Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pasca e Giovanni Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Capitaneria di Porto di Gallipoli, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto-OMISSIS-dell’1 marzo 2022, con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli ha disposto la revoca della patente nautica di cui è titolare il ricorrente-OMISSIS-, a seguito di istanza di convalida del 24 settembre 2021, ex art. 41 del D.M. 29/7/2008 n. 146 (Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto), per accertata insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 37 del medesimo D.M., in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due senza riabilitazione penale, nonché di ogni altro atto connesso;
e per la declaratoria
della fondatezza della domanda proposta con conseguenti obblighi della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Gallipoli e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Pasca;
Considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, pur sussistendo la giurisdizione dell’adito G.A. (venendo in rilievo una situazione di interesse legittimo in quanto la proposta impugnazione ha ad oggetto un provvedimento autoritativo di revoca - e non di primo rilascio - di una patente nautica, ritiro disposto, peraltro, anche in forza degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in conseguenza della rilevata falsità delle autodichiarazioni rese dall’odierno ricorrente in sede di istanza di convalida), appare infondato atteso che:
- come già chiarito con sentenza n. 520/2020 di questa Sezione, l’art. 41 del D.M. n. 146/2008 (mai dichiarato incostituzionale, a differenza dell’art. 120 comma 2 del Nuovo Codice della Strada dichiarato incostituzionale - in parte qua - con la sentenza n. 22/2018 della Corte Costituzionale) prevede la revoca come atto vincolato e dovuto in caso del venir meno dei requisiti morali di cui all’art. 37 del citato D.M. n. 146/2008, sicché non v’è spazio per la valutazione discrezionale della P.A. ipotizzata dall’istante, una volta accertata la sussistenza del presupposto normativo (id est l’applicazione a carico del ricorrente della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due disposta dall’A.G.O. senza riabilitazione), specie in presenza della non veridicità dell’autodichiarazione resa dall’interessato circa il possesso dei requisiti morali ex artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- nel caso di specie, come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti, nei confronti del ricorrente risulta essere stata effettivamente applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due con sentenza (divenuta irrevocabile) della Corte di Appello di Lecce del 18 novembre 2008, misura di sicurezza revocata - con decorrenza ex nunc - solo in sede esecutiva con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce del 7 giugno 2012;
- il ricorrente non ha mai ottenuto la riabilitazione ex art. 179 c.p. in relazione alla sopracitata condanna nel mentre la concessione in suo favore del beneficio dell’indulto (con declaratoria della Corte di Appello di Lecce del 30 gennaio 2009), secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione penale, sez. I , 10/06/2014 , n. 5689), è valsa ad estinguere in parte la pena ma non ha certo sortito efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla pronuncia (tra cui, per quanto qui interessa, l’originaria applicazione della misura di sicurezza successivamente revocata);
- non occorreva, in ultimo, allegare al provvedimento impugnato il parere reso dell’Avvocatura erariale trattandosi di atto estraneo al procedimento amministrativo ed espressione della funzione di consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato di cui la stessa è investita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.