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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.442/2022
Oggi 19/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Sponza con la ricorrente di persona e la d.ssa Michela Barbara Ferluga;
per la parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Sponza si richiama agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 442/2022 R.L. promossa da
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Nicola Sponza
ricorrente contro
); Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità civile della ditta nella Controparte_1
determinazione del sinistro occorso alla sig.ra in Parte_1
data 29/08/2018, per violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 18 comma
1, lett. c) e 42 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per aver adibito la stessa a mansioni non compatibili con il suo stato di salute;
– dichiarare tenuta e condannare la ditta Controparte_1
a risarcire a favore dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro d.d. 29/08/2018 della ricorrente che si quantificano in
2 complessivi euro 50.375,71 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa di legge a favore dell'antistatario difensore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di aver lavorato presso la società convenuta con contratto di somministrazione a tempo determinato e full time intercorso con l'agenzia per il lavoro OpenJobmetis S.p.a. a far data dall'1/2/2017.
Deduceva di aver svolto mansioni di addetta alla vendita e attività impiegatizia di verifica della merce in ingresso per rilevarne eventuali difetti, mediante utilizzo di videoterminale. Successivamente, in data
09/04/2018, era stata trasferita al reparto magazzino, dove era stata adibita a spostamento di carichi manuali di notevoli dimensioni, spesso del peso di 10 Kg per l'intera durata della prestazione lavorativa di 8 ore al giorno.
Dopo essere stata adibita alle nuove mansioni la ricorrente aveva accusato lombalgie delle quali non aveva mai sofferto in precedenza, e tali problemi, che l'avevano portata ad assentarsi poi per malattia, erano stati subito segnalati al preposto del reparto presso cui la stessa era adibita. Al rientro dalla malattia era stata assegnata in addestramento nel reparto di assiemaggio per 3 ore, per poi essere nuovamente spostata nel corso della giornata in magazzino nel reparto di “ubicazione ottiche”. Al momento dello spostamento in tale reparto le era stato riferito che avrebbe dovuto solamente "sparare" i codici a barre delle ottiche e che sarebbe stata molto tempo seduta. In realtà le ottiche arrivavano
3 all'interno di gabbie cariche di cartoni che bisognava prima scaricare a mano, collocare su un tavolo ed aprire tirando fuori il contenuto. Una volta usati sulle ottiche i codici a barre, bisognava rimetterle nel cartone da collocare poi su alcuni scaffali. In data 26/6/2018 era stata sottoposta a visita di idoneità dal medico competente della resistente, che l'aveva ritenuta idonea a compiti lavorativi che non prevedano movimentazione abituale di carichi superiori a 10 kg né postura incongrua.
In data 29/08/2018, in occasione dell'ennesima movimentazione di carico superiore ai 10 kg ad altezza di 1,80 m e della larghezza superiore ad 1 metro, con conseguente rotazione verso sinistra e flessione verso destra e rotazione del busto, aveva accusato una violenta lombalgia, e all'esito degli accertamenti successivi le era stata riscontrata un'ernia discale.
In data 8/2/2019 era stata nuovamente sottoposta alla visita medica di idoneità prevista in caso di assenza maggiore di 60 gg e cambio mansione, ed in quella sede il medico competente, l'aveva ritenuta temporaneamente non idonea a compiti che prevedano movimentazione manuale di carichi.
All'udienza del 17.1.2023 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di CTU medico legale, per poi essere decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. nr.
22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr. 4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
4 confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
Secondo l'orientamento costante dei Giudici di Legittimità “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di
5 sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Cass. nr.
21590/2008).
Era dunque onere della ricorrente provare, anche in assenza di costituzione in giudizio della resistente, l'accadimento del sinistro,
l'esistenza della patologia, il nesso causale fra sinistro e patologia insorta, allegando altresì un comportamento colposo della convenuta.
Pare allo scrivente, che parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio alla stessa spettante.
Quanto all'accadimento del sinistro, il teste ha Testimone_1
dichiarato: “Noi lavoravamo in postazioni abbastanza vicine, ma al momento dell'infortunio la stava lavorando abbastanza Parte_1
lontano da me. Stava facendo movimentazione di carichi, in sostanza stava spostando scatoloni contenenti materiale aziendale, poi destinato ad attività di tracciatura. ……Io non ho visto il momento in cui la ricorrente si è fatta male. Quando si è fatta male la ha Parte_1
chiesto aiuto, così sono andato da lei. Ricordo che lei mi ha detto di sentirsi male e che era rimasta bloccata con la schiena a seguito della movimentazione di una scatola. Mi pare di ricordare che c'era una scatola per terra, ed altre ce ne erano nella gabbia”, confermando la ricostruzione degli eventi così come prospettata in ricorso.
Quanto al ricorrere di una condotta colposa del datore di lavoro, si deve premettere che la ricorrente ha lavorato con contratto di somministrazione a tempo determinato e full time, stipulato con la agenzia per il lavoro OpenJobmetis S.p.a. in data 26/01/2017, presso la società convenuta, la quale pertanto era tenuta ad osservare, nei confronti della ricorrente, gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
6 Stabilisce difatti l'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 che “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
Ebbene, è circostanza provata documentalmente (doc. 3 allegato al ricorso) che in data 26/06/2018 la ricorrente era stata sottoposta a visita di idoneità dal medico competente della resistente, dott. , il quale Per_1
aveva rilevato: "...riferisce di soffrire di dolori lombari per i quali assume al bisogno FANS...Alla radiografia del rachide lieve riduzione discale L5-S1. Segnala inoltre di avere disturbi all'arto superiore destro ove presenta gli esiti di una frattura trattata con osteosintesi metallica in situ. Riferisce di avere difficoltà nell'attività di magazzino con movimentazione manuale di materiali. Attualmente è adibita in magazzino, alla registrazione codici con uso di videoterminale...conclusioni:...Discopatia L5-S1...Giudizio: idoneità con limitazioni. Indicazioni/prescrizioni: è idonea agli attuali compiti lavorativi che non prevedano movimentazione abituale di carichi superiori a 10 kg (da cui va esentata) né postura incongrua. Attività prevalente di registrazione materiali con uso di lettore laser. Invariata la limitazione pregressa da esposizione ad irritanti respiratori".
Contrariamente a quanto prescritto dal medico aziendale, la ricorrente venne adibita a mansioni del tutto incompatibili con il suo stato di salute.
7 Quanto ai movimenti incongrui il teste , escusso sul Testimone_1
capitolo 11 del ricorso (Ripreso il lavoro e adibita sempre alle stesse mansioni, in data 29/08/2018, in occasione dell'ennesima movimentazione di carico superiore ai 10 kg ad altezza di 1,80 m e della larghezza superiore ad 1 metro, con conseguente rotazione verso sinistra e flessione verso destra e rotazione del busto, la ricorrente si sentiva male in quanto "insorgeva violenta lombalgia con impotenza funzionale ed episodio sciatalgico destro): ha dichiarato “..confermo che i movimenti sono quelli descritti nel ricorso, perché la collocazione delle scatole dentro la gabbia impone tali movimenti. Si tratta di gabbie molto grandi che venivano svuotate a mano progressivamente..”.
Quanto al peso delle scatole da movimentare ha dichiarato il teste Tes_2
“Confermo però che nel magazzino mancava personale, e manca
[...]
tutt'ora, tanto che anche attualmente tutti fanno un po' tutto. Il problema si è verificato quando nel 2015 LC è stata ceduta a . Le ottiche CP_2
sono dispositivi opto elettronici, con una parte ottica ed una elettronica che poi vanno montati su delle piastre. E' corretto quanto mi si legge, qualche volta ho aperto una di queste scatole ed in effetti è vero che all'interno di queste scatole ci potevano essere 100, 200, 500 ottiche. Le ottiche dovevano essere effettivamente tirate fuori dalle scatole, ed in effetti la mi disse che doveva eseguire quest'attività, oltre a Parte_1
quella di movimentare manualmente le scatole dalle gabbie. Le scatole hanno un peso molto variabile da pochi chili a decine di chili, perché variabile è la forma che possono avere le ottiche e variabile è il numero di ottiche che possono essere inserite all'interno di una scatola”. ADR:
“Confermo che gli scatoloni venivano rimossi dalle gabbie ma non ho mai visto la ricorrente farlo. Ho visto altri porre in essere tale attività”.
8 Alla luce delle risultanze istruttorie riportate è stato conferito incarico a
CTU medico – legale, il quale ha concluso per la sussistenza della patologia lamentata: “Le patologie presenti nella fattispecie risultano documentate, sotto il profilo anatomo patologico, nelle indagini strumentali effettuate…”.
Al fine di accertare il nesso di causalità fra mansioni e patologia è stato conferito incarico a CTU medico – legale, il quale ha affermato:
“Interpretando il concetto di “sinistro” nei termini etiopatogenetici indicati nel ricorso (sulla base della relazione stragiudiziale del dott.
si configurava “una responsabilità nell'adibizione a mansioni Per_2
sconsigliate” a causa del “repentino cambio mansioni del 09/04/2018 con adibizione a lavori sicuramente pesanti”) va precisato che il succitato quadro strumentale risulta composito, ossia sorretto da un bulging discale ( termine che va riferito alla presenza di un disco intersomatico nel quale il contorno del margine esterno dell'anulus si estende, sul piano orizzontale, al di là dei limiti dello spazio discale, generalmente per oltre il 25% della sua circonferenza) e da una focalità erniaria in corrispondenza di una “fissurazione dell'anulus fibrosus”
(anulus:con questo termine si indica una sorta di impalcatura periferica, ad estensione concentrica, a protezione del nucleo centrale del disco).
Se il denominatore comune delle succitate immagini risulta rappresentato dalla squisita natura degenerativa delle rispettive alterazioni discali in L4L5 (e L5S1) e non certo traumatica, il dato anatomo-patologico dell'individuata fissurazione settoriale dell'anulus consente di ammettere, secondo il criterio del più probabile che non, la sua correlazione concausale con i fatti indicati nel ricorso qualora risultino comprovate le circostanze in cui si è espletata l'attività lavorativa. Le motivazioni razionalmente sostenibili, in termini
9 etiopatogenetici, per poter sostenere questa correlazione concausale sono le seguenti: a) durante l'attività di sollevamento di gravi l'unità funzionale, rappresentata dal disco intervertebrale e dai due somi vertebrali nei quali questo è compreso, viene a costituire il fulcro di una leva il cui braccio di resistenza (ossia: la distanza tra la regione centrale del disco intervertebrale e il peso che si solleva) risulta più lungo del braccio di potenza (ossia: distanza fra il centro del disco intervertebrale e il centro della muscolatura paravertebrale) con la conseguenza che la leva è di tipo svantaggioso. Anche per pesi non eccessivi le forze di compressione sull'unità funzionale, specie se ripetitive, sono elevate con la conseguente possibilità di produrre lesioni a carico delle cartilagini delle limitanti vertebrali: a loro volta queste lesioni, compromettendo il metabolismo del disco intervertebrale, danno inizio al locale processo degenerativo;
b) movimenti di flessione ripetuti o mantenuti a lungo determinano un affaticamento della muscolatura paravertebrale e quando questa componente muscolare viene ad esaurirsi il carico grava sulle strutture ligamentose della colonna la cui elasticità è molto limitata”.
Si tratta di conclusioni condivisibili, essendo state rese all'esito di un percorso logico e chiaramente esposto.
Quanto alle conseguenze invalidanti sulla persona della ricorrente, il
CTU ha correttamente considerato e valorizzato il ricorrere di una lesione preesistente, e l'esigenza di porre a carico della resistente esclusivamente il danno biologico per la lesione sopravvenuta (Cass. nr.
18442/2023), ed ha così concluso: “Sotto il profilo valutativo, tenuto conto del tasso di invalidità previsto dalla voce succitata (“fino a 12”), la valutazione (nei termini di definizione dei postumi ma non di CP_3
individuazione definitiva dei postumi, effettuabile al decennio dopo
10 conclusione delle previste visite di revisione) risulta esprimibile nel termine del 10%, ossia entro la fascia dal 6% al 15% nella quale l' provvede mediante indennizzo in capitale (e non in rendita)…. CP_4
Nella sfera del danno all'integrità psicofisica la valutazione del caso rientra, per la correlabilità concausale con i fatti de quo (aggravamento di preesistenza), nell'ambito del danno differenziale incrementativo.
Sulla scorta delle tariffazioni di cui alle Linee Guida SIMLA 2016 riconoscendo al quadro attuale (preesistenza+aggravamento) un tasso complessivo del 10% (Classe II) e collocando la preesistenza nel contesto della Classe I di riferimento (5%) ne consegue un quantum indennizzabile del 5% da monetizzare dal 5% (e non dal 1%).
Relativamente all'inabilità temporanea si potranno riconoscere, nei soli termini della parziale inabilità, 10 gg. a tasso medio del 50% e ulteriori
7 mesi a tasso medio del 25%”.
La ricorrente all'epoca dell'infortunio aveva 45 anni, ed applicando ai fini della liquidazione del danno biologico le tabelle del Tribunale di
Milano, si giunge alle seguenti quantificazioni:
-per danno biologico all'integrità psicofisica accertata (10%) € 20.377,00 al quale andrà sottratto il valore risarcibile per l'invalidità preesistente al sinistro (5%) di € 6.792,00, conformemente alle indicazioni di
Cassazione nr. 28986/2019. Il tutto per un totale di € 13.585,00.
-per invalidità temporanea parziale (10 gg. a tasso medio del 50% e ulteriori 210 gg. a tasso medio del 25%) € 575,00 + € 6.037,59, tenendo conto del valore giornaliero di € 115,00 previsto dalle Tabelle di Milano.
Il tutto per un totale di € 6.612,50.
Quanto alla componente del danno biologico denominata “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, o anche “danno morale”, lo stesso deve essere riconosciuto nel caso di specie.
11 Ha difatti affermato la Corte di Cassazione che: “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. nr. 6444/2023).
Ritiene lo scrivente che a fronte di una perdita della lesione dell'integrità psico-fisica quantificata in circa 1/10 di quella totale, sia opportuno presumere e riconoscere l'esistenza di un danno morale, da liquidare secondo quanto indicato nelle tabelle di Milano come compensazione del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”, e dunque in €
5.298,00.
Nulla è invece dovuto a titolo di personalizzazione del danno biologico, in ragione dell'assenza di allegazioni specifiche sul punto in quanto: “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di
12 invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. nr. 10912 del 07/05/2018).
Liquidato il danno complessivo in astratto spettante alla ricorrente, si deve procedere alla determinazione del danno differenziale, benchè nel ricorso manchino allegazioni sul punto. Ha difatti affermato la Corte di
Cassazione sul punto che: “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se CP_3
l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso
13 di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme CP_3
versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio,
o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. n. 13819 del
2017; Cass. n. 9112 del 2019)” (Cass. nr. 23529/2021).
Deve allora ricordarsi che «il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in CP_3
termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della CP_3
quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., n.
13645/2019). Nondimeno, “con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_3
danno biologico permanente” (Cass., n. 9112/2019).
Tuttavia, considerata l'entità dei postumi permanenti da porre a carico della convenuta a seguito del sinistro per cui è causa pari al 5%,
l' alcun indennizzo avrebbe erogato, essendosi in ambito di CP_3
franchigia.
14 Il danno non patrimoniale complessivamente dovuto alla ricorrente è dunque pari ad € 25.495,50, oltre accessori, importo che si ottiene dalla somma di quanto liquidato a titolo di danno da lesione all'integrità psico fisica, danno da invalidità temporanea, danno da sofferenza interiore. A tale importo deve essere sommato quello dovuto per danno patrimoniale emergente per le spese mediche documentate (€ 2.164,71, doc. 13 ricorso), che quanto a causale e tempo di somministrazione appaiono tutte riconducibili al sinistro per cui è causa.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la convenuta condannata a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per l'aggravamento della patologia già in essere, l'importo di €
25.495,50 a titolo di danno non patrimoniale e l'importo di € 2.164,71 a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente e liquidate in €
577,03 ritenendosi congruo il numero di vacazioni indicato nell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accerta la responsabilità della in Controparte_5
ordine all'aggravamento della patologia già sofferta dalla ricorrente e per cui è causa, e per l'effetto condanna la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di 25.495,50, ed a risarcire altresì il danno patrimoniale subito dalla stessa pari ad € €
2.164,71; il tutto oltre accessori;
b) pone a definitivo carico della convenuta le spese di CTU che liquida in € 577,00 oltre accessori;
15 c) condanna la convenuta a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che si quantificano in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre accessori;
il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste in data 19.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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