CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Michele Paparella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di delibazione sentenza straniera iscritta sub n. 102/2025 R.G. promossa
dal
, c.f. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
- ricorrente -
contro
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._1
IL (CH) in data 08.08.1973, residente a [...],
Via Peter Mitterhofer, 10;
- controinteressato contumace –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO,
1 - interveniente -
Oggetto: dichiarazione di efficacia ed esecutività in Italia della sentenza del Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del
07.11.2011
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte istante all'udienza del 10.12.2025:
si riporta alle proprie conclusioni di cui chiede l'accoglimento;
chiede che la Corte voglia trattenere la causa in decisione,
rinunciando a dare i termini per le note conclusive.
Conclusioni di cui all'atto di citazione:
Voglia I'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare efficace
ed esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale Distrettuale di
Höfe di data 07.11.2011.
Con rifusione di spese, competenze, onorari.
del Procuratore Generale:
chiede l'accoglimento della domanda del . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 giugno 2025 il
[...]
, ha evocato in giudizio dinanzi a questa Corte di Parte_1
Appello nato a [...] e residente a Controparte_1
Merano (BZ) in via Mitterhofer n. 10, inizialmente per l'udienza del 3 dicembre 2025, di poi differita al 10 dicembre 2025 con il decreto d.d. 21 luglio 2025, correttamente notificato in data 18
2 agosto 2025.
Il Ministero attore, sulla premessa di avere ricevuto, da parte del svizzero una Controparte_2
richiesta di intervento ai sensi della Convenzione di New York
del 20 giugno 1956 ratificata con la legge del 23 marzo 1958 n.
338, al fine della esazione alimenti dovuti da parte del convenuto nei confronti dei propri figli e della ex moglie, signora ha chiesto sia dichiarata efficace ed Controparte_3
esecutiva in Italia la sentenza emessa dal Tribunale Distrettuale
di Höfe (Svizzera) in data 07.11.2011, passata in giudicato il
17.12.2011, con la quale il predetto obbligato è stato condannato al pagamento di alimenti in favore dei figli
[...]
, nato il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
ed in favore della ex moglie Controparte_3
Il richiedente ha dedotto che la citata sentenza, oltre a prevedere il pagamento di complessivi CHF 1.600,00 mensili a decorrere dal 17.12.2011, è stata successivamente oggetto di adeguamento per il figlio , con fissazione dell'importo Per_2
di CHF 836,00 mensili a partire dal 01.01.2024.
Ha precisato, sulla scorta delle tabelle di calcolo allegate all'atto di citazione (doc. 6), che alla data del 01.11.2024, il debito alimentare del convenuto ammontava a:
CHF 112.800,00 in favore di;
Persona_1
CHF 132.684,00 in favore di;
Per_2
CHF 26.950,00 in favore di Controparte_3
3 Con la citazione sono state prodotte le procure conferite dalla creditrice affidataria del figlio Controparte_3
minore e dal figlio delle parti, ormai maggiorenne Per_2
la copia della sentenza del Persona_3
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del 07.11.2011 in lingua tedesca con la traduzione in italiano unitamente ai provvedimenti di adeguamento per il figlio minore
[...]
la CU 2023 del convenuto, nonché la Persona_4
corrispondenza e-mail intercorsa tra il ed il Parte_1
Dipartimento federale di giustizia svizzero.
Il convenuto, ritualmente citato per l'udienza del 10
dicembre 2025 (svoltasi tramite videoconferenza con l'applicativo Teams), non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
L'Avvocatura dello Stato ha richiamato le proprie conclusioni e rinunciato espressamente al termine per il deposito di note conclusive.
Il Procuratore Generale, intervenuto all'udienza, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
La Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda in esame è svolta dal
[...]
in qualità di Istituzione Intermediaria designata per Parte_1
l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria svizzera ai sensi della legge n. 338 del 1958, di ratifica della
4 Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero.
L'art. 1 di questa, infatti - che ne definisce l'oggetto -,
prefigura, in materia di recupero degli alimenti all'estero, un ambito di applicazione molto vasto ed una disciplina, per così
dire, “di chiusura”: “La presente Convenzione ha lo scopo di
agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul
territorio di una Parte contraente l'esazione degli alimenti cui
pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità
speditrici e Istituzioni intermediarie.
2. Le vie di diritto previste
nella presente Convenzione completano, senza sostituirla,
qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o
internazionale.”.
Anche dalle disposizioni successive si evince che tale Convenzione, adottata nell'ambito delle Nazioni Unite, si prefigge lo scopo di stabilire strumenti di collaborazione internazionale, per consentire ad un creditore di alimenti, che si trovi nel territorio di uno Stato contraente, di far valere le sue pretese nei confronti del debitore, che si trovi sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato contraente (occorre sottolineare che la Svizzera, cui appartiene la parte creditrice nel caso di specie, ha ratificato la Convenzione in data 5 ottobre 1977).
Viene dunque richiesto a questa Corte di dichiarare
5 efficace ed esecutiva in Italia la sentenza di divorzio del
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del 07.11.2011 per quanto concerne gli obblighi alimentari del convenuto, al fine di procedere alla riscossione di quanto dallo stesso dovuto in base a tale titolo.
La fattispecie è regolata dalla legge del 31 maggio 1995,
n. 218, artt. 64 e 67, che disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere ed altresì, ai dell'art. 2, comma 1 della stessa legge, dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conclusa all'Aja il 2 ottobre 1973 (resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745 e approvata dall'Assemblea
federale il 4 marzo 1976).
Ricorre la legittimazione processuale del
[...]
– al quale è stata rivolta da parte del Parte_1 [...]
la richiesta di intervento ai sensi Controparte_4
della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 - essendo in atti le procure conferitegli dalla cittadina svizzera
[...]
e dal figlio divenuto maggiorenne, CP_3 [...]
a rappresentarli nell'esercizio dei loro Persona_3
diritti “compresa l'esazione di prestazioni alimentari” nei confronti del debitore Controparte_1
Sussiste la competenza territoriale di questa Corte,
poiché il convenuto debitore di Controparte_1 CP_3
e dei due figli comuni e
[...] Persona_1 Per_2
6 risiede nel Comune di Merano (BZ), sito nel distretto di questa
Corte.
La sentenza del Tribunale distrettuale di Höfe del 7
novembre 2011, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Controparte_3 Controparte_1
EN (CH), ha quantificato il contributo di mantenimento mensilmente dovuto da quest'ultimo alla ex moglie (CHF
350,00) ed ai figli minori comuni (CHF 800,00 ciascuno).
Sono presenti tutti i requisiti, previsti dalla legge n.
218/1995 e dalla citata Convenzione dell'Aja, per il riconoscimento della decisione del Giudice elvetico riguardo agli obblighi alimentari che formano oggetto del campo di applicazione della convenzione (art. 1 della stessa).
Per quanto riguarda la fonte di diritto convenzionale,
sotto il profilo documentale la parte attrice ha correttamente prodotto la copia completa e conforme della decisione, la certificazione relativa al suo passaggio in giudicato con il 17
dicembre 2011 con la traduzione certificata del titolo, come previsto dall'art. 17 della convenzione (non vengono in considerazione, nella specie, i punti 3 e 4 della norma).
La sentenza è indubbiamente stata resa da un'Autorità
competente ai sensi degli articoli 7 e 8 della convenzione in esame, sia per quanto attiene la previsione di cui all'art. 7
punto 1), dato dalla lettura della sentenza di divorzio appare che al momento del radicamento della procedura di divorzio
7 entrambe le parti processuali avessero dimora in Svizzera (di un tanto si trova traccia al punto 8 della sentenza di divorzio laddove si disciplinano “i diritti e gi obblighi derivanti dal
contratto di locazione comune, Sonnhalde 3 8808 Pfäffikon”), sia in quanto, ai sensi dell'art. 7 punto 3), si è Controparte_1
sottoposto alla competenza dell'Autorità svizzera, avendo proposto la domanda di divorzio congiuntamente alla ex coniuge dinanzi all'Autorità svizzera.
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 5 posto che l'esecuzione della decisione è compatibile con l'ordine pubblico dello Stato italiano;
non è dato discorrere di “frode
commessa nella procedura”; non risulta esservi “un litigio tra le
stesse parti e vertente sul medesimo oggetto è pendente dinanzi
a un'autorità dello Stato richiesto, adita per prima”; né risulta una incompatibilità “con una decisione resa tra le stesse parti e
vertente sul medesimo oggetto, sia nello Stato richiesto sia in un
altro Stato, qualora, in quest'ultimo caso, essa adempia le
condizioni necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione nello
Stato richiesto”.
Anche per quanto concerne le norme di diritto internazionale privato, risulta il pieno ossequio di quanto previsto dall'art. 64 della legge n. 218/1995, dal momento che il
Tribunale svizzero indubbiamente poteva conoscere della causa,
attesa la celebrazione del matrimonio in Svizzera, in EN
il 6 giugno 2003 (art. 64 comma 1 lett. a).
8 Sulla base della documentazione in atti, può poi ritenersi che il contraddittorio sia stato assicurato e che non siano stati violati i diritti essenziali della difesa (art. 64 lett. b e c), avendo i coniugi presentato congiuntamente la domanda di divorzio ed avendo il signor partecipato al procedimento (egli è CP_1
stato sentito all'udienza dell'11.06.2010) e tenuto conto che nel corso dell'udienza del 28.09.2011 le parti risultano avere raggiunto un accordo (“”vollständige Scheidungskonvention”) in ordine alle condizioni del divorzio, poi recepite nella sentenza del 7 novembre 2011, fra cui la regolamentazione degli obblighi alimentari del convenuto nei confronti della ex moglie e dei propri figli.
La pronuncia, come già sopra rilevato, è passata in giudicato in data 17 dicembre 2011 (art. 64 comma 1 lett. d); v.
il timbro apposto in calce alla sentenza), non risulta essere contraria ad atra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato (art. 64 comma 1 lett. e), né risulta pendere un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero (art. 64 comma 1 lett. f).
Non sussistono violazioni dell'ordine pubblico sostanziale o processuale (art. 64 comma 1 lett. g).
Risulta positivamente in atti l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del soggetto obbligato, il quale, in occasione della sua audizione dinanzi al Commissariato del
9 Governo per la Provincia di Bolzano, avvenuta in data 25 giugno
2024, senza censurare – anzi, espressamente Controparte_1
riconoscendola - la pretesa azionata (precisando che il debito alimentare è dipeso dalla sua permanenza in una Comunità per quattro anni e mezzo per problemi di tossicodipendenza), ha sottoscritto la dichiarazione in atti, con la quale ha manifestato la “disponibilità a versare parte del debito accumulato nei
riguardi dei due figli, in proporzione alle proprie capacità
contributive” (v. la nota del Commissariato sub doc. 4).
In definitiva la domanda merita accoglimento.
Nulla per le spese, attesa la mancata contestazione del convenuto rispetto alla ricorrenza dei requisiti Controparte_1
per la declaratoria di efficacia ed esecutività della sentenza del
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
dichiara
efficace ed esecutiva in Italia, ai sensi e per gli effetti della
Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero conclusa a New York il 20 giugno 1956, la sentenza emessa nei riguardi di dal Tribunale Distrettuale di Höfe Controparte_1
(Svizzera) in data 7 novembre 2011, passata in giudicato il 17
dicembre 2011.
10 Bolzano, così deciso il 10 dicembre 2025
Il Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Direttore Dott. Fulvia Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Michele Paparella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di delibazione sentenza straniera iscritta sub n. 102/2025 R.G. promossa
dal
, c.f. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
- ricorrente -
contro
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._1
IL (CH) in data 08.08.1973, residente a [...],
Via Peter Mitterhofer, 10;
- controinteressato contumace –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO,
1 - interveniente -
Oggetto: dichiarazione di efficacia ed esecutività in Italia della sentenza del Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del
07.11.2011
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte istante all'udienza del 10.12.2025:
si riporta alle proprie conclusioni di cui chiede l'accoglimento;
chiede che la Corte voglia trattenere la causa in decisione,
rinunciando a dare i termini per le note conclusive.
Conclusioni di cui all'atto di citazione:
Voglia I'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare efficace
ed esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale Distrettuale di
Höfe di data 07.11.2011.
Con rifusione di spese, competenze, onorari.
del Procuratore Generale:
chiede l'accoglimento della domanda del . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 giugno 2025 il
[...]
, ha evocato in giudizio dinanzi a questa Corte di Parte_1
Appello nato a [...] e residente a Controparte_1
Merano (BZ) in via Mitterhofer n. 10, inizialmente per l'udienza del 3 dicembre 2025, di poi differita al 10 dicembre 2025 con il decreto d.d. 21 luglio 2025, correttamente notificato in data 18
2 agosto 2025.
Il Ministero attore, sulla premessa di avere ricevuto, da parte del svizzero una Controparte_2
richiesta di intervento ai sensi della Convenzione di New York
del 20 giugno 1956 ratificata con la legge del 23 marzo 1958 n.
338, al fine della esazione alimenti dovuti da parte del convenuto nei confronti dei propri figli e della ex moglie, signora ha chiesto sia dichiarata efficace ed Controparte_3
esecutiva in Italia la sentenza emessa dal Tribunale Distrettuale
di Höfe (Svizzera) in data 07.11.2011, passata in giudicato il
17.12.2011, con la quale il predetto obbligato è stato condannato al pagamento di alimenti in favore dei figli
[...]
, nato il [...] e , nato il [...] Per_1 Per_2
ed in favore della ex moglie Controparte_3
Il richiedente ha dedotto che la citata sentenza, oltre a prevedere il pagamento di complessivi CHF 1.600,00 mensili a decorrere dal 17.12.2011, è stata successivamente oggetto di adeguamento per il figlio , con fissazione dell'importo Per_2
di CHF 836,00 mensili a partire dal 01.01.2024.
Ha precisato, sulla scorta delle tabelle di calcolo allegate all'atto di citazione (doc. 6), che alla data del 01.11.2024, il debito alimentare del convenuto ammontava a:
CHF 112.800,00 in favore di;
Persona_1
CHF 132.684,00 in favore di;
Per_2
CHF 26.950,00 in favore di Controparte_3
3 Con la citazione sono state prodotte le procure conferite dalla creditrice affidataria del figlio Controparte_3
minore e dal figlio delle parti, ormai maggiorenne Per_2
la copia della sentenza del Persona_3
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del 07.11.2011 in lingua tedesca con la traduzione in italiano unitamente ai provvedimenti di adeguamento per il figlio minore
[...]
la CU 2023 del convenuto, nonché la Persona_4
corrispondenza e-mail intercorsa tra il ed il Parte_1
Dipartimento federale di giustizia svizzero.
Il convenuto, ritualmente citato per l'udienza del 10
dicembre 2025 (svoltasi tramite videoconferenza con l'applicativo Teams), non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
L'Avvocatura dello Stato ha richiamato le proprie conclusioni e rinunciato espressamente al termine per il deposito di note conclusive.
Il Procuratore Generale, intervenuto all'udienza, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
La Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda in esame è svolta dal
[...]
in qualità di Istituzione Intermediaria designata per Parte_1
l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria svizzera ai sensi della legge n. 338 del 1958, di ratifica della
4 Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero.
L'art. 1 di questa, infatti - che ne definisce l'oggetto -,
prefigura, in materia di recupero degli alimenti all'estero, un ambito di applicazione molto vasto ed una disciplina, per così
dire, “di chiusura”: “La presente Convenzione ha lo scopo di
agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul
territorio di una Parte contraente l'esazione degli alimenti cui
pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità
speditrici e Istituzioni intermediarie.
2. Le vie di diritto previste
nella presente Convenzione completano, senza sostituirla,
qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o
internazionale.”.
Anche dalle disposizioni successive si evince che tale Convenzione, adottata nell'ambito delle Nazioni Unite, si prefigge lo scopo di stabilire strumenti di collaborazione internazionale, per consentire ad un creditore di alimenti, che si trovi nel territorio di uno Stato contraente, di far valere le sue pretese nei confronti del debitore, che si trovi sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato contraente (occorre sottolineare che la Svizzera, cui appartiene la parte creditrice nel caso di specie, ha ratificato la Convenzione in data 5 ottobre 1977).
Viene dunque richiesto a questa Corte di dichiarare
5 efficace ed esecutiva in Italia la sentenza di divorzio del
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera) del 07.11.2011 per quanto concerne gli obblighi alimentari del convenuto, al fine di procedere alla riscossione di quanto dallo stesso dovuto in base a tale titolo.
La fattispecie è regolata dalla legge del 31 maggio 1995,
n. 218, artt. 64 e 67, che disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere ed altresì, ai dell'art. 2, comma 1 della stessa legge, dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conclusa all'Aja il 2 ottobre 1973 (resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745 e approvata dall'Assemblea
federale il 4 marzo 1976).
Ricorre la legittimazione processuale del
[...]
– al quale è stata rivolta da parte del Parte_1 [...]
la richiesta di intervento ai sensi Controparte_4
della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 - essendo in atti le procure conferitegli dalla cittadina svizzera
[...]
e dal figlio divenuto maggiorenne, CP_3 [...]
a rappresentarli nell'esercizio dei loro Persona_3
diritti “compresa l'esazione di prestazioni alimentari” nei confronti del debitore Controparte_1
Sussiste la competenza territoriale di questa Corte,
poiché il convenuto debitore di Controparte_1 CP_3
e dei due figli comuni e
[...] Persona_1 Per_2
6 risiede nel Comune di Merano (BZ), sito nel distretto di questa
Corte.
La sentenza del Tribunale distrettuale di Höfe del 7
novembre 2011, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Controparte_3 Controparte_1
EN (CH), ha quantificato il contributo di mantenimento mensilmente dovuto da quest'ultimo alla ex moglie (CHF
350,00) ed ai figli minori comuni (CHF 800,00 ciascuno).
Sono presenti tutti i requisiti, previsti dalla legge n.
218/1995 e dalla citata Convenzione dell'Aja, per il riconoscimento della decisione del Giudice elvetico riguardo agli obblighi alimentari che formano oggetto del campo di applicazione della convenzione (art. 1 della stessa).
Per quanto riguarda la fonte di diritto convenzionale,
sotto il profilo documentale la parte attrice ha correttamente prodotto la copia completa e conforme della decisione, la certificazione relativa al suo passaggio in giudicato con il 17
dicembre 2011 con la traduzione certificata del titolo, come previsto dall'art. 17 della convenzione (non vengono in considerazione, nella specie, i punti 3 e 4 della norma).
La sentenza è indubbiamente stata resa da un'Autorità
competente ai sensi degli articoli 7 e 8 della convenzione in esame, sia per quanto attiene la previsione di cui all'art. 7
punto 1), dato dalla lettura della sentenza di divorzio appare che al momento del radicamento della procedura di divorzio
7 entrambe le parti processuali avessero dimora in Svizzera (di un tanto si trova traccia al punto 8 della sentenza di divorzio laddove si disciplinano “i diritti e gi obblighi derivanti dal
contratto di locazione comune, Sonnhalde 3 8808 Pfäffikon”), sia in quanto, ai sensi dell'art. 7 punto 3), si è Controparte_1
sottoposto alla competenza dell'Autorità svizzera, avendo proposto la domanda di divorzio congiuntamente alla ex coniuge dinanzi all'Autorità svizzera.
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 5 posto che l'esecuzione della decisione è compatibile con l'ordine pubblico dello Stato italiano;
non è dato discorrere di “frode
commessa nella procedura”; non risulta esservi “un litigio tra le
stesse parti e vertente sul medesimo oggetto è pendente dinanzi
a un'autorità dello Stato richiesto, adita per prima”; né risulta una incompatibilità “con una decisione resa tra le stesse parti e
vertente sul medesimo oggetto, sia nello Stato richiesto sia in un
altro Stato, qualora, in quest'ultimo caso, essa adempia le
condizioni necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione nello
Stato richiesto”.
Anche per quanto concerne le norme di diritto internazionale privato, risulta il pieno ossequio di quanto previsto dall'art. 64 della legge n. 218/1995, dal momento che il
Tribunale svizzero indubbiamente poteva conoscere della causa,
attesa la celebrazione del matrimonio in Svizzera, in EN
il 6 giugno 2003 (art. 64 comma 1 lett. a).
8 Sulla base della documentazione in atti, può poi ritenersi che il contraddittorio sia stato assicurato e che non siano stati violati i diritti essenziali della difesa (art. 64 lett. b e c), avendo i coniugi presentato congiuntamente la domanda di divorzio ed avendo il signor partecipato al procedimento (egli è CP_1
stato sentito all'udienza dell'11.06.2010) e tenuto conto che nel corso dell'udienza del 28.09.2011 le parti risultano avere raggiunto un accordo (“”vollständige Scheidungskonvention”) in ordine alle condizioni del divorzio, poi recepite nella sentenza del 7 novembre 2011, fra cui la regolamentazione degli obblighi alimentari del convenuto nei confronti della ex moglie e dei propri figli.
La pronuncia, come già sopra rilevato, è passata in giudicato in data 17 dicembre 2011 (art. 64 comma 1 lett. d); v.
il timbro apposto in calce alla sentenza), non risulta essere contraria ad atra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato (art. 64 comma 1 lett. e), né risulta pendere un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero (art. 64 comma 1 lett. f).
Non sussistono violazioni dell'ordine pubblico sostanziale o processuale (art. 64 comma 1 lett. g).
Risulta positivamente in atti l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del soggetto obbligato, il quale, in occasione della sua audizione dinanzi al Commissariato del
9 Governo per la Provincia di Bolzano, avvenuta in data 25 giugno
2024, senza censurare – anzi, espressamente Controparte_1
riconoscendola - la pretesa azionata (precisando che il debito alimentare è dipeso dalla sua permanenza in una Comunità per quattro anni e mezzo per problemi di tossicodipendenza), ha sottoscritto la dichiarazione in atti, con la quale ha manifestato la “disponibilità a versare parte del debito accumulato nei
riguardi dei due figli, in proporzione alle proprie capacità
contributive” (v. la nota del Commissariato sub doc. 4).
In definitiva la domanda merita accoglimento.
Nulla per le spese, attesa la mancata contestazione del convenuto rispetto alla ricorrenza dei requisiti Controparte_1
per la declaratoria di efficacia ed esecutività della sentenza del
Tribunale Distrettuale di Höfe (Svizzera).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
dichiara
efficace ed esecutiva in Italia, ai sensi e per gli effetti della
Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero conclusa a New York il 20 giugno 1956, la sentenza emessa nei riguardi di dal Tribunale Distrettuale di Höfe Controparte_1
(Svizzera) in data 7 novembre 2011, passata in giudicato il 17
dicembre 2011.
10 Bolzano, così deciso il 10 dicembre 2025
Il Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Direttore Dott. Fulvia Todisco
11