Articolo 85 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 84Articolo 86
Versione
22 marzo 1913
Art. 85.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non piu' tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913