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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 1476/2025 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli in data 18/26 febbraio 2025, n. 37/2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale del patrimonio di , proposto, ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, con un ricorso depositato il 27 marzo 2025,
DA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
Palladino (codice fiscale ) - reclamante - C.F._2
CONTRO la (codice fiscale , con sede in San Vitaliano (NA), località Pagliarel- CP_2 P.IVA_1
le, alla Via Provinciale Nola, costituitasi in persona di , dichiaratasi sua Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale ), con se- CP_4 P.IVA_2
de in Carpi (MO), alla Via dell'Agricoltura n. 47/49, costituitasi in persona di , CP_5
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale Controparte_6
), con sede in Milano, alla Piazza Luigi Einaudi n. 4, costituitasi in persona di P.IVA_3 [...]
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale CP_7 CP_8
), con sede in Caerano di San Marco (TV), alla Via Montello n. 80, costituitasi in P.IVA_4
persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la CP_9 CP_10
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 1 di 4 Controparte_1 CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D PPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale ), con sede in Fermo, alla Via dell'Industria n. 53, costituitasi in P.IVA_5
persona di dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e la CP_12 CP_13
(codice fiscale , con sede in Varese, alla Via Donizetti n. 4, in persona di
[...] P.IVA_6
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, tutte rappre- Controparte_14
sentate e difese dagli avv.ti Massimiliano Cesare (codice fiscale e C.F._3
Alfonso Pisanzio (codice fiscale ) - resistenti - C.F._4
E il (codice Controparte_15
fiscale ), pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 24/2025, in per- C.F._1
sona dell'avv. Davide Fico - intimato non costituitosi -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che non poteva essere sottoposta a liquidazione giudiziale avendo cessato la propria attività d'impresa da oltre un anno ed essendo titolare di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.
Entrambi i motivi del suo reclamo sono però palesemente infondati:
- il primo, perché, al momento della decisione nella specie impugnata, il era CP_1
iscritto nel registro delle imprese e, secondo quanto disposto dall'art. 33, co. 2 e 3, c.c.i.i., per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese la data della cessazione dell'attività d'impresa coincide con quella della cancellazione da tale registro e all'imprenditore-debitore non è data la possibilità di dimostrare il momento in cui ha effettivamente cessato di esercitare la propria attività d'impresa da cui decorre il termine di un anno oltre il quale, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non può più essere aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale;
- il secondo, perché il non ha fornito la prova, su di lui incombente, di essere CP_1
in possesso di tutti i requisiti indispensabili, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., per poter essere considerato titolare di un'impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla pro- cedura di liquidazione giudiziale, cioè di un'impresa che, nei tre esercizi antecedenti la data del
16 gennaio 2025 in cui vennero depositate le istanze di apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti accolte con la decisione nella specie impugnata, aveva avuto un attivo pa- trimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € ed aveva realizzato ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 € e che, al momento di detta decisione, aveva debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore a 500.000 €.
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 2 di 4 Controparte_1 CP_2 Co R UBBLICA ITA LIA NA ORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
L'atto con cui egli sostiene di aver, il 7 marzo 2022, ceduto l'intera sua azienda alla e, conseguentemente, cessato effettivamente di esercitare la propria attività Controparte_17
di impresa – ma oggetto del quale risultano soltanto (non è chiaro se) uno o due rami d'azienda
– è, pertanto, in definitiva irrilevante.
Invero, anche a voler ammettere che, per effetto di tale atto, il abbia del tut- CP_1
to cessato di esercitare la propria attività di impresa, resta il fatto che esso non è stato seguito dalla cancellazione dell'odierno reclamante dal registro delle imprese ed è certamente del tutto inidoneo che lo stesso reclamante, al momento della decisione impugnata, aveva debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore a 500.000 €.
Pur dovendosene correggere la motivazione con le suesposte considerazioni, la sen- tenza nella specie impugnata va pertanto confermata.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del reclamante a rifondere alle sei so- cietà resistenti – pagandole direttamente ai due comuni difensori di queste ultime, che ne hanno chiesto la distrazione in loro favore, per la metà ciascuno – le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri at- tualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquida- zione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007,
a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia og- getto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento) e pertanto determinando in 6.000,00 € l'importo-base del totale dei compensi, nel 5% l'aumento previsto dal comma 1- bis e nel 30% la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 4 di detto decreto ed aumentando l'importo da tali operazioni risultante del 150% ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per un totale di (6.000,00 x 1,05 x 0,7 x 2,5 =) 11.025,00 €, cui va aggiunto il 15%, pari a
1.653,75 €, per il rimborso forfettario delle spese generali.
3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, occorre – in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 3 di 4 Controparte_1 CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D PPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto da;
Controparte_1
B) condanna il reclamante a rifondere alle società resistenti le spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 12.678,75 €, di cui 11.025,00 € per il totale dei compensi e 1.653,75 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e di- strae in favore degli avv.ti Massimiliano Cesare ed Alfonso Pisanzio per la metà ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 4 di 4 Controparte_1 CP_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 20 maggio 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 1476/2025 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli in data 18/26 febbraio 2025, n. 37/2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale del patrimonio di , proposto, ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, con un ricorso depositato il 27 marzo 2025,
DA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
Palladino (codice fiscale ) - reclamante - C.F._2
CONTRO la (codice fiscale , con sede in San Vitaliano (NA), località Pagliarel- CP_2 P.IVA_1
le, alla Via Provinciale Nola, costituitasi in persona di , dichiaratasi sua Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale ), con se- CP_4 P.IVA_2
de in Carpi (MO), alla Via dell'Agricoltura n. 47/49, costituitasi in persona di , CP_5
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale Controparte_6
), con sede in Milano, alla Piazza Luigi Einaudi n. 4, costituitasi in persona di P.IVA_3 [...]
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la (codice fiscale CP_7 CP_8
), con sede in Caerano di San Marco (TV), alla Via Montello n. 80, costituitasi in P.IVA_4
persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, la CP_9 CP_10
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 1 di 4 Controparte_1 CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D PPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale ), con sede in Fermo, alla Via dell'Industria n. 53, costituitasi in P.IVA_5
persona di dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e la CP_12 CP_13
(codice fiscale , con sede in Varese, alla Via Donizetti n. 4, in persona di
[...] P.IVA_6
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, tutte rappre- Controparte_14
sentate e difese dagli avv.ti Massimiliano Cesare (codice fiscale e C.F._3
Alfonso Pisanzio (codice fiscale ) - resistenti - C.F._4
E il (codice Controparte_15
fiscale ), pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 24/2025, in per- C.F._1
sona dell'avv. Davide Fico - intimato non costituitosi -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che non poteva essere sottoposta a liquidazione giudiziale avendo cessato la propria attività d'impresa da oltre un anno ed essendo titolare di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.
Entrambi i motivi del suo reclamo sono però palesemente infondati:
- il primo, perché, al momento della decisione nella specie impugnata, il era CP_1
iscritto nel registro delle imprese e, secondo quanto disposto dall'art. 33, co. 2 e 3, c.c.i.i., per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese la data della cessazione dell'attività d'impresa coincide con quella della cancellazione da tale registro e all'imprenditore-debitore non è data la possibilità di dimostrare il momento in cui ha effettivamente cessato di esercitare la propria attività d'impresa da cui decorre il termine di un anno oltre il quale, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non può più essere aperta nei suoi confronti la liquidazione giudiziale;
- il secondo, perché il non ha fornito la prova, su di lui incombente, di essere CP_1
in possesso di tutti i requisiti indispensabili, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., per poter essere considerato titolare di un'impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla pro- cedura di liquidazione giudiziale, cioè di un'impresa che, nei tre esercizi antecedenti la data del
16 gennaio 2025 in cui vennero depositate le istanze di apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti accolte con la decisione nella specie impugnata, aveva avuto un attivo pa- trimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € ed aveva realizzato ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 € e che, al momento di detta decisione, aveva debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore a 500.000 €.
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 2 di 4 Controparte_1 CP_2 Co R UBBLICA ITA LIA NA ORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
L'atto con cui egli sostiene di aver, il 7 marzo 2022, ceduto l'intera sua azienda alla e, conseguentemente, cessato effettivamente di esercitare la propria attività Controparte_17
di impresa – ma oggetto del quale risultano soltanto (non è chiaro se) uno o due rami d'azienda
– è, pertanto, in definitiva irrilevante.
Invero, anche a voler ammettere che, per effetto di tale atto, il abbia del tut- CP_1
to cessato di esercitare la propria attività di impresa, resta il fatto che esso non è stato seguito dalla cancellazione dell'odierno reclamante dal registro delle imprese ed è certamente del tutto inidoneo che lo stesso reclamante, al momento della decisione impugnata, aveva debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore a 500.000 €.
Pur dovendosene correggere la motivazione con le suesposte considerazioni, la sen- tenza nella specie impugnata va pertanto confermata.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del reclamante a rifondere alle sei so- cietà resistenti – pagandole direttamente ai due comuni difensori di queste ultime, che ne hanno chiesto la distrazione in loro favore, per la metà ciascuno – le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri at- tualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquida- zione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007,
a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia og- getto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento) e pertanto determinando in 6.000,00 € l'importo-base del totale dei compensi, nel 5% l'aumento previsto dal comma 1- bis e nel 30% la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 4 di detto decreto ed aumentando l'importo da tali operazioni risultante del 150% ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per un totale di (6.000,00 x 1,05 x 0,7 x 2,5 =) 11.025,00 €, cui va aggiunto il 15%, pari a
1.653,75 €, per il rimborso forfettario delle spese generali.
3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, occorre – in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 3 di 4 Controparte_1 CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D PPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto da;
Controparte_1
B) condanna il reclamante a rifondere alle società resistenti le spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 12.678,75 €, di cui 11.025,00 € per il totale dei compensi e 1.653,75 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e di- strae in favore degli avv.ti Massimiliano Cesare ed Alfonso Pisanzio per la metà ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1476/2025 r.g.v.g. c. + 6 Pag. 4 di 4 Controparte_1 CP_2