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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/02/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 41/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Alessandra Panichi
Enza Foti
Riccardo Ionta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2022 promossa da:
( ) in persona dei Parte_1 P.IVA_1
curatori, rappresentato e difeso dall'avv. MAROZZI SILVIO giusta procura in atti;
attore contro
( ), ( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
( ) rappresentate e difese dall'avv. GIRARDI MICAELA CP_3 C.F._3
giusta procura in atti;
convenute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il spiegava al Parte_1
Tribunale che la società in bonis acquistava da , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e i rispettivi diritti su diversi terreni (lotti di terreno in Ascoli Piceno - zona
[...] CP_10
Monterocco) per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. e CP_7 CP_4
decedevano ed agli stessi succedevano, rispettivamente, da un lato, e
[...] CP_9 CP_11
e, dall'altro, e .
[...] Controparte_5 CP_6
Aggiungeva che le compravendite erano sottoposte a tre condizioni sospensive che si verificavano ma con sentenza del 10 febbraio 2015 era dichiarato il fallimento della società Parte_1
1 di 8 Parte_2 cosicchè i venditori, ritenendo la vendita – in sostanza – non perfezionatasi o comunque Pt_1
CP_ inefficace proponevano separate domande (una delle IN , e l'altra dei CP_3 CP_2
e , e di rivendica nei confronti del CP_9 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_10
fallimento degli immobili in questione. Le domande erano rigettate dal giudice delegato con provvedimenti confermati dal collegio a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. che, a propria volta, erano impugnati per cassazione con ricorsi respinti dalla Corte Suprema sul presupposto del perfezionamento della vendita e dell'avveramento della triplice condizione sospensiva. Ottenuta, da parte della curatela, la cancellazione ex art. 2668 ult. co. c.c. delle trascrizioni delle condizioni, quest'ultima, a fronte della mancata consegna dei beni acquistati, chiedeva al Tribunale “accertato il diritto contrattuale o anche solo reale del al possesso degli immobili compravenduti come in premessa, Parte_1
condannare al rilascio, in suo favore delle seguenti aree, libere e vacue da persone e cose, site in località Monterocco di Ascoli Piceno e identificate nel Catasto terreni al foglio 68: a) , CP_1
e quelle censite con le particelle 704 e 705; b) e CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_5
quella censita con la particella 479 e, insieme con , e , CP_9 CP_11 CP_8 quella censita con la particella 68; c) e , eredi di , l'area CP_9 CP_11 CP_7
censita con la particella 652 e, insieme con , quella censita con la particella 650; d) CP_8
, quella censita con la particella 651; e) , in proprio, quella censita con CP_8 CP_9 la particella 70; f) l'area censita con la particella 364”. CP_10
Si costituivano in giudizio , e per resistere alla intentata CP_1 Controparte_2 CP_3
azione di rilascio in quanto infondata in fatto e in diritto e per spiegare domanda riconvenzionale. In particolare, pur non negando che sul rigetto della richiesta di rivendica si era formato il giudicato a seguito della pronuncia della Suprema Corte, affermavano tuttavia che successivamente al procedimento avanti alla Corte di Cassazione erano emerse nuove prove documentali “che dimostrano che la condotta dei Curatori Fallimentari in merito alla istanza di rivendica delle sorelle (all. CP_1
n. 4) ha ostacolato l'obiettivo accertamento delle comunicazioni contrattuali intercorse tra l'impresa
e le convenute in contrasto con il ruolo di pubblico ufficiale del Curatore Pt_1 Parte_3
Fallimentare che deve caratterizzarsi per la terzietà e non certo per essere un consulente di parte dell'impresa fallita ovvero per operare in modo spregiudicato all'accaparramento d beni alla massa
Fallimentare” (così si legge in comparsa di risposta, pag. 3). Affermavano, in particolare, di aver dedotto nella richiesta di rivendica dei beni formulata nei confronti dei curatori del fallimento,
l'intervenuta risoluzione del contratto in quanto i venditori, prima del fallimento, avevano inviato una lettera raccomandata A/R di diffida all' con la quale si assegnava all'acquirente il Parte_4
termine di quindici giorni per adempiere alle obbligazioni assunte in contratto (redazione di atto pagina 2 di 8 pubblico di accertamento dell'avveramento della condizione e pagamento del prezzo). La predetta raccomandata era ricevuta dalla società il 16 giugno 2014 con la conseguenza che, in assenza di Pt_1
puntuale adempimento, la risoluzione di diritto del contratto si perfezionava il 30 giugno 2014, prima del fallimento. Continuavano spiegando di non essere state nel possesso, a quella data, della ricevuta di ritorno della predetta raccomandata ma che il ricevimento della stessa da parte della società ancora in bonis e, dunque, la risoluzione di diritto del contratto era ben conosciuta dai curatori che, tuttavia, nel corso della verifica della domanda di rivendica e, successivamente, nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo assumevano un contegno del tutto contrario ai doveri su di loro incombenti e discendenti dalla funzione ricoperta, contegno assunto anche in violazione del contraddittorio con la parte.
Ed infatti – in base alla ricostruzione delle convenute - l'avviso di ricevimento del 16 giugno 2014 da parte dell' , venne riconsegnato al solo primo firmatario della lettera e cioè il proprietario Parte_4
di terreno confinante sig. e perveniva alle sorelle soltanto dopo la conclusione CP_9 CP_1
del giudizio di Cassazione.
Aggiungevano che il Tribunale Penale aveva già accertato che la compravendita per cui è causa si era perfezionata a seguito di una fattispecie di reato e che pendeva, allo stato, giudizio Tributario al fine di quantificare l'imposta di Registro che l' aveva nelle more chiesto alle sorelle Organizzazione_1
in misura proporzionale al prezzo – non pagato – del terreno, imposta che, in forza delle CP_1 pattuizioni contenute nell'atto di compravendita, era stata posta in capo all'impresa acquirente.
Pertanto, poiché la domanda di rivendica avanzata in sede fallimentare era rigettata, anche all'esito dell'opposizione, sulla base dell'assenza di prova certa dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte della società e poiché tale prova era sopravvenuta alla conclusione del giudizio chiedevano Pt_1 in questa sede di “rigettare la domanda di rilascio del terreno introdotta nei confronti delle sorelle
, e perchè infondata in fatto e in diritto;
e in via riconvenzionale disporre la CP_1 CP_2 CP_3
revocazione della Ordinanza Collegiale del Tribunale di Ascoli Piceno n. 9129 del 18 agosto 2016 avente ad oggetto opposizione allo stato passivo fallimentare, per essere stata rinvenuta prova documentale decisiva ai fini del decidere quale l'avviso di ricevimento della diffida ad adempiere del
16 giugno 2014; accertare che il contratto di compravendita di cui all'atto notar dell'11 marzo Per_1
2013 relativo ai terreni identificati al Catasto terreni del Comune di Ascoli Piceno Foglio 68, particelle 704 e 705, di cui al punto A) delle conclusioni dell'atto introduttivo, si è risolto di diritto per decorso del termine ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c .il 30 giugno 2014 nei confronti delle convenute IN Rita, e accertare che la risoluzione di diritto del contratto si è CP_2 CP_3
perfezionata in data antecedente la domanda di concordato preventivo “in bianco” presentata il 4
pagina 3 di 8 settembre 2014 e a maggior ragione in data antecedente il fallimento della parte acquirente
[...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 febbraio 2015 e per l'effetto Org_2
accertare e dichiarare che le convenute , e sono proprietarie dei terreni CP_1 CP_2 CP_3
identificati al Catasto terreni del Comune di Ascoli Piceno Foglio 68, particelle 704 e 705 e ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno di trascrivere la sentenza e aggiornare la proprietà dei terreni nei pubblici registri immobiliari con esonero da responsabilità; inoltre, si chiede di valutare la condotta processuale della Curatela Fallimentare al fine di accertare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con colpa grave, cagionando grave danno alle convenute e per l'effetto si chiede che venga condannata al risarcimento del danno la cui liquidazione si rimette alla prudente quantificazione del Tribunale. In via subordinata, preso atto che il terreno in oggetto è pervenuto alla società fallita in seguito ad una fattispecie di reato, sospendere il presente giudizio in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza n. 245 del
21 marzo 2022 Tribunale Penale di Ascoli Piceno, Giudice Monocratico d.ssa Claudia Di Valerio, potendo essere il bene soggetto a confisca con assegnazione alle convenute , e CP_1 CP_2
In via di ulteriore gradato subordine, preso atto della sentenza Corte di Cassazione Sezione CP_3
Tributaria n. 10023 del 29 marzo 2022 che ha sancito la rimessione alla Organizzazione_3 di della quantificazione della imposta di Registro che l chiede
[...] Org_4 Organizzazione_1 alle sorelle e che nell'atto di compravendita era pattuita a carico della impresa acquirente, si CP_1
chiede di sospendere il presente giudizio in attesa della quantificazione della imposta di registro da parte della di che graverebbe ingiustamente sulle Organizzazione_3 Org_4
convenute con indebito arricchimento della massa fallimentare. In ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e competenze di causa”.
Si costituivano in giudizio , e in proprio e quali CP_6 CP_8 Controparte_5
eredi di che, pur non contestando i fatti così come rappresentati dal , Controparte_4 Parte_1
sottolineavano la natura del tutto illecita e fraudolenta della compravendita in danno degli acquirenti che si vedevano spogliati dei propri beni senza avere mai percepito il rilevante prezzo della compravendita a casa del fallimento della società e senza avere costituito ipoteca volontaria a favore dei proprietari delle aree interessate. Lamentavano, dunque, di aver subito ingenti danni dalla condotta della società in bonis e concludevano “in caso di accertamento del diritto della curatela alla restituzione degli immobili non opponendosi alla restituzione degli immobili;
chiedono in ogni re- spingersi la domanda ex art.614 bis cpc di rimborso di euro 50 al giorno per il rilascio dell'immobile perché ingiusto, iniquo e lesivo della posizione dei convenuti, nonché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso comunque rimettendosi al Giudice, per ogni determinazione in merito alla domanda di
pagina 4 di 8 rilascio, con riconoscimento di quella somma in favore dei convenuti che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto del pregiudizio subito dai convenuti”.
Si costituivano altresì in giudizio , anche quale erede di , CP_9 CP_7 CP_11 anche quale erede di e sottolineando anch'essi gli importanti danni CP_7 CP_10
subiti dalla fraudolenta operazione posta in essere dalla società in bonis e, prendendo atto del giudicato formatosi sull'efficacia e validità del contratto, concludevano “nel merito, aderendo alla richiesta attrice di previamente accertare il diritto contrattuale del al possesso degli immobili Parte_1
compravenduti, disporre in caso di esito positivo, un congruo indennizzo/rimborso/risarcimento ai
SI.ri , e anche pari alle somme già concordate in tal CP_9 CP_11 CP_10
senso nella mediazione, poi terminata con esito negativo non per colpa dei predetti SI.ri CP_9
, e o in quella somma che risulterà congrua in corso di causa;
in
[...] CP_11 CP_10 ogni caso respingere la domanda attrice di porre a carico di ciascun inadempiente la somma di € 50 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, perché non solo ingiusta e lesiva degli interessi dei convenuti, ma anche infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 1 luglio 2022, fissata per un tentativo di conciliazione, il fallimento attore rinunciava agli atti del processo nei confronti dei convenuti , CP_8 CP_6 [...]
, e che accettavano la rinuncia. Il precedente CP_5 CP_9 CP_11 CP_10
giudice istruttore, quindi, accertata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti dei predetti convenuti, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio proseguiva nei confronti delle convenute e e, CP_3 Controparte_2 CP_1
depositate le memorie 183 c. VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di ulteriori necessità istruttorie, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, mutato il giudice istruttore/relatore, all'udienza del 3.11.2023 il procedimento era rimesso alla decisione del collegio sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Preliminarmente questo collegio è chiamato a decidere sulla domanda riconvenzionale di revocazione del decreto che ha deciso, ex art. 98 l.f., sull'opposizione allo stato passivo, trattandosi di questione pregiudiziale alla decisione della domanda principale avanzata dalla Curatela.
Va innanzitutto precisato come, ad avviso di questo Ufficio, il dato letterale di cui all'art. 395 c.p.c. – che espressamente assoggetta al rimedio revocatorio le sole “sentenze” – può essere certamente superato in considerazione della natura propria del decreto che definisce l'opposizione allo stato passivo e, più in generale, dello stesso giudizio di opposizione [nel quale la Cassazione ravvisa un pagina 5 di 8 giudizio di merito a cognizione piena (Cass., 11 settembre 2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cassazione, e non invece appellabile, il provvedimento che lo definisce)].
La predetta conclusione è confortata dal consolidato orientamento avallato dalla stessa Corte
Costituzionale in omaggio al quale si ammette la revocabilità anche di provvedimenti contraddistinti da forma diversa da quella della sentenza (Cass., 24 maggio 2010, n. 12625; Cass., 29 maggio 2014, n.
12121; Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 558; Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 51). Alcuna preclusione, poi, pare sussistere nella proposizione del predetto rimedio impugnatorio in sede di domanda riconvenzionale, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 395 ss. c.p.c.
Chiarito tale aspetto, tuttavia, la domanda di revocatoria andrà dichiarata inammissibile anche perché tardiva e, comunque, infondata nel merito in assenza di puntuale prova dei fatti dedotti a fondamento della richiesta.
Innanzitutto, vi è da dire che già l'atto introduttivo della domanda di revocatoria si palesa non conforme al modello legale e, in particolare, al contenuto richiesto dall'art. 398 c.p.c. per l'atto di citazione (domanda riconvenzionale, nel nostro caso). In particolare, l'art. 398 c.p.c. citato prevede che l'atto introduttivo debba “indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui al n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”.
Posto che, nel caso che ci occupa le parti, hanno inteso chiedere la revocazione “per essere stata rinvenuta prova documentale decisiva ai fini del decidere” (così si legge nelle conclusioni) e, dunque, perchè “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario” (395 n. 2), le stesse non hanno né provato né, a monte, allegato – come invece avrebbero dovuto fare a pena di inammissibilità - il “giorno […] dei recupero dei documenti”.
Ed invero le convenute, nel motivare la propria domanda riconvenzionale di revocazione spiegavano, da un lato, di aver avuto una conoscenza “progressiva” dell'esistenza del documento, conoscenza che si schiariva definitivamente a seguito della deposizione del teste nell'ambito del CP_9
procedimento penale n. 359/20 R.G., avvenuta in data 19.7.2021 e, dall'altro, di non aver prodotto il citato documento nell'alveo del giudizio di opposizione allo stato passivo culminato con il decreto di cui oggi si chiede la revocazione per via del comportamento “scorretto” della curatela che solo in sede di memoria conclusionale eccepiva la mancata ricezione della raccomandata di cui si discute da parte dell'impresa . Pt_1
pagina 6 di 8 A ben vedere, tuttavia, alcun rilievo potrebbe essere dato in questa sede alla deposizione del teste
[...]
in quanto le medesime convenute documentavano di essere già prima di tale data in possesso CP_9
del predetto documento, producendolo il 7 giugno 2021 quale allegato all'atto di adesione al procedimento di mediazione (cfr. doc. 19 fascicolo convenuta). E nemmeno potrebbe ritenersi che le stesse erano state nell'impossibilità di produrre il documento per “fatto dell'avversario” posto che non si vede come i curatori abbia impedito loro di venire a conoscenza di un documento che non era nella disponibilità dell'avversario.
In altri termini, posto che risulta documentato in atti che le convenute IN alla data del 7 giugno
2021 erano in possesso del citato documento e posto che le stesse non hanno in alcun modo specificato quando sono venute a conoscenza del citato documento né hanno dimostrato la ragione per cui l'esistenza di un eventuale “fatto dell'avversario” avrebbe precluso loro la conoscenza del documento,
è chiaro che il ricorso andrà dichiarato, ex art. 398 c. II c.p.c. inammissibile.
Ma, anche a voler superare il citato (invero insuperabile) rilievo ed anche a voler ritenere (come invero sembra sostenuto – seppur non in maniera cristallina - dalle convenute IN) che le stesse hanno avuto conoscenza definitiva dell'esistenza del documento in data 19.7.2021 è evidente come la domanda di revocazione proposta, in via riconvenzionale, solo in sede di comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 16.4.2022, non può che ritenersi tardiva in quanto presentata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 326 c.p.c.
La domanda riconvenzionale andrà dunque dichiarata inammissibile.
Passando all'esame della domanda principale, appurato che sulla validità ed efficacia del contratto traslativo dell'11.3.2013 si è ormai cristallizzato il giudicato e tenuto conto del fatto che non risulta contestato, da parte delle convenute, il mancato trasferimento del possesso dei beni in capo all'acquirente, andranno in questa sede condannate le parti convenute a rilasciare in favore del fallimento gli immobili per cui è causa.
Infine, la richiesta di condanna avanzata dal fallimento ex art. 614 bis c.p.c. non potrà essere accolta ritenendo questo collegio la stessa “manifestamente iniqua” in considerazione della concreta vicenda sottesa alla questione oggi trattata.
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto le parti convenute a resistere in giudizio e considerato il complessivo svolgimento dei fatti di causa, si ritiene di doverle compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 41 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - Condanna le parti convenute e a rilasciare, in favore del CP_1 CP_2 CP_3
fallimento, libera e vacua da persone e cose, l'area di circa 6.262 metri quadrati, situata in località Monterocco di Ascoli Piceno, confinante a est con la proprietà del fallimento, a nord con via Monterocco e sud con via Serafino da Montegranaro, censita nel catasto dei terreni al foglio 68, con le particelle 704 e 705;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 19 febbraio 2024
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Alessandra Panichi
Enza Foti
Riccardo Ionta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2022 promossa da:
( ) in persona dei Parte_1 P.IVA_1
curatori, rappresentato e difeso dall'avv. MAROZZI SILVIO giusta procura in atti;
attore contro
( ), ( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
( ) rappresentate e difese dall'avv. GIRARDI MICAELA CP_3 C.F._3
giusta procura in atti;
convenute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il spiegava al Parte_1
Tribunale che la società in bonis acquistava da , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e i rispettivi diritti su diversi terreni (lotti di terreno in Ascoli Piceno - zona
[...] CP_10
Monterocco) per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. e CP_7 CP_4
decedevano ed agli stessi succedevano, rispettivamente, da un lato, e
[...] CP_9 CP_11
e, dall'altro, e .
[...] Controparte_5 CP_6
Aggiungeva che le compravendite erano sottoposte a tre condizioni sospensive che si verificavano ma con sentenza del 10 febbraio 2015 era dichiarato il fallimento della società Parte_1
1 di 8 Parte_2 cosicchè i venditori, ritenendo la vendita – in sostanza – non perfezionatasi o comunque Pt_1
CP_ inefficace proponevano separate domande (una delle IN , e l'altra dei CP_3 CP_2
e , e di rivendica nei confronti del CP_9 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_10
fallimento degli immobili in questione. Le domande erano rigettate dal giudice delegato con provvedimenti confermati dal collegio a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. che, a propria volta, erano impugnati per cassazione con ricorsi respinti dalla Corte Suprema sul presupposto del perfezionamento della vendita e dell'avveramento della triplice condizione sospensiva. Ottenuta, da parte della curatela, la cancellazione ex art. 2668 ult. co. c.c. delle trascrizioni delle condizioni, quest'ultima, a fronte della mancata consegna dei beni acquistati, chiedeva al Tribunale “accertato il diritto contrattuale o anche solo reale del al possesso degli immobili compravenduti come in premessa, Parte_1
condannare al rilascio, in suo favore delle seguenti aree, libere e vacue da persone e cose, site in località Monterocco di Ascoli Piceno e identificate nel Catasto terreni al foglio 68: a) , CP_1
e quelle censite con le particelle 704 e 705; b) e CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_5
quella censita con la particella 479 e, insieme con , e , CP_9 CP_11 CP_8 quella censita con la particella 68; c) e , eredi di , l'area CP_9 CP_11 CP_7
censita con la particella 652 e, insieme con , quella censita con la particella 650; d) CP_8
, quella censita con la particella 651; e) , in proprio, quella censita con CP_8 CP_9 la particella 70; f) l'area censita con la particella 364”. CP_10
Si costituivano in giudizio , e per resistere alla intentata CP_1 Controparte_2 CP_3
azione di rilascio in quanto infondata in fatto e in diritto e per spiegare domanda riconvenzionale. In particolare, pur non negando che sul rigetto della richiesta di rivendica si era formato il giudicato a seguito della pronuncia della Suprema Corte, affermavano tuttavia che successivamente al procedimento avanti alla Corte di Cassazione erano emerse nuove prove documentali “che dimostrano che la condotta dei Curatori Fallimentari in merito alla istanza di rivendica delle sorelle (all. CP_1
n. 4) ha ostacolato l'obiettivo accertamento delle comunicazioni contrattuali intercorse tra l'impresa
e le convenute in contrasto con il ruolo di pubblico ufficiale del Curatore Pt_1 Parte_3
Fallimentare che deve caratterizzarsi per la terzietà e non certo per essere un consulente di parte dell'impresa fallita ovvero per operare in modo spregiudicato all'accaparramento d beni alla massa
Fallimentare” (così si legge in comparsa di risposta, pag. 3). Affermavano, in particolare, di aver dedotto nella richiesta di rivendica dei beni formulata nei confronti dei curatori del fallimento,
l'intervenuta risoluzione del contratto in quanto i venditori, prima del fallimento, avevano inviato una lettera raccomandata A/R di diffida all' con la quale si assegnava all'acquirente il Parte_4
termine di quindici giorni per adempiere alle obbligazioni assunte in contratto (redazione di atto pagina 2 di 8 pubblico di accertamento dell'avveramento della condizione e pagamento del prezzo). La predetta raccomandata era ricevuta dalla società il 16 giugno 2014 con la conseguenza che, in assenza di Pt_1
puntuale adempimento, la risoluzione di diritto del contratto si perfezionava il 30 giugno 2014, prima del fallimento. Continuavano spiegando di non essere state nel possesso, a quella data, della ricevuta di ritorno della predetta raccomandata ma che il ricevimento della stessa da parte della società ancora in bonis e, dunque, la risoluzione di diritto del contratto era ben conosciuta dai curatori che, tuttavia, nel corso della verifica della domanda di rivendica e, successivamente, nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo assumevano un contegno del tutto contrario ai doveri su di loro incombenti e discendenti dalla funzione ricoperta, contegno assunto anche in violazione del contraddittorio con la parte.
Ed infatti – in base alla ricostruzione delle convenute - l'avviso di ricevimento del 16 giugno 2014 da parte dell' , venne riconsegnato al solo primo firmatario della lettera e cioè il proprietario Parte_4
di terreno confinante sig. e perveniva alle sorelle soltanto dopo la conclusione CP_9 CP_1
del giudizio di Cassazione.
Aggiungevano che il Tribunale Penale aveva già accertato che la compravendita per cui è causa si era perfezionata a seguito di una fattispecie di reato e che pendeva, allo stato, giudizio Tributario al fine di quantificare l'imposta di Registro che l' aveva nelle more chiesto alle sorelle Organizzazione_1
in misura proporzionale al prezzo – non pagato – del terreno, imposta che, in forza delle CP_1 pattuizioni contenute nell'atto di compravendita, era stata posta in capo all'impresa acquirente.
Pertanto, poiché la domanda di rivendica avanzata in sede fallimentare era rigettata, anche all'esito dell'opposizione, sulla base dell'assenza di prova certa dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte della società e poiché tale prova era sopravvenuta alla conclusione del giudizio chiedevano Pt_1 in questa sede di “rigettare la domanda di rilascio del terreno introdotta nei confronti delle sorelle
, e perchè infondata in fatto e in diritto;
e in via riconvenzionale disporre la CP_1 CP_2 CP_3
revocazione della Ordinanza Collegiale del Tribunale di Ascoli Piceno n. 9129 del 18 agosto 2016 avente ad oggetto opposizione allo stato passivo fallimentare, per essere stata rinvenuta prova documentale decisiva ai fini del decidere quale l'avviso di ricevimento della diffida ad adempiere del
16 giugno 2014; accertare che il contratto di compravendita di cui all'atto notar dell'11 marzo Per_1
2013 relativo ai terreni identificati al Catasto terreni del Comune di Ascoli Piceno Foglio 68, particelle 704 e 705, di cui al punto A) delle conclusioni dell'atto introduttivo, si è risolto di diritto per decorso del termine ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c .il 30 giugno 2014 nei confronti delle convenute IN Rita, e accertare che la risoluzione di diritto del contratto si è CP_2 CP_3
perfezionata in data antecedente la domanda di concordato preventivo “in bianco” presentata il 4
pagina 3 di 8 settembre 2014 e a maggior ragione in data antecedente il fallimento della parte acquirente
[...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 febbraio 2015 e per l'effetto Org_2
accertare e dichiarare che le convenute , e sono proprietarie dei terreni CP_1 CP_2 CP_3
identificati al Catasto terreni del Comune di Ascoli Piceno Foglio 68, particelle 704 e 705 e ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno di trascrivere la sentenza e aggiornare la proprietà dei terreni nei pubblici registri immobiliari con esonero da responsabilità; inoltre, si chiede di valutare la condotta processuale della Curatela Fallimentare al fine di accertare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con colpa grave, cagionando grave danno alle convenute e per l'effetto si chiede che venga condannata al risarcimento del danno la cui liquidazione si rimette alla prudente quantificazione del Tribunale. In via subordinata, preso atto che il terreno in oggetto è pervenuto alla società fallita in seguito ad una fattispecie di reato, sospendere il presente giudizio in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza n. 245 del
21 marzo 2022 Tribunale Penale di Ascoli Piceno, Giudice Monocratico d.ssa Claudia Di Valerio, potendo essere il bene soggetto a confisca con assegnazione alle convenute , e CP_1 CP_2
In via di ulteriore gradato subordine, preso atto della sentenza Corte di Cassazione Sezione CP_3
Tributaria n. 10023 del 29 marzo 2022 che ha sancito la rimessione alla Organizzazione_3 di della quantificazione della imposta di Registro che l chiede
[...] Org_4 Organizzazione_1 alle sorelle e che nell'atto di compravendita era pattuita a carico della impresa acquirente, si CP_1
chiede di sospendere il presente giudizio in attesa della quantificazione della imposta di registro da parte della di che graverebbe ingiustamente sulle Organizzazione_3 Org_4
convenute con indebito arricchimento della massa fallimentare. In ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e competenze di causa”.
Si costituivano in giudizio , e in proprio e quali CP_6 CP_8 Controparte_5
eredi di che, pur non contestando i fatti così come rappresentati dal , Controparte_4 Parte_1
sottolineavano la natura del tutto illecita e fraudolenta della compravendita in danno degli acquirenti che si vedevano spogliati dei propri beni senza avere mai percepito il rilevante prezzo della compravendita a casa del fallimento della società e senza avere costituito ipoteca volontaria a favore dei proprietari delle aree interessate. Lamentavano, dunque, di aver subito ingenti danni dalla condotta della società in bonis e concludevano “in caso di accertamento del diritto della curatela alla restituzione degli immobili non opponendosi alla restituzione degli immobili;
chiedono in ogni re- spingersi la domanda ex art.614 bis cpc di rimborso di euro 50 al giorno per il rilascio dell'immobile perché ingiusto, iniquo e lesivo della posizione dei convenuti, nonché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso comunque rimettendosi al Giudice, per ogni determinazione in merito alla domanda di
pagina 4 di 8 rilascio, con riconoscimento di quella somma in favore dei convenuti che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto del pregiudizio subito dai convenuti”.
Si costituivano altresì in giudizio , anche quale erede di , CP_9 CP_7 CP_11 anche quale erede di e sottolineando anch'essi gli importanti danni CP_7 CP_10
subiti dalla fraudolenta operazione posta in essere dalla società in bonis e, prendendo atto del giudicato formatosi sull'efficacia e validità del contratto, concludevano “nel merito, aderendo alla richiesta attrice di previamente accertare il diritto contrattuale del al possesso degli immobili Parte_1
compravenduti, disporre in caso di esito positivo, un congruo indennizzo/rimborso/risarcimento ai
SI.ri , e anche pari alle somme già concordate in tal CP_9 CP_11 CP_10
senso nella mediazione, poi terminata con esito negativo non per colpa dei predetti SI.ri CP_9
, e o in quella somma che risulterà congrua in corso di causa;
in
[...] CP_11 CP_10 ogni caso respingere la domanda attrice di porre a carico di ciascun inadempiente la somma di € 50 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, perché non solo ingiusta e lesiva degli interessi dei convenuti, ma anche infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 1 luglio 2022, fissata per un tentativo di conciliazione, il fallimento attore rinunciava agli atti del processo nei confronti dei convenuti , CP_8 CP_6 [...]
, e che accettavano la rinuncia. Il precedente CP_5 CP_9 CP_11 CP_10
giudice istruttore, quindi, accertata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti dei predetti convenuti, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio proseguiva nei confronti delle convenute e e, CP_3 Controparte_2 CP_1
depositate le memorie 183 c. VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di ulteriori necessità istruttorie, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, mutato il giudice istruttore/relatore, all'udienza del 3.11.2023 il procedimento era rimesso alla decisione del collegio sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Preliminarmente questo collegio è chiamato a decidere sulla domanda riconvenzionale di revocazione del decreto che ha deciso, ex art. 98 l.f., sull'opposizione allo stato passivo, trattandosi di questione pregiudiziale alla decisione della domanda principale avanzata dalla Curatela.
Va innanzitutto precisato come, ad avviso di questo Ufficio, il dato letterale di cui all'art. 395 c.p.c. – che espressamente assoggetta al rimedio revocatorio le sole “sentenze” – può essere certamente superato in considerazione della natura propria del decreto che definisce l'opposizione allo stato passivo e, più in generale, dello stesso giudizio di opposizione [nel quale la Cassazione ravvisa un pagina 5 di 8 giudizio di merito a cognizione piena (Cass., 11 settembre 2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cassazione, e non invece appellabile, il provvedimento che lo definisce)].
La predetta conclusione è confortata dal consolidato orientamento avallato dalla stessa Corte
Costituzionale in omaggio al quale si ammette la revocabilità anche di provvedimenti contraddistinti da forma diversa da quella della sentenza (Cass., 24 maggio 2010, n. 12625; Cass., 29 maggio 2014, n.
12121; Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 558; Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 51). Alcuna preclusione, poi, pare sussistere nella proposizione del predetto rimedio impugnatorio in sede di domanda riconvenzionale, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 395 ss. c.p.c.
Chiarito tale aspetto, tuttavia, la domanda di revocatoria andrà dichiarata inammissibile anche perché tardiva e, comunque, infondata nel merito in assenza di puntuale prova dei fatti dedotti a fondamento della richiesta.
Innanzitutto, vi è da dire che già l'atto introduttivo della domanda di revocatoria si palesa non conforme al modello legale e, in particolare, al contenuto richiesto dall'art. 398 c.p.c. per l'atto di citazione (domanda riconvenzionale, nel nostro caso). In particolare, l'art. 398 c.p.c. citato prevede che l'atto introduttivo debba “indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui al n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”.
Posto che, nel caso che ci occupa le parti, hanno inteso chiedere la revocazione “per essere stata rinvenuta prova documentale decisiva ai fini del decidere” (così si legge nelle conclusioni) e, dunque, perchè “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario” (395 n. 2), le stesse non hanno né provato né, a monte, allegato – come invece avrebbero dovuto fare a pena di inammissibilità - il “giorno […] dei recupero dei documenti”.
Ed invero le convenute, nel motivare la propria domanda riconvenzionale di revocazione spiegavano, da un lato, di aver avuto una conoscenza “progressiva” dell'esistenza del documento, conoscenza che si schiariva definitivamente a seguito della deposizione del teste nell'ambito del CP_9
procedimento penale n. 359/20 R.G., avvenuta in data 19.7.2021 e, dall'altro, di non aver prodotto il citato documento nell'alveo del giudizio di opposizione allo stato passivo culminato con il decreto di cui oggi si chiede la revocazione per via del comportamento “scorretto” della curatela che solo in sede di memoria conclusionale eccepiva la mancata ricezione della raccomandata di cui si discute da parte dell'impresa . Pt_1
pagina 6 di 8 A ben vedere, tuttavia, alcun rilievo potrebbe essere dato in questa sede alla deposizione del teste
[...]
in quanto le medesime convenute documentavano di essere già prima di tale data in possesso CP_9
del predetto documento, producendolo il 7 giugno 2021 quale allegato all'atto di adesione al procedimento di mediazione (cfr. doc. 19 fascicolo convenuta). E nemmeno potrebbe ritenersi che le stesse erano state nell'impossibilità di produrre il documento per “fatto dell'avversario” posto che non si vede come i curatori abbia impedito loro di venire a conoscenza di un documento che non era nella disponibilità dell'avversario.
In altri termini, posto che risulta documentato in atti che le convenute IN alla data del 7 giugno
2021 erano in possesso del citato documento e posto che le stesse non hanno in alcun modo specificato quando sono venute a conoscenza del citato documento né hanno dimostrato la ragione per cui l'esistenza di un eventuale “fatto dell'avversario” avrebbe precluso loro la conoscenza del documento,
è chiaro che il ricorso andrà dichiarato, ex art. 398 c. II c.p.c. inammissibile.
Ma, anche a voler superare il citato (invero insuperabile) rilievo ed anche a voler ritenere (come invero sembra sostenuto – seppur non in maniera cristallina - dalle convenute IN) che le stesse hanno avuto conoscenza definitiva dell'esistenza del documento in data 19.7.2021 è evidente come la domanda di revocazione proposta, in via riconvenzionale, solo in sede di comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 16.4.2022, non può che ritenersi tardiva in quanto presentata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 326 c.p.c.
La domanda riconvenzionale andrà dunque dichiarata inammissibile.
Passando all'esame della domanda principale, appurato che sulla validità ed efficacia del contratto traslativo dell'11.3.2013 si è ormai cristallizzato il giudicato e tenuto conto del fatto che non risulta contestato, da parte delle convenute, il mancato trasferimento del possesso dei beni in capo all'acquirente, andranno in questa sede condannate le parti convenute a rilasciare in favore del fallimento gli immobili per cui è causa.
Infine, la richiesta di condanna avanzata dal fallimento ex art. 614 bis c.p.c. non potrà essere accolta ritenendo questo collegio la stessa “manifestamente iniqua” in considerazione della concreta vicenda sottesa alla questione oggi trattata.
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto le parti convenute a resistere in giudizio e considerato il complessivo svolgimento dei fatti di causa, si ritiene di doverle compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 41 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - Condanna le parti convenute e a rilasciare, in favore del CP_1 CP_2 CP_3
fallimento, libera e vacua da persone e cose, l'area di circa 6.262 metri quadrati, situata in località Monterocco di Ascoli Piceno, confinante a est con la proprietà del fallimento, a nord con via Monterocco e sud con via Serafino da Montegranaro, censita nel catasto dei terreni al foglio 68, con le particelle 704 e 705;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 19 febbraio 2024
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
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