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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2127/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2127/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIGNA Parte_2 C.F._2
ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Siziano (PV), in data 25/09/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A, n. 9, dell'anno 2004;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la casa della madre dove rimarranno collocate nei tempi non previsti con il padre;
3) la frequentazione delle figlie avverrà sulla base del seguente schema. In particolare, le minori trascorreranno: -la prima e la terza settimana del mese (da lunedì dopo la scuola al lunedì successivo, incluso il weekend) presso la madre, ; Parte_2
-la seconda e la quarta settimana del mese (da lunedì dopo la scuola al lunedì successivo, incluso il weekend) presso il padre, negli anni pari trascorreranno il Parte_1
pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
negli anni dispari, il pranzo di Natale con il padre e la cena con la madre.
Durante i periodi in cui le minori si trovano con l'uno dei genitori, l'altro avrà diritto a mantenerne i rapporti attraverso telefonate o videochiamate serali (preferibilmente tra le ore
19:30 e le ore 20:30);
- durante le vacanze natalizie le figlie staranno - di anno in anno ed alternativamente - presso ciascun genitore dalle ore 17.00 del primo giorno di vacanza scolastica, alle ore 17.00 del 30 dicembre e dalle ore 17.00 del 30 dicembre alla mattina del rientro a scuola (per l'anno 2025, le figlie staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre).
Il giorno di Natale (25 dicembre), le figlie trascorreranno il pranzo con un genitore e a cena con l'altro, secondo un criterio di alternanza annuale:
- quanto alle vacanze di Pasqua, la domenica e il Lunedì dell'Angelo, verranno trascorsi dalle figlie, sempre ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, mentre i restanti giorni di chiusura delle scuole saranno equamente divisi fra questi ultimi (per il primo anno successivo alla separazione, anno 2026, le figli staranno con il padre la domenica e il Lunedì dell'Angelo);
- durante le vacanze estive le figlie staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) in caso di ponti le minori resteranno presso il genitore con il quale hanno passato - come da calendario stabilito dal presente atto - i giorni che immediatamente li precedono;
5) il padre anche nelle settimane di competenza materna si occuperà di prelevare e accompagnare a scuola, mentre la madre si occuperà di accompagnare a Per_1 Per_2
scuola anche nei giorni di competenza paterna;
6) il padre e la madre si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario delle figlie nei giorni di rispettiva competenza, senza che sia previsto un obbligo contributivo a carico dell'uno o dell'altro. Per quanto concerne le rate mensili del mutuo ipotecario pari ad € 600,00, le stesse verranno pagate con le seguenti modalità: € 400,00 dalla moglie ed € 200,00 dal marito;
Pag. 2 di 4 7) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese extra- mantenimento dei figli, come previsto nel Protocollo n. 2323/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia, di cui le parti hanno ricevuto copia;
8) ove i genitori iniziassero nuove relazioni sentimentali, gli stessi si impegnano a evitare di frequentare i/le nuovi/e compagni/e alla presenza dei figli, sino a quando la relazione non avrà assunto un carattere di stabilità;
9) l'arredo della casa coniugale rimarrà nella medesima abitazione, fatta eccezione per i seguenti beni personali che verranno prelevati dal marito in accordo con la moglie;
10) i coniugi dichiarano di essere indipendenti e autonomi sotto il profilo economico;
11) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo dei medesimi documenti per le figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
All'udienza del 15/09/2025 le parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, precisando che il marito ha già asportato dalla casa familiare i propri beni/effetti personali in accordo con la moglie (v. punto 9).
I coniugi hanno inoltre dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 25/09/2004, in Siziano (PV) (atto n.9, parte II, serie
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2127/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2127/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIGNA Parte_2 C.F._2
ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Siziano (PV), in data 25/09/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A, n. 9, dell'anno 2004;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la casa della madre dove rimarranno collocate nei tempi non previsti con il padre;
3) la frequentazione delle figlie avverrà sulla base del seguente schema. In particolare, le minori trascorreranno: -la prima e la terza settimana del mese (da lunedì dopo la scuola al lunedì successivo, incluso il weekend) presso la madre, ; Parte_2
-la seconda e la quarta settimana del mese (da lunedì dopo la scuola al lunedì successivo, incluso il weekend) presso il padre, negli anni pari trascorreranno il Parte_1
pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
negli anni dispari, il pranzo di Natale con il padre e la cena con la madre.
Durante i periodi in cui le minori si trovano con l'uno dei genitori, l'altro avrà diritto a mantenerne i rapporti attraverso telefonate o videochiamate serali (preferibilmente tra le ore
19:30 e le ore 20:30);
- durante le vacanze natalizie le figlie staranno - di anno in anno ed alternativamente - presso ciascun genitore dalle ore 17.00 del primo giorno di vacanza scolastica, alle ore 17.00 del 30 dicembre e dalle ore 17.00 del 30 dicembre alla mattina del rientro a scuola (per l'anno 2025, le figlie staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre).
Il giorno di Natale (25 dicembre), le figlie trascorreranno il pranzo con un genitore e a cena con l'altro, secondo un criterio di alternanza annuale:
- quanto alle vacanze di Pasqua, la domenica e il Lunedì dell'Angelo, verranno trascorsi dalle figlie, sempre ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, mentre i restanti giorni di chiusura delle scuole saranno equamente divisi fra questi ultimi (per il primo anno successivo alla separazione, anno 2026, le figli staranno con il padre la domenica e il Lunedì dell'Angelo);
- durante le vacanze estive le figlie staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) in caso di ponti le minori resteranno presso il genitore con il quale hanno passato - come da calendario stabilito dal presente atto - i giorni che immediatamente li precedono;
5) il padre anche nelle settimane di competenza materna si occuperà di prelevare e accompagnare a scuola, mentre la madre si occuperà di accompagnare a Per_1 Per_2
scuola anche nei giorni di competenza paterna;
6) il padre e la madre si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario delle figlie nei giorni di rispettiva competenza, senza che sia previsto un obbligo contributivo a carico dell'uno o dell'altro. Per quanto concerne le rate mensili del mutuo ipotecario pari ad € 600,00, le stesse verranno pagate con le seguenti modalità: € 400,00 dalla moglie ed € 200,00 dal marito;
Pag. 2 di 4 7) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese extra- mantenimento dei figli, come previsto nel Protocollo n. 2323/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia, di cui le parti hanno ricevuto copia;
8) ove i genitori iniziassero nuove relazioni sentimentali, gli stessi si impegnano a evitare di frequentare i/le nuovi/e compagni/e alla presenza dei figli, sino a quando la relazione non avrà assunto un carattere di stabilità;
9) l'arredo della casa coniugale rimarrà nella medesima abitazione, fatta eccezione per i seguenti beni personali che verranno prelevati dal marito in accordo con la moglie;
10) i coniugi dichiarano di essere indipendenti e autonomi sotto il profilo economico;
11) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo dei medesimi documenti per le figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
All'udienza del 15/09/2025 le parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, precisando che il marito ha già asportato dalla casa familiare i propri beni/effetti personali in accordo con la moglie (v. punto 9).
I coniugi hanno inoltre dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 25/09/2004, in Siziano (PV) (atto n.9, parte II, serie
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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