Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Comune di Manduria prot. 1221 del 28 dicembre 2021, di rigetto dell’istanza del 9.6.2021 per l’autorizzazione all’installazione di una s.r.b. per telefonia cellulare, avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio (ex art.21 nonies l.241/1990) del silenzio-assenso all'installazione della stazione radio base SRB per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. nel Comune di Manduria ‘Via Roma 44_TA74024_001 – Manduria Ovest”;
- della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del Comune di Manduria prot. 55088 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto “Comunicazione di AVVIO di PROCEDIMENTO di ANNULLAMENTO d’UFFICIO, ai sensi dell’Art. 7 della L 241/1990, in subordine del SILENZIO ASSENSO all’installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Comune di Manduria (TA) – Via Roma n. 52 N.C.T. Foglio n. 147, p.lla 5869, sub. 17 – Codice impianto: TA74024_001-Manduria Ovest pratica 13970161009-03062021-1656 ILIAD ITALIA”;
- dell’ordine di non effettuare l’intervento del Comune di Manduria prot. n. 55086 del 29 novembre 2021;
- del parere del Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del territorio del Comune di Manduria prot. 54570 del 25 novembre 2021 (richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento prot. 55088 del 29 novembre 2021);
- degli artt. 3, 5, 20 e 27 del Regolamento Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza Stazione Radio Base del Comune di Manduria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23 giugno 2015, nonché del “Piano di Installazione Comunale” allegato al Regolamento medesimo;
- ove occorrer possa, del preavviso di diniego del Comune di Manduria prot.136262 del 7 ottobre 2021, comunicato ad Iliad Italia S.p.A. in data 8 ottobre 2021, avente ad oggetto “PREAVVISO DI DINIEGO -Istanza di Autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 259/2003 Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Comune di Manduria (TA) – Via Bonaventura Camerario, 45 N.C.T. Foglio n. 147, p.lla 1839, sub. 1– Codice impianto: TA74024_011-Manduria Ovest pratica 13970161009-15062021-1225 ILIAD ITALIA”;
- ove occorrer possa, del parere del Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio del Comune di Manduria prot. 45916 del 7 ottobre 2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to V. Mosca e avv.to A. Di Giovanni;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in quanto:
- appare formatosi il silenzio - assenso sull’istanza di autorizzazione proposta dalla Società ricorrente in data 9 giugno 2021, atteso che (fatte salve le inderogabili e indiscutibili prerogative e funzioni dell’A.R.P.A.), il parere dell’A.R.P.A. non è atto preliminare e condizionante le determinazioni comunali, ma “atto di un procedimento parallelo necessario non per la formazione del titolo edilizio e per l’inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto” (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 98/2011; n. 7128/2010; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, 31 maggio 2019, n. 1498; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, 25 febbraio 2012, n. 402);
- inoltre, quanto alla previsione di cui all’art. 20, penultimo comma del Regolamento Comunale degli Impianti approvato con deliberazione di C.C. n.66 del 23 giugno 2015 (secondo il quale “Il rilascio dell’autorizzazione o il perfezionamento delle DIA sono subordinati all’acquisizione del parere preventivo espresso dall’ARPA che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente”) la stessa va disapplicata in quanto effettivamente contrastante con l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. n. 259/2003, (secondo cui: “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici …viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità”) così prevedendo l’acquisizione del suddette parere A.R.P.A solo ai fini della c.d.”installazione”);
- quanto alla asserita irregolarità del deposito sismico (comunque non incidente sulla formazione del silenzio assenso), la stessa non sembra sussistente avuto riguardo alla ricevuta rilasciata dal Comune di Manduria - Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.), in data 30 settembre 2021;
- appaiono altresì fondate anche le censure con le quali si deduce l’incompetenza del Comune ad introdurre in sede regolamentare divieti generalizzati all’installazione di impianti di telefonia (costituenti opere - qualificate dalla legge - di urbanizzazione primaria, astrattamente compatibili con qualsiasi destinazione di zona), mediante l’introduzione di deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti uniformemente a livello nazionale dallo Stato, in intere zone territoriali omogenee (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, ord. 872 del 7.5.2021; Salerno, Sez. I, n. 1083/2020), atteso che le limitate aree indicate dal Piano delle Installazioni del Comune di Manduria non appaiono assicurare adeguati livelli essenziali delle prestazioni, vieppiù considerato che il citato Regolamento, imponendo un divieto di installazione nei siti sensibili rispetto ad emissioni inferiori a 0,6 V/m, stabilisce una soglia di emissione in contrasto con quella fissata nella L.R. 26 febbraio 2002, n. 5 (il cui art. 9, comma 4 bis, considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili) e con i limiti di emissione più elevati previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, incidendo (illegittimamente) su materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dall'art. 117 della Costituzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 28 aprile 2010, n. 2436; id., Sez. VI, sent. 20 dicembre 2002, n. 7274).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 novembre 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO