Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. COMASCHI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Voghera, Via Emilia 98;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 10.09.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore , nato Persona_1 il 01.12.2016; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) affido del figlio minore alla IG.ra , secondo le disposizioni Per_1 Parte_1 dell'affidamento esclusivo, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
La IG.ra avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire altrove Parte_1 la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del Per_1 padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al IG. con congruo preavviso. Parte_2
2) il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di vedere e Parte_2 tenere con sé il figlio nel corso della settimana in qualsiasi momento, previo accordo Per_1 con la madre e preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed
3) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le stesse verranno concordate all'occorrenza tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà Parte_2 di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno il figlio;
4) il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di Euro 300,00 Per_1
(Eurotrecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dl Tribunale di Pavia, mediante bonifico bancario sul c/c della IG.ra Pt_1 secondo le coordinate bancarie che verranno dalla stessa comunicate”.
Le parti, all'udienza del 18.10.2024 tenutasi in presenza, hanno parzialmente modificato le condizioni di cui al ricorso;
con successive note scritte depositate in data 15.11.2024 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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