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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL GH UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14887/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PAOLO PEDRETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PAOLO PEDRETTI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Per
2. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sui figli viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza ed ai relativi costi dovranno, quindi, essere assunte in comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. ciascun genitore dovrà comunque inviare comunicazione scritta all'altro, con prova di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, dell'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.
3. Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, prelevandoli dalla casa materna alle ore 18.00 e ivi riportandoli alle ore 21.30; a fine settimana alternati i minori staranno con il Per padre, dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica alle ore 21.30. Nel periodo estivo e potranno Per_2 trascorrere con i genitori due settimane di vacanza, anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Con riferimento al periodo di vacanze natalizie e al periodo di vacanze pasquali, le parti concorderanno di volta in volta.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, i genitori si obbligano a esercitare il diritto di frequentare i figli nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi dei minori, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
In ogni caso resta inteso che i genitori potranno prevedere consensualmente diversa suddivisione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
4. La casa coniugale sita in Corte Franca (BS), via Luciano Lama n. 16 viene assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , che la deterrà a titolo di residenza familiare. Il sig. si impegna a rilasciare Parte_1 CP_1
l'immobile entro quattro mesi dal deposito del presente ricorso. Le parti precisano che le spese del mutuo continueranno ad essere sostenute in ragione del 50 per cento ciascuna.
5. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, il sig. si obbliga a corrispondere, entro il 15 CP_1 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 600,00 (seicento//00), con decorrenza dal mese Pt_1 successivo al rilascio della casa coniugale. La somma complessiva sarà annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT ed è da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà.
6. Le parti convengono che provvederanno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non economicamente autosufficienti, come da protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale.
7. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, così come le detrazioni/deduzioni inerenti i minori, saranno percepiti e andranno a beneficio integrale della sig.ra . Pt_1
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o d'altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
9. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAUPISI (BN) (atto n. 3, parte II, serie B). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
EL PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL GH UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14887/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PAOLO PEDRETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PAOLO PEDRETTI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Per
2. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sui figli viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza ed ai relativi costi dovranno, quindi, essere assunte in comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. ciascun genitore dovrà comunque inviare comunicazione scritta all'altro, con prova di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, dell'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.
3. Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, prelevandoli dalla casa materna alle ore 18.00 e ivi riportandoli alle ore 21.30; a fine settimana alternati i minori staranno con il Per padre, dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica alle ore 21.30. Nel periodo estivo e potranno Per_2 trascorrere con i genitori due settimane di vacanza, anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Con riferimento al periodo di vacanze natalizie e al periodo di vacanze pasquali, le parti concorderanno di volta in volta.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, i genitori si obbligano a esercitare il diritto di frequentare i figli nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi dei minori, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
In ogni caso resta inteso che i genitori potranno prevedere consensualmente diversa suddivisione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
4. La casa coniugale sita in Corte Franca (BS), via Luciano Lama n. 16 viene assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , che la deterrà a titolo di residenza familiare. Il sig. si impegna a rilasciare Parte_1 CP_1
l'immobile entro quattro mesi dal deposito del presente ricorso. Le parti precisano che le spese del mutuo continueranno ad essere sostenute in ragione del 50 per cento ciascuna.
5. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, il sig. si obbliga a corrispondere, entro il 15 CP_1 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 600,00 (seicento//00), con decorrenza dal mese Pt_1 successivo al rilascio della casa coniugale. La somma complessiva sarà annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT ed è da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà.
6. Le parti convengono che provvederanno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non economicamente autosufficienti, come da protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale.
7. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, così come le detrazioni/deduzioni inerenti i minori, saranno percepiti e andranno a beneficio integrale della sig.ra . Pt_1
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o d'altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
9. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAUPISI (BN) (atto n. 3, parte II, serie B). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
EL PO