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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2022 promossa da:
IO TI (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI C.F._1
GIROLAMO ATTORE opponente contro
APPRESENTATA DA (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI MARCO e dell'avv. SARINA DAVIDE;
P.IVA_1
CONVENUTO opposto
Sulle conclusioni precisate all'udienza del giorno 11 gennaio 2024: per l'opponente : “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione Parte_1
e deduzione: annullare, dichiarare nullo e/o inesistente e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1526/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 10.12.2021 nell'ambito del procedimento RG 3882/21 per tutti i motivi esposti negli atti di causa e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente. Con vittoria di spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta : “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per Controparte_2
tutti i motivi esposti in narrativa nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
Sig. in quanto infondata in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per Parte_1
l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n° 898/2021 (R.G. n° 2435/2021) del Tribunale di Livorno in favore di come rappresentata da contro il Sig. Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
nel merito ed in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo
[...] pagina 1 di 6 gravame: condannare il Sig. al pagamento in favore di come Parte_1 Controparte_1
rappresentata da e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_2 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso di , quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
, il Tribunale di Livorno ingiungeva, con decreto provvisoriamente esecutivo n.1526/2021 del
[...]
14/12/2021, a e a di pagare, in solido tra loro, la somma di Parte_2 Parte_1
euro 52.066,24, oltre accessori.
II. Con atto tempestivamente notificato, il solo proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: Parte_1
la società contraeva un finanziamento di euro 60.000,00 in data 24 Parte_2
ottobre 2007 e prestava una fideiussione omnibus in favore della garantita Parte_2 [...]
rima il 24/9/1992 fino a Lire 80.000.000 e poi il 4/11/2005 fino ad euro 80.000,00; Parte_2
le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione erano nulle perché erano uguali al testo dello schema ABI che il provvedimento della n.55 del 2 maggio 2005 aveva ritenuto essere in contrasto Org_1
con la normativa sulla concorrenza;
la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 41994/21 aveva ritenuto che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; ulteriore conseguenza della nullità della clausola riportata all'art. 6 della fideiussione in oggetto – portante la deroga all'art. 1957 c.c. - è che il fideiussore è liberato per non aver la Banca agito nel termine previsto dalla norma suddetta;
come risulta dallo stesso ricorso per D.I., infatti, è la a CP_1
riconoscere di aver diffidato la società debitrice all'adempimento già in data 21.02.2014; dunque, la società finanziata già in tale momento era inadempiente e la avrebbe dovuto agire – e coltivare CP_1
l'azione – nel termine massimo di 6 mesi.
pagina 2 di 6 III. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2022, si costituiva in giudizio CP_2
, quale rappresentante di , eccepiva l'incompetenza funzionale del
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di Livorno a conoscere della domanda di accertamento e/o pronuncia di nullità della fideiussione poiché la stessa appartiene alla competenza per materia inderogabile del Tribunale di
Firenze Sezione Specializzata in materia di imprese, domandava il rigetto dell'opposizione e comunque nel merito la condanna di a pagare la somma indicata nel ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo.
III bis. , quale rappresentante di , depositava Controparte_2 Controparte_1
una seconda comparsa di costituzione in data 6 maggio 2022 con diverso difensore, reiterando le medesime domande ed eccezioni.
IV. Con memoria depositata in data 2 novembre 2022, eccepiva che il Parte_1
mandato conferito per il ricorso per d.i. e il mandato conferito in ordine alla comparsa di costituzione erano stati sottoscritti sulla base della procura conferita da ed autenticata dal notaio Controparte_2
in data 05.11.2020 rep. 5764, ed in particolare: il mandato per il ricorso monitorio Persona_1
era stato conferito dall'Avv. Teodolfo GA, mentre il mandato per la comparsa di costituzione è stato conferito dal Dott. . Orbene, da tale procura autenticata dal Notaio rep. Controparte_3 Per_1
n. 5764 (allegata sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione), era agevole verificare che con la stessa erano stati conferiti poteri di riscossione a diversi soggetti (tra cui i summenzionati
GA e ), solo ed esclusivamente per i crediti di cui la società stessa “è o sarà titolare (cfrnpag. CP_3
3 della procura); nel caso oggetto di giudizio, viceversa, non agiva per un credito di cui era CP_2
titolare, ma per un credito per il quale gli era stato conferito a sua volta mandato per il recupero con l'atto autenticato dal Notaio rep. 6607 (pure prodotto e riguardante , poi divenuta Per_2 CP_4
); dunque, coloro che avevano conferito mandato al difensore in rappresentanza di Controparte_2
non avevano potere per farlo, in quanto a loro stessi era stato conferito il potere di CP_2
rappresentanza solo per la gestione dei crediti di cui fosse titolare;
conseguentemente era CP_2
invalida/inefficace/inesistente la procura conferita al difensore ed invalidi/inesistenti gli atti giudiziali conseguenti.
Conferma di tale difetto si riscontrava nella comparsa di nuovo difensore depositata da , CP_2
laddove la procura al difensore era conferita da procuratore nominato con altra e diversa procura
(autenticata notaio in data 25.03.2022 rep. n. 8787), nella quale veniva precisato che i Per_3 procuratori venivano nominati per gestire “crediti di cui le Mandanti sono e/o saranno titolari e che sono stati e che saranno affidati nel tempo alla società”; le conseguenze erano due: i) l'invalidità/nullità
pagina 3 di 6 del decreto ingiuntivo;
ii) la tardività della costituzione, avvenuta efficacemente solo con il deposito della seconda comparsa - datata 04.05.2022 – avvenuto il 06.05.2022 (udienza prevista per il
26.05.2022).
IV, La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali offerte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I. L'eccezione di nullità della procura alle liti conferita agli avv.ti Filippo Bagni e Margaret
Scolaro in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato 30 novembre 2021 per carenza del potere di rappresentanza dell'avv. Teodolfo GA è infondata e viene respinta.
Vi è agli atti la procura del 28 novembre 2018 con sottoscrizione autenticata dal notaio
[...]
n.6607 di rep. e n.3488 di racc., con la quale quale consigliere delegato e Per_4 Persona_5
legale rappresentante di costituisce come procuratrice , poi in Controparte_1 CP_4 seguito denominata , per l'attività di recupero di crediti di cui la mandante Controparte_2 [...]
è o sarà titolare. CP_1
Nella procura alle liti viene citata la procura speciale del consigliere delegato CP_5
con atto ai rogiti del notaio Dott. di Milano del 5 novembre 2020 rep.n.5764
[...] Persona_1
racc. n. 1565 in virtù della quale il predetto procuratore speciale delega a rappresentare Controparte_1
gli avv.ti Filippo Bagni e Margaret Scolaro.
[...]
La procura speciale conferita dal consigliere delegato di Controparte_5 CP_2
, con atto ai rogiti del notaio Dott. di Milano del 5 novembre 2020 rep.n.5764
[...] Persona_1
racc. n. 1565, a numerosi procuratori, tra cui Teodolfo GA di Ischia (NA), riguarda le azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, nei limiti dei mandati conferiti a
[...]
dalla mandante , di cui la mandante è e/o sarà CP_2 Controparte_1 Controparte_1
titolare.
Ne consegue quindi che la procura alle liti è stata conferita dal soggetto legittimato
[...]
per il recupero del credito di . CP_2 Controparte_1
Analoga motivazione viene posto a fondamento del rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti datata 15 febbraio 2022 relativa alla comparsa di costituzione e risposta.
II. L'eccezione in competenza del Tribunale di Livorno è infondata in quanto la competenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo spetta al Tribunale che ha emesso il decreto opposto ai sensi dell'art. 645 cpc.
pagina 4 di 6 La tesi secondo cui la domanda di accertamento della nullità della fideiussione è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa è infondata perché nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una eccezione riconvenzionale dell'opponente e non ad una domanda giudiziaria autonoma.
III. Nel merito l'eccezione di nullità della fideiussione è fondata.
Le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione dedotta in giudizio sono nulle perché sono uguali al testo dello schema ABI che il provvedimento della n.55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto essere Org_1
in contrasto con la normativa sulla concorrenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 41994/21, ha ritenuto che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ulteriore conseguenza della nullità della clausola riportata all'art. 6 della fideiussione in oggetto – portante la deroga all'art. 1957 c.c. - è che il fideiussore è liberato per non avere la Banca agito nel termine previsto dalla norma suddetta.
La convenuta opposta non ha dimostrato di aver proposto nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e diligentemente continuato l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
La lettera con la quale la banca ha per la prima volta contestato inadempimento risale al 21 febbraio 2013 e le azioni non sono state coltivate nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
La tesi secondo cui la fideiussione oggetto di giudizio integrerebbe un contratto autonomo di garanzia è infondata.
L'art. 7 della fideiussione del 24 settembre 1992 non prevede espressamente l'impossibilità per il fideiussoee di avanzare eccezioni relative al rapporto principale.
Comunque, il testo del contratto di fidejussione, a seguito della nullità dell'art.6, non prevede alcuna deroga espressa all'operatività dell'art. 1957 cc.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di pagina 5 di 6 un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
, quale rappresentante di , soccombente, Controparte_2 Controparte_6 viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 406,50 per spese ed euro 7.616,00 per Pt_1
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, quale rappresentante di , ogni diversa deduzione Controparte_2 Controparte_6
ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: revoca il decreto opposto n.1526/2021 del 14/12/2021; condanna , quale rappresentante di a pagare a Controparte_2 Controparte_6
titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 406,50 per spese ed Parte_1
euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore del procuratore antistatario.
Livorno, 5 aprile 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 208/2022 promossa da:
IO TI (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI C.F._1
GIROLAMO ATTORE opponente contro
APPRESENTATA DA (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI MARCO e dell'avv. SARINA DAVIDE;
P.IVA_1
CONVENUTO opposto
Sulle conclusioni precisate all'udienza del giorno 11 gennaio 2024: per l'opponente : “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione Parte_1
e deduzione: annullare, dichiarare nullo e/o inesistente e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1526/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 10.12.2021 nell'ambito del procedimento RG 3882/21 per tutti i motivi esposti negli atti di causa e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente. Con vittoria di spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta : “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, e per Controparte_2
tutti i motivi esposti in narrativa nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
Sig. in quanto infondata in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per Parte_1
l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n° 898/2021 (R.G. n° 2435/2021) del Tribunale di Livorno in favore di come rappresentata da contro il Sig. Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
nel merito ed in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo
[...] pagina 1 di 6 gravame: condannare il Sig. al pagamento in favore di come Parte_1 Controparte_1
rappresentata da e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_2 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso di , quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
, il Tribunale di Livorno ingiungeva, con decreto provvisoriamente esecutivo n.1526/2021 del
[...]
14/12/2021, a e a di pagare, in solido tra loro, la somma di Parte_2 Parte_1
euro 52.066,24, oltre accessori.
II. Con atto tempestivamente notificato, il solo proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: Parte_1
la società contraeva un finanziamento di euro 60.000,00 in data 24 Parte_2
ottobre 2007 e prestava una fideiussione omnibus in favore della garantita Parte_2 [...]
rima il 24/9/1992 fino a Lire 80.000.000 e poi il 4/11/2005 fino ad euro 80.000,00; Parte_2
le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione erano nulle perché erano uguali al testo dello schema ABI che il provvedimento della n.55 del 2 maggio 2005 aveva ritenuto essere in contrasto Org_1
con la normativa sulla concorrenza;
la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 41994/21 aveva ritenuto che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; ulteriore conseguenza della nullità della clausola riportata all'art. 6 della fideiussione in oggetto – portante la deroga all'art. 1957 c.c. - è che il fideiussore è liberato per non aver la Banca agito nel termine previsto dalla norma suddetta;
come risulta dallo stesso ricorso per D.I., infatti, è la a CP_1
riconoscere di aver diffidato la società debitrice all'adempimento già in data 21.02.2014; dunque, la società finanziata già in tale momento era inadempiente e la avrebbe dovuto agire – e coltivare CP_1
l'azione – nel termine massimo di 6 mesi.
pagina 2 di 6 III. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2022, si costituiva in giudizio CP_2
, quale rappresentante di , eccepiva l'incompetenza funzionale del
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di Livorno a conoscere della domanda di accertamento e/o pronuncia di nullità della fideiussione poiché la stessa appartiene alla competenza per materia inderogabile del Tribunale di
Firenze Sezione Specializzata in materia di imprese, domandava il rigetto dell'opposizione e comunque nel merito la condanna di a pagare la somma indicata nel ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo.
III bis. , quale rappresentante di , depositava Controparte_2 Controparte_1
una seconda comparsa di costituzione in data 6 maggio 2022 con diverso difensore, reiterando le medesime domande ed eccezioni.
IV. Con memoria depositata in data 2 novembre 2022, eccepiva che il Parte_1
mandato conferito per il ricorso per d.i. e il mandato conferito in ordine alla comparsa di costituzione erano stati sottoscritti sulla base della procura conferita da ed autenticata dal notaio Controparte_2
in data 05.11.2020 rep. 5764, ed in particolare: il mandato per il ricorso monitorio Persona_1
era stato conferito dall'Avv. Teodolfo GA, mentre il mandato per la comparsa di costituzione è stato conferito dal Dott. . Orbene, da tale procura autenticata dal Notaio rep. Controparte_3 Per_1
n. 5764 (allegata sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione), era agevole verificare che con la stessa erano stati conferiti poteri di riscossione a diversi soggetti (tra cui i summenzionati
GA e ), solo ed esclusivamente per i crediti di cui la società stessa “è o sarà titolare (cfrnpag. CP_3
3 della procura); nel caso oggetto di giudizio, viceversa, non agiva per un credito di cui era CP_2
titolare, ma per un credito per il quale gli era stato conferito a sua volta mandato per il recupero con l'atto autenticato dal Notaio rep. 6607 (pure prodotto e riguardante , poi divenuta Per_2 CP_4
); dunque, coloro che avevano conferito mandato al difensore in rappresentanza di Controparte_2
non avevano potere per farlo, in quanto a loro stessi era stato conferito il potere di CP_2
rappresentanza solo per la gestione dei crediti di cui fosse titolare;
conseguentemente era CP_2
invalida/inefficace/inesistente la procura conferita al difensore ed invalidi/inesistenti gli atti giudiziali conseguenti.
Conferma di tale difetto si riscontrava nella comparsa di nuovo difensore depositata da , CP_2
laddove la procura al difensore era conferita da procuratore nominato con altra e diversa procura
(autenticata notaio in data 25.03.2022 rep. n. 8787), nella quale veniva precisato che i Per_3 procuratori venivano nominati per gestire “crediti di cui le Mandanti sono e/o saranno titolari e che sono stati e che saranno affidati nel tempo alla società”; le conseguenze erano due: i) l'invalidità/nullità
pagina 3 di 6 del decreto ingiuntivo;
ii) la tardività della costituzione, avvenuta efficacemente solo con il deposito della seconda comparsa - datata 04.05.2022 – avvenuto il 06.05.2022 (udienza prevista per il
26.05.2022).
IV, La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali offerte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I. L'eccezione di nullità della procura alle liti conferita agli avv.ti Filippo Bagni e Margaret
Scolaro in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato 30 novembre 2021 per carenza del potere di rappresentanza dell'avv. Teodolfo GA è infondata e viene respinta.
Vi è agli atti la procura del 28 novembre 2018 con sottoscrizione autenticata dal notaio
[...]
n.6607 di rep. e n.3488 di racc., con la quale quale consigliere delegato e Per_4 Persona_5
legale rappresentante di costituisce come procuratrice , poi in Controparte_1 CP_4 seguito denominata , per l'attività di recupero di crediti di cui la mandante Controparte_2 [...]
è o sarà titolare. CP_1
Nella procura alle liti viene citata la procura speciale del consigliere delegato CP_5
con atto ai rogiti del notaio Dott. di Milano del 5 novembre 2020 rep.n.5764
[...] Persona_1
racc. n. 1565 in virtù della quale il predetto procuratore speciale delega a rappresentare Controparte_1
gli avv.ti Filippo Bagni e Margaret Scolaro.
[...]
La procura speciale conferita dal consigliere delegato di Controparte_5 CP_2
, con atto ai rogiti del notaio Dott. di Milano del 5 novembre 2020 rep.n.5764
[...] Persona_1
racc. n. 1565, a numerosi procuratori, tra cui Teodolfo GA di Ischia (NA), riguarda le azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, nei limiti dei mandati conferiti a
[...]
dalla mandante , di cui la mandante è e/o sarà CP_2 Controparte_1 Controparte_1
titolare.
Ne consegue quindi che la procura alle liti è stata conferita dal soggetto legittimato
[...]
per il recupero del credito di . CP_2 Controparte_1
Analoga motivazione viene posto a fondamento del rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti datata 15 febbraio 2022 relativa alla comparsa di costituzione e risposta.
II. L'eccezione in competenza del Tribunale di Livorno è infondata in quanto la competenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo spetta al Tribunale che ha emesso il decreto opposto ai sensi dell'art. 645 cpc.
pagina 4 di 6 La tesi secondo cui la domanda di accertamento della nullità della fideiussione è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa è infondata perché nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una eccezione riconvenzionale dell'opponente e non ad una domanda giudiziaria autonoma.
III. Nel merito l'eccezione di nullità della fideiussione è fondata.
Le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione dedotta in giudizio sono nulle perché sono uguali al testo dello schema ABI che il provvedimento della n.55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto essere Org_1
in contrasto con la normativa sulla concorrenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 41994/21, ha ritenuto che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ulteriore conseguenza della nullità della clausola riportata all'art. 6 della fideiussione in oggetto – portante la deroga all'art. 1957 c.c. - è che il fideiussore è liberato per non avere la Banca agito nel termine previsto dalla norma suddetta.
La convenuta opposta non ha dimostrato di aver proposto nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e diligentemente continuato l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
La lettera con la quale la banca ha per la prima volta contestato inadempimento risale al 21 febbraio 2013 e le azioni non sono state coltivate nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
La tesi secondo cui la fideiussione oggetto di giudizio integrerebbe un contratto autonomo di garanzia è infondata.
L'art. 7 della fideiussione del 24 settembre 1992 non prevede espressamente l'impossibilità per il fideiussoee di avanzare eccezioni relative al rapporto principale.
Comunque, il testo del contratto di fidejussione, a seguito della nullità dell'art.6, non prevede alcuna deroga espressa all'operatività dell'art. 1957 cc.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di pagina 5 di 6 un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
, quale rappresentante di , soccombente, Controparte_2 Controparte_6 viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
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, spese che vengono liquidate nella misura di euro 406,50 per spese ed euro 7.616,00 per Pt_1
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, quale rappresentante di , ogni diversa deduzione Controparte_2 Controparte_6
ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: revoca il decreto opposto n.1526/2021 del 14/12/2021; condanna , quale rappresentante di a pagare a Controparte_2 Controparte_6
titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro 406,50 per spese ed Parte_1
euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore del procuratore antistatario.
Livorno, 5 aprile 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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