Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Gennaro, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto, n. 11;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Interno del-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto il ricorso presentato dal Sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di L’Aquila in data-OMISSIS-che gli vietava di detenere armi, munizioni ed altri materiali esplosivi, nonché dello stesso provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura di l’Aquila ha confermato il divieto di detenzione delle armi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente, all’udienza di discussione, ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso;
rilevata, ai fini della soccombenza virtuale, l’infondatezza del ricorso in quanto, come evidenziato in sede cautelare, il provvedimento gravato trova fondamento in circostanze oggettive - fra tutte, il possesso di munizioni non denunciate - che impediscono di ritenere il ricorrente persona affidabile sull’uso di armi e munizioni conforme all’autorizzazione;
richiamato in proposito il recente indirizzo della Sezione secondo il quale “ l'obbligo di comunicare l'entità e la tipologia delle munizioni di un'arma legalmente detenuta non è una mera formalità, ma risponde all'esigenza che gli organi di Polizia dispongano di un censimento sicuro, non solo delle armi detenute dai privati, ma del numero dei proiettili che potrebbero essere usati, in maniera da controllarne la tipologia, individuare chi ne ha la custodia, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità e, infine, di dettare eventuali misure di prevenzione. L'articolo 38, commi 1 e 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede infatti l'obbligo di denuncia della detenzione di armi, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere ed attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di eseguire verifiche di controllo <<e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico>>. Ne consegue che l'omissione della denuncia prescritta dal citato art. 38 giustifica appieno il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, quale presupposto tipico del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 in quanto denota un atteggiamento negligente rispetto a un obbligo imposto per ragioni di prevenzione e sicurezza ” (TAR Abruzzo - L’Aquila n. 395/2022);
ritenuto di dover porre le spese del giudizio a carico del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.