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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4439/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4439/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 10:33 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per nessuno è comparso. Parte_1
pagina 1 di 7 Per l'avv. nonché in sostituzione dell'avv. Micale Controparte_1 Parte_2
valentina per se stesso.
l'avv. discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la Pt_2
causa venga decisa, dà atto di aver depositato note spese in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4439/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Senatore G. Maielli, 12 Parte_1 C.F._1
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA Controparte_1 C.F._2
406 SC. B 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura Parte_2
in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 406 Parte_2 C.F._3
pagina 3 di 7 OPPOSTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_3
opposizione ex art. 615, comma 1°, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da e Controparte_1
in data 11 dicembre 2024 unitamente alla sentenza n. 2240/2024. Parte_2
L'attrice ha esposto che il Sig. , premesso di avere acquistato dall'odierna opponente in data CP_1
18 luglio 2022 l'immobile sito in Siracusa, Via Dione n. 109, ha promosso presso il Tribunale di
Siracusa un giudizio, iscritto al n. RG 3766/2023, al fine di accertare l'esistenza di vizi all'interno dell'immobile compravenduto. Il giudizio si è svolto nella contumacia dell'odierna opponente e, con sentenza n. 2240/2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato al pagamento della Parte_1
somma di euro 29.123,27 a titolo di rimborso del costo delle opere necessarie per la rimozione dei vizi e difformità presenti nell'immobile; all' ulteriore somma di € 2.552,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante;
nonché al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con il presente atto di opposizione ha contestato l'esistenza di un valido titolo Parte_1
esecutivo in quanto la stessa non sarebbe stata ritualmente citata nel giudizio conclusosi con sentenza n.
2240/2024 e ha così concluso: “l'Ill.mo Tribunale Civile di Siracusa adito, contrariis reiectis, voglia in
via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte la efficacia esecutiva della sentenza
n°2240/2024 pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 31 ottobre 2024 con cui è stato definito il
giudizio n°3766/23 RG e notificata unitamente all'atto di precetto in data 11 dicembre 2024,
ricorrendo gravi motivi, per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte;
nel merito, ritenuta la nullità della sentenza n°2240/2024 pronunciata dal
Tribunale di Siracusa il 31 ottobre 2024 con cui è stato definito il giudizio n°3766/23 RG e notificata
pagina 4 di 7 unitamente all'atto di precetto in data 11 dicembre 2024, per le ragioni esposte in narrativa che
devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, dichiarare che e Controparte_1
non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra Parte_2 [...]
e per l'effetto annullare, dichiarare nullo, e/o con qualunque altra statuizione di legge privo Parte_3
di effetti giuridici, l'atto di precetto notificato in data 11 dicembre 2024 di cui si controverte;
-
condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento di spese, competenze ed onorari difensivi del
presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 5 marzo 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto volta a contestare circostanze precluse al Giudice dell'opposizione a precetto e che l'opponente avrebbe dovuto far valere in sede di appello.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 marzo 2025 si è costituito l'avv. Pt_2
associandosi all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
[...]
All'udienza del 2 aprile 2025 l'opponente non è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ebbene, con la presente opposizione l'attrice ha chiesto di annullare, ovvero modificare e/o revocare l'atto di precetto contestando il diritto della convenuta di agire esecutivamente per nullità
della sentenza n. 2240/2024 derivante dalla invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 3766/2023 RG.
Va evidenziato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa (come nella specie) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino pagina 5 di 7 l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., sul punto, Cass. 3277/2015).
Conseguentemente, poiché i motivi in forza dei quali l'opponente ha chiesto di annullare l'atto di precetto e conseguentemente accertare l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere esecutivamente attengono a fatti processuali relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio iscritto al n. RG 3766/2023, l'unica sede in cui essi possono trovare ingresso è data dal giudizio di appello avversi la sentenza n. 2240/2024, restando esclusa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per detti motivi.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa,
dell'attività processuale espletata e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo- nella misura di euro 2906,00 per compensi , oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge (si applica il valore minimo della fase di studio, fase introduttiva e fase decisione in considerazione dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, con esclusione della fase istruttoria conto che l'opponente non è comparsa in giudizio e non ha insistito nelle proprie difese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 11.12.2024.
pagina 6 di 7 2) Condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 2906,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario avv. . Parte_2
3) Condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite Parte_2
che liquida in euro 2906,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Valentina Micale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. MICALE VALENTINA giusta procura in atti.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4439/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 10:33 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per nessuno è comparso. Parte_1
pagina 1 di 7 Per l'avv. nonché in sostituzione dell'avv. Micale Controparte_1 Parte_2
valentina per se stesso.
l'avv. discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la Pt_2
causa venga decisa, dà atto di aver depositato note spese in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4439/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Senatore G. Maielli, 12 Parte_1 C.F._1
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA Controparte_1 C.F._2
406 SC. B 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura Parte_2
in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 406 Parte_2 C.F._3
pagina 3 di 7 OPPOSTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_3
opposizione ex art. 615, comma 1°, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da e Controparte_1
in data 11 dicembre 2024 unitamente alla sentenza n. 2240/2024. Parte_2
L'attrice ha esposto che il Sig. , premesso di avere acquistato dall'odierna opponente in data CP_1
18 luglio 2022 l'immobile sito in Siracusa, Via Dione n. 109, ha promosso presso il Tribunale di
Siracusa un giudizio, iscritto al n. RG 3766/2023, al fine di accertare l'esistenza di vizi all'interno dell'immobile compravenduto. Il giudizio si è svolto nella contumacia dell'odierna opponente e, con sentenza n. 2240/2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato al pagamento della Parte_1
somma di euro 29.123,27 a titolo di rimborso del costo delle opere necessarie per la rimozione dei vizi e difformità presenti nell'immobile; all' ulteriore somma di € 2.552,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante;
nonché al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con il presente atto di opposizione ha contestato l'esistenza di un valido titolo Parte_1
esecutivo in quanto la stessa non sarebbe stata ritualmente citata nel giudizio conclusosi con sentenza n.
2240/2024 e ha così concluso: “l'Ill.mo Tribunale Civile di Siracusa adito, contrariis reiectis, voglia in
via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte la efficacia esecutiva della sentenza
n°2240/2024 pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 31 ottobre 2024 con cui è stato definito il
giudizio n°3766/23 RG e notificata unitamente all'atto di precetto in data 11 dicembre 2024,
ricorrendo gravi motivi, per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte;
nel merito, ritenuta la nullità della sentenza n°2240/2024 pronunciata dal
Tribunale di Siracusa il 31 ottobre 2024 con cui è stato definito il giudizio n°3766/23 RG e notificata
pagina 4 di 7 unitamente all'atto di precetto in data 11 dicembre 2024, per le ragioni esposte in narrativa che
devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, dichiarare che e Controparte_1
non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra Parte_2 [...]
e per l'effetto annullare, dichiarare nullo, e/o con qualunque altra statuizione di legge privo Parte_3
di effetti giuridici, l'atto di precetto notificato in data 11 dicembre 2024 di cui si controverte;
-
condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento di spese, competenze ed onorari difensivi del
presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 5 marzo 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto volta a contestare circostanze precluse al Giudice dell'opposizione a precetto e che l'opponente avrebbe dovuto far valere in sede di appello.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 marzo 2025 si è costituito l'avv. Pt_2
associandosi all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
[...]
All'udienza del 2 aprile 2025 l'opponente non è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ebbene, con la presente opposizione l'attrice ha chiesto di annullare, ovvero modificare e/o revocare l'atto di precetto contestando il diritto della convenuta di agire esecutivamente per nullità
della sentenza n. 2240/2024 derivante dalla invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 3766/2023 RG.
Va evidenziato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa (come nella specie) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino pagina 5 di 7 l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., sul punto, Cass. 3277/2015).
Conseguentemente, poiché i motivi in forza dei quali l'opponente ha chiesto di annullare l'atto di precetto e conseguentemente accertare l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere esecutivamente attengono a fatti processuali relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio iscritto al n. RG 3766/2023, l'unica sede in cui essi possono trovare ingresso è data dal giudizio di appello avversi la sentenza n. 2240/2024, restando esclusa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per detti motivi.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa,
dell'attività processuale espletata e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo- nella misura di euro 2906,00 per compensi , oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge (si applica il valore minimo della fase di studio, fase introduttiva e fase decisione in considerazione dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, con esclusione della fase istruttoria conto che l'opponente non è comparsa in giudizio e non ha insistito nelle proprie difese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 11.12.2024.
pagina 6 di 7 2) Condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 2906,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario avv. . Parte_2
3) Condanna l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite Parte_2
che liquida in euro 2906,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri accessori come per legge da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Valentina Micale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. MICALE VALENTINA giusta procura in atti.