Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA Parte_1 C.F._1
MILIARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Gaetano
Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
RA AN TERESA TENUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Giuseppe Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in Lucca l'1/9/2001 registrato al N. 102 P. 1 anno 2001, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lucca.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lucca, Via per Camaiore n. 3170/E, di proprietà della
, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta a lei assegnata nell'interesse dei Parte_1 figli ivi stabilmente conviventi.
3. Qualora il figlio minore sia ancora minorenne alla data della rimessione della causa sul Per_1 ruolo, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
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4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la casa materna dove Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza anagrafica. Qualora sia ancora minorenne alla data della Per_1 rimessione della causa sul ruolo, il padre starà con il figlio minore secondo le seguenti modalità: - un week end alternato e due pranzi o due cene durante la settimana, fatti salvi diversi accordi tra i genitori per impegni lavorativi del padre che rendano impossibile il rispetto del calendario. Festività alternate, due settimane anche consecutive da concordare con la madre in estate o inverno.
5. Il si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 la somma di euro 600,00 per ciascuno che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente intestato alla , oltre al 100% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca che provvederà a pagare direttamente o che verranno rimborsate alla madre con cadenza mensile e previa esibizione dei documenti giustificativi nell'ipotesi di spese che non prevedono alcuna autorizzazione e che vengano da questa anticipate.
6. Versamento da parte dell a favore della dell'assegno unico previsto per CP_1 Parte_1 legge.
Altre disposizioni patrimoniali
7. Si dà atto che la dal momento della nascita del primo figlio ha rinunciato, su Parte_1 richiesta del marito, all'attività lavorativa di impiegata dedicandosi esclusivamente alla cura della famiglia e alla attività domestica sacrificando così concrete aspettative professionali e reddituali anteponendo l'attività professionale del marito alla sua. Per tale ragione la ha Parte_1 diritto a vedersi riconoscere un assegno divorzile che per accordo delle parti viene sostituito da una somma una tantum pari ad euro 20.000,00 (ventimila) che il si impegna e si Parte_2 obbliga a corrispondere quanto ad euro 10.000,00 (diecimila) entro 5 giorni dal deposito delle note di divorzio e quanto ad euro 10.000,00 (diecimila) entro 10 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
8. A tale proposito le parti si impegnano e si obbligano al deposito delle note di cui sopra, conformi agli accordi presi e precisati nel presente ricorso e concordano che il cesserà di Parte_2 corrispondere l'assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 300,00 una volta effettuato il pagamento della seconda rata di una tantum come precisato al punto precedente, così che dal mese successivo a quel momento, il sig. inizierà a versare per il contributo al mantenimento dei Parte_2 figli la somma di euro 600,00 ciascuno come concordato al punto 5 delle condizioni di divorzio che sostituisce quanto previsto a tale titolo nelle condizioni di separazione al punto 5.
9. Le parti, con l'attuazione di quanto sopra concordato, dichiarano di non avere più alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) l'1/9/2001, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato Per_2 Per_1
l'1/10/2006), divenuto anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno
2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 [...]
n Lucca (LU) in data 1/9/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 102, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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