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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel N.R.G. promossa da:
P.I. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella Ippoliti, del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ancona, via A. Grandi, n. 44/B;
parte appellante contro
, C.F. , nato ad [...], il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_1 residente a [...], in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. , P.I. rappresentato e difeso dagli C.F._2 P.IVA_2
Avv.ti OS SS e AR AN, entrambi del foro di Verona, nonché elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Verona, via Del Fante, n. 15/A;
parte appellata
e nei confronti di
C.F. , nato ad [...], il [...], residente Controparte_3 C.F._3
a Mongardino (AT), via S. Pietro, n. 29/A, nella persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 Controparte_4
OS SS e AR AN, entrambi del foro di Verona, nonché elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Verona, in via Del Fante, n. 15/A;
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
«Premessa ogni più opportuna declaratoria, in riforma dell'impugnata sentenza,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere - per i motivi tutti dedotti in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20/2024 pubbl. il 13/01/2024 - Repert. n. 14/2024 del 13/01/2024 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3071/2020, notificata il 15/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill. mo SI. Giudice adito – per le causali di cui in narrativa – dichiarare revocata nei confronti del donante l'atto di donazione immobiliare effettuata tra i SI.ri e Controparte_2 Controparte_5 di cui all'atto notarile pubblico trascritto con R.P. 5407 e Registro generale 7020 del
[...]
04.08.2016 a rogito ed avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito Persona_1 della piena proprietà dell'immobile ad uso abitazione sito a sito in Mongardino, via S. Pietro 29
- catasto fabbricati foglio 3 particella 380 sub 3 natura A4 piano T1S1 per la quota di 1/1; nonché dell'immobile sito in Mongardino, via S. Pietro 29 - catasto fabbricati foglio 3 particella 380 sub
9 natura C2 piano S1 e del terreno sito in Mongardino, - catasto terreni foglio 3 particella 460 siccome presenti le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si voglia disporre ed ammettere giuramento decisorio da deferirsi al convenuto così come articolato nelle note di udienza depositate da Controparte_2 codesta difesa e datate 10.06.2024.»
Per parti appellate
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da stante la mancata CP_1 osservanza dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c. nel merito,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma dovesse ritenere l'appello ammissibile, rigettare lo stesso, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello del
17.05.2024 e nelle note di trattazione scritta del 07.06.2024 e per l'effetto;
- confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 20/2024, RG n. 3071/2020 emessa il 10 gennaio
2024 dal Tribunale di Asti;
in ogni caso,
- stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese legali, confermare la sentenza n. 20/2024 n. 3071/2020 emessa il 10 gennaio 2024 dal Tribunale di
Asti e condannare al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre CP_1 accessori di legge, con maggiorazione del 30% essendo il presente atto redatto con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 4, comma 1 – bis DM 55/2014, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
in via istruttoria,
- con riserva di ulteriormente argomentare anche in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e che di seguito si riportano: “A) Ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che fino al Controparte_2 settembre 2019 è stato titolare dell'omonima Impresa Individuale? 2. Vero che al momento della donazione in favore di intervenuta il 25 luglio 2016, Controparte_3 Controparte_2 ignorava l'esistenza del debito? 3. Vero che la società al momento della nascita del debito
[...] era in attivo e quindi il credito di essedi poteva essere soddisfatto? 4. Vero che per gli CP_1 importi di cui al decreto ingiuntivo (€ 16.162,27) l'unica procedura intrapresa nei confronti dell'Impresa Individuale e/o nei confronti del titolare della stessa, è Controparte_2 quella di cui al pignoramento mobiliare del 20 febbraio 2019? (cfr. all. doc. n. 5 memoria di controparte). B) Ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di sulle CP_1 seguenti circostanze:
5. Vero che intratteneva rapporti commerciali con l'Impresa CP_1
Individuale ? 6. Vero che in forza della proposta d'ordine (del 23 febbraio Controparte_2
2016) aveva la facoltà di sospendere e/o annullare (anche parzialmente) CP_1
l'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento anche successivo all'accettazione, qualora – a suo insindacabile giudizio – avesse avuto ragione di dubitare della solvibilità del compratore? Si indicano quali testimoni: , residente in [...]
Pietro n. 29/B; residente in [...]; Controparte_3 CP_4
, residente in [...]; C) ferma l'opposizione all'amissione
[...] delle istanze istruttorie di controparte, si chiede fin da ora l'abilitazione a prova contraria sulle circostanze di prova formulate da parte attrice che venissero ammesse, indicando i testimoni sopra menzionati e con riserva di indicarne ulteriori”.»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito del decesso del SI. , nonno materno del SI. Persona_2 Controparte_2
, quest'ultimo succedeva al de cuius per rappresentazione, avendo la SI.ra ,
[...] Tes_1 madre del SI. , rinunciato all'eredità relitta del defunto padre nell'anno Controparte_2
2000. Tra i beni immobili oggetto di successione, tutti siti in Mongardino e di cui Controparte_2
diveniva erede e quindi proprietario, vi erano: un immobile ad uso abitativo, un immobile
[...] ad uso magazzino e deposito e un terreno agricolo;
del primo il diveniva unico CP_2 proprietario, mentre degli ultimi due ereditava una quota di comproprietà pari a 1/3.
2. In data 23/02/2016, il SI. , in qualità di titolare dell'omonima impresa CP_2 CP_2 individuale (cessata nel 2019) di commercio ambulante di abbigliamento, sottoscriveva due ordinativi di merce (capi di abbigliamento) della società appellante, per un importo di euro
480,00 e di euro 13.355,40, da consegnarsi in una data compresa tra il 28/7/2016 e il
30/10/2016 e con pagamento in contrassegno da effettuarsi alla consegna.
3. Successivamente, in data 25 luglio 2016, il SI. , con atto a firma del Controparte_2
Notaio Dott.ssa , donava al figlio minore – il quale, Persona_3 Controparte_3 nella persona della madre , accettava, a seguito di apposita autorizzazione Controparte_4 rilasciata dal Giudice tutelare – il diritto di proprietà gravato dal diritto di uso costituito a favore della signora sui tre beni immobili sopra menzionati. Tes_1
4. Il successivo 5 novembre 2017, l'odierna appellante otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. DI 26933/2017 e n. RG 47644/2017 emesso per € 16.162,27 nei confronti di
[...]
(quale titolare dell'omonima impresa individuale) in relazione al mancato CP_2 pagamento della fattura n. 17646 del 13.09.2016, nonché delle spese bancarie insolute relative alle fatture n. 31 del 11.01.2017, n. 45 del 11.01.2017 e n. 75 del 03.02.2017.
5. A fronte dell'emissione del citato decreto ingiuntivo e del consolidarsi del credito di €
16.162,27, in linea capitale, a favore della quest'ultima, con citazione notificata in CP_1 data 26 ottobre 2020, chiedeva al Tribunale di Asti di sentir disporre la revocatoria del citato atto di donazione immobiliare, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla legge, e cioè: a) il credito anteriore derivante dagli ordinativi di merce, mai contestato, né adempiuto, b) l'eventus damni, rappresentando i tre immobili gli unici cespiti presenti nel patrimonio del c) la CP_2 scientia damni, risultando evidente la piena consapevolezza in capo a costui del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo in questione alle garanzie patrimoniali su cui poteva legittimamente fare affidamento la società creditrice.
6. Si costituivano in giudizio e , eccependo: i) che Controparte_2 Controparte_3
l'atto dispositivo oggetto di domanda di revocatoria sarebbe stato anteriore al sorgere del credito di essendo la prima fattura azionata del 13.9.16, e che l'attrice, pertanto, avrebbe dovuto CP_1 provare la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo da parte del debitore, prova che, tuttavia, non era stata raggiunta;
ii) che doveva dirsi insussistente anche il presupposto dell'eventus damni, atteso che al momento dell'avvenuta donazione, nel luglio del 2016, il donante aveva un'attività commerciale in attivo, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pregiudizio per i creditori, da valutarsi temporalmente avuto riguardo al momento storico in cui viene compiuto l'atto di disposizione, restando irrilevanti a tal fine le successive vicende patrimoniali del debitore.
7. Con sentenza n. 20/2024, pubblicata il 13 gennaio 2024, il Tribunale di Asti rigettava la domanda attorea, giacché la società attrice non avrebbe adeguatamente provato la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis), necessaria per ottenere la revocatoria di atti dispositivi posti in essere prima dell'insorgenza del credito, come avvenuto nel caso concreto.
Invero, se non era contestato dal debitore il credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano, al contrario, non poteva ritenersi che il credito fosse sorto in data 26 febbraio
2016, al momento dell'accettazione delle proposte d'ordine, in quanto, effettivamente, tale documentazione non recava alcun collegamento con il credito azionato in via monitoria e recava la dicitura “pagamento in contrassegno”.
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione del 13 febbraio CP_1
2024, articolato in tre motivi.
8.1 Con il primo motivo di appello parte appellante si duole dell'errata statuizione del giudice di primo grado circa l'anteriorità dell'atto di disposizione rispetto all'effettivo sorgere del credito.
Osserva, infatti, che le proposte irrevocabili di acquisto firmate dal avrebbero generato CP_2 un'obbligazione in capo a quest'ultimo già al momento della sottoscrizione, a prescindere dal successivo e non necessario riconoscimento giudiziale del credito. Inoltre, l'obbligazione contenuta nelle proposte d'ordine risulta non contestata da controparte, che non ha disconosciuto né la propria sottoscrizione posta in calce agli ordinativi, né la data, né tantomeno ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione assunta. Pertanto, poiché gli ordinativi di merce erano stati sottoscritti in data 28/02/2016, allora deve ritenersi che l'atto di disposizione pregiudizievole sia successivo all'insorgere del credito, con la conseguenza per cui – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – la società creditrice non era tenuta a provare, sul piano soggettivo, la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis), cioè la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore, ma unicamente la consapevolezza in capo a questi del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni).
8.2 Con il secondo motivo di appello, la società creditrice si duole dell'omesso esame da parte del primo giudice dei fatti allegati volti a dimostrare la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni). Sottolinea, in primo luogo, che essa avrebbe correttamente dimostrato l'incapienza del debitore in epoca precedente l'emissione del decreto ingiuntivo, producendo la corrispondenza intrattenuta con lo stesso, che invano ha promesso il pagamento del suo debito, così dimostrando che - ben prima che l'attività cessasse - gli emolumenti che ne derivavano non erano tali da garantire il soddisfo delle ragioni creditorie. In secondo luogo, avrebbe altresì dimostrato che gli immobili donati costituivano l'unica possibilità per la creditrice di recuperare il proprio credito e che con la donazione il si era di fatto reso incapiente. CP_2
8.3 Con il terzo motivo di appello, proposto in via subordinata per l'ipotesi in cui si ritenga che l'atto dispositivo fosse anteriore all'insorgere del credito, la società appellante lamenta l'errata statuizione del primo giudice in relazione alla mancata dimostrazione della dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis). Sul punto, rileva l'appellante come nel caso concreto, al contrario, siano rinvenibili chiari elementi sintomatici di tale stato soggettivo, da ravvisarsi, ad esempio, nell'inutilità di un trasferimento immobiliare nei confronti di un soggetto ancora in tenera età, nel fatto che quest'ultimo non abbia ivi trasferito la sua residenza, ma abiti con la madre in altro stabile e, infine, che l'atto di donazione non avrebbe apportato alcun vantaggio al minore, essendo l'immobile gravato dal diritto d'uso della madre del donante.
9. Si sono costituiti il SI. e (parti appellate) con Controparte_2 Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2024, deducendo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto generico e carente degli elementi previsti dall'art. 342 c.p.c.
9.1 Nel merito, gli appellati hanno eccepito: a) che deve ribadirsi l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito, non avendo controparte provato il collegamento tra gli ordinativi di acquisto e le successive fatture della società in ragione delle quali essa ha poi agito in via monitoria;
b) che, comunque, non può ravvisarsi alcuna dolosa preordinazione (consilium fraudis) nell'agire di posto che: - controparte si è limitata ad allegare documenti Controparte_2 del tutto inconferenti, successivi alla donazione e nemmeno riconducibili alle parti del giudizio;
- il debitore non poteva certamente dirsi consapevole del pregiudizio che avrebbe potuto causare alle ragioni dei creditori, essendo la sua impresa ancora attiva al momento dell'atto di liberalità
e avendo manifestato, in un tempo ben anteriore al mese di luglio del 2016, l'intenzione di porre in essere la donazione a favore del figlio, come risultante dalla relativa istanza di autorizzazione al giudice tutelare;
c) che non è ravvisabile neppure l'eventus damni, posto che, secondo la giurisprudenza, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del pregiudizio è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto dispositivo:
e, pertanto, essendo nel 2016 ancora attiva e solvibile l'impresa del (tanto che CP_2
l'appellante non ha nemmeno sospeso l'esecuzione del contratto), non poteva dirsi sussistente siffatto pregiudizio.
10. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
11. L'appello è fondato.
11.1 In via pregiudiziale, occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata sia infondata. Invero, dall'atto di appello sono comunque evincibili gli elementi previsti dall'art. 342 c.p.c., e cioè: a) i capi di sentenza impugnati, b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado;
c) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'atto introduttivo ha dunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile.
11.2 In via preliminare, occorre poi precisare come le istanze istruttorie proposte dalle parti
(giuramento decisorio per parte appellante;
testimonianza, per parti appellate) non possano trovare accoglimento, poiché generiche e, comunque, superflue, in quanto vertenti su circostanze già documentalmente provate.
12. Ciò premesso, può procedersi all'esame dei primi due motivi di ricorso, i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
13. Innanzitutto, non può essere condivisa l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il credito non sarebbe sorto in data 26 febbraio 2016, al momento dell'accettazione delle proposte di ordine da parte del debitore, in quanto tale documentazione non reca alcun collegamento con il credito azionato in via monitoria e reca la dicitura “pagamento in contrassegno”.
Come noto, infatti, l'obbligazione di fonte contrattuale sorge in capo al debitore nel momento in cui si perfeziona l'accordo: più precisamente, ai sensi dell'art. 1326 c.c., quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, cosa che può avvenire istantaneamente nei contratti conclusi in presenza ovvero in via differita in quelli conclusi a distanza.
Ebbene, nel caso concreto risultano prodotti due ordinativi di merce (rectius, due proposte irrevocabili di vendita) sottoscritti dal e recanti la data del 26 febbraio 2016: il contratto CP_2 di compravendita, dunque, si è perfezionato in quella data con correlativa insorgenza in quel momento dell'obbligo di pagamento del prezzo in capo al compratore.
13.1 Inoltre, il non ha disconosciuto la propria firma apposta in calce agli ordinativi, né CP_2 ha contestato alcuna circostanza rilevante a tali fini.
13.1.1 È pur vero che il afferma a pag. 6 della comparsa conclusionale di appello di aver CP_2 tempestivamente contestato le proposte di acquisto con la memoria ex art. 183, comma 4, n.
2), ma tale contestazione deve ritenersi inconferente, in quanto eccessivamente generica.
Afferma testualmente l'appellato a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 4, n. 2) che: «[…]
[controparte] produce quindi il documento n. 4 “ordinativi di merce sottoscritti da Controparte_2
” che tuttavia lo scrivente patrocinio contesta fermamente poiché nulla prova in ordine
[...] alla sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria.» Da tale formulazione si desume che il contesta gli ordinativi di merce prodotti da controparte non sotto il profilo dell'avvenuta CP_2 sottoscrizione e/o sotto quello dell'erroneità della data, bensì sotto il profilo, squisitamente giuridico, dell'idoneità dei medesimi a provare la sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria.
Tali affermazioni, tuttavia, devono ritenersi errate, posto che, al contrario, in assenza di uno specifico disconoscimento della sottoscrizione e/o della data apposta, ben può dirsi provata la sussistenza del primo requisito necessario per l'esperibilità dell'actio pauliana, e cioè l'esistenza di un diritto di credito, sorto a seguito del perfezionamento del contratto.
13.1.2 Inoltre, poiché il non ha dimostrato di aver adempiuto il proprio debito, deve CP_2 ritenersi che lo stesso fosse ancora esistente al momento dell'atto dispositivo, essendo onere del debitore, una volta che il creditore ha provato il titolo e allegato l'inadempimento, dimostrare l'avvenuto adempimento e così l'estinzione dell'obbligazione (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533). 13.2 In tale quadro, debbono conseguentemente ritenersi inconferenti le difese svolte dal in primo grado, e poi riproposte in appello, nonché le statuizioni del primo giudice, CP_2 secondo cui l'atto dispositivo sarebbe anteriore al sorgere del credito, in quanto gli ordinativi di merce sottoscritti non recherebbero alcun collegamento con il credito azionato in via monitoria e con le fatture in quel procedimento prodotte.
13.2.1 Come noto, infatti, le fatture costituiscono documenti rilevanti unicamente ai fini fiscali, ma, sul diverso versante civilistico, non costituiscono ex se fonte dell'obbligazione, potendo queste ultime derivare, ai sensi dell'art. 1173 c.c., unicamente dalla legge, dal contratto o da fatto illecito.
13.2.2 Inoltre, per la valida esistenza di un diritto di credito, nonché ai fini di cui all'art. 2901
c.c., non occorre alcun accertamento giudiziale dell'obbligo. Pertanto, la verifica circa la sussistenza o meno di un collegamento tra il credito scaturente dagli ordinativi con quello azionato in via monitoria si rileva del tutto superflua e irrilevante. Come in plurime occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., 17 ottobre 2011, n. 12678), infatti, «Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale»; tale azione, infatti, «[…] presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali.» (Cass., 4 giugno 2001, n. 7484).
13.3 Alla luce di quanto illustrato, deve dunque ribadirsi che il credito dell'appellante è sorto in data 26 febbraio 2016, che lo stesso non si è estinto alla data della donazione e che, pertanto,
l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, con la conseguenza per cui, ai fini della revocatoria di tale atto (gratuito), al creditore sarà sufficiente provare: a) l'eventus damni e b) la scientia damni (in capo al solo debitore, e non anche al terzo).
14. Ciò premesso, può dirsi altresì come sussistano nel caso di specie anche tali ultimi due presupposti.
14.1 Con riferimento all'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in plurime occasioni (cfr. ex multis Cass., 4 luglio 2006, n. 15265) che «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto pregiudizio consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.» Sul punto, anche questa Corte (App. Torino, 17/10/2025, in R.G. 1381/2022) ha di recente ribadito che «[…] per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che
l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo […] Il fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è, infatti, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che - con riguardo alla data dello stesso e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito - renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. n. 16986 del 2007). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità, della futura esecuzione sui beni del debitore (Cfr. Cass. Civ. 9 marzo 2006, n. 5105).»
14.1.2 Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, può dunque dirsi come, nel caso concreto, il creditore abbia positivamente assolto al suo onere probatorio, mentre non lo abbia fatto il debitore.
Invero, la donazione di ben tre immobili, gli unici di proprietà del (circostanza questa CP_2 allegata dall'appellante e mai contestata dagli appellati) può ragionevolmente far presumere che essa abbia determinato una consistente diminuzione quantitativa del patrimonio del CP_2 comportante una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito. E, infatti, la donazione degli immobili per cui è causa ha determinato certamente una mutazione quantitativa del patrimonio del debitore, ciò che ha comportato, di per sé, una rilevante modifica quantitativa della garanzia patrimoniale di cui godeva la società creditrice, per via della sottrazione di tutti i cespiti immobiliari del ad eventuali azioni esecutive che quest'ultima avrebbe potuto CP_2 intraprendere per soddisfare le sue ragioni di credito.
14.1.3 Come visto, una volta dimostrato il pregiudizio alle ragioni creditorie, è onere del debitore dimostrare che, nonostante l'atto dispositivo, il proprio patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie, tuttavia, il non ha fornito siffatta prova, essendo dimostrato solamente – peraltro sulla CP_2 scorta delle allegazioni attoree – che il medesimo è rimasto titolare fino al 2019 dell'omonima impresa individuale, senza, però, che risulti prodotto in causa alcun documento attestante la capienza dell'impresa o la titolarità in capo al di altri beni, mobili o immobili, atti a CP_2 consentire l'agevole soddisfazione del credito.
Al contrario, dai documenti di parte attrice emerge, ad abundantiam, come il medesimo, molto probabilmente, dovesse ritenersi incapiente al momento dell'atto dispositivo. Risulta, infatti, prodotta una e-mail di pochi mesi successivi (5 aprile 2017) con cui il in risposta ad una CP_2 precedente e-mail di sollecito di pagamento di un'operatrice della società (Alma S.r.l.) cui CP_1 aveva affidato la gestione del proprio portafoglio contabile, chiede la concessione di un
[...] piano rateale per il ripianamento del debito, trovandosi “in un momento di difficoltà” tale da non rendere possibile il pagamento in un'unica soluzione. Le dichiarazioni rese in tale sede dal nonché la ridotta distanza temporale (alcuni mesi) dal compimento dell'atto dispositivo, CP_2 rendono ragionevolmente presumibile che al momento della donazione il suo patrimonio non presentasse una consistenza tale da consentire l'agevole soddisfacimento dei creditori: in caso contrario, infatti, il pur a seguito dell'atto dispositivo, non avrebbe avuto la necessità, CP_2 pochi mesi più tardi, di chiedere un pagamento rateale in ragione delle difficoltà economiche in cui si trovava.
14.2 Parimenti, deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo della scientia damni.
Invero, poiché la donazione dei tre immobili è stata effettuata dopo la sottoscrizione degli ordinativi, unica condizione, sul piano dell'elemento soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, essendosi in presenza di un atto dispositivo successivo al sorgere del credito. L'onere di provare l'esistenza dell'elemento soggettivo richiamato incombe certamente sul creditore;
tuttavia, in plurime occasioni la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass., 19 luglio 2018, n. 19207) ha avuto modo di sancire la piena legittimità dell'utilizzo del ragionamento presuntivo che, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, permetta di accertare il fatto in partenza ignoto, e cioè la consapevolezza in capo al debitore di cagionare, per mezzo del suo atto dispositivo, un pregiudizio alle istanze creditorie. Tali affermazioni, peraltro, sono state effettuate proprio con riferimento a casi (cfr. Cass., 19 luglio 2018, n. 19207) di donazione, da parte del debitore, di tutti gli immobili residui a familiari, fattispecie nelle quali si è addirittura affermato che l'esistenza e la consapevolezza del disponente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore possono ritenersi in re ipsa (cfr. Cass., 28 maggio 2020, n. 10025).
Orbene, nel caso di specie sussistono elementi di fatto gravi, precisi e concordanti tali da poter ritenere provata la scientia damni in capo al In merito, risulta decisiva la circostanza CP_2 che costui si sia spogliato di tutti i suoi beni immobili pochi mesi dopo la sottoscrizione degli ordinativi di merce e poco prima del momento in cui sarebbe avvenuta la consegna unitamente al pagamento del prezzo. Ciò, unitamente alla (assai) probabile consapevolezza che il CP_2 aveva della propria (deteriore) situazione economica, come risultante dalla e-mail succitata, costituisce valido indice sintomatico della sua contezza circa il pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della società creditrice.
14.3 Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze dell'appellante risultano fondate;
conseguentemente, essendo stati accolti i primi due motivi di appello, il terzo, proposto in via subordinata, deve ritenersi assorbito.
15. L'appello deve dunque essere accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata;
per l'effetto, sussistendo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di donazione posto in essere da in data 25 luglio 2016 a favore del figlio , avente Controparte_2 Controparte_3 ad oggetto i tre immobili summenzionati.
16. In ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate a favore di come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), CP_1 scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con la precisazione per cui il valore della controversia viene determinato sulla base del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (cfr. ex multis Cass.,
9 maggio 2014, n. 10089).
16.1 Sul punto, peraltro, si ritiene di precisare che non possono trovare accoglimento le difese degli appellati, a detta dei quali, nel caso in cui controparte non abbia impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, sullo stesso deve ritenersi formato il giudicato, con la conseguenza per cui il giudice del gravame non potrebbe più validamente pronunciarsi. Tale affermazione non è condivisibile, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., 18 luglio 2005, n. 15112), «in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse».
17. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellante come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 5.201,00
a euro 26.000,00, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con la precisazione per cui il valore della controversia viene determinato sulla base del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (cfr. ex multis Cass., 9 maggio 2014, n. 10089).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Asti, ogni diversa domanda CP_2 ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e riforma integralmente la decisione di primo grado;
per l'effetto,
- dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di CP_1 donazione immobiliare effettuata tra i SI.ri e Controparte_2 [...] di cui all'atto pubblico notarile del 25 luglio 2016 trascritto con CP_5
R.P. 5407 e Registro generale 7020 del 04.08.2016 a rogito Notaio Persona_1
ed avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito di: i) intera proprietà
[...]
(1/1) dell'immobile ad uso abitativo sito in Mongardino (AT), Via San Pietro n. 29, censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 3, particella 380, sub 3, categoria A4, classe 1, piano T1-S1; ii) quota di comproprietà di 1/3 dell'immobile ad uso magazzino e deposito, sito in Mongardino (AT), Via San Pietro n. 29, censito al catasto fabbricati del predetto Comune, foglio 3, particella 380, sub 9, categoria
C2, classe U, piano S1; iii) quota di comproprietà di 1/3 del terreno sito in
Mongardino, censito al catasto terreni del medesimo Comune, foglio 3, particella
460, classe 1, are 30,30, R.D.E. 46,95; R.A.E. 28,17;
- condanna gli appellati a rimborsare a parte appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.618,00, di cui euro 438,00 per fase di studio, euro 370,00 per fase introduttiva ed euro 810,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
b) Condanna gli appellati a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1.984,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
Così deciso in Torino, il 21/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio