Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2026, proposto da Aditus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Stefano Astuto e Vincenzo Minnella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, prot. n. 0000061/2026 del 7 gennaio 2026, comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto il diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 18 novembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 6477/2025 del 11.12.2025, l’ignoto parere contrario della controinteressata Fondazione DA e le determine di affidamento e proroga del servizio di biglietteria alla Fondazione DA;
e per l’accertamento
del diritto della Aditus s.r.l. a prendere visione e ad estrarre copia della Convenzione stipulata il 18 giugno 2024 tra DA e l'Ente Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, e della deliberazione n. 03 del 05.08.2024 del CTS del Parco Archeologico di Siracusa e successivi “addendum” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TO
Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2026 e depositato il successivo 11 febbraio, la società Aditus s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, prot. n. 0000061/2026 del 7 gennaio 2026, con cui è stata respinta l’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 novembre 2025.
La società ricorrente ha esposto, in punto di fatto, quanto segue:
- di essere stata per anni concessionaria, in forza di Atto Rep. n. 117 del 28.06.2016, della gestione del sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico per i più importanti siti culturali della provincia di Siracusa, rapporto cessato in data 31 ottobre 2024;
- che, successivamente a tale data, l’Amministrazione, anziché indire una nuova gara, ha optato per una gestione interinale, affidando in via diretta il servizio di biglietteria alla Fondazione DA con una serie di atti successivi: determina n. 454 del 28 ottobre 2024 per i mesi di novembre e dicembre 2024 (all. 10); determina n. 544 del 20 dicembre 2024 di proroga (all. 12); determina n. 36 del 28 febbraio 2025 di ulteriore proroga (all. 13);
- che tale catena di affidamenti diretti e consecutivi, per un valore complessivo superiore a € 600.000,00, integrerebbe un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere le procedure concorrenziali, e che la Fondazione DA avrebbe a sua volta affidato il servizio alla società TicketOne S.p.A. in assenza di gara;
- di aver pertanto presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e una denuncia per danno erariale alla Corte dei Conti (all. 13, 14, 15 del ricorso);
- di aver ravvisato la necessità di acquisire la documentazione disciplinante i rapporti tra il Parco e la Fondazione DA, e pertanto, con istanza del 18 novembre 2025 (rectius, 19 novembre, come da data del ricorso) trasmessa a mezzo PEC (all. 1), ha richiesto al Parco l’accesso e l’estrazione di copia della “Convenzione stipulata il 18 giugno 2024 tra codesta Fondazione e questo Parco archeologico” e dei “Successivi ‘addendum’ fra Parco e Fondazione” ;
- che il Parco, con nota prot. n. 6477/2025 dell’11 dicembre 2025, ha comunicato di aver notiziato la Fondazione DA quale soggetto controinteressato (all. 2);
- che, con il provvedimento impugnato prot. n. 0000061/2026 del 7 gennaio 2026 (all. 3), l’Amministrazione ha comunicato il diniego all’accesso, motivandolo come segue: “Il soggetto controinteressato ha espresso formale diniego al rilascio del consenso all'accesso alla documentazione richiesta. Pertanto, in assenza del consenso del controinteressato e non risultando dimostrata un'esigenza di accesso qualificata, diretta, concreta e attuale, tale da prevalere sulla tutela della riservatezza, non è possibile accogliere l’istanza di accesso agli atti” ;
- che l’ANAC, con delibera n. 14 del 21 gennaio 2026 (all. 17), ha riscontrato molteplici illegittimità nell’operato del Parco.
La ricorrente ha articolato un unico e articolato motivo di diritto, rubricato “ Violazione degli artt. 1, 3, 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (come recepiti dalla legge regionale siciliana n. 7/2019), nonché del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dell’art. 97 Costituzione - Violazione dei principi e degli obblighi in tema di trasparenza, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità” , con cui ha dedotto l’illegittimità del diniego opposto, sostenendo:
a) la sussistenza di un interesse "difensivo" ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, in quanto la conoscenza degli atti richiesti è strumentale alla tutela della propria posizione giuridica di operatore economico del settore, pregiudicata dagli affidamenti diretti, e preordinata a verificare la legittimità dell'azione amministrativa per promuovere le opportune azioni giudiziarie. A tal fine, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4;
b) l’illegittimità del diniego basato esclusivamente sull’opposizione del controinteressato, in quanto l’Amministrazione avrebbe abdicato alla propria funzione decisoria, omettendo di effettuare un autonomo bilanciamento degli interessi. Ha citato a supporto la giurisprudenza amministrativa (Tar Ancona, n. 529/2023; TAR Catania, n. 1067/2021; TAR Firenze, n. 1543/2013; TAR Catania, n. 1277/2007; TAR Roma, n. 11753/2009);
c) la natura pubblica degli atti richiesti (convenzione di collaborazione tra un ente pubblico e un organismo di diritto pubblico per la gestione di un servizio pubblico), per i quali la regola dovrebbe essere la massima trasparenza, rendendo pretestuosa la generica esigenza di riservatezza.
In data 17 febbraio 2026, si è costituto in giudizio l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che con memoria depositata in data 18 febbraio 2026 dedotto la propria estraneità al rapporto controverso.
Con memoria depositata in data 31 marzo 2026, la società ricorrente ha comunicato che, in data 26 febbraio 2026, il Parco Archeologico, con nota prot. n. 0001023/2026, le ha trasmesso i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 18 novembre 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite, stante l’illegittimità del comportamento tenuto dal Parco, che l’ha costretta ad agire in giudizio. Ha ribadito, a tal fine, che il diniego, basato sulla mera opposizione del controinteressato, era palesemente illegittimo, come dimostrato dalla successiva ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
In via preliminare, il Collegio prende atto che, in pendenza di giudizio, il Parco Archeologico ha trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta, soddisfacendo così integralmente la pretesa azionata. Tale circostanza comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. , 91 e 92 c.p.c., impone di valutare l'esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell'evento estintivo, per porre le spese a carico della parte che, con la propria condotta, ha dato causa al processo.
Applicando tale principio, il Collegio ritiene che il ricorso, a una sommaria delibazione, sarebbe stato accolto, con conseguente soccombenza virtuale del Parco Archeologico. Il diniego impugnato appare infatti manifestamente illegittimo. L'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente l'opposizione del controinteressato, abdicando al proprio dovere di effettuare un autonomo bilanciamento degli interessi, e ha disconosciuto l'evidente e qualificato interesse difensivo della ricorrente. Quest'ultima, quale operatore economico del settore, aveva infatti un interesse concreto e attuale a conoscere gli atti alla base di una procedura di affidamento diretto ritenuta lesiva, al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria. La successiva ostensione dei documenti da parte del Parco, avvenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, corrobora la fondatezza della pretesa e la necessità per la ricorrente di adire la via giurisdizionale. Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico del Parco Archeologico.
Sussistono invece giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del relativo Dipartimento. Come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, tali Amministrazioni sono estranee all'adozione dell'atto impugnato, emanato in via esclusiva dal Parco Archeologico, ente dotato di autonomia. Tale circostanza integra una grave ed eccezionale ragione che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustifica la compensazione.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono poste a carico del Parco Archeologico e liquidate come in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del relativo Dipartimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
- compensa le spese nei confronti dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Dipartimento dei Beni Culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
AN NI, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN NI | IE BU |
IL SEGRETARIO