hanno comunque demandato l'elaborazione di un elaborato a un consulente di fiducia, con ciò dando atto della genericità e scarsa attendibilità delle proprie contestazioni.
Peraltro, con il motivo di opposizione de quo, seppur indirettamente, gli opponenti hanno inteso esercitare un'azione di accertamento negativo del credito e, ai sensi dell'art. 2967 c.c., avrebbero dovuto dare la prova dell'esistenza dei rapporti, producendo i contratti e la serie integrale degli estratti conto, i quali esulano dall'oggetto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'Istituto di credito.
Infatti, secondo le regole della condictio indebiti, allorché il cliente lamenti l'illiceità degli incameramenti disposti dalla Banca in esecuzione di illegittime pattuizioni, egli è tenuto ad assolvere l'onere probatorio dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi, in difetto del quale l'eccezione, comportando l'onere di prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito, non può essere accolta.
A nulla rileva ai fini del riparto dell'onere probatorio l'istanza di cui all'art. 119 TUB
formulata nei confronti della Banca, avente a oggetto l'ostensione dei tre predetti contratti estranei al decreto ingiuntivo e dei relativi estratti conto, istanza peraltro avanzata senza rispettare, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, il termine prescritto (90 giorni).
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto
1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione
31 inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Sebbene poi la giurisprudenza di legittimità più recente escluda la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra la richiesta ex art. 119 TUB e quella di adozione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6975 dell'11/03/2020), è comunque innegabile, dal punto di vista logico prim'ancora che giuridico, che le prospettazioni attoree -anche eventualmente contenute in una consulenza tecnica di parte eseguita prima dell'instaurazione del giudizio-, se fondate su documentazione lacunosa, sono normalmente connotate ab origine da un ridotto grado di affidabilità. E, infatti, nell'assenza di documentazione completa e di quegli ulteriori elementi, sopra accennati, che concorrono a conferire solidità tecnica all'analisi e ai ricalcoli dei rapporti di dare e avere fra le parti, la domanda finisce per essere proposta sulla base di una narrazione i cui fatti principali risultano per lo più sconosciuti persino allo stesso attore.
Il decidente non ignora il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra la richiesta ex art. 119 TUB e quella di adozione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, ord. n. 6975 dell'11/03/2020), ritenendo tuttavia maggiormente condivisibile il diverso orientamento espresso ancor più recentemente dalla Suprema Corte secondo il quale “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs.
n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta
32 documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Sez. 1 – sent. n. 24641 del 13/09/2021; conforme,
Cass. ord. n. 23861 del 01/08/2022). Come, infatti, osservato dalla Cassazione nella pronuncia da ultimo richiamata, grava sulla parte che invochi l'intervento officioso del giudice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri,
ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (v. anche
Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047). In ogni caso, l'ordine di esibizione di un documento non può
essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475). Ergo, se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell'articolo 119 TUB, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c..
Nel caso di specie gli opponenti hanno comprovato di aver formulato alla Banca convenuta istanza ex art. 119 TUB (doc. 26 fascicolo di parte opponente) avente ad oggetto la documentazione contrattuale e contabile relativa alle operazioni bancarie predette, comunicata all'opposta in data 19.05.2020 a fronte della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 12.06.2020 e hanno formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. soltanto con l'atto introduttivo del giudizio, non reiterandola nei successivi scritti difensivi,
sostanzialmente rinunciando al mezzo istruttorio de quo.
Trattandosi, inoltre, di una contestazione afferente a un'annotazione contabile presente nell'estratto conto del 31.03.2016 del c/c n. 2241/54, gli opponenti avrebbero potuto contestare tempestivamente l'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c.. In assenza di tempestiva contestazione, infatti, l'estratto conto non contestato diviene assistito da una presunzione di veridicità, con la conseguenza che la pretesa di pagamento su di esso fondata non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche e circoscritte contestazioni (cfr. Cass. Civ., ord. n. 29415/2020).
Per le medesime ragioni deve ritenersi, altresì, l'infondatezza della contestazione di parte opponente relativa alla presenza di presunti affidamenti di fatto, a valere sul c/c n. 2241/54, regolati in un “fido promiscuo” e annotati sul rapporto di portafoglio n. 335624, in quanto gli opponenti, pur gravando sugli stessi il relativo onere, in quanto non compreso nell'ambito del ricorso monitorio, non hanno fornito la prova della relativa pattuizione, anche per il tramite
33 dell'art. 210 c.p.c.. Sicché, sul punto, non può il saldo del conto corrente n. 2241/54 essere ricostruito con l'applicazione di tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, attesa la presenza contrattuale dei tassi d'interessi debitori per sconfinamento in assenza di fido, come peraltro riscontrato dall'ausiliare del giudice.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, non può essere accolta l'istanza formulata dagli opponenti di rimessione della causa sul ruolo per la richiesta integrazione della
CTU che tenga conto delle superiori contestazioni.
Quanto al dedotto recesso che sarebbe stato esercitato dalla Banca opposta in maniera abusiva, giova premettere che l'art. 1845 c.c. -nel disciplinare il recesso dal contratto di apertura di credito bancario- ne differenzia i presupposti a seconda che l'apertura di credito sia o meno a tempo determinato. In particolare, ai sensi del primo comma, la banca -salvo patto contrario- non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Per contro,
il terzo comma stabilisce che -se l'apertura di credito è a tempo indeterminato- ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sicchè, il requisito della giusta causa è previsto solo qualora la banca intenda recedere dal contratto prima della scadenza del termine originariamente concordato. Tuttavia, anche in presenza di una apertura di credito a tempo determinato, è consentito alla autonomia privata di derogare alla disposizione codicistica, prevedendo la facoltà della banca di recedere ad nutum.
Per contro, il presupposto della giusta causa non è previsto per i rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato.
Ciò nondimeno è indubbio che, anche in presenza di una apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso da parte della banca, ancorché non richieda la sussistenza ed allegazione di una giusta causa, va pur sempre esercitato nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede cui, a norma dell'art. 1375 c.c., deve essere sempre improntata la condotta delle parti nella esecuzione del contratto (confr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2016, n. 17291).
Resta, tuttavia, fermo che, nelle ipotesi di recesso della Banca da un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, grava sul debitore, che invochi l'illegittimità del recesso per contrarietà agli obblighi di buona fede, allegare in maniera specifica e dimostrare gli elementi indicativi della arbitrarietà ed imprevedibilità dell'avverso recesso e, in particolare,
l'insussistenza di condotte ed eventi significativi in sede di apprezzamento del suo “merito creditizio”.
34 Del resto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e, laddove il debitore non sia un consumatore, ben può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede in executivis (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 2642).
Nel caso di specie, la è una società di capitali e non un consumatore, e la Parte_1
Banca ha comunicato il recesso dall'apertura di credito con missiva del 25.3.2016, a seguito dell'ingente esposizione debitoria accumulata ed intimando il pagamento dell'importo dovuto entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione. Deve dunque ritenersi che il recesso della Banca, tanto nell'ipotesi di apertura di credito concessa a tempo determinato che in quella in cui sia stata data a tempo indeterminato, non è avvenuto in modo illegittimo, in quanto
è stato esercitato, ricorrendo in ogni caso una giusta causa, in conformità alle previsioni del contratto quadro di affidamento n. 22930, stipulato in data 9.3.2013, il quale, all'art. 4, prevede la facoltà della banca di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato e di chiedere la restituzione delle somme utilizzate con un preavviso di un giorno.
Nemmeno può essere avvalorata la tesi degli opponenti, secondo cui la Banca avrebbe dovuto comunicare non solo la revoca degli affidamenti ma anche il recesso dal contratto di conto corrente al fine di poter agire in via monitoria, posto che il passaggio a sofferenza della posizione bancaria equivale alla chiusura del conto (cfr., ex multis, Trib. Pavia n. 289/2019).
L'opponente ha poi dedotto la nullità della fideiussione omnibus (all. 13 Parte_2
fascicolo monitorio) rilasciata il 28.07.2011.
Nello specifico, l'opponente ha contestato la contrarietà della fideiussione alla normativa antitrust per come accertato dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55/2005 e al disposto di cui all'art. 1938 c.c., per mancata indicazione dell'importo massimo garantito.
Tale ultima doglianza è infondata, posto che l'importo massimo garantito è indicato in complessivi € 254.000,00.
Relativamente all'altro profilo di asserita invalidità, rileva l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite che, con pronuncia del 30.12.2021, n. 41994, ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2,
lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod.
35 civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Di conseguenza, in assenza di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti, la nullità eccepita dal garante, quand'anche sussistente, non potrebbe comunque far venire meno tout court l'obbligazione di garanzia, come invece eccepito dal il quale, Pt_1
garantendo il credito della Banca contratto in favore della società a lui riconducibile (doc. 4 fascicolo monitorio), senz'altro avrebbe rilasciato la garanzia pure in assenza delle clausole qualificate come illegittime.
Con riguardo alla deroga all'art. 1957 c.c., relativamente al termine entro il quale la creditrice avrebbe dovuto agire per l'adempimento nei confronti del debitore principale, devesi osservare che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 84 dell'8.01.2010 e Cass. Civ., n. 10574 del 04.07.2003), la deroga all'art. 1957 c.c. è valida non avendo la disposizione carattere imperativo, considerato che il credito dell'opposta è diventato esigibile il 23.04.2013, data in cui la Banca ha revocato ogni facilitazione creditizia, risolvendo il mutuo ipotecario, con contestuale messa in mora dei debitori in solido.
Ed invero, per la giurisprudenza di legittimità, ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., “l'istanza che il creditore avrebbe dovuto porre in essere entro il termine decadenziale anzidetto, deve essere intesa quale ricorso ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione. Il mero invio di una diffida, come rilevato in più
occasioni dalla Corte di Cassazione, non può essere intesa quale istanza ai sensi dell'art. 1957
c.c.” (cfr. Cass., Civ., sentenza n. 1724/2016; Cass., Civ., sentenza n. 6823/2001; Trib. Torino, sentenza n. 3897/2022).
Tuttavia, nell'ipotesi di rilascio di una garanzia autonoma o di una fideiussione omnibus a prima richiesta, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che
il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale […], non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la
tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
36 l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass., Civ., sentenza n.
22346/2017).
Applicando a contrario e in concreto tale ultimo principio al caso di specie, si rileva come le parti contraenti abbiano voluto derogare ai termini di cui all'art. 1957 c.c., richiamando la norma, dunque, esclusivamente per escludere l'applicazione del termine decadenziale da essa previsto, senza operare un rinvio omnicomprensivo al testo di legge e, dunque, agli effetti da essa derivanti.
Ed ancora: “nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta […] La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga, determinerebbe non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto da tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale”
(cfr. Corte di Appello di Milano, n. 220 del 24.01.2023).
Dunque, alla luce dei predetti orientamenti cui l'odierno giudicante intende dare continuità, la Banca con l'atto di messa in mora stragiudiziale ha senz'altro interrotto tempestivamente il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti degli opponenti, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
A ogni modo, l'opponente non ha comunque tempestivamente eccepito la decadenza della
Banca di cui all'art. 1957 c.c., da sollevarsi nel primo atto difensivo e, dunque, nell'atto di citazione e, pertanto, non può essere comunque dichiarato liberato dal vincolo fideiussorio contestato.
In conclusione, attesa la rideterminazione dei saldi dei conti comunque inferiore rispetto all'importo ingiunto, il decreto ingiuntivo n. 2088/2020, emesso dal Tribunale di Roma il
17.01.2020, deve essere revocato.
Gli opponenti, in solido fra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore della terza intervenuta quale cessionaria del credito, dell'importo complessivo di € Controparte_3
330.937,88, oltre agli interessi di mora convenzionali, nella misura accertata dal CTU alle pagg.
34 e 69 della relazione, a far data dal 20.12.2016 sino al saldo.
37 Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti, nei limiti del decisum, nella domanda di accertamento del credito e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 2088/2020, emesso dal Tribunale di Roma il 17.01.2020;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma pari a complessivi € 330.937,88, oltre agli interessi di mora convenzionali dal
20.12.2016 sino al saldo;
3) condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e di in solido tra loro, liquidate in € 22.457,00, per compensi, Controparte_1 Controparte_3
oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
4) pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico degli opponenti, in solido.
Così deciso in Roma, il 29.4.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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