Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1190
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza totale di motivazione

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. Nell'atto impugnato sono indicati gli elementi utili a conoscere la pretesa fiscale.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per errata indicazione degli estremi catastali

    Non è stata prodotta una visura storica comprensiva dell'anno d'imposta 2018, mentre gli immobili oggetto dell'accertamento erano censiti al foglio 68, particella 1379 sub 2, 3 e 4 nell'anno 2018. La visura attuale riporta variazioni effettuate nell'anno 2023.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva del ricorrente

    Nel caso di contitolarità tra più soggetti vige l'obbligo della solidarietà ex art.1, comma 642 L. 27 dicembre 2013, n. 147, nei confronti dell'ente impositore, salvo rivalsa nei confronti degli altri comproprietari sulla base delle rispettive quote.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1190
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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