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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 8463/2023 e 1044/2022 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. ORLANDO VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. OLLA MARINA ed Avv. FURCAS LAURA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 23/01/2023, relativo all'indebita CP_1
corresponsione dell'importo di euro 12.266,43 per ratei corrisposti nel periodo da luglio 2020 a gennaio 2023
sulla pensione n. 07179033 categoria INVCIV e, di conseguenza, che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo;
◊ per l'effetto, ordina ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione, in favore CP_1
della ricorrente, delle somme, oggetto di maggiorazione sociale, illegittimamente trattenute, direttamente e/o per compensazione, dal febbraio 2023, disponendo che sia ripresa l'erogazione dell'incremento in questione;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 ed iscritto al R.G. n. 8463/2023, la ricorrente esponeva che l' resistente, in data 23/02/2023, le aveva comunicato quanto segue: “Gentile Signora, la sua pensione CP_2
numero 07179033 categoria INVCIV, è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua
comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - Revoca della maggiorazione sociale;
- Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge n.448/2002, finanziaria 2020 (aumento al
milione). Pertanto, da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07179033 categoria INVCIV l' CP_1
ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
12.266.43”.
Precisava di avere proposto, avverso la suddetta determinazione dell'ente previdenziale resistente, ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, e chiedeva - stante l'erroneità del provvedimento in questione
(essendo ella separata dal settembre 2020 ed avendo percepito l'assegno di mantenimento da parte del marito,
pari ad euro 200,00, solo dall'ottobre 2020 al settembre 2021), nonché l'illegittimità dello stesso (in ragione dell'irripetibilità delle somme richieste) – al Tribunale adito quanto segue: “… Ordini, altresì, la restituzione
in favore dell'odierna ricorrente delle somme, già illegittimamente trattenute da codesto , dal CP_2
febbraio 2023 ad oggi, oggetto della maggiorazione sociale, disponendo che sia ripresa la erogazione della
stessa…Condanni, di conseguenza, l' in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
all'annullamento dei provvedimenti oggi impugnati e alla restituzione delle somme illegittimamente
trattenute e, ancora, alla corresponsione in favore della ricorrente delle provvidenze economiche oggetto
della maggiorazione sociale, come indicate nel precedente punto, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria come per legge …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/01/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, deducendone l'infondatezza.
Con ricorso depositato in data 25/01/024 ed iscritto al R.G. n. 1044/2024, la ricorrente esponeva che: “… con
comunicazione del 30.10.2023 a firma del dott. l' di Palermo, via Laurana 59 Testimone_1 CP_1
(all.1), ha notificato alla sig.ra la comunicazione di rideterminazione della prestazione Parte_1
CAT INVCIV n. 044-550007179033, dal seguente tenore: “La informo che la pensione n.044-550007179033, Cat INVCIV, a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2023. Dal ricalcolo è derivato, fino
al 30 novembre 2023, un credito a suo favore di euro 1.581,48” e chiedeva al Tribunale adito quanto segue:
“… fissare udienza in contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per la CP_1
restituzione in favore dell'odierna ricorrente delle somme, illegittimamente trattenute da codesto , CP_2
oggetto della maggiorazione sociale, e pari ad € 1.581,48 e ancora la somma mensile di € 67,28 disponendo
che sia ripresa la erogazione della stessa. Disponga, altresì, con decreto, la fissazione dell'udienza di
comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, con la riunione ex art. 274 c.p.c. con il procedimento
r.g. n. 8463/2023, pendente presso codesta sezione Lavoro. Condanni, di conseguenza, l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore all'annullamento dei provvedimenti oggi impugnati e alla restituzione
delle somme illegittimamente trattenute e, ancora, alla corresponsione in favore della ricorrente delle
provvidenze economiche oggetto della maggiorazione sociale, come indicate nel precedente punto, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge …”.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 29/05/2024, l' deduceva e chiedeva quanto segue: CP_1
“… preliminarmente, disporre la riunione della presente causa con quella già pendente RG 8463/2023 avente
ad oggetto l'indebito di € 12.266,43 per motivi di connessione oggettiva e soggettiva;
in subordine, senza
recesso, ritenere e dichiarare legittimo il recupero del minor importo di € 1.581,48 a scomputo del maggior
indebito di € 12.266,43 per cui è causa per i motivi di cui in narrativa, non essendo dovuta la maggiorazione
sociale ex art. 38 della legge n. 448/01 sulla prestazione assistenziale nel periodo interessato (luglio 2020 -
aprile 2023) e, per l'effetto, respingere le istanze e conclusioni formulate da parte ricorrente e mandare
assolto l' dalle domande proposte tutte nei suoi confronti”. CP_1
Disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. 1044/2024 al procedimento iscritto al R.G. n.
8463/2024, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Occorre preliminarmente ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., a titolo esemplificativo, Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 13915 del 20/05/2021 e Cass. n. 31373 del 2019) ha chiarito che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13
della legge n. 412 del 1991 è volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e che non è possibile ricorrere ad un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità
dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008) va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità dell'erogazione non dovuta all'accipiens ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è espressa anche la Corte Costituzionale, affermando che opera "in questa
materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente
sottratta a quella generale del codice civile" e che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio
di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte
più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione
di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare”
(C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale
ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (C. Cost. n. 1/ 2006), con
disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C. Cost. n.431/1993).
Più in dettaglio, per il caso di prestazioni divenute indebite per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, giova richiamare la seguente massima: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale
ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento
di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto
previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Il principio, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 13915/21), può ritenersi ormai consolidato.
Or, nel caso in esame, non possono che essere applicati i principi di settore propri dell'indebito assistenziale,
per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ne consegue – tenuto conto che nel caso di specie l' resistente ha proceduto alla determinazione CP_2
dell'indebito anche in considerazione dei redditi del coniuge della ricorrente (sig. e tenuto Persona_1
conto, altresì, dell'intervenuta separazione tra i coniugi, nel settembre 2020, documentata dalla parte (vedasi decreto di omologa della separazione dei coniugi allegato al ricorso) – l'insussistenza di elementi idonei a provare il venir meno dell'affidamento della ricorrente, la quale, tra l'altro, non ha mai omesso alcunché,
provvedendo alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali, come, del resto, il coniuge della medesima ricorrente.
L'istituto resistente, stante l'illegittimità dell'indebito contestato, va, quindi, condannato alla restituzione delle trattenute a tale titolo operate nei confronti della ricorrente (euro 1.581,48 e ancora la somma mensile di €
67,28).
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, 11/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 8463/2023 e 1044/2022 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. ORLANDO VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. OLLA MARINA ed Avv. FURCAS LAURA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 23/01/2023, relativo all'indebita CP_1
corresponsione dell'importo di euro 12.266,43 per ratei corrisposti nel periodo da luglio 2020 a gennaio 2023
sulla pensione n. 07179033 categoria INVCIV e, di conseguenza, che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo;
◊ per l'effetto, ordina ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione, in favore CP_1
della ricorrente, delle somme, oggetto di maggiorazione sociale, illegittimamente trattenute, direttamente e/o per compensazione, dal febbraio 2023, disponendo che sia ripresa l'erogazione dell'incremento in questione;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 ed iscritto al R.G. n. 8463/2023, la ricorrente esponeva che l' resistente, in data 23/02/2023, le aveva comunicato quanto segue: “Gentile Signora, la sua pensione CP_2
numero 07179033 categoria INVCIV, è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua
comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - Revoca della maggiorazione sociale;
- Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge n.448/2002, finanziaria 2020 (aumento al
milione). Pertanto, da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07179033 categoria INVCIV l' CP_1
ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
12.266.43”.
Precisava di avere proposto, avverso la suddetta determinazione dell'ente previdenziale resistente, ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, e chiedeva - stante l'erroneità del provvedimento in questione
(essendo ella separata dal settembre 2020 ed avendo percepito l'assegno di mantenimento da parte del marito,
pari ad euro 200,00, solo dall'ottobre 2020 al settembre 2021), nonché l'illegittimità dello stesso (in ragione dell'irripetibilità delle somme richieste) – al Tribunale adito quanto segue: “… Ordini, altresì, la restituzione
in favore dell'odierna ricorrente delle somme, già illegittimamente trattenute da codesto , dal CP_2
febbraio 2023 ad oggi, oggetto della maggiorazione sociale, disponendo che sia ripresa la erogazione della
stessa…Condanni, di conseguenza, l' in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
all'annullamento dei provvedimenti oggi impugnati e alla restituzione delle somme illegittimamente
trattenute e, ancora, alla corresponsione in favore della ricorrente delle provvidenze economiche oggetto
della maggiorazione sociale, come indicate nel precedente punto, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria come per legge …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/01/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, deducendone l'infondatezza.
Con ricorso depositato in data 25/01/024 ed iscritto al R.G. n. 1044/2024, la ricorrente esponeva che: “… con
comunicazione del 30.10.2023 a firma del dott. l' di Palermo, via Laurana 59 Testimone_1 CP_1
(all.1), ha notificato alla sig.ra la comunicazione di rideterminazione della prestazione Parte_1
CAT INVCIV n. 044-550007179033, dal seguente tenore: “La informo che la pensione n.044-550007179033, Cat INVCIV, a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2023. Dal ricalcolo è derivato, fino
al 30 novembre 2023, un credito a suo favore di euro 1.581,48” e chiedeva al Tribunale adito quanto segue:
“… fissare udienza in contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per la CP_1
restituzione in favore dell'odierna ricorrente delle somme, illegittimamente trattenute da codesto , CP_2
oggetto della maggiorazione sociale, e pari ad € 1.581,48 e ancora la somma mensile di € 67,28 disponendo
che sia ripresa la erogazione della stessa. Disponga, altresì, con decreto, la fissazione dell'udienza di
comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, con la riunione ex art. 274 c.p.c. con il procedimento
r.g. n. 8463/2023, pendente presso codesta sezione Lavoro. Condanni, di conseguenza, l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore all'annullamento dei provvedimenti oggi impugnati e alla restituzione
delle somme illegittimamente trattenute e, ancora, alla corresponsione in favore della ricorrente delle
provvidenze economiche oggetto della maggiorazione sociale, come indicate nel precedente punto, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge …”.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 29/05/2024, l' deduceva e chiedeva quanto segue: CP_1
“… preliminarmente, disporre la riunione della presente causa con quella già pendente RG 8463/2023 avente
ad oggetto l'indebito di € 12.266,43 per motivi di connessione oggettiva e soggettiva;
in subordine, senza
recesso, ritenere e dichiarare legittimo il recupero del minor importo di € 1.581,48 a scomputo del maggior
indebito di € 12.266,43 per cui è causa per i motivi di cui in narrativa, non essendo dovuta la maggiorazione
sociale ex art. 38 della legge n. 448/01 sulla prestazione assistenziale nel periodo interessato (luglio 2020 -
aprile 2023) e, per l'effetto, respingere le istanze e conclusioni formulate da parte ricorrente e mandare
assolto l' dalle domande proposte tutte nei suoi confronti”. CP_1
Disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. 1044/2024 al procedimento iscritto al R.G. n.
8463/2024, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Occorre preliminarmente ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., a titolo esemplificativo, Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 13915 del 20/05/2021 e Cass. n. 31373 del 2019) ha chiarito che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13
della legge n. 412 del 1991 è volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e che non è possibile ricorrere ad un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità
dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008) va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità dell'erogazione non dovuta all'accipiens ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è espressa anche la Corte Costituzionale, affermando che opera "in questa
materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente
sottratta a quella generale del codice civile" e che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio
di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte
più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione
di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare”
(C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale
ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (C. Cost. n. 1/ 2006), con
disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C. Cost. n.431/1993).
Più in dettaglio, per il caso di prestazioni divenute indebite per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, giova richiamare la seguente massima: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale
ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento
di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto
previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Il principio, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 13915/21), può ritenersi ormai consolidato.
Or, nel caso in esame, non possono che essere applicati i principi di settore propri dell'indebito assistenziale,
per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ne consegue – tenuto conto che nel caso di specie l' resistente ha proceduto alla determinazione CP_2
dell'indebito anche in considerazione dei redditi del coniuge della ricorrente (sig. e tenuto Persona_1
conto, altresì, dell'intervenuta separazione tra i coniugi, nel settembre 2020, documentata dalla parte (vedasi decreto di omologa della separazione dei coniugi allegato al ricorso) – l'insussistenza di elementi idonei a provare il venir meno dell'affidamento della ricorrente, la quale, tra l'altro, non ha mai omesso alcunché,
provvedendo alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali, come, del resto, il coniuge della medesima ricorrente.
L'istituto resistente, stante l'illegittimità dell'indebito contestato, va, quindi, condannato alla restituzione delle trattenute a tale titolo operate nei confronti della ricorrente (euro 1.581,48 e ancora la somma mensile di €
67,28).
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, 11/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)