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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
Consigliere estensore dr. Emilio Sirianni
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1092 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
Parte 1 (avv. Giuseppe Palermo)
appellante e
CP_1 (avv. ti Francesco Muscari Tomajoli e Silvia Parisi);
(avv. Tommaso Simari); Controparte_2
appellate
FATTO E DIRITTO
Rilevando che tale preteso sollecito sarebbe stato riferito, fra gli altri, anche a
14 A.V.A. specificamente indicati e concernenti crediti contributivi per il minore ammontare di € 135.057,80, ha dedotto che questi avvisi di addebito non gli sarebbero mai stati notificati con conseguente prescrizione dei relativi crediti ed ha concluso chiedendo di "dichiarare la parziale nullità del sollecito di pagamento impugnato, in relazione agli avvisi di addebito impugnati, per tutti i motivi suesposti" 2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale e della concessionaria, il
Tribunale di Catanzaro, in primo luogo, rileva che l'atto impugnato non è affatto una richiesta di pagamento, ma solo un "invito a regolarizzare" la propria posizione contributiva. Circostanza dalla quale deduce il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Detto ciò, rileva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire,
atteso che, ai sensi dell'art.4 del decreto interministeriale del 30\1\2005,
l'invito a regolarizzare "ha come unica finalità quella di preavvisare l'interessato dell'esistenza di una situazione di irregolarità contributiva". Da tale invito decorrendo un termine di quindici giorni per provvedere alla suddetta regolarizzazione. Aggiungendo il rilievo secondo cui "è solo in questo momento che, pertanto, potrebbe sorgere per l'imprenditore l'interesse ad agire mediante la proposizione di una domanda volta all'accertamento di una situazione di regolarità contributiva, ma comunque non di condanna dell'Ente previdenziale alla emissione del DURC, stante il divieto posto dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E. (in tal senso, Cass. n. 5825/2021)."
Parte 13. Con l'odierna impugnazione, conviene sul fatto che quello impugnato non fosse sollecito di pagamento, bensì un mero un invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, ma non di meno assume che la sentenza appellata sia in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di impugnazione di estratti di ruolo e deduce di non avere potuto ottenere il D.U.R.C. necessario per la partecipazione procedure di appalto pubbliche proprio a causa del contestato provvedimento.
Ribadisce, pertanto, la sopravvenuta prescrizione dei contestati crediti contributivi e chiede, in riforma dell'appellata sentenza, di “accertare e dichiarare la parziale nullità del sollecito di pagamento impugnato, in relazione agli avvisi di addebito indicati".
4. Nella resistenza delle parti appellate, la causa è decisa in data odierna con contestuale lettura del dispositivo.
5. Il ricorso in appello non merita accoglimento.
6. Una piana lettura dell'atto per cui è giudizio induce a constatare che si tratta della risposta ad una pregressa "Richiesta verifica regolarità contributiva" presentata dallo stesso ricorrente e che, come correttamente rilevato dal
Tribunale, in esso non è contenuta alcuna richiesta di pagamento. Bensì, solo la seguente testuale affermazione: "si comunica che nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità
contributive indicate nel prospetto di seguito riportato". Accompagnata dall'elenco dettagliato degli A.V.A. inevasi, per il complessivo ammontare di € 230.449,41 già indicato in domanda.
Atto che, peraltro, così si conclude:
"La regolarizzazione della posizione debitoria deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata."
Ciò detto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 2021, citata dal
Tribunale, non è del tutto pertinente all'odierna vicenda perché in quel caso la
Corte di merito aveva condannato l' CP_1 ad emettere il DURC e il giudice di legittimità, esaminando il contenuto del citato Decreto Interministeriale, pur ritenendo che in materia l'CP 1 non abbia alcuna discrezionalità (o la situazione contributiva è regolare o non lo è), ha escluso che il giudice ordinario possa ordinargli di emettere il D.U.R.C. a ciò ostando l'art.4 della
L.2248/1865, all.E
Rimane il fatto che, secondo le disposizioni che regolano la materia, dall'invito a regolarizzare la posizione contributiva decorre un termine di quindici giorni per potervi provvedere e, pertanto, il suddetto invito non determina, in sé,
alcuna lesione di diritti per la quale si possa invocare l'intervento dell'Autorità
Giudiziaria. Dovendosi, pertanto, confermare la carenza di interessa ad agire già rilevata dal Tribunale,
Né tampoco si potrebbe ritenere che una tale lesione sia solo postergata per il breve termine detto di talché non sussisterebbero ragioni per non consentire un'anticipazione di tutela, atteso che l'invito a regolarizzare ha proprio il fine di avviare un'interlocuzione con il contribuente che, in teoria, potrebbe anche portare l'ente a rivedere la propria posizione: ad es., laddove il contribuente provi di aver pagato o l'ente previdenziale convenga sulla sopravvenuta prescrizione dei crediti.
Nulla del genere, tuttavia, potrebbe essere ipotizzabile nel caso che occupa,
perché -a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi della sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui si discute- le allegazioni dell'appellante sul punto concernono esclusivamente i crediti di cui egli assume la prescrizione ed il cui importo ammonta, come detto, ad € 135.057,80. Solo una parte,
pertanto, dei crediti contributivi a cui era riferito l'impugnato invito alla regolarizzazione proveniente dall' CP_1 e che complessivamente ammontano,
come detto, alla maggiore somma, di € 230.449,41.
Per cui, anche un eventuale riconoscimento della prescrizione dedotta non potrebbe mai determinare il rilascio di un DURC positivo.
A quanto detto dovendosi anche aggiungere che la conferma della carenza di interesse ad agire discende anche dall'ulteriore circostanza che la necessità del
DURC positivo per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, oltre che sprovvista di qualsiasi prova, è stata inammissibilmente dedotta solo con l'odierno atto d'appello. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe, secondo il valore di causa che rientra nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000.
P.Q.M.
Parte 1la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 9\11\2023, così provvede:
Rigetta il ricorso in appello;
1)
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.9.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti appellate;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. In data 1\8\2021 l'odierno appellante ha proposto ricorso contro un atto notificatogli dall' CP_1 il 27\7\21, che definiva "sollecito di pagamento”, con il quale gli sarebbe stato "intimato il pagamento della somma di € 230.449,41, relativa