TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1420/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1420/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. LOCATELLI LAURA Parte_1
Per l'avv. BOSCHERINI SERENA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come da note del 10.11.2025.
Parte convenuta precisa come da note del 10.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUZZOLO SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOCATELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUZZOLO SILVIA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_1 C.F._2
LI e dell'avv. SERENA BOSCHERINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Tutto ciò premesso la difesa del sig. riportandosi e reiterando quanto in atti Parte_1 sostenuto, dedotto, eccepito e domandato, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse da quelle ritualmente introdotte da controparte, insiste per la rimessione della causa in istruttoria al fine di completare l'espletamento della prova testimoniale e della CTU volta a stimare l'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n. 86
e degli adiacenti terreni precisa le proprie conclusioni come formulate in atti e riportate nella premessa della presente memoria. Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
pagina 2 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa: In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio delle domande relative alla divisione giudiziale del bene e alla restituzione dei frutti dello stesso;
Nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice poiché radicalmente infondate in fatto e in diritto e/o prescritte;
In via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una o più domande attoree, compensare in tutto o in parte le somme che a qualsiasi titolo dovessero risultare dovute dal sig. nei confronti del sig. con il credito derivante in favore del primo e Controparte_1 Parte_1 nei confronti del secondo per tutte le spese sostenute in conseguenza, per il miglioramento e per la manutenzione e gestione dell'immobile, dalla data della donazione.
In ogni caso, con vittoria di spese ed accessori di legge.”
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi già richiesti, e in particolare per la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali aspetti valutativi e antepostavi la locuzione “Vero che”…:”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, G.I. designato, contraris rejectis,
1) In via principale e nel merito: accertare che il sig. in data 3 luglio 2014, Parte_1 quando ha stipulato innanzi al notaio l'atto di donazione e vendita Parte_2
(Repertorio n. 20.010- Raccolta n. 11.993; registrato a Forlì il 30 luglio 2014 al n. 4926 Serie
1T) con il quale avrebbe donato al nipote, sig. la sua quota pari a 2/6 Controparte_1 dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n. 86, nonché degli adiacenti terreni (immobili meglio identificati in narrativa), era affetto da ipoacusia quasi totale;
2) sempre, in via principale e nel merito, accertare che l'atto di donazione e vendita (Repertorio n. 20.010- Raccolta n. 11.993; registrato a Forlì il 30 luglio
2014 al n. 4926 Serie 1T) venne stipulato, in data 3 luglio 2014, innanzi al notaio Parte_2
senza il rispetto e/o l'adozione delle formalità previste dagli artt. 56 e 57 della c.d.
[...]
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913 a garanzia delle persone sordomute quali appunto il sig. e per l'effetto dichiarare detto atto, ex art. 58, n. 4 Legge notarile, nullo Parte_1
e/o inefficace nella parte in cui si prevede la non voluta donazione dal sig. al Parte_1
pagina 3 di 9 sig. della sua quota pari a 2/6 degli immobili oggetto di trasmissione, e per Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che l'attore è titolare esclusivo del diritto di proprietà per detta quota di 2/6; 3) sempre nel merito e in conseguenza delle suddette statuizioni dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisione giudiziale dei seguenti beni immobili, ovvero: dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n.
86 (distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune, con particella 35, vani 7.5, cat. A/4, cl. 4, paino T-1 rendita €. 465,81); nonché degli adiacenti terreni (identificati al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 16; Particelle: n. 35, 36, 50, 59,60 e 153), nominando all'uopo un CTU al fine di stimare i medesimi beni immobili e dunque il valore della quota individuale di ciascun comproprietario, nonché la valutazione del valore locativo dei medesimi immobili utilizzati dal sig. e ciò anche al fine, accertata e dichiarata la malafede e/o colpa grave ex Controparte_1 art. 1147 c.c. di quest'ultimo, di condannarlo alla restituzione al sig. della Parte_1 quota pari a 2/6 dei frutti civili percepiti e percipiendi dagli stessi beni, e ciò dal momento della stipula dell'atto di donazione ovvero dal 3 luglio 2014, oltre, naturalmente, alla condanna al pagamento all'attore del valore della quota di 2/6 degli immobili, in caso di domanda di assegnazione della stessa da parte del convenuto;
Nell'ipotesi che controparte non chieda l'assegnazione degli immobili oggetto di divisione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la vendita di tali beni immobili, con ripartizione delle somme percepite quale prezzo secondo le quote di proprietà di ciascun contendente, ovvero 2/6 al sig. ed i restanti 4/6 al Parte_1 sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri fiscali come Controparte_1 per legge”.
A sostegno delle proprie domande allegava:
- Di essere affetto da sordomutismo grave fin dall'età di due anni;
- Di avere sottoscritto, in data 3 luglio 2014 innanzi al Notaio “atto di Parte_2 donazione e vendita” (doc. 2) in favore del nipote avente ad oggetto immobile Controparte_1 adibito a civile abitazione sito in Santa Sofia (FC) e meglio identificato catastalmente in atti;
- In base a tale atto e donavano a le loro quote Parte_1 Controparte_2 CP_1 sull'immobile di 2/6 ciascuno, mentre alienava a la sua quota Controparte_3 Controparte_1
(sempre di 2/6) al prezzo di Euro 60.000,00;
- Tuttavia, la volontà dell'attore non era quella di donare al nipote la propria quota, bensì di vendergliela al prezzo di Euro 100.000,00;
- Gli accordi, peraltro, prevedevano che, mentre sarebbe stata integralmente saldata entro CP_3 la data del rogito, il prezzo di Euro 100.000,00 sarebbe stato corrisposto all'odierno attore in più pagina 4 di 9 rate;
- Avendo piena fiducia nel nipote e nel fratello (altro donante), loro CP_1 CP_2 Parte_1 delegava gli incombenti prodromici all'atto e i contatti con il Notaio Pt_2
- Solo in seguito alla stipula, allorquando sollecitava il nipote al pagamento del prezzo, apprendeva con sommo stupore che vi era assoluta difformità tra la propria volontà effettiva (di vendere) e quella trasposta nell'atto pubblico (di donare);
- Assumeva pertanto che l'atto fosse nullo in quanto stipulato senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 56 della l. 89/1913, atteso che l'atto veniva letto solo ed esclusivamente dal notaio rogante, senza dunque che l'attore potesse comprendere alcunché.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, sulla base delle seguenti Controparte_1 eccezioni:
- Il sordomutismo da cui era affetto l'attore non era di gravità tale da renderlo incapace di attendere alle ordinarie attività della vita (“egli è infatti in grado di relazionarsi con tutti, parla regolarmente al telefono, scrive e legge correttamente e senza alcuna difficoltà, ha la patente di guida e utilizza costantemente il proprio mezzo, va a caccia e pratica la caccia al cinghiale, avendo conseguito la relativa licenza e il necessario porto d'armi e frequentato i corsi speciali, senza alcun ausilio”);
- Non sussisteva dunque la menomazione necessaria al fine di dovere applicare la normativa speciale di protezione per i soggetti gravemente sordomuti;
- Al momento dell'atto notarile chiaramente intendeva la portata dell'atto stesso e Parte_1 confermava il proprio consenso alla donazione;
- L'attore dunque aveva validamente concluso l'atto, impugnato nella presente sede a fronte di intervenute tensioni familiari del tutto estranee all'oggetto della domanda.
In sede di prima udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante consulenza medica, affidata al dott. di Bologna, Persona_1 affinché fosse accertata la condizione di salute di all'epoca della conclusione del Parte_1 contratto e, conseguentemente, si potesse evincere l'avvenuto rispetto (o meno) delle formalità previste dalla legge a tutela dei soggetti sordomuti.
All'esito, ritenute superflue le restanti istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Ciò premesso, è necessario delineare il perimetro del presente giudizio avendo riguardo alla domanda pagina 5 di 9 formulata da Parte_1
Egli allega la nullità del contratto concluso in data 3 luglio 2014, dal quale risulta che Parte_1 ha donato al nipote la propria quota (pari ai 2/6) dell'immobile sito a Santa Sofia (FC) Controparte_1 alla via Forese Motte n. 86.
La causa della dedotta nullità risiede nel gravissimo deficit uditivo da cui è affetto l'attore fin da tenera età; tale deficit avrebbe imposto l'adozione delle cautele di cui all'art. 56 legge notarile n. 89/1913, la cui mancanza rende invalido il contratto.
Dall'invalidità / inefficacia del contratto discende l'interesse dell'attore ad ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione del bene immobile.
Parte convenuta ha fermamente contestato la ricorrenza delle condizioni di salute di cui agli artt. 56 e
57 l. 89/1913.
Va rilevato che l'art. 56 testualmente recita “Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51”.
Dunque la norma prevede che in caso di totale deficit uditivo, e di conseguente impossibilità dell'interessato di comprendere la lettura effettuata dal notaio, sia l'interessato stesso a procedere autonomamente alla lettura e, nel caso in cui egli non sia abile alla lettura (circostanza non eccepita nel caso che occupa), sia nominato un interprete.
Chiaramente si tratta di una norma che tutela il sordomuto e il diritto di questo di avere piena comprensione di ciò che sottoscrive.
Il successivo art. 57 prevede che “Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente”.
L'art. 58, n. 4, legge notarile stabilisce che l'atto notarile è nullo, tra l'altro, se non siano osservate le pagina 6 di 9 disposizioni degli artt. 55, 56 e 57.
Orbene, va dunque chiarito quando e al ricorrere di quali condizioni debbano essere rispettate le formalità di cui alle norme sopra citate.
Soccorre a tali fini la giurisprudenza di legittimità, che sul punto si mostra ormai ferma, laddove ha più volte affermato il seguente principio “… mette conto di richiamare un risalente, ma sempre condivisibile arresto di questa Corte, secondo cui la lettura dell'atto da parte del sordo è necessaria, non solo quando è “affetto da sordità totale”, ma anche “quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto come manifestazione della sua volontà”; – nel caso in esame detta percezione, per altro risultante dall'atto pubblico, è stata positivamente valutata in concreto dalla corte distrettuale – sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio – in virtù di una valutazione di merito ad essa riservata (cfr., sempre in relazione all'accertamento della qualità richiesta ai fini della validità dell'atto notarile (Cass., 2 agosto 1966, n.
2152), e non risulta adeguatamente contestata dalla parte ricorrente, che, come sopra evidenziato, si è limitata ad invocare la valenza della certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 371 del 1970, la cui definizione di sordità è espressamente confinata (Art. 1: “Ai sensi della presente legge.. “) nei limiti dell'attribuzione di un assegno mensile di assistenza”; – non si tratta, in definitiva, di disapplicare un atto amministrativo, come pure erroneamente si sostiene nel ricorso, ma di tener conto dei diversi ambiti – formazione dell'atto notarile e norma previdenziale – in cui la nozione di sordità acquista rilievo sotto il profilo giuridico”, (Cass. Civ., ord. 24726/19 e successive conformi).
Pertanto le formalità devono essere adottate tutte le volte in cui la compromissione dell'udito è totale o talmente grave da impedire di avere comprensione dell'atto e della sua portata.
Proprio in tale ottica si è dovuto procedere ad accertamento medico e sulla base dei principi esposti dalla giurisprudenza si è “modellato” il quesito affidato al dott. al quale è stato chiesto “… Per_1
Dica se alla data del 3 luglio 2014, poteva essere definito, sordo, muto o sordomuto in Parte_1 base a quanto espresso dagli artt. 56 e 57 Legge Notarile. A tale proposito, in caso di risposta affermativa al punto che precede, specifichi se la compromissione era totale o parziale;
- Dica se le condizioni di salute di erano tali da incidere negativamente sulla capacità Parte_1 di intendere e di volere del soggetto;
- Dica se era in grado di comprendere contenuto ed effetti dell'atto sottoscritto…”. Parte_1
L'elaborato peritale è stato redatto dal consulente con l'ausiliario Prof. Persona_2
Il Consulente ha esaminato la documentazione medica prodotta agli atti, dalla quale emerge effettivamente un deficit acustico, che tuttavia non incide negativamente nelle abitudini quotidiane pagina 7 di 9 dell'attore (“… Munito di patente di Guida n. rilasciata da MIT-UCO in data NumeroD_1
14.04.2022 con scadenza il 12.04.2024, patente A e B 06; dichiara di utilizzare l'auto pressoché quotidianamente per raggiungere un centro ricreativo in Forlì dove si intrattiene, anche giocando, con persone con gli stessi deficit, comunicando con i “gesti” o anche solo guardando il labiale.
Dichiara di avere svolto sempre l'attività lavorativa di cantoniere fino al 2006 quando è andato in pensione”, “… Dal colloquio emerge che non è sposato, vive da solo e che è in grado di svolgere autonomamente tutte le incombenze della quotidianità (“faccio tutto da solo, pulizie, spesa, cucino, lavo e stiro”).
Il Consulente specifica, inoltre, che “Il colloquio è stato effettuato con il Sig. con Parte_1 comunicazione diretta e senza l'aiuto dei “gesti”, emergendo una sua buona capacità di comprensione osservando il labiale dell'interlocutore, anche in assenza di una gestualità caricaturale.
Le risposte ottenute sono state coerenti, salvo, in taluni frangenti, rivolgersi ai Legali che lo accompagnavano per eventuale conferma, distraendosi in tal modo dal labiale dell'esaminatore e quindi perdendo in quei frangenti il contatto comunicativo diretto”.
Tanto premesso circa lo svolgimento delle operazioni peritali, il CTU dà atto del fatto che la documentazione medica più prossima alla data dell'atto è rappresentata da un audiogramma del giugno
2014, privo di valore probatorio in quanto non refertato.
Sia il periziando sia i legali hanno più volte allegato la sussistenza di un peggioramento importante nell'ultimo decennio (atto di citazione del maggio 2022); il CTU dà conto dell'assenza di documentazione medica che possa corroborare l'allegazione.
Il CTU dà altresì atto del fatto che “Dalla discussione tecnica del caso tenutasi nel corso delle attività peritali è stato condiviso con i presenti (cfr. verbale del 12.02.2024) che:
- le condizioni di salute del Sig. non sono (né erano) tali da incidere negativamente Parte_1 sulla capacità di intendere e di volere del soggetto;
- il Sig. alla luce delle risultanze cognitive intraperitali, era (ed è) in grado di Parte_1 comprendere dalla autonoma lettura contenuto ed effetti dell'atto sottoscritto nel luglio 2014;
- il Sig. presenta, e presentava all'epoca dei fatti, una compromissione parziale Parte_1 dell'udito.
Per una più puntuale risposta dei quesiti formulati è possibile evidenziare che il Sig. Parte_1 era (ed è) affetto da sordomutismo, ma con netta prevalenza del deficit uditivo. Tale condizione non è in grado di incidere, da sola e non essendovene altre influenti, sulla capacità di intendere e di volere e, tenuto conto del fatto che è stato possibile effettuare con il Sig. un colloquio esaustivo Parte_1 soltanto con l'osservazione (da parte sua) del labiale (non eccessivamente modulato) dell'esaminatore pagina 8 di 9 e tenuto conto che lo stesso Sig. ha dichiarato di essere peggiorato molto rispetto a dieci anni Parte_1 fa (cioè all'epoca della donazione), si ritiene che egli fosse in grado di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto sottoscritto nel luglio 2014”.
Dunque si evince che al momento delle operazioni peritali (che, per incidens, ha Parte_1 confermato di avere sottoscritto l'atto donativo, con una dichiarazione che può ben essere valutata quale argomento di prova a suffragio del rigetto della domanda) era in grado di comprendere le conversazioni dalla lettura del labiale. Inoltre, poiché lo stesso attore deduce un peggioramento nell'ultimo decennio, a maggior ragione quando venne stipulato l'atto era in grado di comprenderne la lettura operata dal Notaio.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della domanda attorea: alla data dell'atto Parte_1 aveva, sì, un deficit uditivo, che tuttavia non era tanto grave da determinare la necessità di adottare le cautele di cui agli artt. 56 e 57 legge notarile.
Questa conclusione rende superflue ed assorbe tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 7.600,00 a titolo di compensi, 85,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1420/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. LOCATELLI LAURA Parte_1
Per l'avv. BOSCHERINI SERENA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come da note del 10.11.2025.
Parte convenuta precisa come da note del 10.11.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUZZOLO SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOCATELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUZZOLO SILVIA
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_1 C.F._2
LI e dell'avv. SERENA BOSCHERINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Tutto ciò premesso la difesa del sig. riportandosi e reiterando quanto in atti Parte_1 sostenuto, dedotto, eccepito e domandato, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse da quelle ritualmente introdotte da controparte, insiste per la rimessione della causa in istruttoria al fine di completare l'espletamento della prova testimoniale e della CTU volta a stimare l'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n. 86
e degli adiacenti terreni precisa le proprie conclusioni come formulate in atti e riportate nella premessa della presente memoria. Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
pagina 2 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa: In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio delle domande relative alla divisione giudiziale del bene e alla restituzione dei frutti dello stesso;
Nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice poiché radicalmente infondate in fatto e in diritto e/o prescritte;
In via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una o più domande attoree, compensare in tutto o in parte le somme che a qualsiasi titolo dovessero risultare dovute dal sig. nei confronti del sig. con il credito derivante in favore del primo e Controparte_1 Parte_1 nei confronti del secondo per tutte le spese sostenute in conseguenza, per il miglioramento e per la manutenzione e gestione dell'immobile, dalla data della donazione.
In ogni caso, con vittoria di spese ed accessori di legge.”
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi già richiesti, e in particolare per la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali aspetti valutativi e antepostavi la locuzione “Vero che”…:”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, G.I. designato, contraris rejectis,
1) In via principale e nel merito: accertare che il sig. in data 3 luglio 2014, Parte_1 quando ha stipulato innanzi al notaio l'atto di donazione e vendita Parte_2
(Repertorio n. 20.010- Raccolta n. 11.993; registrato a Forlì il 30 luglio 2014 al n. 4926 Serie
1T) con il quale avrebbe donato al nipote, sig. la sua quota pari a 2/6 Controparte_1 dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n. 86, nonché degli adiacenti terreni (immobili meglio identificati in narrativa), era affetto da ipoacusia quasi totale;
2) sempre, in via principale e nel merito, accertare che l'atto di donazione e vendita (Repertorio n. 20.010- Raccolta n. 11.993; registrato a Forlì il 30 luglio
2014 al n. 4926 Serie 1T) venne stipulato, in data 3 luglio 2014, innanzi al notaio Parte_2
senza il rispetto e/o l'adozione delle formalità previste dagli artt. 56 e 57 della c.d.
[...]
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913 a garanzia delle persone sordomute quali appunto il sig. e per l'effetto dichiarare detto atto, ex art. 58, n. 4 Legge notarile, nullo Parte_1
e/o inefficace nella parte in cui si prevede la non voluta donazione dal sig. al Parte_1
pagina 3 di 9 sig. della sua quota pari a 2/6 degli immobili oggetto di trasmissione, e per Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che l'attore è titolare esclusivo del diritto di proprietà per detta quota di 2/6; 3) sempre nel merito e in conseguenza delle suddette statuizioni dichiarare lo scioglimento della comunione e procedere alla divisione giudiziale dei seguenti beni immobili, ovvero: dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Motte n.
86 (distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune, con particella 35, vani 7.5, cat. A/4, cl. 4, paino T-1 rendita €. 465,81); nonché degli adiacenti terreni (identificati al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 16; Particelle: n. 35, 36, 50, 59,60 e 153), nominando all'uopo un CTU al fine di stimare i medesimi beni immobili e dunque il valore della quota individuale di ciascun comproprietario, nonché la valutazione del valore locativo dei medesimi immobili utilizzati dal sig. e ciò anche al fine, accertata e dichiarata la malafede e/o colpa grave ex Controparte_1 art. 1147 c.c. di quest'ultimo, di condannarlo alla restituzione al sig. della Parte_1 quota pari a 2/6 dei frutti civili percepiti e percipiendi dagli stessi beni, e ciò dal momento della stipula dell'atto di donazione ovvero dal 3 luglio 2014, oltre, naturalmente, alla condanna al pagamento all'attore del valore della quota di 2/6 degli immobili, in caso di domanda di assegnazione della stessa da parte del convenuto;
Nell'ipotesi che controparte non chieda l'assegnazione degli immobili oggetto di divisione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la vendita di tali beni immobili, con ripartizione delle somme percepite quale prezzo secondo le quote di proprietà di ciascun contendente, ovvero 2/6 al sig. ed i restanti 4/6 al Parte_1 sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri fiscali come Controparte_1 per legge”.
A sostegno delle proprie domande allegava:
- Di essere affetto da sordomutismo grave fin dall'età di due anni;
- Di avere sottoscritto, in data 3 luglio 2014 innanzi al Notaio “atto di Parte_2 donazione e vendita” (doc. 2) in favore del nipote avente ad oggetto immobile Controparte_1 adibito a civile abitazione sito in Santa Sofia (FC) e meglio identificato catastalmente in atti;
- In base a tale atto e donavano a le loro quote Parte_1 Controparte_2 CP_1 sull'immobile di 2/6 ciascuno, mentre alienava a la sua quota Controparte_3 Controparte_1
(sempre di 2/6) al prezzo di Euro 60.000,00;
- Tuttavia, la volontà dell'attore non era quella di donare al nipote la propria quota, bensì di vendergliela al prezzo di Euro 100.000,00;
- Gli accordi, peraltro, prevedevano che, mentre sarebbe stata integralmente saldata entro CP_3 la data del rogito, il prezzo di Euro 100.000,00 sarebbe stato corrisposto all'odierno attore in più pagina 4 di 9 rate;
- Avendo piena fiducia nel nipote e nel fratello (altro donante), loro CP_1 CP_2 Parte_1 delegava gli incombenti prodromici all'atto e i contatti con il Notaio Pt_2
- Solo in seguito alla stipula, allorquando sollecitava il nipote al pagamento del prezzo, apprendeva con sommo stupore che vi era assoluta difformità tra la propria volontà effettiva (di vendere) e quella trasposta nell'atto pubblico (di donare);
- Assumeva pertanto che l'atto fosse nullo in quanto stipulato senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 56 della l. 89/1913, atteso che l'atto veniva letto solo ed esclusivamente dal notaio rogante, senza dunque che l'attore potesse comprendere alcunché.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, sulla base delle seguenti Controparte_1 eccezioni:
- Il sordomutismo da cui era affetto l'attore non era di gravità tale da renderlo incapace di attendere alle ordinarie attività della vita (“egli è infatti in grado di relazionarsi con tutti, parla regolarmente al telefono, scrive e legge correttamente e senza alcuna difficoltà, ha la patente di guida e utilizza costantemente il proprio mezzo, va a caccia e pratica la caccia al cinghiale, avendo conseguito la relativa licenza e il necessario porto d'armi e frequentato i corsi speciali, senza alcun ausilio”);
- Non sussisteva dunque la menomazione necessaria al fine di dovere applicare la normativa speciale di protezione per i soggetti gravemente sordomuti;
- Al momento dell'atto notarile chiaramente intendeva la portata dell'atto stesso e Parte_1 confermava il proprio consenso alla donazione;
- L'attore dunque aveva validamente concluso l'atto, impugnato nella presente sede a fronte di intervenute tensioni familiari del tutto estranee all'oggetto della domanda.
In sede di prima udienza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante consulenza medica, affidata al dott. di Bologna, Persona_1 affinché fosse accertata la condizione di salute di all'epoca della conclusione del Parte_1 contratto e, conseguentemente, si potesse evincere l'avvenuto rispetto (o meno) delle formalità previste dalla legge a tutela dei soggetti sordomuti.
All'esito, ritenute superflue le restanti istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Ciò premesso, è necessario delineare il perimetro del presente giudizio avendo riguardo alla domanda pagina 5 di 9 formulata da Parte_1
Egli allega la nullità del contratto concluso in data 3 luglio 2014, dal quale risulta che Parte_1 ha donato al nipote la propria quota (pari ai 2/6) dell'immobile sito a Santa Sofia (FC) Controparte_1 alla via Forese Motte n. 86.
La causa della dedotta nullità risiede nel gravissimo deficit uditivo da cui è affetto l'attore fin da tenera età; tale deficit avrebbe imposto l'adozione delle cautele di cui all'art. 56 legge notarile n. 89/1913, la cui mancanza rende invalido il contratto.
Dall'invalidità / inefficacia del contratto discende l'interesse dell'attore ad ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione del bene immobile.
Parte convenuta ha fermamente contestato la ricorrenza delle condizioni di salute di cui agli artt. 56 e
57 l. 89/1913.
Va rilevato che l'art. 56 testualmente recita “Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51”.
Dunque la norma prevede che in caso di totale deficit uditivo, e di conseguente impossibilità dell'interessato di comprendere la lettura effettuata dal notaio, sia l'interessato stesso a procedere autonomamente alla lettura e, nel caso in cui egli non sia abile alla lettura (circostanza non eccepita nel caso che occupa), sia nominato un interprete.
Chiaramente si tratta di una norma che tutela il sordomuto e il diritto di questo di avere piena comprensione di ciò che sottoscrive.
Il successivo art. 57 prevede che “Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente”.
L'art. 58, n. 4, legge notarile stabilisce che l'atto notarile è nullo, tra l'altro, se non siano osservate le pagina 6 di 9 disposizioni degli artt. 55, 56 e 57.
Orbene, va dunque chiarito quando e al ricorrere di quali condizioni debbano essere rispettate le formalità di cui alle norme sopra citate.
Soccorre a tali fini la giurisprudenza di legittimità, che sul punto si mostra ormai ferma, laddove ha più volte affermato il seguente principio “… mette conto di richiamare un risalente, ma sempre condivisibile arresto di questa Corte, secondo cui la lettura dell'atto da parte del sordo è necessaria, non solo quando è “affetto da sordità totale”, ma anche “quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto come manifestazione della sua volontà”; – nel caso in esame detta percezione, per altro risultante dall'atto pubblico, è stata positivamente valutata in concreto dalla corte distrettuale – sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio – in virtù di una valutazione di merito ad essa riservata (cfr., sempre in relazione all'accertamento della qualità richiesta ai fini della validità dell'atto notarile (Cass., 2 agosto 1966, n.
2152), e non risulta adeguatamente contestata dalla parte ricorrente, che, come sopra evidenziato, si è limitata ad invocare la valenza della certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 371 del 1970, la cui definizione di sordità è espressamente confinata (Art. 1: “Ai sensi della presente legge.. “) nei limiti dell'attribuzione di un assegno mensile di assistenza”; – non si tratta, in definitiva, di disapplicare un atto amministrativo, come pure erroneamente si sostiene nel ricorso, ma di tener conto dei diversi ambiti – formazione dell'atto notarile e norma previdenziale – in cui la nozione di sordità acquista rilievo sotto il profilo giuridico”, (Cass. Civ., ord. 24726/19 e successive conformi).
Pertanto le formalità devono essere adottate tutte le volte in cui la compromissione dell'udito è totale o talmente grave da impedire di avere comprensione dell'atto e della sua portata.
Proprio in tale ottica si è dovuto procedere ad accertamento medico e sulla base dei principi esposti dalla giurisprudenza si è “modellato” il quesito affidato al dott. al quale è stato chiesto “… Per_1
Dica se alla data del 3 luglio 2014, poteva essere definito, sordo, muto o sordomuto in Parte_1 base a quanto espresso dagli artt. 56 e 57 Legge Notarile. A tale proposito, in caso di risposta affermativa al punto che precede, specifichi se la compromissione era totale o parziale;
- Dica se le condizioni di salute di erano tali da incidere negativamente sulla capacità Parte_1 di intendere e di volere del soggetto;
- Dica se era in grado di comprendere contenuto ed effetti dell'atto sottoscritto…”. Parte_1
L'elaborato peritale è stato redatto dal consulente con l'ausiliario Prof. Persona_2
Il Consulente ha esaminato la documentazione medica prodotta agli atti, dalla quale emerge effettivamente un deficit acustico, che tuttavia non incide negativamente nelle abitudini quotidiane pagina 7 di 9 dell'attore (“… Munito di patente di Guida n. rilasciata da MIT-UCO in data NumeroD_1
14.04.2022 con scadenza il 12.04.2024, patente A e B 06; dichiara di utilizzare l'auto pressoché quotidianamente per raggiungere un centro ricreativo in Forlì dove si intrattiene, anche giocando, con persone con gli stessi deficit, comunicando con i “gesti” o anche solo guardando il labiale.
Dichiara di avere svolto sempre l'attività lavorativa di cantoniere fino al 2006 quando è andato in pensione”, “… Dal colloquio emerge che non è sposato, vive da solo e che è in grado di svolgere autonomamente tutte le incombenze della quotidianità (“faccio tutto da solo, pulizie, spesa, cucino, lavo e stiro”).
Il Consulente specifica, inoltre, che “Il colloquio è stato effettuato con il Sig. con Parte_1 comunicazione diretta e senza l'aiuto dei “gesti”, emergendo una sua buona capacità di comprensione osservando il labiale dell'interlocutore, anche in assenza di una gestualità caricaturale.
Le risposte ottenute sono state coerenti, salvo, in taluni frangenti, rivolgersi ai Legali che lo accompagnavano per eventuale conferma, distraendosi in tal modo dal labiale dell'esaminatore e quindi perdendo in quei frangenti il contatto comunicativo diretto”.
Tanto premesso circa lo svolgimento delle operazioni peritali, il CTU dà atto del fatto che la documentazione medica più prossima alla data dell'atto è rappresentata da un audiogramma del giugno
2014, privo di valore probatorio in quanto non refertato.
Sia il periziando sia i legali hanno più volte allegato la sussistenza di un peggioramento importante nell'ultimo decennio (atto di citazione del maggio 2022); il CTU dà conto dell'assenza di documentazione medica che possa corroborare l'allegazione.
Il CTU dà altresì atto del fatto che “Dalla discussione tecnica del caso tenutasi nel corso delle attività peritali è stato condiviso con i presenti (cfr. verbale del 12.02.2024) che:
- le condizioni di salute del Sig. non sono (né erano) tali da incidere negativamente Parte_1 sulla capacità di intendere e di volere del soggetto;
- il Sig. alla luce delle risultanze cognitive intraperitali, era (ed è) in grado di Parte_1 comprendere dalla autonoma lettura contenuto ed effetti dell'atto sottoscritto nel luglio 2014;
- il Sig. presenta, e presentava all'epoca dei fatti, una compromissione parziale Parte_1 dell'udito.
Per una più puntuale risposta dei quesiti formulati è possibile evidenziare che il Sig. Parte_1 era (ed è) affetto da sordomutismo, ma con netta prevalenza del deficit uditivo. Tale condizione non è in grado di incidere, da sola e non essendovene altre influenti, sulla capacità di intendere e di volere e, tenuto conto del fatto che è stato possibile effettuare con il Sig. un colloquio esaustivo Parte_1 soltanto con l'osservazione (da parte sua) del labiale (non eccessivamente modulato) dell'esaminatore pagina 8 di 9 e tenuto conto che lo stesso Sig. ha dichiarato di essere peggiorato molto rispetto a dieci anni Parte_1 fa (cioè all'epoca della donazione), si ritiene che egli fosse in grado di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto sottoscritto nel luglio 2014”.
Dunque si evince che al momento delle operazioni peritali (che, per incidens, ha Parte_1 confermato di avere sottoscritto l'atto donativo, con una dichiarazione che può ben essere valutata quale argomento di prova a suffragio del rigetto della domanda) era in grado di comprendere le conversazioni dalla lettura del labiale. Inoltre, poiché lo stesso attore deduce un peggioramento nell'ultimo decennio, a maggior ragione quando venne stipulato l'atto era in grado di comprenderne la lettura operata dal Notaio.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della domanda attorea: alla data dell'atto Parte_1 aveva, sì, un deficit uditivo, che tuttavia non era tanto grave da determinare la necessità di adottare le cautele di cui agli artt. 56 e 57 legge notarile.
Questa conclusione rende superflue ed assorbe tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 7.600,00 a titolo di compensi, 85,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 9 di 9