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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6731/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-Terza Sezione Civile-
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente rel.
Dott. Cristina FASANO Giudice
Dott. Nicola D'AMORE Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6731 del Ruolo Generale anno 2021 avente ad oggetto: Querela di falso
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Martino, come Parte_2
da procura speciale in calce all'atto di citazione;
- A T T O R I-
E
Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis
[...]
dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-C O N V E N U T O-
N O N C H È
Il P.M. presso il Tribunale di Bari.
pagina 1 di 20 - I N T E R V E N U T O -
Conclusioni come da verbale di udienza del 19.2.2025.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2019 il sig. e la società Parte_1 [...]
di cui è lrpt lo stesso hanno impugnato Parte_2 Pt_1
innanzi alla Corte d'Appello di Bari la sentenza n. 1277/2019 dell'1.3.2019 pronunciata dal
Tribunale di Foggia -sezione lavoro- con la quale era stata rigettata l'opposizione alla ordinanza n. 112/07 del 25.8.2010 emessa dall' (già Parte_3
) di con cui era stato ingiunto agli opponenti il Controparte_1 Pt_3
pagamento della sanzione pecuniaria di euro 192.316,00 per varie irregolarità accertate a carico della azienda facente capo alla detta società agricola nel corso di un accesso ispettivo. Col ricorso in appello è stata proposta anche querela di falso.
Nel verbale di ispezione con contestuale invito e diffida n. 43/44/45/46 del 19.4.2007 gli ispettori del Nucleo Carabinieri addetti al Servizio Ispezione Lavoro (SIL) della
[...]
di avevano riferito di aver effettuato un accesso ispettivo Controparte_1 Pt_3
presso l' in data 18 Aprile 2007, di aver escusso a Parte_2
spontanee dichiarazioni le maestranze trovate sul posto di lavoro a svolgere la propria prestazione e di aver constatato l'assenza di documentazione relativa alla assunzione di un gran numero dei dipendenti ivi rinvenuti, prevalentemente quelli di nazionalità straniera.
Con specifico riferimento a siffatta ultima circostanza nel verbale gli ispettori avevano diffidato la ditta a portare in visione entro il 7 Maggio 2007 alle 09:00 presso il SIL la documentazione giuslavoristica che dimostrava la regolarizzazione del personale rinvenuto a lavorare in azienda il giorno dell'accesso.
Con verbale di ispezione del 7 Maggio 2007 n. 043/044/046 -tramesso il giorno 8
successivo alla società, oltre che all'INPS e all'INAIL- i medesimi ispettori del lavoro avevano comunicato la conclusione degli accertamenti lavoristici espletati nei confronti della società del , iniziati in data 18 Aprile 2007, e l'inadempimento della società Pt_1
alla diffida di esibizione documentale e regolarizzazione. Infatti il personale era stato pagina 2 di 20 regolarizzato solo con effetto dal giorno stesso dell'accesso degli ispettori, 18 Aprile 2007,
e non dalle date antecedenti per ciascuno accertate dal Nucleo Carabinieri intervenuto.
Col detto verbale del 7 Maggio 2007 gli ispettori accertavano, quindi, l'impiego di 52
lavoratori -ivi specificamente identificati ed elencati e per i periodi di tempo indicati per ognuno- senza che gli stessi risultassero iscritti in alcuna delle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Ed invero i lavoratori in questione erano stati registrati sul libro matricola, quanto a 51 dipendenti, solo a far data dal 18 Aprile 2007 -cioè dallo stesso giorno dell'ispezione- e per la sola dipendente dal 13.03.2007, Controparte_2
sebbene fosse stato accertato l'effettivo inizio dei rapporti di lavoro in epoca precedente e nelle date analiticamente indicate nel verbale.
Con atto di “notificazione di illecito amministrativo” dell'8 Maggio 2007 n. 8093
progr.n.180/07 i militari del Nucleo comunicavano al , nella duplice Parte_1
qualità, di aver accertato la commissione di tutte le violazioni che sarebbero poi state riportate nell'ordinanza ingiunzione n. 112/07 del 2010 fatta successivamente oggetto di opposizione.
Costituito il contraddittorio, la Corte, preso atto della contestuale proposizione della querela di falso e ritenuta la rilevanza per la decisione della causa dei documenti impugnati,
con ordinanza dell'8.4.2021 emessa ai sensi dell'art. 355 cpc ha sospeso il giudizio e fissato agli appellanti il termine perentorio di 60 giorni per introdurre il giudizio di falso davanti al Tribunale competente.
Con comparsa di riassunzione, notificata via pec il 13 Maggio 2021 e costituita sostanzialmente da un atto di contenuto del tutto simile all'atto di appello, gli attori hanno proposto pertanto querela di falso innanzi a questo giudice collegiale chiedendo di (come da conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183 cpc, dep. 5.7.2023):
1) accertare e dichiarare l'abusivo riempimento da parte degli ispettori dei moduli prestampati in cui sono state racchiuse le dichiarazioni del 18 Aprile 2007, falsamente attribuite ai lavoratori indicati nei verbali ispettivi impugnati di falso;
pagina 3 di 20 2) accertare e dichiarare la falsità del verbale di ispezione n.43/44/45/46 del 19 Aprile
2007, del verbale di ispezione n.043/044/046 del 7 Maggio 2007, del verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 e del rapporto ex art.17 L.n.689/81, prot. n. 89/SIL del 3 Luglio 2007, in particolare, sia nella parte in cui i predetti atti richiamano le dichiarazioni del 18 Aprile 2007 che si afferma essere state rilasciate dai lavoratori agli ispettori, sia in relazione alle seguenti affermazioni e contenuti: a) al numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, in quanto gli ispettori della D.P.L. di Pt_3
presenti erano soltanto due, ed;
b) alla data dell'accesso Persona_1 Persona_2
ispettivo, che è stato effettuato in un'unica giornata, il 18 Aprile 2007, e non anche il giorno dopo 19 Aprile 2007; c) alla data di consegna del verbale di primo accesso ispettivo al Sig. , avvenuta anziché il 19 Aprile il giorno 20 Aprile 2007 in occasione della Pt_1
visione delle scritture obbligatorie da parte del;
d) alla richiesta di esibizione Persona_3
delle scritture obbligatorie da parte di un non meglio identificato funzionario della DPL,
mai avanzata il 18 Aprile 2007; e) alla mancata esibizione e alla presunta rimozione dal luogo di lavoro, in data 18 Aprile 2007, dei regolamentari libri di paga e di matricola che,
invece, erano presenti in azienda.
Con comparsa depositata il 28 Settembre 2021 si è costituito il
[...]
chiedendo di dichiarare Parte_3
inammissibile e, nel merito, rigettare la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Alla udienza del 10 Novembre 2021 il sig. , comparso personalmente, Parte_1
confermava nella qualità in atti ex art. 99 disp. att. cpc la querela.
Dopo alcune udienze celebrate per acquisire i documenti impugnati di falso, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Depositate le memorie n. 1 e n. 2 da parte attrice, alla udienza dell'8 Novembre 2023 è
stata ammessa la prova testimoniale chiesta dai querelanti, ivi compresa la richiesta di ascolto come testimoni di “tutti i lavoratori nominativamente indicati ai punti 2, 3, 4 e 5
pagina 4 di 20 del processo verbale di illecito amministrativo prot. n. 8093, progr.n. 180/07 dell'8.5.2007” (v. memoria istruttoria dep. 25 Luglio 2023).
Ascoltati i testi e (ud. 8 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Novembre 2023), alla udienza del 9 Ottobre 2024 il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciare all'ascolto degli ulteriori testi e chiedeva fissarsi l'udienza di pc.
La difesa erariale accettava la rinuncia agli ulteriori testi e si associava alla richiesta.
Precisate le conclusioni alla udienza del 12.2.2025, la causa è stata rinviata dall'istruttore alla odierna udienza collegiale per la decisione nelle forme ex artt. 281 sexies cpc e 1 ter l.n. 89 del 2001, qui applicabili nella versione antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022 cd riforma Cartabia trattandosi di procedimento introdotto prima del 28.2.2023 (art. 35 d.lgs.
n. 149/2022).
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa.
Ascoltata la discussione e all'esito della successiva camera di consiglio, è stata data lettura della sentenza subito depositata telematicamente.
********
La presente decisione viene assunta collegialmente ai sensi dell'art. 225 co. 1 cpc nella versione vigente al momento dell'introduzione della querela (maggio 2021) poiché la riforma Cartabia -che ha esteso la composizione monocratica del tribunale anche alle cause di querela di falso- si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 Febbraio
2023 con conseguente esclusione del presente giudizio.
In rito deve darsi atto che il difensore di parte attrice ha abbandonato in corso di causa la sua originaria richiesta di“disporre gli accertamenti tecnici opportuni per stabilire se le
sottoscrizioni riferite agli ispettori apposte nei verbali del 18.4.2007, 7.5.2007 ed 8.5.2007,
nel rapporto SIL del 3.7.2007 e nelle dichiarazioni dei lavoratori del 18.4.2007 siano
effettivamente riconducibili agli ispettori del lavoro , Persona_4 CP_3
e , utilizzando come strumento di comparazione le sottoscrizioni apposte Persona_2
dagli ispettori , e nei verbali di CP_3 Persona_2 Persona_4
udienza in cui gli stessi sono stati sentiti come testimoni nel giudizio di primo grado
pagina 5 di 20 n.16556/2010 R.G.L. dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione lavoro” (v. atto di citazione p. 34; nello stesso senso la memoria istruttoria -p.
3- e alla udienza del 23.5.2025). Peraltro
tale richiesta istruttoria appariva, già al momento della formulazione, distonica rispetto ai profili di falsità sollevati da parte attrice in quanto nessuna delle domande poste dai querelanti attiene la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali dai pubblici ufficiali che le hanno formate.
************
Passando all'esame del merito, giova premettere che il giorno 18 Aprile 2007 fu effettuata un'ispezione presso l' con sede in RT OV Parte_2
(Fg), ad opera del personale del Nucleo Carabinieri dell' di Parte_3 Pt_3
All'esito gli ispettori, con verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007, riferirono di aver riscontrato “a prima conclusione dell'accertamento” del giorno 18 Aprile 2007, le seguenti violazioni commesse dal datore di lavoro: 1) non avere consegnato ai lavoratori,
all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso;
2) non aver esibito in data 18Aprile 2007, nonostante esplicita richiesta “di un funzionario di questa Direzione Provinciale del Lavoro”, e di aver rimosso dal luogo di lavoro i regolamentari libri di matricola e paga;
3) avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Invitavano pertanto la ditta a sanare le inosservanze e regolarizzare il personale entro il giorno 7 Maggio 2007.
Accertato con verbale dell'8 Maggio 2007 il mancato rispetto dell'invito, con rapporto n.
90/SIL del 3 Luglio 2007 gli atti furono inviati all' , il quale emetteva ordinanza Parte_3
ingiunzione prot. n. 112/07 del 25 Agosto 2010 con cui si ingiungeva gli odierni querelanti il pagamento della somma complessiva di euro 192.340,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
-per aver impiegato 52 lavoratori senza che il rapporto risultasse dalle scritture obbligatorie, senza aver inviato al Centro per l'Impiego territoriale (CI) la prevista pagina 6 di 20 comunicazione di loro assunzione entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro e senza aver inviato all'INAIL i loro codici fiscali;
- per aver omesso di consegnare a 60 lavoratori la dichiarazione coi dati di avvenuta registrazione nell'apposito registro dell'impresa;
- per aver omesso di esibire agli ispettori, al momento dell'accesso, i libri paga e matricola.
I pubblici ufficiali verbalizzanti e in sostanza riferirono di Per_1 Per_4 CP_3 Per_2
aver effettuato un accesso ispettivo presso l' in Parte_2 Parte_2
data 18 Aprile 2007, di aver escusso a spontanee dichiarazioni le maestranze trovate sul posto di lavoro e di non aver preso visione di alcuna documentazione relativa alla loro assunzione (libri paga e matricola) nonostante l'esplicita richiesta.
L'opposizione tempestivamente proposta innanzi al Tribunale di Foggia contro l'ordinanza ingiunzione veniva rigettata con la sentenza n. 1277/2019 del 1° marzo 2019.
Il Tribunale -tra l'altro e per quanto qui rileva- ha ritenuto provato lo svolgimento dei rapporti di lavoro dei 52 lavoratori stranieri, indicati negli atti qui impugnati, in epoca precedente rispetto le date di assunzione risultanti dal libro matricola successivamente mostrato agli ispettori e dalla comunicazione di assunzione siccome dimostrata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ai Carabinieri durante l'accesso ispettivo, dichiarazioni che il Giudice di primo grado ha ritenuto essere maggiormente attendibili di quelle contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in giudizio dall'appellante, non essendo, peraltro, e a suo dire, risultata provata la circostanza, evidenziata dal datore di lavoro in giudizio, relativa alla scarsa o insussistente comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori, quasi tutti stranieri, oltre che al clima di intimidazione in cui sarebbero state raccolte le dichiarazioni medesime.
Nel proporre gravame contro tale decisione innanzi alla Corte d'Appello di Bari è stata presentata contestuale querela di falso che, migrata ex art. 355 cpc innanzi a questo
Tribunale funzionalmente competente, viene ora all'esame del giudice collegiale per la decisione.
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pagina 7 di 20 La querela è infondata e va rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione è pacifico che "il verbale di accertamento dell'infrazione fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed
alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti
ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia
da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di
personali considerazioni logiche" (Cass. Civ. n. 23800/2014).
Ciò posto, i querelanti contestano innanzitutto l'abusivo riempimento da parte dei Pubblici
Ufficiali operanti dei moduli prestampati in cui sono state racchiuse le dichiarazioni raccolte il giorno dell'ispezione, 18 Aprile 2007, e “falsamente attribuite ai lavoratori indicati nei verbale ispettivi impugnati di falso”.
Il e la società da lui rappresentata, nel chiarire con la prima memoria ex art. 183 Pt_1
cpc l'oggetto della domanda, hanno specificato che “Nel presente giudizio di falso ciò che si contesta…con particolare riferimento ai n. 52 lavoratori per i quali sono stati utilizzati
formulari prestampati per le ispezioni in agricoltura, -è che- risulta documentalmente
provato che i lavoratori non abbiano affatto reso agli ispettori le dichiarazioni che sono
Co state prodotte in giudizio dall' di ” (p. 11). Pt_3
Si tratta quindi dei verbali contenenti le dichiarazioni dei 52 lavoratori stranieri -rumeni,
polacchi e bulgari- elencati al punto 3 (e ripetuti ai punti 4 e 5) del verbale di notificazione di illecito amministrativo dell'8 Maggio 2007 per cui è stata applicata la sanzione, ora oggetto di opposizione nel giudizio di appello, e rinvenuti in azienda il 18 Aprile 2007
siccome loro attribuite sebbene, a dire degli odierni attori, in realtà questi non fossero capaci di comprendere la lingua italiana e siano stati loro sottoposti unicamente per la sottoscrizione.
pagina 8 di 20 Ebbene, ritiene il Collegio che parte attrice non ha provato la supposta mancanza di capacità di comprendere la lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri dichiaranti e quindi la falsità delle dichiarazioni rese come da verbale.
Innanzitutto rileva il Collegio che nessuno dei suddetti -numerosissimi- lavoratori stranieri
è stato ascoltato nel presente giudizio quale prova diretta, necessaria per appurare la suddetta circostanza. Gli stessi attori peraltro ne avevano ritenuto necessario l'ascolto,
chiedendone la testimonianza salvo poi rinunciarvi.
Il loro ascolto sarebbe stato essenziale anche perché gli stessi querelanti discorrono nell'atto introduttivo di “scarsa o, addirittura, nessuna comprensione della lingua italiana” (p. 15 citaz.) risultando così evidente, a fronte di siffatte deduzioni, la necessità di vagliare caso per caso il grado di conoscenza della lingua (scarsa o del tutto assente) di ciascuno dei lavoratori dichiaranti.
Non può peraltro, a giustificazione del loro mancato ascolto, opporsi la difficoltà di reperire i testimoni “considerato il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti” (v. memoria istruttoria ), argomento che si lega all'assunto per cui la proposizione della querela Pt_1
di falso sarebbe divenuta “improcrastinabile” solo nel 2019 (dopo oltre dieci anni dai fatti per cui è processo) alla luce delle “erronee argomentazioni espresse nella sentenza impugnata” in ordine al carattere fidefacente dei verbali di ascolto dei lavoratori (così la citaz.; v. nello stesso senso la memoria n. 1 ex art. 183 cpc, p. 7).
Il tribunale foggiano, riguardo al valore delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ha solo applicato principi di diritto del tutto scontati e pacifici in giurisprudenza e ove l'imprenditore ispezionato, appena appreso della verbalizzazione da lui ritenuta falsa (lo stesso 18 aprile 2007 allorché -come si vedrà- avrebbe chiesto ai Carabinieri del nucleo ispettivo di convocare un interprete per interrogare gli operai e comunque nel giro di una ventina di giorni), e quindi della commissione di un così grave reato da parte dei militari operanti, avrebbe ben potuto-oltre che presentare subito una denuncia penale- introdurre immediatamente un giudizio di querela di falso in via principale, eventualmente preceduto da una richiesta ex art. 692 cpc di assunzione anticipata delle testimonianze dei lavoratori pagina 9 di 20 stranieri proprio in considerazione del “rischio che sarebbe stato impossibile per il datore
di lavoro successivamente rintracciare -i lavoratori stranieri- ai fini di un'eventuale convocazione per la testimonianza in giudizio” (così a p. 21 citaz.) e nella prospettiva della sicura utilizzazione di tali verbali contro il e la sua azienda “in un eventuale Pt_1
giudizio” di opposizione alla sanzione amministrativa eroganda, procedimento dai “tempi estremamente lunghi” (ibidem).
Gli strumenti per difendersi in giudizio, diversamente da quanto lamentano i querelanti, in realtà c'erano ma non furono utilizzati, e non solo: dopo la notifica dei verbali ispettivi,
tutti gli operai il giorno 23 Maggio 2007 furono condotti innanzi al notaio dott. Persona_5
per fargli rendere dichiarazioni sostitutive di atto notorio (del tutto inutili processualmente -
v. per tutte Cass. s.u. n. 12065 del 2014- ma comodamente raccolte in assenza di contraddittorio v. doc. n. 12 fasc. Di I grado opposiz. ordin.-ingiun.), in tale sede Pt_1
facendogli “rilasciare…delle dichiarazioni attestanti la data effettiva di inizio del rapporto di lavoro” senza l'ausilio di alcun interprete (poiché il “Notaio, un pubblico ufficiale,…si accertò…anche del fatto che comprendessero effettivamente i contenuti delle dichiarazioni rilasciate”, così ancora si giustificano in citazione gli attori), di fatto con tale condotta confermando la capacità dei dichiaranti stranieri di comprendere la lingua italiana e di fornire risposte alle semplici domande loro rivolte.
In mancanza della prova diretta della incapacità degli operai stranieri di comprendere la lingua italiana, i querelanti, per dimostrare in questa sede la condotta illecita ascritta agli ispettori del lavoro, si sono affidati fondamentalmente alla prova indiretta mediante due testimoni: un impiegato amministrativo e il consulente del lavoro della azienda, entrambi cittadini italiani.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 7 Febbraio 2024, in qualità di Testimone_1
dipendente della società querelante da circa 35 anni e attualmente ad essa legato da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ha riferito di essere presente il giorno dell'ispezione; che in quell'occasione in azienda lavoravano “una sessantina” di persone,
per la maggior parte stranieri neocomunitari non in grado di parlare e comprendere la pagina 10 di 20 lingua italiana;
che i sig.ri e il suo consulente del lavoro sig. Pt_1 Testimone_3
chiesero al RE di nominare un interprete per interloquire con i lavoratori Per_1
stranieri ma il militare non lo consentì. Anche il detto consulente di fiducia ha Tes_3
confermato che al momento dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007 in azienda lavoravano circa 100 persone, per la maggior parte stranieri neocomunitari che non erano in grado di parlare e comprendere la lingua italiana. Il teste invece, ha Testimone_2
riferito di non sapere se i lavoratori stranieri presenti il giorno dell'ispezione fossero o meno in grado di parlare la lingua italiana.
Ritiene il Collegio che i testi e siano palesemente falsi siccome Tes_3 Tes_1
smentiti dagli atti notori sopra detti, che attestano la perfetta capacità di comprensione della lingua dei suddetti operai di nazionalità straniera. E che si tratti di testi del tutto inaffidabili
è confermato dal fatto che sono uno, il un dipendente da lunga data della Tes_1
azienda e l'altro, l' un suo professionista di fiducia, come tali non indifferenti Tes_3
all'esito del giudizio. In particolare l' sarebbe colui che si era recato in azienda Tes_3
proprio il giorno prima dell'accesso degli ispettori del lavoro per assumere regolarmente tutti i lavoratori ma formalizzando ciò “per una questione di comodità” presso il Centro per l'Impiego di DO (Fg) anziché -come dovuto e ritenuto dal stesso v. ricorso Pt_1
in opposizione- quello di RT OV (v. dichiarazioni da lui rese innanzi al Tribunale del lavoro di Foggia all'ud. 21.3.2013). Per di più la presenza in azienda dei due testi il giorno
18 aprile 2007 non risulta da alcun verbale.
Si deve tenere anche conto, ai fini delle delibazione di veridicità o falsità dei verbali impugnati, del fatto che le domande poste agli operai stranieri rinvenuti in azienda richiedevano di esprimere concetti elementari (la data di inizio del rapporto lavorativo;
ore di lavoro giornaliere;
avere o meno ricevuto copia dei documenti relativi all'assunzione etc.), ragione per cui la comprensione delle domande, così come la formulazione delle risposte, non richiedevano certo conoscenze linguistiche particolarmente approfondite.
La circostanza che non vi fu una generale raccolta indiscriminata di dichiarazioni conformi,
solo apparentemente rese da soggetti in realtà incapaci di comprendere l'italiano e di dare pagina 11 di 20 risposte con consapevolezza, è ulteriormente dimostrata dal fatto che, tra i verbali delle dichiarazioni raccolte il giorno 18 Aprile 2007 (acquisiti in originale alla udienza del 7
Giugno 2023), ve ne sono di lavoratori stranieri i quali hanno dichiarato di essere stati assunti lo stesso giorno dell'ispezione 18 Aprile 2007 (v. verbale di dichiarazioni rese da polacco, e da ucraina) o qualche giorno prima Testimone_4 Persona_6
( il 17; e il 16). Persona_7 Persona_8 Testimone_5
Rimane, pertanto, una mera petizione di principio l'assunto attoreo per cui “Ai lavoratori
stranieri in questione, pertanto, non furono sicuramente poste domande chiare e
comprensibili, e, sicuramente, quanto riportato nelle predette dichiarazioni non
corrisponde a quanto effettivamente dichiarato agli ispettori.”
Anche la prova documentale prodotta dai querelanti non è idonea a dimostrare la falsità
delle dichiarazioni attribuite ai lavoratori.
Quanto alla compilazione da parte degli ispettori di taluni formulari utilizzati per le ispezioni in agricoltura in luogo di quelli relativi ad attività industriale di trasformazione,
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli nonché commercializzazione degli stessi,
attività effettivamente svolta dalla società querelante, tale dato non è idoneo a incrinare l'efficacia probatoria dei documenti in discussione atteso che anche a questi ultimi non può
essere negato di attestare la circostanza storica che i lavoratori abbiano reso quelle determinate dichiarazioni innanzi agli ispettori per il solo fatto dell'utilizzo di un modulo non del tutto conforme al tipo di attività ispezionata.
Non rileva peraltro, ai fini della dimostrazione di falsità, la circostanza che la verbalizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori sarebbe stata effettuata soltanto da due degli ispettori intervenuti, circostanza di cui peraltro non vi è neppure certezza.
Altrettanto irrilevante è la circostanza che nel 2018 -e quindi 11 Persona_9
anni dopo l'accesso per cui è causa- sarebbe stato coinvolto in una indagine penale per reati di corruzione relativi all'esercizio delle ispezioni in materia di lavoro (v. gli articoli di giornale in doc. n. 9 fasc. appello ). Pt_1
pagina 12 di 20 In ordine alla ulteriore documentazione richiamata dai querelanti a riprova del presunto abusivo riempimento da parte degli ispettori dei moduli prestampati (visura CCIAA della
Società appellante -all. 16 al fascicolo in primo grado-; comunicazione di Pt_1
assunzione dei predetti lavoratori del 17.4.2007 e documenti di riconoscimento allegati alle dichiarazioni sostitutive di notorietà -all. 11 e 12 ibidem), nessuno di tali documenti è in grado di dare prova certa ed evidente della falsità denunciata, trattandosi peraltro proprio della documentazione apparentemente attestante quella formale regolarità dell'assunzione
(che secondo il era avvenuta con comunicazione eseguita dal suo consulente del Pt_1
lavoro il 17 aprile 2007, con decorrenza dal 18), smentita però proprio dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ai pubblici ufficiali che hanno formato i verbali qui impugnati.
***********
Gli attori contestano, altresì, la falsità del verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile
2007, del verbale di ispezione n.043/044/046 del 7 Maggio 2007, del verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 e del rapporto ex art. 17 L.n.689/81, prot.n.89/SIL del 3 Luglio 2007, in relazione alle seguenti attestazioni: a) al numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, in quanto gli ispettori della D.P.L. di Pt_3
presenti a parere degli attori erano soltanto due, ed;
b) alla Persona_1 Persona_2
data dell'accesso ispettivo, che è stato effettuato in un'unica giornata, quella del 18 Aprile
2007, e non anche il 19 Aprile 2007; c) alla data di consegna del verbale di primo accesso ispettivo al Sig. che sarebbe avvenuta in realtà in Caserma il 20 Aprile 2007, in Pt_1
occasione della visione delle scritture obbligatorie da parte del d) alla Persona_3
richiesta di esibizione delle scritture obbligatorie che -sempre secondo gli attori- non fu mai avanzata il 18 Aprile 2007 da parte di un “non meglio identificato” funzionario della DPL;
e) alla mancata esibizione e alla rimozione dal luogo di lavoro, in data 18 Aprile 2007, dei regolamentari libri di paga e di matricola, che, invece, sarebbero stati in realtà presenti in azienda.
pagina 13 di 20 Orbene, il rapporto ex art. 17 l.n.689/81, prot.n. 89/SIL del 3 Luglio 2007 (doc. n. 5 fasc.
del proc.to di appello) non contiene alcuna delle suddette attestazioni oggetto Pt_1
della impugnazione di falso. Esso indica, come data della visita ispettiva, il giorno 28
Febbraio 2007 -anziché 18 Aprile 2007- ma si tratta di un evidente errore materiale (lo stesso commesso dai querelanti a pag. 30 della citazione, ove erroneamente indicano i verbali delle dichiarazioni impugnate come verbali del “18.5.2007” anziché del
“18.4.2007”) e comunque la domanda proposta non attinge tale aspetto.
Ancor prima, e più in radice, deve rilevarsi che il documento in esame è costituito da un atto redatto dagli Ispettori del Lavoro ai sensi dell'art. 17 l.n. 689/1981, a mente del quale
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del nella cui competenza Parte_3
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.
Si tratta pertanto di una relazione riassuntiva dell'attività di accertamento precedentemente svolta e che dà atto della diffida comminata e delle contestazioni sollevate (omessa comunicazione dell'assunzione dei lavoratori come da elenco;
omessa consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione;
omessa comunicazione del codice fiscale dei lavorai all'INAIL; impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie). Esso quindi non ha, di per sé, la funzione di provare “le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” nel corso dell'accesso ispettivo ed è quindi inidoneo a dare pubblica fede alle circostanze di fatto come specificate nella domanda dalla lettera a) alla lettera e).
Quanto al verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 (doc. n. 1 fasc. Pt_1
del proc.to di opposizione Tribunale Foggia), in esso i funzionari pubblici redigenti danno atto che “dopo l'accesso ispettivo del 18 aprile 2007” hanno provveduto “alla stesura del
presente verbale ispettivo nei confronti della azienda sotto indicata”.
pagina 14 di 20 Esso quindi non attesta che l'accesso sarebbe avvenuto in due giornate (18 e 19 Aprile
2007) ma attesta chiaramente che l'accesso è avvenuto in un'unica giornata -il 18 Aprile-
mentre il verbale è stato redatto il giorno successivo. Gli stessi querelanti riconoscono che
“la data del 19.4.2007 era stata indicata nel verbale di ispezione n.43/44/45/46 del
19.4.2007 unicamente come data di stesura del predetto verbale” (v. citazione p. 13). Che
l'ispezione sia avvenuta il solo giorno 18 Aprile 2007 è peraltro confermato nel verbale di ispezione n. 043/044/046 del 7 Maggio 2007.
E' vero che nel verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 (doc. n. 4 fasc. del proc.to di opposizione Pt_1
Tribunale Foggia) gli ispettori affermano di aver definitivamente accertato le violazioni “a seguito di accesso ispettivo del 18 e 19/04/2007”, ma tale verbale ha la finalità di contestare le violazione amministrative conseguenti alla “non ottemperanza alla diffida impartita con verbale n. 43/44/45/46 del 19.4.2007” e non quello di accertare, con efficacia di atto pubblico, la data dell'accesso ispettivo, propriamente attestata, per le ragioni già
dette, col verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007.
Si deve quindi concludere, come correttamente detto dagli stessi querelanti in altro punto dell'atto introduttivo (contraddicendo però il proprio assunto di falsità), che il riferimento alla data del 19 Aprile 2007 contenuto nel verbale dell'8 Maggio 2007 è palesemente frutto di un “erroneo riferimento” ossia che “la circostanza che nel verbale di illecito amministrativo dell'8.5.2007…si facesse riferimento ad “accesso ispettivo del 18 e
19/04/2007” è dovuta unicamente allo sdoppiamento tra le operazioni ispettive compiute in
azienda (solo) il giorno 18.4.2007 - quello dell'accesso ispettivo - e quelle inerenti la
relativa verbalizzazione, effettuata successivamente.” (v. citazione p. 13; prima memoria ex art. 183 cpc, p. 31).
Per il profilo b la domanda deve essere pertanto respinta.
Il verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 è stato redatto e sottoscritto dagli ispettori della DPL di Foggia -nucleo Carabinieri- Tannoia, e ma non Per_4 CP_3 Per_2
specifica in nessuna sua parte il numero complessivo del personale impiegato pagina 15 di 20 nell'ispezione e presente in azienda il giorno 18 Aprile 2007, ossia se questo fosse composto soltanto da due degli addetti della e Parte_4
oppure da tutti e quattro i sottoscrittori. I querelanti correttamente in proposito Per_2
rilevano che “Il verbale di primo accesso ispettivo, infatti, è stato redatto il giorno
successivo e non documenta di certo la presenza in azienda di tutti gli ispettori verbalizzanti” (v. citazione p. 20), per cui la richiesta di dichiarare la falsità del detto verbale di ispezione in relazione alla attestazione del numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, di cui al punto a
della domanda, deve essere disattesa.
D'altro canto alcuna prova è stata data che in occasione dell'accesso ispettivo, oltre al e non fossero presenti anche gli altri militari verbalizzanti ( e Per_1 Per_2 Per_4
: in disparte -ma ferma- la loro inattendibilità, i testi e hanno CP_3 Tes_1 Tes_3
identificato tra i numerosi militari presenti solo il mentre il teste Persona_3 Tes_2
si è limitata a dichiarare “ricordo che vi erano almeno sei Carabinieri che
[...]
presidiavano le varie uscite e due in borghese. Non conosco i nomi dei Carabinieri, né
relativa qualifica e grado”.
Passando ora ad esaminare il punto c della domanda, secondo parte querelante il verbale di ispezione del 19 Aprile 2007 sarebbe falso anche quanto alla data di consegna di una sua copia al sig. , che sarebbe avvenuta nella Caserma dei Carabinieri in RT Parte_1
OV il giorno 20 Aprile 2007 e non lo stesso 19 Aprile, come risulterebbe dal verbale.
Tanto dovrebbe essere provato, secondo i querelanti, ancora una volta dalle dichiarazioni dell'inattendibile consulente del lavoro dell'azienda, il quale, per di più, nel Tes_3
rispondere alle circostanze relative a tale questione (“10. Il giorno 20.4.2007 le scritture
obbligatorie furono visionate presso la Stazione dei Carabinieri di RT OV dal
RE , il quale, su richiesta del rag. appose sul Persona_1 Testimone_3
libro matricola, che si mostra alla S.V., data e sottoscrizione per presa visione;
11. “La
consegna al Sig. del verbale di primo accesso ispettivo n.43/44/45/46 Parte_1
datato 19.4.2007 avvenne nella giornata del 20.4.2007, presso la Stazione dei Carabinieri
pagina 16 di 20 di RT OV, giorno in cui furono portate in visione al le scritture Persona_10
obbligatorie da parte della Società attrice”.”) ha affermato di non ricordare la data del 20
Aprile 2007 indicata nella circostanza n. 10 per poi contraddittoriamente confermare genericamente la circostanza n. 11 e quindi di ricordare tale data (“confermo il capitolo di prova n. 11 della memoria 183 n. 2 cpc”).
Il teste sulla questione nulla sa e ha riportato solo quanto riferitogli Tes_1
dall' oltre che dal querelante . Tes_3 Pt_1
Deve aggiungersi che l'indicazione sul verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 “data e luogo RTnova 19 aprile 2007”, seguita dalle quattro firme dei verbalizzanti, appare essere riferita propriamente alla data e luogo di redazione e sottoscrizione del verbale da parte dei militari operanti e non necessariamente anche alla data e luogo in cui il Pt_1
appose sul medesimo verbale la propria firma “per ricevuta del datore di lavoro”, che ovviamente fu apposta dopo la formazione dell'atto. Per tale ragione deve escludersi il carattere fidefacente del verbale in parola nella parte relativa alla indicazione della data e del luogo di sua effettiva consegna all'imprenditore.
Quanto alla richiesta di esibizione da parte di un funzionario della DPL dei libri paga e matricola per verificare la regolare costituzione del rapporto di lavoro, anch'essa attestata nel verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 e ribadita nel verbale di ispezione n.
043/044/046 del 7 Maggio 2007 (doc. n. 3 fasc. o di opposizione Tribunale Parte_5
Foggia), parte querelante sostiene che tale richiesta non fu mai avanzata il giorno dell'accesso del 18 Aprile 2007 sebbene i detti libri fossero presenti in azienda.
Anche sotto tale profilo (punti d ed e della domanda) la querela va disattesa.
Sebbene i testi escussi e abbiano confermato che il giorno Tes_1 Tes_3
dell'ispezione del 18 aprile 2007 le scritture obbligatorie (che provavano la regolarità dell'assunzione degli operai rinvenuti in azienda, comunicata il giorno prima dell'ispezione con inizio dell'impiego a partire dal 18 Aprile) erano presenti in azienda e che non vi fu una richiesta di loro esibizione da parte di alcun funzionario della DPL ma solo una richiesta di portarli in Caserma il successivo giorno 20 (o meglio secondo il consulente del pagina 17 di 20 lavoro la prima richiesta fu di portarli il 19 concordando poi il 20 per un lutto Tes_3
dello stesso , le loro dichiarazioni non possono ritenersi idonee, di per sé sole, a Tes_3
provare la falsità dedotta per le evidenti ragioni di inattendibilità di tali testimoni già sopra illustrate.
Peraltro è evidente come appaia del tutto inverosimile che la verifica dei libri matricolari,
seppur regolarmente tenuti e presenti in azienda, non sia stata effettuata immediatamente dagli ispettori né subito sollecitata dall'imprenditore, sebbene uno dei principali obiettivi della visita fosse chiaramente l'accertamento della regolare e formale assunzione dei lavoratori rinvenuti in azienda. Inoltre dal verbale del 19 Aprile 2007 risulta che dagli ispettori il giorno 18 fu formulata richiesta di esibire la documentazione necessaria -tra cui gli estratti dei libri matricola (“nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera” art. 21
DPR n. 1124/1965) e paga (“il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il
nome e il numero di matricola…la retribuzione effettivamente corrispostagli” ibidem)-
entro il 7 Maggio 2007 presso il Servizio Ispezione Lavoro della DPL in e non - Pt_3
come sostenuto dai querelanti- presso la Caserma dei Carabinieri di RT OV il 20 Aprile
2007, circostanza anch'essa non provata (se si esclude dalle prove, per quanto detto, quella testimoniale).
Alla luce delle predette ragioni, la querela va in definitiva totalmente rigettata.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
Si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 e ss.mm. in considerazione del valore indeterminato della causa e dell'attività difensiva svolta.
Devono inoltre essere nel caso di specie applicate la sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è
volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed
efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare
la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un
vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere
pagina 18 di 20 la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con
conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la
condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in
capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della
domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione
di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la
pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di
gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass.
ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese infondatezza della querela, la totale inconsistenza delle argomentazioni e delle prove addotte, la gravità delle calunniose accuse mosse nei confronti dei PPUU, militari dell'Arma, che hanno redatto gli atti pubblici impugnati configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno.
Appare congruo determinare la sanzione in misura pari alle spese di lite.
Alla decisione devono, inoltre, seguire i provvedimenti previsti dall'art. 226 c.p.c.
Devono trasmettersi gli atti alla Procura delle Repubblica di Bari perché proceda carico dei testi e per il reato di falsa testimonianza, calunnia e quant'altro di Tes_1 Tes_3
penalmente rilevante possa, nelle loro dichiarazioni, intravedersi.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari - sez. III civ. - in composizione collegiale definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla querela di falso proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società
[...] [...]
nei confronti del Parte_2 Parte_3
pagina 19 di 20 sociali – di con comparsa di riassunzione Parte_3 Pt_3
notificata via pec il 13.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così
provvede:
1) Rigetta la querela;
2) Condanna e la società Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
di che liquida in Parte_3 Pt_3
euro 7.616,00 (studio 1.701 introduttiva 1.204 istruttoria 1.806 decis. 2.905) oltre
15% iva e cap;
3) Condanna ex art. 226 co. 1 cpc e la società Parte_1 [...]
al pagamento ciascuno della pena pecuniaria di Parte_2
euro 15,00;
4) Ordina che la cancelleria, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione,
provveda alla restituzione dei documenti impugnati di falso previa menzione su di essi della presente sentenza;
5) Condanna ex art. 96 co. 3 cpc e la società Parte_1 [...]
in solido al pagamento nei confronti del Parte_2
di Parte_3
della ulteriore somma di euro 7.616,00; Pt_3
6) Dispone trasmettersi gli atti alla Procura delle Repubblica perché proceda carico dei testi e per il reato di falsa testimonianza, calunnia e quant'altro Tes_1 Tes_3
possa nella loro condotta intravedersi.
Così deciso in Bari il 23 maggio 2025
Il Presidente rel.
Sergio Cassano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-Terza Sezione Civile-
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente rel.
Dott. Cristina FASANO Giudice
Dott. Nicola D'AMORE Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6731 del Ruolo Generale anno 2021 avente ad oggetto: Querela di falso
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Martino, come Parte_2
da procura speciale in calce all'atto di citazione;
- A T T O R I-
E
Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis
[...]
dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-C O N V E N U T O-
N O N C H È
Il P.M. presso il Tribunale di Bari.
pagina 1 di 20 - I N T E R V E N U T O -
Conclusioni come da verbale di udienza del 19.2.2025.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2019 il sig. e la società Parte_1 [...]
di cui è lrpt lo stesso hanno impugnato Parte_2 Pt_1
innanzi alla Corte d'Appello di Bari la sentenza n. 1277/2019 dell'1.3.2019 pronunciata dal
Tribunale di Foggia -sezione lavoro- con la quale era stata rigettata l'opposizione alla ordinanza n. 112/07 del 25.8.2010 emessa dall' (già Parte_3
) di con cui era stato ingiunto agli opponenti il Controparte_1 Pt_3
pagamento della sanzione pecuniaria di euro 192.316,00 per varie irregolarità accertate a carico della azienda facente capo alla detta società agricola nel corso di un accesso ispettivo. Col ricorso in appello è stata proposta anche querela di falso.
Nel verbale di ispezione con contestuale invito e diffida n. 43/44/45/46 del 19.4.2007 gli ispettori del Nucleo Carabinieri addetti al Servizio Ispezione Lavoro (SIL) della
[...]
di avevano riferito di aver effettuato un accesso ispettivo Controparte_1 Pt_3
presso l' in data 18 Aprile 2007, di aver escusso a Parte_2
spontanee dichiarazioni le maestranze trovate sul posto di lavoro a svolgere la propria prestazione e di aver constatato l'assenza di documentazione relativa alla assunzione di un gran numero dei dipendenti ivi rinvenuti, prevalentemente quelli di nazionalità straniera.
Con specifico riferimento a siffatta ultima circostanza nel verbale gli ispettori avevano diffidato la ditta a portare in visione entro il 7 Maggio 2007 alle 09:00 presso il SIL la documentazione giuslavoristica che dimostrava la regolarizzazione del personale rinvenuto a lavorare in azienda il giorno dell'accesso.
Con verbale di ispezione del 7 Maggio 2007 n. 043/044/046 -tramesso il giorno 8
successivo alla società, oltre che all'INPS e all'INAIL- i medesimi ispettori del lavoro avevano comunicato la conclusione degli accertamenti lavoristici espletati nei confronti della società del , iniziati in data 18 Aprile 2007, e l'inadempimento della società Pt_1
alla diffida di esibizione documentale e regolarizzazione. Infatti il personale era stato pagina 2 di 20 regolarizzato solo con effetto dal giorno stesso dell'accesso degli ispettori, 18 Aprile 2007,
e non dalle date antecedenti per ciascuno accertate dal Nucleo Carabinieri intervenuto.
Col detto verbale del 7 Maggio 2007 gli ispettori accertavano, quindi, l'impiego di 52
lavoratori -ivi specificamente identificati ed elencati e per i periodi di tempo indicati per ognuno- senza che gli stessi risultassero iscritti in alcuna delle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Ed invero i lavoratori in questione erano stati registrati sul libro matricola, quanto a 51 dipendenti, solo a far data dal 18 Aprile 2007 -cioè dallo stesso giorno dell'ispezione- e per la sola dipendente dal 13.03.2007, Controparte_2
sebbene fosse stato accertato l'effettivo inizio dei rapporti di lavoro in epoca precedente e nelle date analiticamente indicate nel verbale.
Con atto di “notificazione di illecito amministrativo” dell'8 Maggio 2007 n. 8093
progr.n.180/07 i militari del Nucleo comunicavano al , nella duplice Parte_1
qualità, di aver accertato la commissione di tutte le violazioni che sarebbero poi state riportate nell'ordinanza ingiunzione n. 112/07 del 2010 fatta successivamente oggetto di opposizione.
Costituito il contraddittorio, la Corte, preso atto della contestuale proposizione della querela di falso e ritenuta la rilevanza per la decisione della causa dei documenti impugnati,
con ordinanza dell'8.4.2021 emessa ai sensi dell'art. 355 cpc ha sospeso il giudizio e fissato agli appellanti il termine perentorio di 60 giorni per introdurre il giudizio di falso davanti al Tribunale competente.
Con comparsa di riassunzione, notificata via pec il 13 Maggio 2021 e costituita sostanzialmente da un atto di contenuto del tutto simile all'atto di appello, gli attori hanno proposto pertanto querela di falso innanzi a questo giudice collegiale chiedendo di (come da conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183 cpc, dep. 5.7.2023):
1) accertare e dichiarare l'abusivo riempimento da parte degli ispettori dei moduli prestampati in cui sono state racchiuse le dichiarazioni del 18 Aprile 2007, falsamente attribuite ai lavoratori indicati nei verbali ispettivi impugnati di falso;
pagina 3 di 20 2) accertare e dichiarare la falsità del verbale di ispezione n.43/44/45/46 del 19 Aprile
2007, del verbale di ispezione n.043/044/046 del 7 Maggio 2007, del verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 e del rapporto ex art.17 L.n.689/81, prot. n. 89/SIL del 3 Luglio 2007, in particolare, sia nella parte in cui i predetti atti richiamano le dichiarazioni del 18 Aprile 2007 che si afferma essere state rilasciate dai lavoratori agli ispettori, sia in relazione alle seguenti affermazioni e contenuti: a) al numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, in quanto gli ispettori della D.P.L. di Pt_3
presenti erano soltanto due, ed;
b) alla data dell'accesso Persona_1 Persona_2
ispettivo, che è stato effettuato in un'unica giornata, il 18 Aprile 2007, e non anche il giorno dopo 19 Aprile 2007; c) alla data di consegna del verbale di primo accesso ispettivo al Sig. , avvenuta anziché il 19 Aprile il giorno 20 Aprile 2007 in occasione della Pt_1
visione delle scritture obbligatorie da parte del;
d) alla richiesta di esibizione Persona_3
delle scritture obbligatorie da parte di un non meglio identificato funzionario della DPL,
mai avanzata il 18 Aprile 2007; e) alla mancata esibizione e alla presunta rimozione dal luogo di lavoro, in data 18 Aprile 2007, dei regolamentari libri di paga e di matricola che,
invece, erano presenti in azienda.
Con comparsa depositata il 28 Settembre 2021 si è costituito il
[...]
chiedendo di dichiarare Parte_3
inammissibile e, nel merito, rigettare la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Alla udienza del 10 Novembre 2021 il sig. , comparso personalmente, Parte_1
confermava nella qualità in atti ex art. 99 disp. att. cpc la querela.
Dopo alcune udienze celebrate per acquisire i documenti impugnati di falso, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Depositate le memorie n. 1 e n. 2 da parte attrice, alla udienza dell'8 Novembre 2023 è
stata ammessa la prova testimoniale chiesta dai querelanti, ivi compresa la richiesta di ascolto come testimoni di “tutti i lavoratori nominativamente indicati ai punti 2, 3, 4 e 5
pagina 4 di 20 del processo verbale di illecito amministrativo prot. n. 8093, progr.n. 180/07 dell'8.5.2007” (v. memoria istruttoria dep. 25 Luglio 2023).
Ascoltati i testi e (ud. 8 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Novembre 2023), alla udienza del 9 Ottobre 2024 il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciare all'ascolto degli ulteriori testi e chiedeva fissarsi l'udienza di pc.
La difesa erariale accettava la rinuncia agli ulteriori testi e si associava alla richiesta.
Precisate le conclusioni alla udienza del 12.2.2025, la causa è stata rinviata dall'istruttore alla odierna udienza collegiale per la decisione nelle forme ex artt. 281 sexies cpc e 1 ter l.n. 89 del 2001, qui applicabili nella versione antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022 cd riforma Cartabia trattandosi di procedimento introdotto prima del 28.2.2023 (art. 35 d.lgs.
n. 149/2022).
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa.
Ascoltata la discussione e all'esito della successiva camera di consiglio, è stata data lettura della sentenza subito depositata telematicamente.
********
La presente decisione viene assunta collegialmente ai sensi dell'art. 225 co. 1 cpc nella versione vigente al momento dell'introduzione della querela (maggio 2021) poiché la riforma Cartabia -che ha esteso la composizione monocratica del tribunale anche alle cause di querela di falso- si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 Febbraio
2023 con conseguente esclusione del presente giudizio.
In rito deve darsi atto che il difensore di parte attrice ha abbandonato in corso di causa la sua originaria richiesta di“disporre gli accertamenti tecnici opportuni per stabilire se le
sottoscrizioni riferite agli ispettori apposte nei verbali del 18.4.2007, 7.5.2007 ed 8.5.2007,
nel rapporto SIL del 3.7.2007 e nelle dichiarazioni dei lavoratori del 18.4.2007 siano
effettivamente riconducibili agli ispettori del lavoro , Persona_4 CP_3
e , utilizzando come strumento di comparazione le sottoscrizioni apposte Persona_2
dagli ispettori , e nei verbali di CP_3 Persona_2 Persona_4
udienza in cui gli stessi sono stati sentiti come testimoni nel giudizio di primo grado
pagina 5 di 20 n.16556/2010 R.G.L. dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione lavoro” (v. atto di citazione p. 34; nello stesso senso la memoria istruttoria -p.
3- e alla udienza del 23.5.2025). Peraltro
tale richiesta istruttoria appariva, già al momento della formulazione, distonica rispetto ai profili di falsità sollevati da parte attrice in quanto nessuna delle domande poste dai querelanti attiene la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali dai pubblici ufficiali che le hanno formate.
************
Passando all'esame del merito, giova premettere che il giorno 18 Aprile 2007 fu effettuata un'ispezione presso l' con sede in RT OV Parte_2
(Fg), ad opera del personale del Nucleo Carabinieri dell' di Parte_3 Pt_3
All'esito gli ispettori, con verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007, riferirono di aver riscontrato “a prima conclusione dell'accertamento” del giorno 18 Aprile 2007, le seguenti violazioni commesse dal datore di lavoro: 1) non avere consegnato ai lavoratori,
all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso;
2) non aver esibito in data 18Aprile 2007, nonostante esplicita richiesta “di un funzionario di questa Direzione Provinciale del Lavoro”, e di aver rimosso dal luogo di lavoro i regolamentari libri di matricola e paga;
3) avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Invitavano pertanto la ditta a sanare le inosservanze e regolarizzare il personale entro il giorno 7 Maggio 2007.
Accertato con verbale dell'8 Maggio 2007 il mancato rispetto dell'invito, con rapporto n.
90/SIL del 3 Luglio 2007 gli atti furono inviati all' , il quale emetteva ordinanza Parte_3
ingiunzione prot. n. 112/07 del 25 Agosto 2010 con cui si ingiungeva gli odierni querelanti il pagamento della somma complessiva di euro 192.340,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
-per aver impiegato 52 lavoratori senza che il rapporto risultasse dalle scritture obbligatorie, senza aver inviato al Centro per l'Impiego territoriale (CI) la prevista pagina 6 di 20 comunicazione di loro assunzione entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro e senza aver inviato all'INAIL i loro codici fiscali;
- per aver omesso di consegnare a 60 lavoratori la dichiarazione coi dati di avvenuta registrazione nell'apposito registro dell'impresa;
- per aver omesso di esibire agli ispettori, al momento dell'accesso, i libri paga e matricola.
I pubblici ufficiali verbalizzanti e in sostanza riferirono di Per_1 Per_4 CP_3 Per_2
aver effettuato un accesso ispettivo presso l' in Parte_2 Parte_2
data 18 Aprile 2007, di aver escusso a spontanee dichiarazioni le maestranze trovate sul posto di lavoro e di non aver preso visione di alcuna documentazione relativa alla loro assunzione (libri paga e matricola) nonostante l'esplicita richiesta.
L'opposizione tempestivamente proposta innanzi al Tribunale di Foggia contro l'ordinanza ingiunzione veniva rigettata con la sentenza n. 1277/2019 del 1° marzo 2019.
Il Tribunale -tra l'altro e per quanto qui rileva- ha ritenuto provato lo svolgimento dei rapporti di lavoro dei 52 lavoratori stranieri, indicati negli atti qui impugnati, in epoca precedente rispetto le date di assunzione risultanti dal libro matricola successivamente mostrato agli ispettori e dalla comunicazione di assunzione siccome dimostrata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ai Carabinieri durante l'accesso ispettivo, dichiarazioni che il Giudice di primo grado ha ritenuto essere maggiormente attendibili di quelle contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in giudizio dall'appellante, non essendo, peraltro, e a suo dire, risultata provata la circostanza, evidenziata dal datore di lavoro in giudizio, relativa alla scarsa o insussistente comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori, quasi tutti stranieri, oltre che al clima di intimidazione in cui sarebbero state raccolte le dichiarazioni medesime.
Nel proporre gravame contro tale decisione innanzi alla Corte d'Appello di Bari è stata presentata contestuale querela di falso che, migrata ex art. 355 cpc innanzi a questo
Tribunale funzionalmente competente, viene ora all'esame del giudice collegiale per la decisione.
**********
pagina 7 di 20 La querela è infondata e va rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione è pacifico che "il verbale di accertamento dell'infrazione fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed
alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti
ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia
da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di
personali considerazioni logiche" (Cass. Civ. n. 23800/2014).
Ciò posto, i querelanti contestano innanzitutto l'abusivo riempimento da parte dei Pubblici
Ufficiali operanti dei moduli prestampati in cui sono state racchiuse le dichiarazioni raccolte il giorno dell'ispezione, 18 Aprile 2007, e “falsamente attribuite ai lavoratori indicati nei verbale ispettivi impugnati di falso”.
Il e la società da lui rappresentata, nel chiarire con la prima memoria ex art. 183 Pt_1
cpc l'oggetto della domanda, hanno specificato che “Nel presente giudizio di falso ciò che si contesta…con particolare riferimento ai n. 52 lavoratori per i quali sono stati utilizzati
formulari prestampati per le ispezioni in agricoltura, -è che- risulta documentalmente
provato che i lavoratori non abbiano affatto reso agli ispettori le dichiarazioni che sono
Co state prodotte in giudizio dall' di ” (p. 11). Pt_3
Si tratta quindi dei verbali contenenti le dichiarazioni dei 52 lavoratori stranieri -rumeni,
polacchi e bulgari- elencati al punto 3 (e ripetuti ai punti 4 e 5) del verbale di notificazione di illecito amministrativo dell'8 Maggio 2007 per cui è stata applicata la sanzione, ora oggetto di opposizione nel giudizio di appello, e rinvenuti in azienda il 18 Aprile 2007
siccome loro attribuite sebbene, a dire degli odierni attori, in realtà questi non fossero capaci di comprendere la lingua italiana e siano stati loro sottoposti unicamente per la sottoscrizione.
pagina 8 di 20 Ebbene, ritiene il Collegio che parte attrice non ha provato la supposta mancanza di capacità di comprendere la lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri dichiaranti e quindi la falsità delle dichiarazioni rese come da verbale.
Innanzitutto rileva il Collegio che nessuno dei suddetti -numerosissimi- lavoratori stranieri
è stato ascoltato nel presente giudizio quale prova diretta, necessaria per appurare la suddetta circostanza. Gli stessi attori peraltro ne avevano ritenuto necessario l'ascolto,
chiedendone la testimonianza salvo poi rinunciarvi.
Il loro ascolto sarebbe stato essenziale anche perché gli stessi querelanti discorrono nell'atto introduttivo di “scarsa o, addirittura, nessuna comprensione della lingua italiana” (p. 15 citaz.) risultando così evidente, a fronte di siffatte deduzioni, la necessità di vagliare caso per caso il grado di conoscenza della lingua (scarsa o del tutto assente) di ciascuno dei lavoratori dichiaranti.
Non può peraltro, a giustificazione del loro mancato ascolto, opporsi la difficoltà di reperire i testimoni “considerato il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti” (v. memoria istruttoria ), argomento che si lega all'assunto per cui la proposizione della querela Pt_1
di falso sarebbe divenuta “improcrastinabile” solo nel 2019 (dopo oltre dieci anni dai fatti per cui è processo) alla luce delle “erronee argomentazioni espresse nella sentenza impugnata” in ordine al carattere fidefacente dei verbali di ascolto dei lavoratori (così la citaz.; v. nello stesso senso la memoria n. 1 ex art. 183 cpc, p. 7).
Il tribunale foggiano, riguardo al valore delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ha solo applicato principi di diritto del tutto scontati e pacifici in giurisprudenza e ove l'imprenditore ispezionato, appena appreso della verbalizzazione da lui ritenuta falsa (lo stesso 18 aprile 2007 allorché -come si vedrà- avrebbe chiesto ai Carabinieri del nucleo ispettivo di convocare un interprete per interrogare gli operai e comunque nel giro di una ventina di giorni), e quindi della commissione di un così grave reato da parte dei militari operanti, avrebbe ben potuto-oltre che presentare subito una denuncia penale- introdurre immediatamente un giudizio di querela di falso in via principale, eventualmente preceduto da una richiesta ex art. 692 cpc di assunzione anticipata delle testimonianze dei lavoratori pagina 9 di 20 stranieri proprio in considerazione del “rischio che sarebbe stato impossibile per il datore
di lavoro successivamente rintracciare -i lavoratori stranieri- ai fini di un'eventuale convocazione per la testimonianza in giudizio” (così a p. 21 citaz.) e nella prospettiva della sicura utilizzazione di tali verbali contro il e la sua azienda “in un eventuale Pt_1
giudizio” di opposizione alla sanzione amministrativa eroganda, procedimento dai “tempi estremamente lunghi” (ibidem).
Gli strumenti per difendersi in giudizio, diversamente da quanto lamentano i querelanti, in realtà c'erano ma non furono utilizzati, e non solo: dopo la notifica dei verbali ispettivi,
tutti gli operai il giorno 23 Maggio 2007 furono condotti innanzi al notaio dott. Persona_5
per fargli rendere dichiarazioni sostitutive di atto notorio (del tutto inutili processualmente -
v. per tutte Cass. s.u. n. 12065 del 2014- ma comodamente raccolte in assenza di contraddittorio v. doc. n. 12 fasc. Di I grado opposiz. ordin.-ingiun.), in tale sede Pt_1
facendogli “rilasciare…delle dichiarazioni attestanti la data effettiva di inizio del rapporto di lavoro” senza l'ausilio di alcun interprete (poiché il “Notaio, un pubblico ufficiale,…si accertò…anche del fatto che comprendessero effettivamente i contenuti delle dichiarazioni rilasciate”, così ancora si giustificano in citazione gli attori), di fatto con tale condotta confermando la capacità dei dichiaranti stranieri di comprendere la lingua italiana e di fornire risposte alle semplici domande loro rivolte.
In mancanza della prova diretta della incapacità degli operai stranieri di comprendere la lingua italiana, i querelanti, per dimostrare in questa sede la condotta illecita ascritta agli ispettori del lavoro, si sono affidati fondamentalmente alla prova indiretta mediante due testimoni: un impiegato amministrativo e il consulente del lavoro della azienda, entrambi cittadini italiani.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 7 Febbraio 2024, in qualità di Testimone_1
dipendente della società querelante da circa 35 anni e attualmente ad essa legato da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ha riferito di essere presente il giorno dell'ispezione; che in quell'occasione in azienda lavoravano “una sessantina” di persone,
per la maggior parte stranieri neocomunitari non in grado di parlare e comprendere la pagina 10 di 20 lingua italiana;
che i sig.ri e il suo consulente del lavoro sig. Pt_1 Testimone_3
chiesero al RE di nominare un interprete per interloquire con i lavoratori Per_1
stranieri ma il militare non lo consentì. Anche il detto consulente di fiducia ha Tes_3
confermato che al momento dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007 in azienda lavoravano circa 100 persone, per la maggior parte stranieri neocomunitari che non erano in grado di parlare e comprendere la lingua italiana. Il teste invece, ha Testimone_2
riferito di non sapere se i lavoratori stranieri presenti il giorno dell'ispezione fossero o meno in grado di parlare la lingua italiana.
Ritiene il Collegio che i testi e siano palesemente falsi siccome Tes_3 Tes_1
smentiti dagli atti notori sopra detti, che attestano la perfetta capacità di comprensione della lingua dei suddetti operai di nazionalità straniera. E che si tratti di testi del tutto inaffidabili
è confermato dal fatto che sono uno, il un dipendente da lunga data della Tes_1
azienda e l'altro, l' un suo professionista di fiducia, come tali non indifferenti Tes_3
all'esito del giudizio. In particolare l' sarebbe colui che si era recato in azienda Tes_3
proprio il giorno prima dell'accesso degli ispettori del lavoro per assumere regolarmente tutti i lavoratori ma formalizzando ciò “per una questione di comodità” presso il Centro per l'Impiego di DO (Fg) anziché -come dovuto e ritenuto dal stesso v. ricorso Pt_1
in opposizione- quello di RT OV (v. dichiarazioni da lui rese innanzi al Tribunale del lavoro di Foggia all'ud. 21.3.2013). Per di più la presenza in azienda dei due testi il giorno
18 aprile 2007 non risulta da alcun verbale.
Si deve tenere anche conto, ai fini delle delibazione di veridicità o falsità dei verbali impugnati, del fatto che le domande poste agli operai stranieri rinvenuti in azienda richiedevano di esprimere concetti elementari (la data di inizio del rapporto lavorativo;
ore di lavoro giornaliere;
avere o meno ricevuto copia dei documenti relativi all'assunzione etc.), ragione per cui la comprensione delle domande, così come la formulazione delle risposte, non richiedevano certo conoscenze linguistiche particolarmente approfondite.
La circostanza che non vi fu una generale raccolta indiscriminata di dichiarazioni conformi,
solo apparentemente rese da soggetti in realtà incapaci di comprendere l'italiano e di dare pagina 11 di 20 risposte con consapevolezza, è ulteriormente dimostrata dal fatto che, tra i verbali delle dichiarazioni raccolte il giorno 18 Aprile 2007 (acquisiti in originale alla udienza del 7
Giugno 2023), ve ne sono di lavoratori stranieri i quali hanno dichiarato di essere stati assunti lo stesso giorno dell'ispezione 18 Aprile 2007 (v. verbale di dichiarazioni rese da polacco, e da ucraina) o qualche giorno prima Testimone_4 Persona_6
( il 17; e il 16). Persona_7 Persona_8 Testimone_5
Rimane, pertanto, una mera petizione di principio l'assunto attoreo per cui “Ai lavoratori
stranieri in questione, pertanto, non furono sicuramente poste domande chiare e
comprensibili, e, sicuramente, quanto riportato nelle predette dichiarazioni non
corrisponde a quanto effettivamente dichiarato agli ispettori.”
Anche la prova documentale prodotta dai querelanti non è idonea a dimostrare la falsità
delle dichiarazioni attribuite ai lavoratori.
Quanto alla compilazione da parte degli ispettori di taluni formulari utilizzati per le ispezioni in agricoltura in luogo di quelli relativi ad attività industriale di trasformazione,
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli nonché commercializzazione degli stessi,
attività effettivamente svolta dalla società querelante, tale dato non è idoneo a incrinare l'efficacia probatoria dei documenti in discussione atteso che anche a questi ultimi non può
essere negato di attestare la circostanza storica che i lavoratori abbiano reso quelle determinate dichiarazioni innanzi agli ispettori per il solo fatto dell'utilizzo di un modulo non del tutto conforme al tipo di attività ispezionata.
Non rileva peraltro, ai fini della dimostrazione di falsità, la circostanza che la verbalizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori sarebbe stata effettuata soltanto da due degli ispettori intervenuti, circostanza di cui peraltro non vi è neppure certezza.
Altrettanto irrilevante è la circostanza che nel 2018 -e quindi 11 Persona_9
anni dopo l'accesso per cui è causa- sarebbe stato coinvolto in una indagine penale per reati di corruzione relativi all'esercizio delle ispezioni in materia di lavoro (v. gli articoli di giornale in doc. n. 9 fasc. appello ). Pt_1
pagina 12 di 20 In ordine alla ulteriore documentazione richiamata dai querelanti a riprova del presunto abusivo riempimento da parte degli ispettori dei moduli prestampati (visura CCIAA della
Società appellante -all. 16 al fascicolo in primo grado-; comunicazione di Pt_1
assunzione dei predetti lavoratori del 17.4.2007 e documenti di riconoscimento allegati alle dichiarazioni sostitutive di notorietà -all. 11 e 12 ibidem), nessuno di tali documenti è in grado di dare prova certa ed evidente della falsità denunciata, trattandosi peraltro proprio della documentazione apparentemente attestante quella formale regolarità dell'assunzione
(che secondo il era avvenuta con comunicazione eseguita dal suo consulente del Pt_1
lavoro il 17 aprile 2007, con decorrenza dal 18), smentita però proprio dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ai pubblici ufficiali che hanno formato i verbali qui impugnati.
***********
Gli attori contestano, altresì, la falsità del verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile
2007, del verbale di ispezione n.043/044/046 del 7 Maggio 2007, del verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 e del rapporto ex art. 17 L.n.689/81, prot.n.89/SIL del 3 Luglio 2007, in relazione alle seguenti attestazioni: a) al numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, in quanto gli ispettori della D.P.L. di Pt_3
presenti a parere degli attori erano soltanto due, ed;
b) alla Persona_1 Persona_2
data dell'accesso ispettivo, che è stato effettuato in un'unica giornata, quella del 18 Aprile
2007, e non anche il 19 Aprile 2007; c) alla data di consegna del verbale di primo accesso ispettivo al Sig. che sarebbe avvenuta in realtà in Caserma il 20 Aprile 2007, in Pt_1
occasione della visione delle scritture obbligatorie da parte del d) alla Persona_3
richiesta di esibizione delle scritture obbligatorie che -sempre secondo gli attori- non fu mai avanzata il 18 Aprile 2007 da parte di un “non meglio identificato” funzionario della DPL;
e) alla mancata esibizione e alla rimozione dal luogo di lavoro, in data 18 Aprile 2007, dei regolamentari libri di paga e di matricola, che, invece, sarebbero stati in realtà presenti in azienda.
pagina 13 di 20 Orbene, il rapporto ex art. 17 l.n.689/81, prot.n. 89/SIL del 3 Luglio 2007 (doc. n. 5 fasc.
del proc.to di appello) non contiene alcuna delle suddette attestazioni oggetto Pt_1
della impugnazione di falso. Esso indica, come data della visita ispettiva, il giorno 28
Febbraio 2007 -anziché 18 Aprile 2007- ma si tratta di un evidente errore materiale (lo stesso commesso dai querelanti a pag. 30 della citazione, ove erroneamente indicano i verbali delle dichiarazioni impugnate come verbali del “18.5.2007” anziché del
“18.4.2007”) e comunque la domanda proposta non attinge tale aspetto.
Ancor prima, e più in radice, deve rilevarsi che il documento in esame è costituito da un atto redatto dagli Ispettori del Lavoro ai sensi dell'art. 17 l.n. 689/1981, a mente del quale
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del nella cui competenza Parte_3
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.
Si tratta pertanto di una relazione riassuntiva dell'attività di accertamento precedentemente svolta e che dà atto della diffida comminata e delle contestazioni sollevate (omessa comunicazione dell'assunzione dei lavoratori come da elenco;
omessa consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione;
omessa comunicazione del codice fiscale dei lavorai all'INAIL; impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie). Esso quindi non ha, di per sé, la funzione di provare “le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” nel corso dell'accesso ispettivo ed è quindi inidoneo a dare pubblica fede alle circostanze di fatto come specificate nella domanda dalla lettera a) alla lettera e).
Quanto al verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 (doc. n. 1 fasc. Pt_1
del proc.to di opposizione Tribunale Foggia), in esso i funzionari pubblici redigenti danno atto che “dopo l'accesso ispettivo del 18 aprile 2007” hanno provveduto “alla stesura del
presente verbale ispettivo nei confronti della azienda sotto indicata”.
pagina 14 di 20 Esso quindi non attesta che l'accesso sarebbe avvenuto in due giornate (18 e 19 Aprile
2007) ma attesta chiaramente che l'accesso è avvenuto in un'unica giornata -il 18 Aprile-
mentre il verbale è stato redatto il giorno successivo. Gli stessi querelanti riconoscono che
“la data del 19.4.2007 era stata indicata nel verbale di ispezione n.43/44/45/46 del
19.4.2007 unicamente come data di stesura del predetto verbale” (v. citazione p. 13). Che
l'ispezione sia avvenuta il solo giorno 18 Aprile 2007 è peraltro confermato nel verbale di ispezione n. 043/044/046 del 7 Maggio 2007.
E' vero che nel verbale di notificazione di illecito amministrativo prot.n.8093, progr.n.180/07 dell'8 Maggio 2007 (doc. n. 4 fasc. del proc.to di opposizione Pt_1
Tribunale Foggia) gli ispettori affermano di aver definitivamente accertato le violazioni “a seguito di accesso ispettivo del 18 e 19/04/2007”, ma tale verbale ha la finalità di contestare le violazione amministrative conseguenti alla “non ottemperanza alla diffida impartita con verbale n. 43/44/45/46 del 19.4.2007” e non quello di accertare, con efficacia di atto pubblico, la data dell'accesso ispettivo, propriamente attestata, per le ragioni già
dette, col verbale di ispezione n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007.
Si deve quindi concludere, come correttamente detto dagli stessi querelanti in altro punto dell'atto introduttivo (contraddicendo però il proprio assunto di falsità), che il riferimento alla data del 19 Aprile 2007 contenuto nel verbale dell'8 Maggio 2007 è palesemente frutto di un “erroneo riferimento” ossia che “la circostanza che nel verbale di illecito amministrativo dell'8.5.2007…si facesse riferimento ad “accesso ispettivo del 18 e
19/04/2007” è dovuta unicamente allo sdoppiamento tra le operazioni ispettive compiute in
azienda (solo) il giorno 18.4.2007 - quello dell'accesso ispettivo - e quelle inerenti la
relativa verbalizzazione, effettuata successivamente.” (v. citazione p. 13; prima memoria ex art. 183 cpc, p. 31).
Per il profilo b la domanda deve essere pertanto respinta.
Il verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 è stato redatto e sottoscritto dagli ispettori della DPL di Foggia -nucleo Carabinieri- Tannoia, e ma non Per_4 CP_3 Per_2
specifica in nessuna sua parte il numero complessivo del personale impiegato pagina 15 di 20 nell'ispezione e presente in azienda il giorno 18 Aprile 2007, ossia se questo fosse composto soltanto da due degli addetti della e Parte_4
oppure da tutti e quattro i sottoscrittori. I querelanti correttamente in proposito Per_2
rilevano che “Il verbale di primo accesso ispettivo, infatti, è stato redatto il giorno
successivo e non documenta di certo la presenza in azienda di tutti gli ispettori verbalizzanti” (v. citazione p. 20), per cui la richiesta di dichiarare la falsità del detto verbale di ispezione in relazione alla attestazione del numero ed al nome degli ispettori presenti in azienda il giorno dell'accesso ispettivo del 18 Aprile 2007, di cui al punto a
della domanda, deve essere disattesa.
D'altro canto alcuna prova è stata data che in occasione dell'accesso ispettivo, oltre al e non fossero presenti anche gli altri militari verbalizzanti ( e Per_1 Per_2 Per_4
: in disparte -ma ferma- la loro inattendibilità, i testi e hanno CP_3 Tes_1 Tes_3
identificato tra i numerosi militari presenti solo il mentre il teste Persona_3 Tes_2
si è limitata a dichiarare “ricordo che vi erano almeno sei Carabinieri che
[...]
presidiavano le varie uscite e due in borghese. Non conosco i nomi dei Carabinieri, né
relativa qualifica e grado”.
Passando ora ad esaminare il punto c della domanda, secondo parte querelante il verbale di ispezione del 19 Aprile 2007 sarebbe falso anche quanto alla data di consegna di una sua copia al sig. , che sarebbe avvenuta nella Caserma dei Carabinieri in RT Parte_1
OV il giorno 20 Aprile 2007 e non lo stesso 19 Aprile, come risulterebbe dal verbale.
Tanto dovrebbe essere provato, secondo i querelanti, ancora una volta dalle dichiarazioni dell'inattendibile consulente del lavoro dell'azienda, il quale, per di più, nel Tes_3
rispondere alle circostanze relative a tale questione (“10. Il giorno 20.4.2007 le scritture
obbligatorie furono visionate presso la Stazione dei Carabinieri di RT OV dal
RE , il quale, su richiesta del rag. appose sul Persona_1 Testimone_3
libro matricola, che si mostra alla S.V., data e sottoscrizione per presa visione;
11. “La
consegna al Sig. del verbale di primo accesso ispettivo n.43/44/45/46 Parte_1
datato 19.4.2007 avvenne nella giornata del 20.4.2007, presso la Stazione dei Carabinieri
pagina 16 di 20 di RT OV, giorno in cui furono portate in visione al le scritture Persona_10
obbligatorie da parte della Società attrice”.”) ha affermato di non ricordare la data del 20
Aprile 2007 indicata nella circostanza n. 10 per poi contraddittoriamente confermare genericamente la circostanza n. 11 e quindi di ricordare tale data (“confermo il capitolo di prova n. 11 della memoria 183 n. 2 cpc”).
Il teste sulla questione nulla sa e ha riportato solo quanto riferitogli Tes_1
dall' oltre che dal querelante . Tes_3 Pt_1
Deve aggiungersi che l'indicazione sul verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 “data e luogo RTnova 19 aprile 2007”, seguita dalle quattro firme dei verbalizzanti, appare essere riferita propriamente alla data e luogo di redazione e sottoscrizione del verbale da parte dei militari operanti e non necessariamente anche alla data e luogo in cui il Pt_1
appose sul medesimo verbale la propria firma “per ricevuta del datore di lavoro”, che ovviamente fu apposta dopo la formazione dell'atto. Per tale ragione deve escludersi il carattere fidefacente del verbale in parola nella parte relativa alla indicazione della data e del luogo di sua effettiva consegna all'imprenditore.
Quanto alla richiesta di esibizione da parte di un funzionario della DPL dei libri paga e matricola per verificare la regolare costituzione del rapporto di lavoro, anch'essa attestata nel verbale n. 43/44/45/46 del 19 Aprile 2007 e ribadita nel verbale di ispezione n.
043/044/046 del 7 Maggio 2007 (doc. n. 3 fasc. o di opposizione Tribunale Parte_5
Foggia), parte querelante sostiene che tale richiesta non fu mai avanzata il giorno dell'accesso del 18 Aprile 2007 sebbene i detti libri fossero presenti in azienda.
Anche sotto tale profilo (punti d ed e della domanda) la querela va disattesa.
Sebbene i testi escussi e abbiano confermato che il giorno Tes_1 Tes_3
dell'ispezione del 18 aprile 2007 le scritture obbligatorie (che provavano la regolarità dell'assunzione degli operai rinvenuti in azienda, comunicata il giorno prima dell'ispezione con inizio dell'impiego a partire dal 18 Aprile) erano presenti in azienda e che non vi fu una richiesta di loro esibizione da parte di alcun funzionario della DPL ma solo una richiesta di portarli in Caserma il successivo giorno 20 (o meglio secondo il consulente del pagina 17 di 20 lavoro la prima richiesta fu di portarli il 19 concordando poi il 20 per un lutto Tes_3
dello stesso , le loro dichiarazioni non possono ritenersi idonee, di per sé sole, a Tes_3
provare la falsità dedotta per le evidenti ragioni di inattendibilità di tali testimoni già sopra illustrate.
Peraltro è evidente come appaia del tutto inverosimile che la verifica dei libri matricolari,
seppur regolarmente tenuti e presenti in azienda, non sia stata effettuata immediatamente dagli ispettori né subito sollecitata dall'imprenditore, sebbene uno dei principali obiettivi della visita fosse chiaramente l'accertamento della regolare e formale assunzione dei lavoratori rinvenuti in azienda. Inoltre dal verbale del 19 Aprile 2007 risulta che dagli ispettori il giorno 18 fu formulata richiesta di esibire la documentazione necessaria -tra cui gli estratti dei libri matricola (“nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera” art. 21
DPR n. 1124/1965) e paga (“il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il
nome e il numero di matricola…la retribuzione effettivamente corrispostagli” ibidem)-
entro il 7 Maggio 2007 presso il Servizio Ispezione Lavoro della DPL in e non - Pt_3
come sostenuto dai querelanti- presso la Caserma dei Carabinieri di RT OV il 20 Aprile
2007, circostanza anch'essa non provata (se si esclude dalle prove, per quanto detto, quella testimoniale).
Alla luce delle predette ragioni, la querela va in definitiva totalmente rigettata.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
Si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 e ss.mm. in considerazione del valore indeterminato della causa e dell'attività difensiva svolta.
Devono inoltre essere nel caso di specie applicate la sanzione ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “La condanna ex art. 96 co. 3 cpc è
volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed
efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare
la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un
vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere
pagina 18 di 20 la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con
conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la
condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in
capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della
domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione
di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la
pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di
gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass.
ssuu n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese infondatezza della querela, la totale inconsistenza delle argomentazioni e delle prove addotte, la gravità delle calunniose accuse mosse nei confronti dei PPUU, militari dell'Arma, che hanno redatto gli atti pubblici impugnati configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno.
Appare congruo determinare la sanzione in misura pari alle spese di lite.
Alla decisione devono, inoltre, seguire i provvedimenti previsti dall'art. 226 c.p.c.
Devono trasmettersi gli atti alla Procura delle Repubblica di Bari perché proceda carico dei testi e per il reato di falsa testimonianza, calunnia e quant'altro di Tes_1 Tes_3
penalmente rilevante possa, nelle loro dichiarazioni, intravedersi.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari - sez. III civ. - in composizione collegiale definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla querela di falso proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società
[...] [...]
nei confronti del Parte_2 Parte_3
pagina 19 di 20 sociali – di con comparsa di riassunzione Parte_3 Pt_3
notificata via pec il 13.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così
provvede:
1) Rigetta la querela;
2) Condanna e la società Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
di che liquida in Parte_3 Pt_3
euro 7.616,00 (studio 1.701 introduttiva 1.204 istruttoria 1.806 decis. 2.905) oltre
15% iva e cap;
3) Condanna ex art. 226 co. 1 cpc e la società Parte_1 [...]
al pagamento ciascuno della pena pecuniaria di Parte_2
euro 15,00;
4) Ordina che la cancelleria, dopo il passaggio in giudicato della presente decisione,
provveda alla restituzione dei documenti impugnati di falso previa menzione su di essi della presente sentenza;
5) Condanna ex art. 96 co. 3 cpc e la società Parte_1 [...]
in solido al pagamento nei confronti del Parte_2
di Parte_3
della ulteriore somma di euro 7.616,00; Pt_3
6) Dispone trasmettersi gli atti alla Procura delle Repubblica perché proceda carico dei testi e per il reato di falsa testimonianza, calunnia e quant'altro Tes_1 Tes_3
possa nella loro condotta intravedersi.
Così deciso in Bari il 23 maggio 2025
Il Presidente rel.
Sergio Cassano
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