TAR Catania, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1410
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 1, 3, 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (come recepiti dalla legge regionale siciliana n. 7/2019), nonché del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dell’art. 97 Costituzione - Violazione dei principi e degli obblighi in tema di trasparenza, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    Il Collegio ritiene che il ricorso sarebbe stato accolto, con conseguente soccombenza virtuale del Parco Archeologico. Il diniego appare manifestamente illegittimo poiché l'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente l'opposizione del controinteressato, abdicando al proprio dovere di effettuare un autonomo bilanciamento degli interessi e disconoscendo l'evidente e qualificato interesse difensivo della ricorrente. La successiva ostensione dei documenti da parte del Parco, avvenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, corrobora la fondatezza della pretesa.

  • Altro
    Diritto di accesso agli atti

    La materia del contendere è cessata in quanto il Parco Archeologico ha trasmesso la documentazione richiesta in pendenza di giudizio, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1410
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1410
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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