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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Guido Marinetti
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] e domiciliato in
Asti, via Battisti 9 contumace
RESISTENTE
E con la partecipazione di
- CP_2 C.F._3
- Controparte_3 C.F._4
Entrambi difesi dall'avv. Giuseppe LEUZZI
INTERVENUTI
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.25.
In particolare, le parti ed il PM si sono associate nella domanda di interdizione. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la moglie del beneficiando ha presentato domanda di interdizione, allegando le ingravescenti condizioni di salute del marito;
sono intervenuti e si sono associati alla domanda il figlio e la sorella del CP_1
Verificato il contraddittorio, disposto l'esame, acquisita e discussa la documentazione complessivamente prodotta, la causa – precisate le conclusioni – veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1957), già invalido civile (con dichiarazione di permanente e totale inabilità CP_1 lavorativa), non autosufficiente, viene seguito per ogni necessità quotidiana dalla moglie con cui convive.
Dall'esame del verbale di accertamento dell'invalidità (13.11.23), si apprende che l'uomo risulta affetto da demenza di tipo Alzheimer (da valutazione neuropsicologica del maggio 2022), con deterioramento cognitivo marcato (disorientamento, gravi deficit mnestici, non risponde in maniera corretta ad alcune semplici domande ecc.).
Quadro che, complessivamente, ha trovato conferma dai riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 3.10.25): nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, beneficiando non trasportabile) il ha emesso per lo più cenni e suoni incomprensibili. La ricorrente, Per_1 personalmente presente, ha confermato la domanda, ferme le fragilità del marito.
Le risultanze acquisite hanno consentito, pertanto, di verificare che il beneficiando risulta affetto da una grave disabilità, progressivamente e, a quanto consta, irreversibilmente ingravescente;
l'uomo non riesce ad interloquire, non è in grado di provvedere a se stesso, né di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione.
Sicchè lo strumento più idoneo ad assicurare protezione all'incapace appare, nel caso in esame, la pronuncia di interdizione, sia in considerazione della irreversibilità della patologia;
sia in considerazione della natura della patologia che integra una totale incapacità di intendere e volere, non lasciando apprezzabili spazi di autonomia, neppure in ambiti specifici;
sia, infine, in considerazione della necessità di amministrare il relativo patrimonio.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva del beneficiando rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione. Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore (provvisorio): in primis, considerata la definizione del processo;
soprattutto, trattandosi di competenza – come più in generale in ordine alla gestione della tutela - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], residente CP_1 in Chiusano d'Asti (AT), via San Martino 8 e domiciliato in Asti, via Battisti 9;
- spese irripetibili.
Asti, 19.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Guido Marinetti
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] e domiciliato in
Asti, via Battisti 9 contumace
RESISTENTE
E con la partecipazione di
- CP_2 C.F._3
- Controparte_3 C.F._4
Entrambi difesi dall'avv. Giuseppe LEUZZI
INTERVENUTI
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.25.
In particolare, le parti ed il PM si sono associate nella domanda di interdizione. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la moglie del beneficiando ha presentato domanda di interdizione, allegando le ingravescenti condizioni di salute del marito;
sono intervenuti e si sono associati alla domanda il figlio e la sorella del CP_1
Verificato il contraddittorio, disposto l'esame, acquisita e discussa la documentazione complessivamente prodotta, la causa – precisate le conclusioni – veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 1957), già invalido civile (con dichiarazione di permanente e totale inabilità CP_1 lavorativa), non autosufficiente, viene seguito per ogni necessità quotidiana dalla moglie con cui convive.
Dall'esame del verbale di accertamento dell'invalidità (13.11.23), si apprende che l'uomo risulta affetto da demenza di tipo Alzheimer (da valutazione neuropsicologica del maggio 2022), con deterioramento cognitivo marcato (disorientamento, gravi deficit mnestici, non risponde in maniera corretta ad alcune semplici domande ecc.).
Quadro che, complessivamente, ha trovato conferma dai riscontri emersi in sede di esame (verbale ud. 3.10.25): nonostante le domande e i tentativi di interlocuzione (da remoto, beneficiando non trasportabile) il ha emesso per lo più cenni e suoni incomprensibili. La ricorrente, Per_1 personalmente presente, ha confermato la domanda, ferme le fragilità del marito.
Le risultanze acquisite hanno consentito, pertanto, di verificare che il beneficiando risulta affetto da una grave disabilità, progressivamente e, a quanto consta, irreversibilmente ingravescente;
l'uomo non riesce ad interloquire, non è in grado di provvedere a se stesso, né di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione.
Sicchè lo strumento più idoneo ad assicurare protezione all'incapace appare, nel caso in esame, la pronuncia di interdizione, sia in considerazione della irreversibilità della patologia;
sia in considerazione della natura della patologia che integra una totale incapacità di intendere e volere, non lasciando apprezzabili spazi di autonomia, neppure in ambiti specifici;
sia, infine, in considerazione della necessità di amministrare il relativo patrimonio.
In definitiva, le condizioni gravi di infermità, in particolare, cognitiva del beneficiando rendono oggettiva la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione. Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui agli artt. 414 ss. c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore (provvisorio): in primis, considerata la definizione del processo;
soprattutto, trattandosi di competenza – come più in generale in ordine alla gestione della tutela - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], residente CP_1 in Chiusano d'Asti (AT), via San Martino 8 e domiciliato in Asti, via Battisti 9;
- spese irripetibili.
Asti, 19.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3