Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969.