CASS
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA Di IZ IU, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 1 FEB, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6006 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dei 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Di IZ IU, avverso l'ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata alla predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di IZ IU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare, lamentando che la valutazione del Tribunale del riesame si poneva in stridente contrasto con le dichiarazioni rese da PR LE, il quale aveva ~o che IA NI, promotore dell'associazione criminosa, gli aveva riferito di non aver mai avuto contatti con la ricorrente, la quale si riforniva di sostanza stupefacente da un tale "Bartolo" di Altamura. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i contestati reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che la presunta attività di spaccio contestata alla Di IZ sarebbe perinnetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale e di gruppo e che potrebbe ricorrere l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, non ostandosi l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo il dictum delle SU n. 51063/2018. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cauteiari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 2 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; 3 Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato (esiti delle intercettazioni e degli o.c.p.; c.n.r. relative all'arresto dei coindagati LI e MA) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da IA NI ed il consapevole ruolo partecipativo di Di IZ IU, quale acquirente stabile di sostanza stupefacente. In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l'operativo e consapevole contributo della ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: la Di IZ aveva acquistato sistematicamente, per mesi, droga da IA NI;
le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse con modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativo di droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sarebbe perfezionata (risultato sempre lo stesso); il IA era l'unico canale di approvvigionamento per la ricorrente;
la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevante;
i corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente erano sistematicamente sempre gli stessi. Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano la consapevolezza della ricorrente della la struttura associativa alla base dell'attività delittuosa del IA e la sua adesione al programma delinquenziale dell'associazione (pp 22,33, 24 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale chiariva anche non scalfiva il grave quadro indiziario la circostanza che il collaboratore di giustizia PR LE aveva riferito che la ricorrente si riforniva di sostanza stupefacente da un'altra persona e non dal IA, in quanto il PR aveva fatto riferimento ad un momento precedente al suo arresto mentre le risultanze delle indagini summenzionate e dalle quali emergevano continui e sistematici rapporti di fornitura con il IA si riferivano a periodo successivo al momento in cui il PR aveva deciso di collaborare con la giustizia. La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. 4 Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Rv.267991 - 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 - 01). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01). Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finalizzata alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata della custodia cautelare. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 1 FEB, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6006 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dei 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Di IZ IU, avverso l'ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata alla predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di IZ IU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare, lamentando che la valutazione del Tribunale del riesame si poneva in stridente contrasto con le dichiarazioni rese da PR LE, il quale aveva ~o che IA NI, promotore dell'associazione criminosa, gli aveva riferito di non aver mai avuto contatti con la ricorrente, la quale si riforniva di sostanza stupefacente da un tale "Bartolo" di Altamura. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i contestati reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che la presunta attività di spaccio contestata alla Di IZ sarebbe perinnetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale e di gruppo e che potrebbe ricorrere l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, non ostandosi l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo il dictum delle SU n. 51063/2018. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cauteiari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 2 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; 3 Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato (esiti delle intercettazioni e degli o.c.p.; c.n.r. relative all'arresto dei coindagati LI e MA) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da IA NI ed il consapevole ruolo partecipativo di Di IZ IU, quale acquirente stabile di sostanza stupefacente. In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l'operativo e consapevole contributo della ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: la Di IZ aveva acquistato sistematicamente, per mesi, droga da IA NI;
le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse con modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativo di droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sarebbe perfezionata (risultato sempre lo stesso); il IA era l'unico canale di approvvigionamento per la ricorrente;
la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevante;
i corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente erano sistematicamente sempre gli stessi. Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano la consapevolezza della ricorrente della la struttura associativa alla base dell'attività delittuosa del IA e la sua adesione al programma delinquenziale dell'associazione (pp 22,33, 24 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale chiariva anche non scalfiva il grave quadro indiziario la circostanza che il collaboratore di giustizia PR LE aveva riferito che la ricorrente si riforniva di sostanza stupefacente da un'altra persona e non dal IA, in quanto il PR aveva fatto riferimento ad un momento precedente al suo arresto mentre le risultanze delle indagini summenzionate e dalle quali emergevano continui e sistematici rapporti di fornitura con il IA si riferivano a periodo successivo al momento in cui il PR aveva deciso di collaborare con la giustizia. La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. 4 Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Rv.267991 - 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 - 01). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01). Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finalizzata alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata della custodia cautelare. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2024