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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17504 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES III COMMA C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43242 di ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n.28, scala C, Controparte_1 int. 9, presso lo studio dell'avv. Floriano Guerra e dell'avv. Generoso Petrillo che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
OPPOSTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso all'udienza del 17.10.2025 come da verbale qui da intendersi riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 9234/2024 (rg 23070/2024) emesso in data 16/7/2024 dal Tribunale Civile di Roma in favore del signor e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“IN VIA PRINCIPALE: accertare l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall'opposto
e per l'effetto revocare, con ogni ulteriore conseguenza di legge, Parte_2 l'impugnato decreto ingiuntivo- contraddistinto dal n. 9234/2024, emesso in data 16/7/2024 dal
Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Sasso, all'esito del procedimento R.G.
23070/2024, assolvendo la in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 tempore, da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali.”. A fondamento dell'opposizione la Compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 4 lett. o) delle condizioni generali relative alla polizza intercorsa con l'opponente che escludono la garanzia nel caso in cui l'infortunio sia derivato da “… abuso di alcolici ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti”.
Evidenziava infatti che al momento del sinistro il tasso alcolemico del signor Parte_2 risultava pari a 0,52 g/l, come accertato dalle analisi svolte dal Pronto Soccorso dell'Ospedale
Grassi di Ostia su esplicita richiesta delle Autorità di Polizia intervenute, e che per tale ragione gli era stata immediatamente ritirata la patente di guida. Riteneva altresì probabile, tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e la misurazione del tasso alcolemico nonché dell'assunzione costante da parte del signor di farmaci quali Xanax e AB prescritti nell'ambito di un CP_1 percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti iniziato nel 1990 – circostanza quest'ultima confermata anche dalla sorella e dalla moglie -, che lo stato di alterazione psichica derivante dall'uso di alcoolici fosse già in atto prima che si mettesse alla guida. Proseguiva evidenziando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 delle condizioni generali di polizza secondo il quale “… non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza …”. Pur ritenendo assorbente la polemica nell'an, contestava anche la quantificazione dell'indennizzo richiesto.
Si costituiva in giudizio il signor , in qualità di erede del signor Controparte_1
, che chiedeva al Tribunale, in via preliminare, la concessione della provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle proprie difese premetteva che il signor Parte_2
era deceduto in data 22.6.2024 e contestava i motivi di opposizione formulati da
[...] Pt_1 evidenziando la piena operatività della garanzia assicurativa. Riteneva infatti di aver ampiamente dimostrato, già in sede monitoria, l'esistenza del rapporto contrattuale assicurativo e la verificazione del sinistro posto a fondamento della richiesta di indennizzo rilevando che di contro alcuna prova era stata fornita dalla Compagnia assicurativa, sulla quale gravava il relativo onere, in merito ai fatti modificativi e/o estintivi posti a fondamento dell'opposizione. Deduceva infine l'inidoneità del verbale redatto dagli Agenti, peraltro redatto a distanza di settimane, a fornire prova della dinamica del sinistro causato, a proprio dire, dalla presenza di una buca sulla sede stradale che aveva fatto perdere al signor il controllo del “quad” sul quale viaggiava. Sull'eccezione di Parte_2 “non assicurabilità” ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione evidenziava la veridicità delle dichiarazioni rese dal signor in sede di stipula del contratto Parte_2 assicurativo. Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Differita con decreto del 10.1.2025 l'udienza di comparizione, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. con le quali l'opponente formulava richiesta di prova per testi mentre l'opposta depositava verbale dell'udienza di separazione dei coniugi e Parte_2
con relativa omologa. Solamente l'opponente depositava la memoria di cui al Controparte_2 terzo termine dell'art. 171 ter c.p.c. con la quale ribadiva i motivi di opposizione ed evidenziava che controparte non aveva formulato alcuna richiesta istruttoria sulla dinamica del sinistro occorso al signor Parte_2
All'udienza del 21.3.2025 questo giudice riteneva di non avvalersi del potere discrezionale di cui all'art. 648 c.p.c. e, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, invitava le parti ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Infine, confermata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e depositate dalle parti note conclusive nel termine concesso, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2025.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta, formulata da in sede di Parte_1 note conclusive, di accertamento della validità del decreto ingiuntivo in quanto emesso dopo il decesso del signor . Al riguardo si ritiene sufficiente richiamare il consolidato Parte_2 principio della Suprema Corte secondo la quale “In proposito, si deve rammentare che nell'ambito del processo esiste, in forza dell'art. 300 c.p.c., il principio della ultrattività del mandato, allorché la morte si verifichi dopo la costituzione in giudizio, cioè dopo che l'atto di citazione sia stato notificato alla controparte o che il ricorso sia stato depositato in cancelleria (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 14.8.1999, n 8670). Non vi è ragione per ritenere che tale principio non debba applicarsi nel procedimento monitorio. E' ius receptum, infatti, che il momento della proposizione della domanda, mentre nel caso di giudizio da iniziarsi con citazione, coincide con quello in cui essa viene portata a cognizione della controparte, mediante notificazione, e del Giudice, mediante la costituzione di una delle parti e il deposito in cancelleria dei relativi atti, nel caso, invece, di giudizio da iniziarsi con ricorso coincide con il giorno del deposito del ricorso (insieme con i documenti) in cancelleria “(cfr. fra le tante, Cass.Civ. n. 15785/2008, n. 4904/1998, n. 4867/1993
e n. 1819/1997.
In punto di diritto, si richiama il consolidato ed uniforme indirizzo della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “… l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto
l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione,
SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ciò premesso, non è contestato che il signor ha sottoscritto con Parte_2 Parte_1 polizza “Salute Sicura” a copertura dei rischi conseguenti a malattia e infortuni anche in
[...] favore dell'odierno opposto e dell'allora moglie, signora La garanzia veniva Controparte_2 prestata secondo la formula contrattuale B) che in virtù di quanto contenuto all'art. 26 delle condizioni generali prevede il “rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico” ovvero, ai sensi del successivo art. 27, il versamento di una indennità pari ad “Euro 150,00 per ogni giorni di ricovero con il limite annuo di 120 giorni …”. Nella sezione intitolata “AMBITO DI
VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” all'art.4 vengono espressamente riportati i rischi esclusi dall'assicurazione tra cui alla lett. o) “gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici”. In tale contesto è evidente che entrambi i tipi di rischio – siano essi inclusi o esclusi - costituiscono complessivamente gli elementi che delimitano l'oggetto e l'efficacia del contratto di assicurazione. Ne consegue che solo l'esclusivo verificarsi dell'evento incluso fra i rischi effettivamente coperti (e, quindi, non conseguenti ad un rischio escluso) fa sorgere il diritto dell'assicurato all'indennità. Del resto, è principio consolidato quello secondo il quale la clausola contrattuale in cui sono indicati i limiti dell'indennizzo non può essere considerata vessatoria né abusiva, giacché trattasi del risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali e dei limiti della garanzia assicurativa, per nulla finalizzata alla limitazione né tantomeno all'esclusione della responsabilità dell'assicuratore che, come tale, si sottrae ad eventuali giudizi di vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica limitandosi a riprodurre il contenuto di altre previsioni legislative quali il D.Lgs. n. 285 del 1992 ovvero art. 1900 c.c. (sul punto cfr. Cass. civ., sez. 4, sent. n. 9448 del 11.5.2015).
Nel caso in esame, alla luce degli esami effettuati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Grassi di
Ostia, dove il signor è giunto a distanza di circa un'ora dall'evento, è emerso che Parte_2 il tasso alcolemico era superiore alla norma, tanto da indurre la Polizia Locale a contestare la violazione di cui all'art.186 comma 2 bis c.d.s., a ritirare la patente di guida ed a disporre il fermo amministrativo del veicolo. Non meno rilevante ai fini della decisione è anche la circostanza che il signor nello stesso periodo stava eseguendo un percorso terapeutico conseguente ad una CP_1 recidiva di poliabuso di sostanze stupefacenti ed alcol che comportava l'assunzione di Xanax e
AB. Il sinistro inoltre è avvenuto senza il coinvolgimento di un altro veicolo. Dagli elementi raccolti e dalle gravi lesioni subite dal signor è pertanto verosimile ritenere che Parte_2 quest'ultimo si sia messo alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica tale da impedirgli di controllare il “quad” sul quale viaggiava e causare l'incidente. Né a diversa conclusione si potrebbe giungere prendendo in esame la diversa causa allegata dalla difesa dell'opposto secondo il quale la perdita di controllo del “quad” sarebbe stata diretta conseguenza di una anomalia stradale ed in particolare di una buca, circostanza peraltro rimasta del tutto sfornita di prova. Invero, tenuto conto dei gravi postumi conseguenti all'incidente, dell'accertato tasso alcolemico superiore ai limiti imposti dalla norma in un soggetto che stava già assumendo farmaci quale Xanax e AB e l'assenza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è più probabile che non ritenere che lo stato di alterazione psicofisica abbia inciso in maniera decisiva, eventualmente in una ad altre cause, sulla causazione dell'incidente, limitando o impedendo la capacità del conducente di eseguire una manovra di emergenza.
Anche sotto diverso profilo, il mancato adempimento del dovere dell'assicurato di informare la
Compagnia assicurativa dell'insorgenza di una recidiva in ordine al poliabuso di alcolici e di cocaina - insorta proprio nel 2022, anno in cui è avvenuto l'incidente (cfr mail del 10.10.2022 depositata in atti e non contestata) - comporta l'annullabilità del contratto e la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell'art. 5 terzo capoverso delle condizioni di polizza secondo il quale: “Il manifestarsi nell'Assicurato di una di tali affezioni o malattie (ndr alcolismo, tossicodipendenza,
HIV) nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile;
di conseguenza la
Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall'affezione e i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili”
Quindi, in forza delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti al momento della costituzione del rapporto negoziale, essendo stato concordato un sistema di copertura assicurativa che non agiva in favore di infortuni conseguenti ad ubriachezza o a qualsivoglia stato di volontaria alterazione psico-fisica comunque determinata, deve ritenersi fondata l'opposizione proposta dalla Compagnia assicurativa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della pressoché assenza di attività istruttoria e della complessiva attività prestata anche in termini di ridotta difficoltà delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9234/2024 emesso in data 16/7/2024 dal Tribunale Civile di Roma in favore del signor nell'ambito del ricorso monitorio segnato al n. 23070/2024 r.g.; Parte_2
2. Condanna il signor al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e contributo previdenziale, ed € 286,00 per spese non imponibili.
Roma, 13.12.2025
dott.ssa Laura Liberati