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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19097/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19097/2023
All'udienza del 25 febbraio 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore opponente VE Parte_1
CON ZE l'avv. Manuel Deamici e per il convenuto opposto l'avv. Paolo CP_1
Goldoni in sostituzione dell'avv. Fronte.
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 19097/2023 R.G. promossa da
Parte_2
( ) in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Milano via San Giovanni sul Muro n. 18, presso lo studio degli avv.ti Manuel Alessandro
Deamici e Alessandro Cappai, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Attore/opponente
contro
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in Milano, via G. Compagnoni n. 8, presso lo studio dell'avv. Palmiro Fronte, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
oggetto: appalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
rilevato che la causa ha ad oggetto il pagamento del prezzo di euro 11.790,38 oltre interessi moratori per lavori di manutenzione delle parti comuni dell'edificio , che CP_3
l'opposto (attore sostanziale) deduce di aver eseguito sulla base di un contratto di appalto concluso con l'amministratore del oggi opponente;
Parte_1
che sin dalla citazione introduttiva l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione – invocando l'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, indicato nel Tribunale di Pavia nel cui circondario si trova il Condominio sito nel
Comune di Vermezzo con Zelo;
rilevato che la società creditrice opposta contesta l'applicabilità al condominio della disciplina del consumatore e ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata da controparte;
rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la difesa opposta, per costante orientamento della giurisprudenza “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, da ultimo, Cass. 23/05/2024, n. 14410);
ritenuto che il contratto di appalto oggetto di causa è stato concluso dall'appaltatore opposto
(professionista) con il condominio opponente (consumatore) al quale si applica la disciplina del D.Lvo 206/2005 (cod. cons.);
ritenuto che nel caso in esame il foro del consumatore (art. 66 bis cod. cons.) va individuato nel Tribunale di Pavia, nel cui circondario si trova il condominio opponente (parte committente pagina 3 di 4 del contratto di appalto) e davanti al quale le parti potranno eventualmente riassumere la causa nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.;
che va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano adito dall'impresa opposta con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto infine che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice territorialmente incompetente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 16/5/2023, dal Parte_2
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 5620/2023 emesso dal Tribunale di CP_2
Milano il 10/3/2023 e notificato il 6/4/2023, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis,
così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Pavia e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società convenuta opposta a rifondere alla controparte le spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.845,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 4.700,00
per compensi, oltre al rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 25/2/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19097/2023
All'udienza del 25 febbraio 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore opponente VE Parte_1
CON ZE l'avv. Manuel Deamici e per il convenuto opposto l'avv. Paolo CP_1
Goldoni in sostituzione dell'avv. Fronte.
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 19097/2023 R.G. promossa da
Parte_2
( ) in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Milano via San Giovanni sul Muro n. 18, presso lo studio degli avv.ti Manuel Alessandro
Deamici e Alessandro Cappai, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Attore/opponente
contro
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato in Milano, via G. Compagnoni n. 8, presso lo studio dell'avv. Palmiro Fronte, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
oggetto: appalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
rilevato che la causa ha ad oggetto il pagamento del prezzo di euro 11.790,38 oltre interessi moratori per lavori di manutenzione delle parti comuni dell'edificio , che CP_3
l'opposto (attore sostanziale) deduce di aver eseguito sulla base di un contratto di appalto concluso con l'amministratore del oggi opponente;
Parte_1
che sin dalla citazione introduttiva l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione – invocando l'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, indicato nel Tribunale di Pavia nel cui circondario si trova il Condominio sito nel
Comune di Vermezzo con Zelo;
rilevato che la società creditrice opposta contesta l'applicabilità al condominio della disciplina del consumatore e ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata da controparte;
rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la difesa opposta, per costante orientamento della giurisprudenza “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (in tal senso, da ultimo, Cass. 23/05/2024, n. 14410);
ritenuto che il contratto di appalto oggetto di causa è stato concluso dall'appaltatore opposto
(professionista) con il condominio opponente (consumatore) al quale si applica la disciplina del D.Lvo 206/2005 (cod. cons.);
ritenuto che nel caso in esame il foro del consumatore (art. 66 bis cod. cons.) va individuato nel Tribunale di Pavia, nel cui circondario si trova il condominio opponente (parte committente pagina 3 di 4 del contratto di appalto) e davanti al quale le parti potranno eventualmente riassumere la causa nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.;
che va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano adito dall'impresa opposta con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto infine che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice territorialmente incompetente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 16/5/2023, dal Parte_2
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 5620/2023 emesso dal Tribunale di CP_2
Milano il 10/3/2023 e notificato il 6/4/2023, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis,
così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Pavia e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società convenuta opposta a rifondere alla controparte le spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.845,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 4.700,00
per compensi, oltre al rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 25/2/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari
pagina 4 di 4