Articolo 3 della Legge 14 aprile 2022, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 maggio 2022
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 5 maggio 2022