Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 351/2025 -1 SUBPROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX
ART. 615 CO. 1 C.P.C.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2025,
visti gli atti, la documentazione allegata e sentite le parti in udienza,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. formulata dall'attore opponente;
rilevato che, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., il giudice dell'opposizione a precetto può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore
“concorrendo gravi motivi”,
considerato che, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. ha natura cautelare, seppur sui generis (SS.UU. Cass. n. 19889/2019),
che risulta pertanto necessario verificare, alla luce dei motivi di opposizione dell'attore, la sussistenza del duplice presupposto del fumus boni iuris, corrispondente alla verosimile fondatezza dell'opposizione, e del periculum in mora, costituito dal pericolo che nelle more della decisione l'intimato possa subire un pregiudizio grave e irreparabile,
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che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si configura come un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore di procedere all'esecuzione forzata, da svolgersi sulla base dei motivi di opposizione proposti;
premesso che, in fatto:
- e (poi deceduto) cedevano CP_1 Persona_1
nel 2007, con atto notarile, a un complesso immobiliare;
CP_2
- che il medesimo era gravato da ipoteca in favore di
[...]
, relativa alla concessione di mutuo ipotecario;
CP_3
- che l'acquirente, contestulmente all'acquisto, si accollava la parte impagata del mutuo fondiario pari ad € 114.173;
- che veniva instaurata dal creditore una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile nei confronti di che si CP_2
concludeva con declaratoria di improcedibilità ex art. 164 bis disp.att.
c.p.c.;
- che , cessionaria del credito, sulla base del mutuo Pt_1
fondiario, notificava il 13.02.2025 atto di precetto a ntimando il CP_1
pagamento dell'importo di € 230.257,34, oltre interessi;
rilevato che l'opponente, ritenuta la natura di accollo “espromissorio” eccepisce la prescrizione del diritto di credito azionato da , deducendo Pt_1
di non avere mai, aseguito dell'accollo del 2007, ricevuto alcuna notifica, ad eccezione dell'atto di precetto nel febbraio 2025,
2 che l'opposta, ritenuta, invece, la natura di accollo esterno cumulativo, deduce l'infondatezza dell'eccezione di controparte, alla luce dell'instaurazione del procedimento esecutivo promosso contro coobligata CP_2
solidale della debitrice principale, avente effetto interruttivo permanente anche nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
considerato che
ai sensi dell'art. 1310 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”;
ai sensi dell'art. 2943 c. 1 c.c. “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio […] esecutivo”;
ai sensi dell'art. 2945 c. 3 c.c. “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”;
in materia, la Corte di Cassazione si è pronunciata statuendo che “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”
(Cassazione civile, 9 maggio 2019, n. 12239 - pres. Vivaldi, est. Porreca);
tale orientamento è condiviso anche dalla pronuncia citata da parte ricorrente (Cass. 10808/2020);
ritenuto che
nel caso di specie, trattasi di accollo esterno cumulativo, e non liberatorio, in mancanza dell'evidenza delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 3 1273 c.c. (“L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”), cosicché la debitrice principale è rimasta coobbligata in CP_1
solido con l'acquirente a seguito dell'accollo del mutuo da parte CP_2
di quest'ultimo;
la prescrizione risulta essere stata interrotta nei confronti di CP_2
mediante l'instaurazione del procedimento esecutivo sopra menzionato e che tale effetto si estende anche nei confronti della debitrice accollata ex art. 1310
c.c.;
ciò vale nonostante il processo esecutivo si sia concluso con una declaratoria di estinzione, dal momento che la chiusura anticipata del processo esecutivo ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. non può dirsi ascrivibile al creditore, essendo stata dichiarata l'antieconomicità dello stesso, a seguito dell'esperimento di ben quindici tentativi di vendita;
ritenuto, pertanto, insussistente il fumus della pretesa azionata, dal momento che il termine di prescrizione risulta interrotto anche verso la debitrice principale sino al 27.11.2015 (data della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo);
PQM
Rigetta l'istanza di sospensione;
spese al merito.
Si comunichi.
La Spezia, il 4.03.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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