CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pellizzari ed elettivamente domiciliato a
Fonte (TV), piazza Onè n.13, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato a Venezia, piazza San Marco n.63; appellato contro
, (C.F. E_
), P.IVA_2
pagina 1 di 11 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pariani e Nadja Scagliarini Zoebisch ed elettivamente domiciliata a Venezia, San Marco 5278, presso lo studio dell'avv.
Gherardo Bianchini;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 769/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente le domande così come precisate all'udienza di p.c. di primo grado, che di seguito fedelmente di riproducono:
“fermo quanto precisato fin dalla prima udienza di trattazione del 4.10.2018, ossia di aver aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal convenuto e dal terzo chiamato, accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto Comprensivo Statale di Asolo (TV) nella causazione delle descritte lesioni patite dal minore in conseguenza del sinistro avvenuto in Persona_1 data 19.10.2016, per l'effetto, condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla lesioni subite da costui, così come accertate in sede di C.T.U. a firma della Dott.ssa depositata il Persona_2
18.6.2021, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, e alle spese di C.T.U. e di C.T.P., nonché di quelle per c.t.p. e difesa tecnica sostenute in sede stragiudiziale.
Spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
Voglia, altresì, ordinare che i compensi professionali in questione siano distratti a favore del sottoscritto difensore che non li ha riscossi”.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con conseguente
pagina 2 di 11 restituzione da parte avversaria di quanto percepito a seguito della sentenza impugnata, maggiorato di interessi.
Con distrazione di spese e compensi professionali del doppio grado a favore del sottoscritto difensore che non li ha riscossi.
Per il CP_1
Si ritiene che l'appello sia infondato, per cui se ne chiede il rigetto.
Per E_
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa così giudicare:
Nel merito, in via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. dacché confermare la Sentenza n.
769/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, in data 2-3/5/2023, in ogni sua parte
e nella sua integralità considerata;
Nel merito, comunque
Solo in ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'atto di appello proposto, comunque respingere integralmente lo stesso e per conseguenza confermare la Sentenza n.
769/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, in data 2-3/5/2023, in ogni sua parte
e nella sua integralità considerata;
e comunque respingere le domande formulate dall'appellante perché totalmente infondate in fatto ed in diritto
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
In via subordinata: nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto scolastico assicurato con E_
.
[...]
In ogni caso
Con integrale rifusione di spese e competenze e rimborso forfettario del 15%
(oltre accessori come per legge) del Giudizio di appello.
In via istruttoria:
pagina 3 di 11 A. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, indicando sin d'ora quali testi le docenti , e domiciliate Tes_1 Testimone_2 Controparte_4 presso l' sui seguenti capitoli di prova: Controparte_2
1) Vero che il giorno 19 ottobre 2016 durante l'intervallo l'alunno Persona_1 si trovava, unitamente ai propri compagni di classe, nel giardino dell'
[...]
di sotto la vigilanza delle docenti , Controparte_2 CP_2 Tes_1
e ? Testimone_2 Controparte_4
2) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo che precede, gli alunni stavano correndo e giocando a “prendi e scappa”?
3) vero che prima di far giocare gli alunni a “prendi e scappa” in giardino le docenti anche il giorno 19/10/2016 avevano indicato agli alunni l'area del giardino ove gli stessi erano liberi di correre e giocare?
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precedono
l'alunno correva verso la zona perimetrale del giardino ove, Persona_1 scivolava sul ghiaino ivi presente, e perdendo l'equilibrio andava a collidere con la testa contro la colonna del muro perimetrale dell'edificio scolastico di cui alla documentazione fotografica prodotta dall'Avvocatura di Stato quale suo doc. 1 che le si rammostra?
5) Vero che subito dopo i fatti di cui ai capitoli che precedono soccorreva l'alunno
e gli apportava le prime cure del caso? Persona_1
6) Vero che subito dopo aver prestato le prime cure del caso all'alunno Per_1 veniva chiamato il 118 ed avvertiti i di lui genitori di quanto allo stesso
[...] accaduto?
7) vero che la docente accompagnava unitamente ai sanitari del 118 Tes_1 intervenuti con ambulanza l'alunno presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Castelfranco Veneto ove la medesima rimaneva fino all'arrivo dei genitori dell'alunno?
B. Con richiesta sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova avversari ove eventualmente ammessi con le medesime testi sopra indicate.
Svolgimento del processo
pagina 4 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale su , conveniva Persona_3 dinanzi al Tribunale di Venezia il per sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore, quantificati in euro 15.342,55.
Esponeva l'attore che in data 19 ottobre 2016 , di allora dieci Persona_1 anni, durante la ricreazione stava giocando nel cortile della scuola quando, spinto da un compagno di classe, cadeva a terra colpendo lo spigolo esterno di una finestra, o comunque uno spigolo in muratura dell'edificio, riportando un'ampia ferita lacero contusa al cuoio capelluto, tanto da necessitare il trasporto con ambulanza, accompagnato da una insegnante, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto (TV) ove, in anestesia locale, gli venivano applicati punti di sutura.
Secondo l'attore la responsabilità di quanto accaduto era attribuibile all'omessa vigilanza degli insegnati su nel momento in cui subiva il trauma, Persona_3
e, comunque, alla mancata predisposizione, in via preventiva, di cautele idonee ad evitare l'incidente.
Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione della dinamica del CP_1 sinistro e affermando che il minore stava correndo velocemente e distrattamente quando, dopo essere stato più volte richiamato dalle insegnanti, svoltava improvvisamente nella zona interdetta al gioco, scivolava e cadeva a terra, impattando sulla parete in muratura, senza che nessun compagno lo avesse spinto.
Oltre a ciò, il contestava la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità CP_1 dell'amministrazione scolastica affermando che le insegnati avevano diligentemente svolto l'attività di vigilanza e che il minore aveva tenuto una condotta inosservante delle regole, poi culminata in un evento assolutamente imprevedibile.
Il chiedeva quindi, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, CP_1 in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio.
pagina 5 di 11 Oltre a ciò, il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa E_
al fine di essere tenuto indenne e manlevato in caso di condanna.
[...]
L'Assicurazione si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la liquidazione del danno nei limiti di giustizia.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di
CTU medico legale sul minore.
Con sentenza n. 769/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea e condannava a pagare le spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto e dell'Assicurazione terza chiamata.
In particolare, il Tribunale rilevava come l'attore in corso di causa avesse abbandonato l'originaria ricostruzione dei fatti, secondo cui il minore sarebbe caduto a causa della spinta di un compagno, avendo aderito alla ricostruzione avversaria secondo cui era scivolato da solo, sicché l'eventuale Persona_1 responsabilità dell'istituto scolastico aveva natura contrattuale, ex art. 1218 c.c.
Appurata la dinamica dell'evento, il primo Giudice riteneva che dalle risultanze di causa non fosse emersa alcuna responsabilità del convenuto per le CP_1 seguenti ragioni:
- era circostanza pacifica, in quanto non contestata, che il e le CP_1 insegnati avessero adottato tutti gli accorgimenti esigibili per evitare il danno al minore;
- la conformazione dei luoghi non richiedeva particolari cautele poiché si trattava di uno spazio aperto, privo di intrinseca pericolosità, e non era onere della scuola ricoprire di materiali particolari gli spigoli dell'edificio o apporre ostacoli volti a delimitare l'area adiacente ai muri interdetta al gioco;
- la ricreazione era avvenuta sotto la diretta vigilanza delle insegnanti e, stante l'età dei minori, si poteva presumere che essi avessero sufficiente maturità per non autolesionarsi andando a cozzare contro la parete dell'edificio correndo con la testa voltata all'indietro.
pagina 6 di 11 Avverso tale decisione ha proposto appello , in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale su , censurando il Persona_1 provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio, con atti distinti, il e l'Assicurazione CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Come da provvedimento del 15 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
censura il provvedimento impugnato laddove il primo Giudice Parte_1 ha escluso la responsabilità del per il sinistro occorso al minore CP_1 evidenziando che:
- il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'affermare che lo spazio adibito alla ricreazione fosse privo di intrinseca pericolosità, sebbene avesse riconosciuto che il minore era caduto nell'area interdetta ai giochi;
- la zona dove si era verificato l'evento era interdetta ai minori;
quindi, avrebbe dovuto essere materialmente inaccessibile;
- dopo l'incidente la scuola aveva vietato ai bambini di giocare in prossimità dell'edificio permettendogli di giocare solo nella parte di cortile erboso delimitato, da un lato, dalle aiuole e, dall'altro, da una fila di paletti;
- il cortile esterno veniva usato solo in caso di bel tempo, ma il 19 ottobre 2016 la ricreazione si era svolta all'esterno nonostante avesse appena piovuto, sicché il personale scolastico avrebbe dovuto impedire agli alunni di correre in quanto il cortile era scivoloso per la pioggia;
- il processo di maturazione del minore non si era ancora completato, pertanto,
non era in grado di autocontrollarsi, autodeterminarsi e Persona_1 individuare le situazioni pericolose.
Infine, l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, in violazione dell'art. 92, II comma, c.p.c., e pagina 7 di 11 chiede la riforma della sentenza e la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal minore, come quantificati nella CTU, oltre alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e non possa trovare accoglimento.
In caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la responsabilità dell'istituto scolastico va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda di iscrizione e l'ammissione dell'allievo determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale, tra le obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi inclusa anche quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a se stesso (Cass. 8849/2021).
La sussunzione di tale fattispecie nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale comporta l'applicazione dell'onere probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché il danneggiato deve provare, anche a mezzo presunzioni, il nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, l'avvenuto adempimento o l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa ad esso non imputabile.
Nel caso in esame il ha dimostrato che l'Istituto scolastico aveva CP_1 adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni e, in particolare, all'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.
Invero, dalle relazioni delle maestre e (doc. 3 e 4 ) Tes_1 Pt_2 CP_1 risulta che il minore stava correndo a velocità sostenuta, guardando in giro distrattamente e rivolgendo la testa all'indietro, sicché esse avevano più volte richiamato l'alunno “invitandolo a non correre, ma il minore dopo brevi soste ricominciava la sua corsa sfrenata”.
Da tale ricostruzione emerge chiaramente che, da un lato, il personale scolastico svolgeva un'attività di vigilanza puntuale ed effettiva tant'è che le maestre, resesi conto della condotta potenzialmente lesiva del minore, lo avevano richiamato più volte invitandolo a non correre e, dall'altro, che il minore aveva compreso la pagina 8 di 11 portata e il significato dei richiami delle docenti arrestando, sebbene solo momentaneamente, la sua corsa.
Non persuade l'argomentazione dell'appellante secondo cui il minore non aveva ancora raggiunto una maturità tale da comprendere la pericolosità della situazione e ciò in quanto il minore correva velocemente, guardando in giro distrattamente e ignorando l'invito delle insegnanti a non correre.
Tali elementi non sembrano sintomatici di un difetto di maturità del minore, quanto piuttosto della sua sregolatezza in quanto, come già osservato, il minore aveva compreso il significato dei richiami delle docenti ma aveva deciso di disattenderli, interrompendo temporaneamente la sua corsa e poi riprendendola per svoltare improvvisamente nella zona interdetta al gioco.
Quanto alla asserita pericolosità dei luoghi, come affermato dal primo Giudice, il punto del cortile dove si è verificata la caduta era uno spazio aperto privo di intrinseca pericolosità, in buono stato manutentivo, privo di ostacoli o elementi pericolosi, se non la muratura stessa dell'edificio.
L'affermazione di parte appellante, secondo cui il Ministero avrebbe dovuto rendere l'area proibita al gioco materialmente inaccessibile, è assolutamente priva di pregio in quanto non vi è alcuna evidenza che ciò avrebbe impedito l'accesso del minore, soprattutto in considerazione del fatto che non ha Persona_1 rispettato il divieto di transitare nell'area interdetta al gioco e non si è curato dei richiami delle insegnanti che lo avevano invitato a non correre, sicché non è possibile affermare che l'eventuale presenza di una barriera avrebbe impedito l'accesso del minore.
Altrettanto priva di pregio è l'affermazione dell'appellante secondo cui la pericolosità dei luoghi sarebbe dimostrata dal posizionamento, in seguito al sinistro, di alcuni paletti volti a delimitare l'area per il gioco.
Sul punto si osserva come, in primo luogo, non è dato sapere quando la fotografia prodotta dall'appellante sia stata scattata e, in secondo luogo, come il posizionamento di tali paletti non sembra finalizzato a inibire l'accesso dei bambini alla zona adiacente all'edificio, quanto piuttosto a impedire ai bambini di avvicinarsi al muro perimetrale esterno della scuola.
pagina 9 di 11 Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui il cortile presentava una intrinseca pericolosità in quanto aveva appena piovuto, sicché le maestre avrebbero dovuto impedire agli alunni di correre dato che il cortile era scivoloso.
A tal proposito ci si limita a ribadire che le docenti avevano più volte richiamato il minore invitandolo a non correre e, in ogni caso, non vi è prova né che la caduta sia stata causata da una asserita, ma peraltro indimostrata, scivolosità del suolo, né che se il terreno fosse stato asciutto il minore non avrebbe riportato la lesione, essendo stata tale lesione causata non dalla semplice caduta del minore ma dall'impatto con lo spigolo della muratura.
In conclusione ritiene il Collegio che l'Istituto scolastico abbia dimostrato di aver adempiuto con diligenza all'obbligazione di vigilare sugli allievi, sicché la caduta di deve essere imputata alla condotta sregolata del minore che, Persona_1 violando il divieto di accedere all'area interdetta al gioco e non curandosi dei richiami delle insegnanti, ha continuato a correre distrattamente con il volto girato all'indietro e, improvvisamente, è entrato nell'area interdetta, cadendo a terra e urtando la testa su uno spigolo della muratura dell'edificio scolastico.
Anche la censura relativa alla mancata compensazione delle spese di lite appare infondata: il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale (n. 77/2018) non si attaglia al caso di specie in quanto non ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni prese in esame dalla Corte costituzionale, precisamente le gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92, II comma, c.p.c.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che vengono liquidate come in dispositivo, CP_1 tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Le spese di lite della Compagnia assicuratrice, non avendo il reiterato CP_1 nel presente giudizio la domanda di manleva, non devono essere poste a carico dell'appellante.
Le stesse, in considerazione del fatto che E_
non ha mai contestato l'operatività della polizza
[...] assicurativa, possono essere compensate tra le parti appellate.
pagina 10 di 11 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 3.966,00 per il presente Controparte_1 grado, oltre alle spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 [...]
; E_
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pellizzari ed elettivamente domiciliato a
Fonte (TV), piazza Onè n.13, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato a Venezia, piazza San Marco n.63; appellato contro
, (C.F. E_
), P.IVA_2
pagina 1 di 11 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pariani e Nadja Scagliarini Zoebisch ed elettivamente domiciliata a Venezia, San Marco 5278, presso lo studio dell'avv.
Gherardo Bianchini;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 769/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente le domande così come precisate all'udienza di p.c. di primo grado, che di seguito fedelmente di riproducono:
“fermo quanto precisato fin dalla prima udienza di trattazione del 4.10.2018, ossia di aver aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal convenuto e dal terzo chiamato, accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto Comprensivo Statale di Asolo (TV) nella causazione delle descritte lesioni patite dal minore in conseguenza del sinistro avvenuto in Persona_1 data 19.10.2016, per l'effetto, condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla lesioni subite da costui, così come accertate in sede di C.T.U. a firma della Dott.ssa depositata il Persona_2
18.6.2021, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, e alle spese di C.T.U. e di C.T.P., nonché di quelle per c.t.p. e difesa tecnica sostenute in sede stragiudiziale.
Spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
Voglia, altresì, ordinare che i compensi professionali in questione siano distratti a favore del sottoscritto difensore che non li ha riscossi”.
Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con conseguente
pagina 2 di 11 restituzione da parte avversaria di quanto percepito a seguito della sentenza impugnata, maggiorato di interessi.
Con distrazione di spese e compensi professionali del doppio grado a favore del sottoscritto difensore che non li ha riscossi.
Per il CP_1
Si ritiene che l'appello sia infondato, per cui se ne chiede il rigetto.
Per E_
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa così giudicare:
Nel merito, in via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. dacché confermare la Sentenza n.
769/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, in data 2-3/5/2023, in ogni sua parte
e nella sua integralità considerata;
Nel merito, comunque
Solo in ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'atto di appello proposto, comunque respingere integralmente lo stesso e per conseguenza confermare la Sentenza n.
769/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, in data 2-3/5/2023, in ogni sua parte
e nella sua integralità considerata;
e comunque respingere le domande formulate dall'appellante perché totalmente infondate in fatto ed in diritto
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
In via subordinata: nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto scolastico assicurato con E_
.
[...]
In ogni caso
Con integrale rifusione di spese e competenze e rimborso forfettario del 15%
(oltre accessori come per legge) del Giudizio di appello.
In via istruttoria:
pagina 3 di 11 A. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, indicando sin d'ora quali testi le docenti , e domiciliate Tes_1 Testimone_2 Controparte_4 presso l' sui seguenti capitoli di prova: Controparte_2
1) Vero che il giorno 19 ottobre 2016 durante l'intervallo l'alunno Persona_1 si trovava, unitamente ai propri compagni di classe, nel giardino dell'
[...]
di sotto la vigilanza delle docenti , Controparte_2 CP_2 Tes_1
e ? Testimone_2 Controparte_4
2) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo che precede, gli alunni stavano correndo e giocando a “prendi e scappa”?
3) vero che prima di far giocare gli alunni a “prendi e scappa” in giardino le docenti anche il giorno 19/10/2016 avevano indicato agli alunni l'area del giardino ove gli stessi erano liberi di correre e giocare?
4) Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli che precedono
l'alunno correva verso la zona perimetrale del giardino ove, Persona_1 scivolava sul ghiaino ivi presente, e perdendo l'equilibrio andava a collidere con la testa contro la colonna del muro perimetrale dell'edificio scolastico di cui alla documentazione fotografica prodotta dall'Avvocatura di Stato quale suo doc. 1 che le si rammostra?
5) Vero che subito dopo i fatti di cui ai capitoli che precedono soccorreva l'alunno
e gli apportava le prime cure del caso? Persona_1
6) Vero che subito dopo aver prestato le prime cure del caso all'alunno Per_1 veniva chiamato il 118 ed avvertiti i di lui genitori di quanto allo stesso
[...] accaduto?
7) vero che la docente accompagnava unitamente ai sanitari del 118 Tes_1 intervenuti con ambulanza l'alunno presso il Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Castelfranco Veneto ove la medesima rimaneva fino all'arrivo dei genitori dell'alunno?
B. Con richiesta sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova avversari ove eventualmente ammessi con le medesime testi sopra indicate.
Svolgimento del processo
pagina 4 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale su , conveniva Persona_3 dinanzi al Tribunale di Venezia il per sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore, quantificati in euro 15.342,55.
Esponeva l'attore che in data 19 ottobre 2016 , di allora dieci Persona_1 anni, durante la ricreazione stava giocando nel cortile della scuola quando, spinto da un compagno di classe, cadeva a terra colpendo lo spigolo esterno di una finestra, o comunque uno spigolo in muratura dell'edificio, riportando un'ampia ferita lacero contusa al cuoio capelluto, tanto da necessitare il trasporto con ambulanza, accompagnato da una insegnante, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto (TV) ove, in anestesia locale, gli venivano applicati punti di sutura.
Secondo l'attore la responsabilità di quanto accaduto era attribuibile all'omessa vigilanza degli insegnati su nel momento in cui subiva il trauma, Persona_3
e, comunque, alla mancata predisposizione, in via preventiva, di cautele idonee ad evitare l'incidente.
Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione della dinamica del CP_1 sinistro e affermando che il minore stava correndo velocemente e distrattamente quando, dopo essere stato più volte richiamato dalle insegnanti, svoltava improvvisamente nella zona interdetta al gioco, scivolava e cadeva a terra, impattando sulla parete in muratura, senza che nessun compagno lo avesse spinto.
Oltre a ciò, il contestava la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità CP_1 dell'amministrazione scolastica affermando che le insegnati avevano diligentemente svolto l'attività di vigilanza e che il minore aveva tenuto una condotta inosservante delle regole, poi culminata in un evento assolutamente imprevedibile.
Il chiedeva quindi, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, CP_1 in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio.
pagina 5 di 11 Oltre a ciò, il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa E_
al fine di essere tenuto indenne e manlevato in caso di condanna.
[...]
L'Assicurazione si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la liquidazione del danno nei limiti di giustizia.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di
CTU medico legale sul minore.
Con sentenza n. 769/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea e condannava a pagare le spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto e dell'Assicurazione terza chiamata.
In particolare, il Tribunale rilevava come l'attore in corso di causa avesse abbandonato l'originaria ricostruzione dei fatti, secondo cui il minore sarebbe caduto a causa della spinta di un compagno, avendo aderito alla ricostruzione avversaria secondo cui era scivolato da solo, sicché l'eventuale Persona_1 responsabilità dell'istituto scolastico aveva natura contrattuale, ex art. 1218 c.c.
Appurata la dinamica dell'evento, il primo Giudice riteneva che dalle risultanze di causa non fosse emersa alcuna responsabilità del convenuto per le CP_1 seguenti ragioni:
- era circostanza pacifica, in quanto non contestata, che il e le CP_1 insegnati avessero adottato tutti gli accorgimenti esigibili per evitare il danno al minore;
- la conformazione dei luoghi non richiedeva particolari cautele poiché si trattava di uno spazio aperto, privo di intrinseca pericolosità, e non era onere della scuola ricoprire di materiali particolari gli spigoli dell'edificio o apporre ostacoli volti a delimitare l'area adiacente ai muri interdetta al gioco;
- la ricreazione era avvenuta sotto la diretta vigilanza delle insegnanti e, stante l'età dei minori, si poteva presumere che essi avessero sufficiente maturità per non autolesionarsi andando a cozzare contro la parete dell'edificio correndo con la testa voltata all'indietro.
pagina 6 di 11 Avverso tale decisione ha proposto appello , in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale su , censurando il Persona_1 provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio, con atti distinti, il e l'Assicurazione CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Come da provvedimento del 15 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
censura il provvedimento impugnato laddove il primo Giudice Parte_1 ha escluso la responsabilità del per il sinistro occorso al minore CP_1 evidenziando che:
- il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'affermare che lo spazio adibito alla ricreazione fosse privo di intrinseca pericolosità, sebbene avesse riconosciuto che il minore era caduto nell'area interdetta ai giochi;
- la zona dove si era verificato l'evento era interdetta ai minori;
quindi, avrebbe dovuto essere materialmente inaccessibile;
- dopo l'incidente la scuola aveva vietato ai bambini di giocare in prossimità dell'edificio permettendogli di giocare solo nella parte di cortile erboso delimitato, da un lato, dalle aiuole e, dall'altro, da una fila di paletti;
- il cortile esterno veniva usato solo in caso di bel tempo, ma il 19 ottobre 2016 la ricreazione si era svolta all'esterno nonostante avesse appena piovuto, sicché il personale scolastico avrebbe dovuto impedire agli alunni di correre in quanto il cortile era scivoloso per la pioggia;
- il processo di maturazione del minore non si era ancora completato, pertanto,
non era in grado di autocontrollarsi, autodeterminarsi e Persona_1 individuare le situazioni pericolose.
Infine, l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, in violazione dell'art. 92, II comma, c.p.c., e pagina 7 di 11 chiede la riforma della sentenza e la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal minore, come quantificati nella CTU, oltre alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e non possa trovare accoglimento.
In caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la responsabilità dell'istituto scolastico va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda di iscrizione e l'ammissione dell'allievo determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale, tra le obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi inclusa anche quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a se stesso (Cass. 8849/2021).
La sussunzione di tale fattispecie nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale comporta l'applicazione dell'onere probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché il danneggiato deve provare, anche a mezzo presunzioni, il nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, l'avvenuto adempimento o l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa ad esso non imputabile.
Nel caso in esame il ha dimostrato che l'Istituto scolastico aveva CP_1 adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni e, in particolare, all'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.
Invero, dalle relazioni delle maestre e (doc. 3 e 4 ) Tes_1 Pt_2 CP_1 risulta che il minore stava correndo a velocità sostenuta, guardando in giro distrattamente e rivolgendo la testa all'indietro, sicché esse avevano più volte richiamato l'alunno “invitandolo a non correre, ma il minore dopo brevi soste ricominciava la sua corsa sfrenata”.
Da tale ricostruzione emerge chiaramente che, da un lato, il personale scolastico svolgeva un'attività di vigilanza puntuale ed effettiva tant'è che le maestre, resesi conto della condotta potenzialmente lesiva del minore, lo avevano richiamato più volte invitandolo a non correre e, dall'altro, che il minore aveva compreso la pagina 8 di 11 portata e il significato dei richiami delle docenti arrestando, sebbene solo momentaneamente, la sua corsa.
Non persuade l'argomentazione dell'appellante secondo cui il minore non aveva ancora raggiunto una maturità tale da comprendere la pericolosità della situazione e ciò in quanto il minore correva velocemente, guardando in giro distrattamente e ignorando l'invito delle insegnanti a non correre.
Tali elementi non sembrano sintomatici di un difetto di maturità del minore, quanto piuttosto della sua sregolatezza in quanto, come già osservato, il minore aveva compreso il significato dei richiami delle docenti ma aveva deciso di disattenderli, interrompendo temporaneamente la sua corsa e poi riprendendola per svoltare improvvisamente nella zona interdetta al gioco.
Quanto alla asserita pericolosità dei luoghi, come affermato dal primo Giudice, il punto del cortile dove si è verificata la caduta era uno spazio aperto privo di intrinseca pericolosità, in buono stato manutentivo, privo di ostacoli o elementi pericolosi, se non la muratura stessa dell'edificio.
L'affermazione di parte appellante, secondo cui il Ministero avrebbe dovuto rendere l'area proibita al gioco materialmente inaccessibile, è assolutamente priva di pregio in quanto non vi è alcuna evidenza che ciò avrebbe impedito l'accesso del minore, soprattutto in considerazione del fatto che non ha Persona_1 rispettato il divieto di transitare nell'area interdetta al gioco e non si è curato dei richiami delle insegnanti che lo avevano invitato a non correre, sicché non è possibile affermare che l'eventuale presenza di una barriera avrebbe impedito l'accesso del minore.
Altrettanto priva di pregio è l'affermazione dell'appellante secondo cui la pericolosità dei luoghi sarebbe dimostrata dal posizionamento, in seguito al sinistro, di alcuni paletti volti a delimitare l'area per il gioco.
Sul punto si osserva come, in primo luogo, non è dato sapere quando la fotografia prodotta dall'appellante sia stata scattata e, in secondo luogo, come il posizionamento di tali paletti non sembra finalizzato a inibire l'accesso dei bambini alla zona adiacente all'edificio, quanto piuttosto a impedire ai bambini di avvicinarsi al muro perimetrale esterno della scuola.
pagina 9 di 11 Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui il cortile presentava una intrinseca pericolosità in quanto aveva appena piovuto, sicché le maestre avrebbero dovuto impedire agli alunni di correre dato che il cortile era scivoloso.
A tal proposito ci si limita a ribadire che le docenti avevano più volte richiamato il minore invitandolo a non correre e, in ogni caso, non vi è prova né che la caduta sia stata causata da una asserita, ma peraltro indimostrata, scivolosità del suolo, né che se il terreno fosse stato asciutto il minore non avrebbe riportato la lesione, essendo stata tale lesione causata non dalla semplice caduta del minore ma dall'impatto con lo spigolo della muratura.
In conclusione ritiene il Collegio che l'Istituto scolastico abbia dimostrato di aver adempiuto con diligenza all'obbligazione di vigilare sugli allievi, sicché la caduta di deve essere imputata alla condotta sregolata del minore che, Persona_1 violando il divieto di accedere all'area interdetta al gioco e non curandosi dei richiami delle insegnanti, ha continuato a correre distrattamente con il volto girato all'indietro e, improvvisamente, è entrato nell'area interdetta, cadendo a terra e urtando la testa su uno spigolo della muratura dell'edificio scolastico.
Anche la censura relativa alla mancata compensazione delle spese di lite appare infondata: il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale (n. 77/2018) non si attaglia al caso di specie in quanto non ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni prese in esame dalla Corte costituzionale, precisamente le gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92, II comma, c.p.c.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che vengono liquidate come in dispositivo, CP_1 tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Le spese di lite della Compagnia assicuratrice, non avendo il reiterato CP_1 nel presente giudizio la domanda di manleva, non devono essere poste a carico dell'appellante.
Le stesse, in considerazione del fatto che E_
non ha mai contestato l'operatività della polizza
[...] assicurativa, possono essere compensate tra le parti appellate.
pagina 10 di 11 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 3.966,00 per il presente Controparte_1 grado, oltre alle spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 [...]
; E_
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 11 di 11