TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 28 marzo 2025, alle ore 09:40, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 2326/2019 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Eugenio Dalli Cardillo) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Aldo De Bellis) Controparte_1
- opposta -
Per parte opponente è presente l'avv. Francesco Valenti, in sostituzione dell'avv.
Eugenio Dalli Cardillo.
Per parte opposta è presente l'avv. Aldo De Bellis nonché l'avv. Valentina Croci, collega di studio.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Pag. 1 di 28 I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute ed il rigetto delle avverse domande ed eccezioni.
Per parte opponente l'avv. Francesco Valenti, in ogni caso, reitera la richiesta di
CTU come indicato in atti.
Per parte opposta l'avv. Aldo De Bellis, a sua volta, reitera le proprie richieste istruttorie e ribadisce l'inammissibilità della testimonianza del teste in Tes_1 quanto coniuge dell'opponente.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 15:06.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 28
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i. Controparte_
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Conclusione contratto
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 2326/2019 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Eugenio Dalli Cardillo) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Aldo De Bellis) Controparte_1
- opposta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 28 marzo 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/02/2019 la società operante Controparte_1 nel settore dell'arredamento per farmacie, si è rivolta al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto a titolare della “Farmacia di Doccia” Parte_1 di Sesto Fiorentino, il pagamento dell'importo di euro 7.690,70.
A sostegno della propria istanza, la società premesso di avere già Controparte_1
eseguito in favore di una prima fornitura di arredi per farmacia nel Parte_1
2015-2106, ha dedotto di essere stata contattata nuovamente da quest'ultima con la quale, dopo numerosi sopralluoghi e colloqui, in data 05/07/2018 aveva concluso un secondo contratto avente ad oggetto la progettazione, vendita e posa in opera di
Pag. 3 di 28 elementi di arredamento da farmacia per l'importo complessivo di euro 9.500,00, oltre iva.
La società, inoltre, ha precisato che per il pagamento del prezzo pattuito le parti avevano concordato un anticipo del 20% (pari ad euro 1.900,00) da versarsi mediante bonifico bancario a titolo di caparra confirmatoria al momento dell'ordine, un secondo versamento del 50% del prezzo (pari ad euro 4.750,00) al momento della presentazione alla committente dei disegni esecutivi, un terzo versamento del 20% del prezzo (pari ad euro 1.900,00) all'avviso di merce pronta franco stabilimento ed, infine, il saldo del 10% del prezzo (pari ad euro 950,00) da corrispondere alla consegna della merce.
Ha dedotto che, nonostante avesse completato anche l'attività di predisposizioni dei progetti esecutivi, maturando così il diritto alla corresponsione della seconda tranche del prezzo (pari al 50% di esso) avendoli trasmessi alla committente, quest'ultima era rimasta inadempiente non avendo corrisposto neppure la somma prevista a titolo di caparra confirmatoria e giungendo, poi, a seguito dei solleciti inviati nei mesi di settembre 2018 ed ottobre 2018, a chiedere il differimento dei tempi di consegna della fornitura per la mancanza di non meglio specificate autorizzazioni comunali.
Infine, la società fornitrice ha precisato di avere proposto alla committente anche una soluzione transattiva che prevedeva il pagamento da parte di quest'ultima della sola somma di euro 1.460,00 oltre iva, pari ai costi sostenuti per l'attività effettuata, emettendo a tal fine la fattura n. 23 del 12/11/2018 (doc. n. 5), proposta poi revocata in data 21/11/2018 non avendovi aderito. Parte_1
Su tali presupposti, la società ha, pertanto, chiesto l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma di euro 1.900,00 concordato tra le parti a titolo di anticipo e della somma di euro 4.750,00, relativa alla seconda tranche di pagamento del prezzo.
Con decreto n. 379, emesso in data 05/03/2019 il Tribunale di Perugia ha ingiunto a il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi commerciali ai sensi Parte_1
del D.Lgs 231/2002 la somma di euro 40,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 6, secondo comma, del citato Decreto legislativo e le spese della procedura.
Pag. 4 di 28 Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato via pec in data 08/03/2019.
A sostegno dell'opposizione, anzitutto, ha confermato di essersi Parte_1
rivolta una prima volta nel 2015 alla società per la fornitura degli Controparte_1
arredi in quanto assegnataria di una sede farmaceutica da realizzarsi entro sei mesi nel Comune di Sesto Fiorentino, e di avere, pertanto, dopo che la società fornitrice aveva redatto 6 versioni del progetto e di 12 preventivi di spesa, sottoscritto un primo contratto nel cui oggetto rientrava anche la fornitura del mobilio, poi in parte non realizzato a causa della ristrettezza dei tempi, ma già progettato.
L'opponente ha, inoltre, confermato di avere, all'inizio del 2018, ricontattato la società per il completamento del progetto già avviato che Controparte_1
prevedeva, essenzialmente, la produzione e l'installazione di un modulo uguale a quelli già realizzati in occasione del primo rapporto, tanto da non rendere necessario un nuovo sopralluogo nei locali della farmacia essendo l'azienda era già in possesso di tutte le misure necessarie per l'esecuzione del mobilio;
ne era seguita la sottoscrizione in data 05/07/2018 di un ordine riguardante la realizzazione del mobilio della farmacia già oggetto della prima progettazione di cui occorreva il solo completamento in quanto già ideato e pianificato ma realizzato solo in parte, con modalità di pagamento identiche a quelle concordate per la realizzazione della prima fase di lavori (cfr. doc. 3) e con l'apposizione, nell'art. 14 delle condizioni generali di vendita, di una clausola che condizionava sospensivamente la sua efficacia alla ricezione da parte della società dell'accettazione della proposta da Controparte_1
parte della cliente, alla ricezione della somma prevista quale anticipo del pagamento del prezzo e all'avvio dell'esecuzione del contratto, con successiva conferma scritta alla cliente.
In sostanza, secondo l'opponente il nuovo contratto non avrebbe mai acquistato efficacia non avendo la società opposta ricevuto l'accettazione della proposta da parte della committente, né avendo comunicato a quest'ultima di avere avviato la produzione del mobilio, e non avendo l'odierna opponente provveduto al pagamento della caparra stante una sopraggiunta necessità di interpellare preventivamente il
Pag. 5 di 28 Comune e l'ASL in quanto l'espositore da realizzare sarebbe stato collocato davanti a una finestra con potenziale compromissione dei rapporti aeroilluminanti dei locali.
Su tali precisazioni in punto di fatto, ha eccepito l'inefficacia del Parte_1 contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 14 del Contratto e per conseguente violazione da parte della società ingiungente del canone generale della buona fede in quanto, essendo l'efficacia del contratto sospensivamente condizionato all'avveramento delle suddette condizioni, mai verificatosi, la società non era tenuta a “completare i progetti Controparte_1 esecutivi” con conseguente esclusione della maturazione del diritto al pagamento della seconda tranche del prezzo.
Su tali premesse, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società contestando, preliminarmente, Controparte_1
l'esistenza di un collegamento tra il credito ingiunto ed il precedente rapporto contrattuale intercorso tra le parti nel 2015 ed avente ad oggetto la originaria progettazione, realizzazione e fornitura dell'arredo della farmacia;
a tal proposito, ha precisato che il secondo contratto prevedeva un ampliamento del mobilio già realizzato consistente in una nuova parete espositiva di oltre 3 metri per la cui realizzazione si era resa necessaria una nuova e diversa sua progettazione.
Ciò premesso, la società opposta ha, anzitutto, contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente circa il mancato perfezionamento del contratto per non avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 14 sostenendo che la ratio di tale previsione, interpretata secondo buona fede, risiederebbe nella necessità per l'impresa di evitare l'insorgenza a proprio carico di obbligazioni sino a pagamento della caparra, come evincibile anche dalla previsione contenuta nell'art. 9 delle condizioni di pagamento, secondo cui la firma della proposta d'ordine vincola il cliente al pagamento di un anticipo a titolo di caparra confirmatoria a garanzia dell'esecuzione del contratto ed a tutela delle due parti;
con la conseguenza che, ove sussistente, ed a meno di non considerarla meramente potestativa, tale condizione sospensiva sarebbe stata posta, unilateralmente, nell'esclusivo interesse della società come tale rinunciabile da parte Controparte_1
Pag. 6 di 28 di quest'ultima anche per facta concludentia (Cass. 4843/2017), come accaduto nel caso di specie avendo l'opposta dato esecuzione al contratto.
In secondo luogo, la società ha evidenziato di avere fatto Controparte_1 ragionevole affidamento sull'efficacia del contratto e sull'adempimento degli impegni assunti dalla committente che aveva assiduamente insistito per la sua esecuzione salvo, poi, sottrarsi alle proprie obbligazioni in virtù di non meglio precisate ragioni inerenti la mancanza di autorizzazioni comunali.
Nel sostenere che il proprio personale aveva eseguito presso la farmacia numerosi sopralluoghi e sottolineato il notevole ed articolato lavoro effettuato prima e dopo la conclusione del contratto (come evincibile dalla corrispondenza intercorsa), la società opposta ha ribadito che oggetto del contratto del 2018 era la realizzazione di un nuovo elemento del mobilio della farmacia progettato, disegnato ed elaborato ex novo sulla base delle indicazioni ricevute dall'opponente Parte_1
In via del tutto subordinata all'accoglimento dell'ipotesi di inefficacia del contratto sostenuta dall'opponente, la società opposta ha allegato che sarebbe comunque ravvisabile in capo a una responsabilità di natura precontrattuale, con Parte_1
conseguente diritto al risarcimento dei danni nonché, in via ulteriormente subordinata, un ingiustificato arricchimento, potendo ipotizzarsi che l'opponente avesse approfittato della competenza e professionalità della società opposta ottenendo, gratuitamente, consulenza e progettazione di arredi specifici per farmacia.
Su tali premesse, previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
R ha così concluso: Controparte_1 Controparte_1
“- in via principale nel merito: condannare parte opponente, anche in via riconvenzionale, all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 5 luglio 2018 e, per l'effetto, respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto confermando, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 379/2019 emesso da
Tribunale di Perugia in data 5 marzo 2019 con riferimento alla quota parte di prezzo già maturata pari ad € 1900 anche a titolo di acconto prezzo, più € 4750,00, oltre IVA, ovvero disponendo la condanna al pagamento delle predette somme, in tutto od in parte secondo quanto ritenuto di giustizia, dichiarando la dott.ssa Pt_1
Pag. 7 di 28 nella sua qualità, obbligata, altresì, a ricevere la prestazione dedotta in Pt_1
contratto alle condizioni tutte ivi pattuite, anche con riferimento al pagamento del residuo prezzo ovvero a quelle che verranno ritenute di giustizia, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa;
- in subordine, in via condizionata al mancato accoglimento della domanda sopra spiegata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di parte opponente
e, per l'effetto, condannarla, in via riconvenzionale, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che si quantificano sin d'ora in € 5.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e che potrà essere liquidata anche in via equitativa ovvero, in ulteriore subordine, al pagamento del predetto importo di €
5.000,00, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento e che potrà essere liquidato anche in via equitativa”.
Con ordinanza del 01/10/2019 l'allora giudice assegnataria ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.; con successiva ordinanza riservata del 31/08/2022, altro giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con provvedimento presidenziale n. 37 del 03/09/2021 il giudizio è stato riassegnato allo scrivente che, in occasione dell'udienza del 07/11/2022, ha presieduto all'espletamento dell'interrogatorio formale della legale rappresentante della società opposta.
Con ordinanza riservata del 07/05/2023, a parziale modifica e revoca della precedente ordinanza istruttoria emessa in data 31/08/2022, è stato disposto sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale all'esito della quale, con ordinanza del 07/01/2025, è stato disposto rinvio all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies del c.p.c., tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Interpretazione delle previsioni contenute nell'Ordine di acquisto n. 013/18 e qualificazione giuridica dell'atto
Pag. 8 di 28 Ai fini della decisione, preliminarmente, nel rispetto dei principi ermeneutici contenuti nel Codice civile, occorre procedere all'interpretazione dell'atto negoziale sottoscritto da denominato “ORDINE D'ACQUISTO N. 013/18 del Parte_1
05/07/2018”, avente ad oggetto l'acquisto di una parete espositiva e relativa striscia led, di un pensile galenico, di un tavolo con ruote e di un box per veleni (doc. n. 1 del fascicolo monitorio;
doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente).
Tale operazione ermeneutica si rende oltremodo necessaria attesa la palese equivocità delle condizioni ivi contenute.
In particolare, l'art. 14 dell'ordine di acquisto prevedeva:
“Il contratto è perfezionato quando la ditta fornitrice riceve l'accettazione della proposta d'ordine firmata dal cliente, insieme all'anticipo di pagamento, e dà esecuzione al contratto, dandone successiva conferma scritta al cliente. Con
l'ordinazione il committente accetta implicitamente ed esplicitamente tutte le condizioni sopra citate, che si intendono così volute d'accordo fra le parti. In caso diverso la venditrice non sarebbe addivenuta alla vendita o alla conferma dell'ordinativo”.
Secondo la tesi sostenuta dalla difesa dell'opponente, tale previsione andrebbe vista all'interno di una fattispecie negoziale caratterizzata dalla formazione progressiva dell'accordo contrattuale, il cui perfezionamento sarebbe sottoposto all'esecuzione del pagamento da parte della committente della prima tranche di prezzo di euro
1.900,00 a titolo di caparra confirmatoria e all'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della società ai sensi dell'art. 1327 del Codice Controparte_1
civile.
Sempre a detta della difesa dell'opponente, tale interpretazione troverebbe ulteriore conferma in quanto previsto dall'art. 7 della proposta, secondo cui “La proposta
d'ordine è impegnativa ed irrevocabile per il committente che l'ha sottoscritta: diverrà impegnativa anche per la ditta fornitrice quando la stessa avrà dato esecuzione all'ordine, e comunicato esclusivamente per iscritto al committente”.
Va infine osservato che il primo periodo dell'art. 9 delle Condizioni generali di vendita, prevede che “La firma della proposta d'ordine vincola il cliente al pagamento di un anticipo a titolo di caparra confirmatoria a garanzia
Pag. 9 di 28 dell'esecuzione del contratto e a tutela delle due parti Committente/Fornitore” e che l'art. 3 prevede che il termine di consegna della merce indicato nell'ordine d'acquisto inizia a decorrere “dal momento in cui la proposta, sottoscritta dal cliente per accettazione, sarà pervenuta alle ovvero dal pagamento integrale Controparte_1 della caparra concordata, se successivo, …”.
Come del resto ammesso dalle difese di entrambe le parti in causa, tali previsioni non brillano certamente per chiarezza;
va notato, ad esempio, che l'art. 14 fa anche riferimento ad una “accettazione della proposta d'ordine firmata dal cliente” ma, anche per quanto si dirà di seguito, la dizione appare del tutto impropria in quanto la odierna parte opponente con la sottoscrizione del succitato “ORDINE D'ACQUISTO
N. 013/18 del 05/07/2018”, formalmente, non ha accettato una proposta proveniente dal fornitore, ma ha avanzato, seppure tramite un modulo predisposto dal fornitore, una proposta di acquisto, tanto che le condizioni ivi contenute prevedono che l'ordine di acquisto deve considerarsi accettato dal fornitore (producendo, dunque, il vincolo contrattuale) solo a partire dal momento che la società ha Controparte_1 ricevuto la proposta assieme all'anticipo del 20% del prezzo, dandovi esecuzione da confermare, poi, per iscritto alla committente/acquirente.
La conclusione che il suddetto ordine d'acquisto n. 13/2018 sia, in concreto, una proposta contrattuale formulata dalla committente/acquirente trova conferma anche nel succitato art. 7 laddove la stessa viene definita “irrevocabile” e, solo in tal senso, essa può considerarsi anche “impegnativa … per il committente che l'ha sottoscritta”.
Ne consegue che, in base ai principi propri della disciplina dettata dal Codice civile in tema di formazione del contratto, il suddetto ordine per acquisire efficacia contrattuale, necessitava ovviamente della sua accettazione da parte della odierna società opposta.
02. Sulla conclusione del contratto e sulla caparra confirmatoria
A tal fine, le previsioni sopra trascritte sembrano presupporre non solo l'avvio della esecuzione dell'ordine da parte della società opposta ma, ancor prima, il versamento da parte della proponente di un anticipo del 20% del prezzo pattuito, da valere quale caparra confirmatoria.
Pag. 10 di 28 Come pure anticipato, l'art. 9 prevede a carico della committente l'insorgenza di un vincolo consistente nel “pagamento di un anticipo a titolo di caparra confirmatoria
a garanzia dell'esecuzione del contratto …”.
Ora, a mente dell'art. 1385 del Codice civile, la caparra confirmatoria ha natura reale essendone prevista la dazione al momento della conclusione del contratto o presupponendo comunque un contratto già concluso (anche se eventualmente sottoposto a condizione), con la conseguenza che non è ipotizzabile una figura di caparra confirmatoria in mancanza della dazione della somma di denaro prevista dalle parti, anche se, a giudizio dello scrivente, non è rinvenibile alcuna norma che vieti o dichiari nulla una previsione con cui venisse disposto il versamento da parte del proponente di una somma di denaro in favore dell'altra parte, assumente veste e funzione di caparra confirmatoria solo al momento dell'intervenuta conclusione del contratto a seguito dell'incontro delle volontà delle parti.
Sul punto, sin da subito, pare opportuno evidenziare in termini generali che con la previsione di una caparra confirmatoria le parti prevedono la possibilità di consentire a quella non inadempiente di recedere dal contratto, recesso che rappresenta una
“modalità, ulteriore, di risoluzione del contratto, destinata ad operare, indipendentemente da un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, con la semplice comunicazione all'altra parte di una volontà caducatoria degli effetti negoziali operante, nella sostanza, attraverso un meccanismo analogo a quello che regola la clausola risolutiva espressa” (Cass. S.U. 14/01/2009, n. 553).
Inoltre, il diritto di recesso è attribuito ad entrambe le parti e il suo esercizio non è soggetto a formalità particolari in quanto è destinato a divenire operante con la semplice sua comunicazione alla controparte (cfr. Cass. Civ. sent. 5095/2015), non richiedendo la forma della formale diffida o addirittura dell'atto giudiziale.
È, altresì, noto che il contraente che si avvale di tale peculiare forma di recesso- risoluzione ha diritto di trattenere la caparra o esigere il doppio di questa senza necessità di dimostrare di aver subito un danno effettivo in quanto tale diritto deriva dal solo fatto dell'inadempimento dell'altro contraente, assolvendo la caparra confirmatoria la funzione di preventiva liquidazione del danno (cfr., tra le tante,
Pag. 11 di 28 Cass. Civ. sent. 13828/2000), “…volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso…” (così Cass. Civ. ord. n. 21971/2020).
Il presupposto per il legittimo esercizio del recesso, agli effetti dell'art. 1385, comma
2, del Codice civile è, dunque, un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente sicché, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa in merito al comportamento complessivo delle parti al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia (eventualmente) resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale facendo venir meno l'interesse dell'altra parte al mantenimento del negozio (cfr. Cass. n. 12549 del 2019; Cass. n. 13840 del 2010;
Cass. civ. sez. II, 03/03/2022, n. 6992; Cass. Civ. ord. 21209/2019).
Pertanto, “la caparra confirmatoria ex articolo 1385 c.c., ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016)
e l'imputabilità dell'inadempimento è presupposto indefettibile poiché, in assenza di essa, verrebbe meno il requisito richiesto dall'art. 1218 del Codice civile affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce una liquidazione anticipata, convenzionale e forfettaria.
Tale principio è condiviso dalla pressoché costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la quale “la disciplina dettata dall'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte
Pag. 12 di 28 sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente”.
Ciò debitamente premesso, non avendo la effettuato dazione di denaro in Pt_1
favore della società a tale titolo, occorre dare un senso compiuto alle Controparte_1 equivoche previsioni contenute nell'Ordine di acquisto n. 013/18 sopra trascritte, in modo tale da individuarne gli effetti ai fini della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 14 dell'Ordine di acquisto n. 013/18, la ricezione da parte di CP_1
della proposta di acquisto firmata da si presenta (peraltro, CP_1 Parte_1
in conformità dei principi ordinari previsti dalla disciplina generale sulla formazione del contratto) come un elemento costitutivo necessario, ma non sufficiente per il perfezionamento del contratto tra le parti, rappresentando il presupposto indispensabile per consentire alla prima di darvi esecuzione.
Appartengono alla genesi del contratto anche le previsioni secondo cui il contratto acquista efficacia con l'esecuzione dell'ordine da parte di . mentre, CP_1 CP_1
anche per quanto si dirà di seguito, non può essere qualificata come condizione sospensiva la comunicazione alla cliente in forma scritta dell'inizio dell'esecuzione.
In altri termini, ribadendo che le condizioni apposte alla suddetta proposta contrattuale n. 013/18 non brillano sicuramente in termini di chiarezza, facendo comunque applicazione delle regole di interpretazione dettate dal Codice civile (ed in particolare, alla regola ermeneutica dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 del Codice civile), a parere del giudicante, l'unica spiegazione legittima, plausibile e logica del significato delle suddette previsioni è quella che qualifica l'Ordine di acquisto n. 013/18 sottoscritto dalla come una proposta Pt_1
contrattuale ai sensi dell'art. 1326 comma primo del Codice civile, la cui accettazione era rimessa alla decisione della società tramite la CP_1 CP_1 diretta esecuzione dell'ordine e senza la necessità di una preventiva risposta di accettazione, il tutto coerentemente alla previsione del primo comma dell'art. 1327
Codice civile, secondo cui, ricorrendone i presupposti, “il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”.
Pertanto, riprendendo quanto già anticipato, l'omissione della conferma scritta dell'avvio dell'esecuzione dell'ordine, prevista dal citato art. 14 della proposta di
Pag. 13 di 28 acquisto n. 013/18, avrebbe potuto comportare, al più, una responsabilità risarcitoria in capo alla società opposta ex art. 1327, comma secondo, del Codice civile, secondo cui “L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.
Così qualificato l'Ordine di acquisto n. 013/18, l'unica condizione sospensiva del programma contrattuale che le parti avevano inteso realizzare, per come ricavabile dalle sue previsioni, potrebbe essere rappresentata da quella che imponeva il versamento da parte di dell'anticipo del 20% del prezzo previsto, da Pt_1
eseguirsi contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, versamento comunque sollecitato una prima volta da . già in data 06/07/2018 CP_1 CP_1
(doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Richiamando quanto sopra già premesso con riferimento alla sussistenza, alla funzione e alle caratteristiche della caparra confirmatoria, è persino dubitabile che la previsione contenuta nella suddetta proposta di acquisto possa essere qualificata in termini di condizione sospensiva.
Va infatti, anzitutto, rammentato che per condizione di contratto si intende quella previsione accidentale che subordina l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto.
Secondo quanto risultante dalla proposta di acquisto, la previsione del versamento di una caparra confirmatoria sembrerebbe piuttosto inquadrabile tra gli elementi costitutivi voluti dalle parti ai fini della conclusione del contratto ex art. 1326 del
Codice civile, essendone previsto il versamento contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto presentandosi, pertanto, come un tutt'uno con la sottoscrizione;
in ogni caso, anche a ritenerne possibile il differimento dell'esecuzione ad un momento successivo (e, tenuto anche conto della natura disponibile dei diritti in gioco, non ci sono ragioni giuridiche per escludere tale possibilità) la previsione del versamento in acconto di tale somma rappresenta pur sempre il presupposto per considerare completa ed efficace la proposta della e consentire alla società di accettarla mediante inizio Pt_1 CP_1 CP_1 dell'esecuzione della prestazione da parte della odierna opposta: ed è solo dall'inizio dell'esecuzione della prestazione a carico della che la dazione CP_1 CP_1
Pag. 14 di 28 dell'anticipo del 20% del prezzo può assumere anche il valore e la funzione proprie della caparra confirmatoria, atteso che ex art. 1385 del Codice civile la caparra presuppone un vincolo contrattuale insorto tra le parti (facendo detta norma espressamente riferimento “al momento della conclusione del contratto”) svolgendo, come già detto, la funzione di consentire alla parte non inadempiente di recedere dal contratto e far valere il relativo importo quale somma forfettizzata del danno subito dall'inadempimento dell'altra parte.
Né a tale interpretazione osta la previsione dell'art. 9 dell'Ordine di acquisto n.
013/18, secondo cui la firma di tale proposta vincolerebbe la al versamento Pt_1
di una caparra confirmatoria.
Infatti, è evidente che la qualificazione dell'Ordine di acquisto n. 013/18 in termini di proposta di acquisto impedisce che da esso possa scaturire un vincolo contrattuale nei confronti della proponente in quanto il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della sua proposta da parte dell'altro contraente (art. 1326 del Codice civile).
È pur vero che l'ordinamento contempla eccezioni alla suddetta concezione del contratto in termini di accordo derivante dall'incontro delle volontà delle parti, essendo prevista, oltre alla già citata conclusione del contratto mediante esecuzione
(art. 1327 del Codice civile), l'ipotesi del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, comportante l'onere per il destinatario di rifiutarla entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi;
ma il caso di specie non sembra sussumibile sotto tale previsione atteso che l'accettazione della suddetta proposta avrebbe comportato obbligazioni a carico di entrambe le parti contraenti.
In altri termini, il previsto obbligo di versamento di una caparra confirmatoria a carico di avrebbe potuto sorgere solo a seguito dell'avvenuta conclusione Pt_1
del contratto e non sulla base di una semplice comunicazione di una proposta di acquisto, non essendo la mera proposta di acquisto contemplata dall'art. 1173 del
Codice civile tra le fonti dell'obbligazione.
Nel caso di specie, è pacifico che non ha eseguito, né contestualmente Parte_1 né successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine di acquisto n. 013/18, il versamento del 20% della somma ivi prevista, con la conseguenza che l'odierna
Pag. 15 di 28 opponente non può ritenersi obbligata a tale versamento non essendosi mai concretizzato, nei fatti, il presupposto previsto dall'art. 14 per il perfezionamento del contratto.
03. Sull'eventuale esistenza di una condizione (meramente) sospensiva
Va, in ogni caso, osservato che ad analoga conclusione si giungerebbe anche a voler ipotizzare che la previsione contenuta nell'art. 14 dell'Ordine di acquisto n. 013/18 integri una condizione sospensiva, dovendosene escludere la sua natura meramente potestativa, in quanto tale nulla ai sensi dell'art. 1355 del Codice civile.
Ritiene lo scrivente che un tale clausola non sarebbe meramente potestativa, dovendosi sul punto osservare che la stessa non è basata sul mero arbitrio della parte, nella specie, sul mero arbitrio di Parte_1
Sul punto, anche la giurisprudenza più recente ha più volte precisato che <La clausola condizionale, dunque, deve ritenersi "meramente potestativa" … quando
l'atto dispositivo del diritto venga fatto dipendere da "un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità o di convenienza" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2019, n.
30143)>> Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 03 novembre 202, n.
31319).
In altri termini, “la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica "potestativa" quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass. n. 11774/07). In particolare, poi, la clausola contrattuale con la quale il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera viene condizionato all'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata non è configurabile come condizione meramente potestativa, come tale nulla, atteso che, se
è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione,
Pag. 16 di 28 alla stregua di un mero si voliterò, non potendosi dubitare della piena funzionalità della pattuizione ad uno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo (Cass. nn. 20444/09 e 9587/00)” (Corte di Cassazione,
Sezione 2 Civile, Sentenza 23 novembre 2011, n. 24726).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “la condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass. n.
11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019)” (Corte d'Appello Roma,
Sezione L Civile, Sentenza 21 settembre 2021, n. 3142).
Nel caso di specie, la ipotizzata condizione sospensiva del versamento di una somma di denaro da parte della (da valere come caparra una volta concluso il Pt_1 contratto mediante inizio dell'esecuzione da parte della non è CP_1 CP_1
collegabile al mero arbitrio della parte ma a valutazioni di convenienza riferibili anche a fattori estrinseci, quali ad esempio la conformità della collocazione del pannello espositivo alle norme contenute nei regolamenti edilizi comunali (v. sul punto la testimonianza resa da ). Testimone_2
Pertanto, tale previsione potrebbe, sempre in ipotesi, essere semmai qualificabile come condizione potestativa, sussistente quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass. 26/08/2014 n. 18239); in altri termini, se è pur
Pag. 17 di 28 vero che la valutazione di elementi estrinseci era rimessa all'interessata, tale circostanza elide comunque ogni scelta di natura arbitraria rendendo inoperante la sanzione di nullità prevista dall'art. 1355 del Codice civile.
Ne consegue che, anche sotto tale aspetto ipotetico, non avendo la versato Pt_1
l'anticipo da valere, poi, come caparra confirmatoria e non essendosi dunque verificato l'evento dedotto dalla ipotizzata condizione sospensiva apposta alla proposta di acquisto del 05/05/2018, deve concludersi che tra le parti non si è perfezionato alcun vincolo contrattuale.
A tal proposito, ritiene lo scrivente che non possa trovare accoglimento, stante la sua palese infondatezza, l'argomentazione sostenuta dalla difesa della società opposta, secondo cui detta previsione avrebbe natura unilaterale, in quanto tale rinunciabile da
R.+R. in favore della quale era stata disposta. CP_1
È pur vero infatti che, come sostenuto dalla difesa di parte opposta, nell'ambito della loro autonomia privata, le parti possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà (cfr. Corte di Cassazione civile n. 27320 del 17/11/2017); tuttavia, nel caso di specie, non solo la società opposta con il proprio comportamento extraprocessuale ha dimostrato di non volere rinunciare al versamento di detta somma, avendone intimato più volte il pagamento alla proprio Pt_1
qualificandola come caparra confirmatoria ma, soprattutto, in quanto lo stesso articolo 7 dell'Ordine di acquisto n. 013/18 specificava testualmente che la caparra confirmatoria era stata prevista “a tutela delle due parti Committente/Fornitore”: il che è coerente con la funzione propria di tale istituto che è volto a ovviare all'inadempimento dell'una o dell'altra parte contrattuale, a prescindere dal soggetto che ha eseguito la dazione reale della somma a titolo confirmatorio dell'impegno assunto.
In sintesi, va ribadita la conclusione che nessun contratto si è concluso tra le parti, sia ove si ritenga che il versamento della somma prevista a titolo di caparra si inserisce
Pag. 18 di 28 nell'ambito di una conclusione progressiva del contratto, sia ove si privilegi invece la tesi che qualifica tale previsione come una condizione sospensiva.
04. Sulla responsabilità precontrattuale
Residua da verificare, sulla base delle stesse conclusioni rassegnate dalla difesa della società opposta, se sussista una responsabilità precontrattuale della o, in Pt_1 ulteriore subordine, se sussistano i presupposti per l'accoglimento della residuale domanda di arricchimento senza giusta causa.
Come noto, la responsabilità precontrattuale attiene alla lesione della liberta negoziale, tutelando l'interesse negativo del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, o nella stipula di contratti invalidi o inefficaci, come anche a non subire coercizioni o inganni.
Il suo fondamento è rinvenibile nella violazione delle regole di correttezza e buona fede, come espressamente sancito dall'art. 1337 del Codice civile.
Secondo giurisprudenza, colui che si ritiene leso da una condotta scorretta dell'altro contraente deve provare il suo affidamento incolpevole circa la conclusione del contratto, la contrarietà obiettiva del comportamento della controparte agli obblighi di correttezza, la colpa o il dolo di quest'ultima e, infine, le conseguenze patrimoniali negative derivate, da qualificarsi come lesione del c.d. interesse negativo.
L'art. 1337 del Codice civile è norma elastica, recante una clausola generale che prescrive l'obbligo di trattare correttamente.
La buona fede è intesa qui in senso oggettivo, come sinonimo di correttezza e regola di condotta, da valutarsi in una duplice accezione: da un lato negativa, come dovere di astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui;
dall'altro lato positiva, come dovere di collaborazione finalizzato alla promozione o soddisfazione delle reciproche aspettative.
Sebbene la rottura di una trattativa non sia di per sé illecita, essendo manifestazione della libertà contrattuale, il principio di buona fede impone alle parti di non recedere ingiustificatamente dalle trattative qualora si sia consolidato il giustificato affidamento di controparte nella conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass.
1786/2015; Cass. 1051/2012; Cass. 11438/2004; Cass. 8723/2004).
Pag. 19 di 28 In tali termini, la Corte di Cassazione ha osservato come “È ormai acquisito che la responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l'art. 1337 c.c., in una clausola generale (Cass.
24795/2008; Cass., 21255/2013) può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso. Si tratta dunque di una clausola generale, che va riempita di contenuto concreto dal giudice, il quale deve intanto individuare i comportamenti che le parti sono stabilire se il comportamento che si addebita ad una parte abbia leso l'interesse alla stipula dell'altra, facendo così venire meno le trattative in modo imputabile” (Cass. 18748/2019).
In passato era pienamente condivisa la tesi che la responsabilità precontrattuale fosse riconducibile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all' art. 2043 del
Codice civile (cfr., ad esempio, Corte di Cassazione n. 21255/2013: “L'azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali - nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione - che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali”).
In tempi più recenti, tuttavia, la Corte di legittimità ha inquadrato la predetta responsabilità come “di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e “dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.” (Cfr. Cass. n. 14188/2016, conforme Cass. n. 25644/2017).
Si ritiene, infatti, che la responsabilità precontrattuale non scaturisca dalla mera inosservanza del dovere in capo a "chiunque" del neminem laedere (2043 del Codice civile), ma dalla violazione di specifichi obblighi (buona fede, protezione, informazione) che la legge (in specie, il richiamato art. 1337 del Codice civile) pone
Pag. 20 di 28 in capo alle "parti" che stanno svolgendo delle trattative: tale responsabilità, dunque,
è di natura contrattuale.
La qualificazione della responsabilità in questione quale contrattuale ha rilevanti implicazioni in punto di onere della prova: il danneggiato può infatti limitarsi a provare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto e allegare l'inadempimento di controparte, spettando al danneggiante la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità dell'adempimento per fatto a sé non imputabile (cfr. Cass. n. 13533/01).
Chi agisce in giudizio a titolo di responsabilità precontrattuale deve, dunque, allegare, e all'occorrenza provare, il danno e l'avvenuta lesione della propria buona fede, in una prospettiva di bilanciamento dei diritti delle parti coinvolte nella vicenda precontrattuale (cfr. Cass. n. 27648/11); spetta, invece, al convenuto la prova della sussistenza di una giusta causa che lo abbia indotto ad interrompere le trattative.
Ciò detto, nel caso di specie, ritiene lo scrivente che la abbia posto in essere Pt_1
comportamenti tali da ingenerare nella R.+R. un ragionevole affidamento CP_1
sulla conclusione del contratto, tale da fare ritenere, in particolare, improbabile e contrario a buona fede che la committente non eseguisse il versamento dell'anticipo del 20% del prezzo previsto nell'Ordine di acquisto n. 013/18, evento a cui, nel senso sopra detto, era stata subordinata la conclusione o, comunque, l'efficacia del contratto.
Depongono per una responsabilità precontrattuale della odierna parte opponente le seguenti circostanze:
1) nel mese di marzo del 2018 aveva richiesto alla . la Parte_1 CP_1 CP_1
predisposizione di nuovi progetti, inviando fotografie dei locali della farmacia, e faceva riferimento a proprie esigenze da soddisfare rapidamente (cfr. doc. n. 2 di parte opposta e doc. n. 5 di parte opponente), cui era seguito un sollecito nel mese di aprile 2018, con cui veniva prospettata la possibilità di rivolgersi, in caso negativo, ad altro fornitore (doc, n. 5 di parte opponente);
2) aveva poi provveduto a sottoscrivere l'Ordine di acquisto n. 013/18 Parte_1
del 05/07/2018 (doc. n. 1 del fascicolo monitorio);
Pag. 21 di 28 3) l'odierna opponente non aveva poi dato alcun riscontro ai solleciti del 06/07/2018, del 13/09/2018 e del 09/10/2018 (doc. n. 2 e 4 del fascicolo monitorio), palesando espressamente alla società . il proprio disinteresse alla CP_1 CP_1
conclusione/esecuzione della fornitura solo nel mese di dicembre 2018 (doc. n. 9 di parte opponente);
4) la società già nel mese di aprile 2018 aveva inviato 2 soluzioni CP_1 CP_1 per l'espositore, ricevendo in data 07/05/2018 il benestare di per la Parte_1
predisposizione di un preventivo di spesa, cui faceva seguito ulteriore corrispondenza, tra cui la comunicazione email del 18/06/2018 nella quale veniva discusso tra le parti un'eventuale variazione del prezzo di fornitura conseguente ad una diversa scelta del materiale da utilizzare per la realizzazione del rivestimento della parete della farmacia (doc. n. 2 di parte opposta).
A ciò, debbono aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni:
Sebbene risulti per tabulas che il disegno del pannello espositivo rechi, inizialmente, la data del 2016, non possono esservi dubbi sul fatto che l'Ordine di acquisto n.
013/18 del 05/07/2018 avesse ad oggetto una fornitura di merce diversa e nuova rispetto a quella consegnata nel 2015: l'Ordine sottoscritto da Parte_1
individuava espressamente quale fosse la fornitura richiesta quantificandone il prezzo complessivo, a dimostrazione che l'oggetto della proposta era un novum rispetto alla fornitura del 2015.
In secondo luogo, non vi sono in atti elementi per ritenere che prima Parte_1 del dicembre 2018, avesse comunicato alla società fornitrice l'esistenza di problematiche esterne insorte con l'Ente comunale che impedivano la conclusione
Cont del contratto, problematiche, peraltro, non opponibili certamente alla in assenza di specifiche previsioni sul punto o dell'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'istituto della presupposizione.
Ribadito che nessuna rilevanza potrebbe assumere la questione sollevata dalla difesa dell'opposta in ordine all'effettivo titolare sottostante alla fornitura del primo incarico, avendone sicuramente beneficiato la quantomeno quale soggetto Pt_1 in favore del quale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1411 del Codice civile, era stato concluso il contratto da parte della società Pharmaros S.r.l. (e, del resto, è la stessa
Pag. 22 di 28 difesa di parte opposta a ritenere nei propri scritti difensivi, almeno in un primo momento, che la parte reale del più rilevante rapporto contrattuale insorto nel 2015 fosse proprio l'odierna opponente, quale titolare della farmacia a beneficio del quale era stato concluso), l'ulteriore questione relativa all'esistenza o meno di una nuova attività, diversa da quella prestata dalla società . nel 2015-2016, di CP_1 CP_1 progettazione del pannello espositivo previsto nell'ordine di acquisto del 05/07/2018
(come anche della progettazione degli altri tre moduli ivi previsti) potrebbe indubbiamente assumere rilievo con riferimento alle domande subordinate svolte dalla società oggi parte opposta.
Giova nuovamente ricordare che secondo la tesi della nella sostanza, la Pt_1
R.+R. non avrebbe compiuto nuova attività di progettazione dei moduli CP_1
previsti dal succitato ordine di acquisto, emergendo tale conclusione dal fatto che già in data 07/05/2018 (vale a dire, prima della formulazione della proposta di acquisto), la società opposta le aveva inviato una fotografia riproducente il disegno del pannello espositivo, che indicava in l'autore (non più dipendente di R+R Testimone_3
dal 02/11/2016) e quale data di consegna quella del 11/01/2016 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); sempre secondo l'opponente tale disegno sarebbe identico a quello poi allegato alla suddetta proposta di acquisto ma a firma di e con data di consegna del 13/07/2018 (doc. n. 3 del fascicolo monitorio Persona_1
di parte).
Secondo la opponente, tale progettazione, come anche quella relativa alle altre tre componente facenti parte dell'ordine di acquisto (pensile galenico, tavolo con ruote e box per veleni), era stata già eseguita da nel 2015-2016 e CP_1 CP_1
regolarmente saldata, seppure poi era stata momentaneamente accantonata la sua produzione e vendita: la questione, come già detto, potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale in quanto, per i motivi già esposti, è invece indubitabile che si trattasse di una nuova ordinazione.
Anche per tali considerazioni, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, questo giudicante ha respinto la richiesta formulata dalla difesa di parte opponente di ammissione di CTU volta ad accertare se tra l'elaborato progettuale, di cui al doc. n.
9 di parte attrice, e l'elaborato progettuale, di cui alle pagg. nn. 3 e 4 del doc. n. 3 del
Pag. 23 di 28 fascicolo monitorio, vi fosse identità di provenienza;
in ogni caso, dall'esame della complessiva documentazione in atti e dal confronto meramente grafico tra le due tavole grafiche, appare ictu oculi evidente la diversità dei due disegni e progetti, e ciò anche con riferimento a dimensioni e diversità di caratteristiche dei materiali.
05. Esiti della prova testimoniale
Premesso che, in considerazione dell'esito confessorio a cui il mezzo istruttorio è finalizzato, l'interrogatorio formale di , legale rappresentante della Controparte_3
società opposta, non ha apportato alcun elemento utile ai fini della decisione, il teste già dipendente della poi passato Testimone_3 Controparte_4 alle dipendenze della ha dichiarato di avere già lavorato “… per Controparte_1
Cont conto della con riguardo al locale della farmacia della dott.ssa Parte_1
di Sesto Fiorentino, infatti il fascicolo di detta commissione era intestato nell'ufficio tecnico di cui io facevo parte alla suddetta farmacia di Mancina Rosa”, collaborando con il tecnico incaricato dalla titolare della farmacia, e recandosi “… molte volte a
Sesto Fiorentino per prendere le misure e poi per seguire il cantiere e la realizzazione dei locali in muratura …”.
Il teste, pur confermando che “in tutta la serie di progetti da me redatti c'era anche un pannello espositivo”, non ha saputo dire se “tale pannello fosse stato presente anche nel progetto definitivo” e di non ricordare di “… avere parlato con la dott.ssa di una possibile compromissione di rapporti aero-illuminanti dei locali” a Pt_1
causa della possibile collocazione del pannello.
Il teste incaricato dall'opponente della redazione del progetto e Testimone_4
direzione dei lavori architettonici relativi alla farmacia nel periodo 2015-2016, ha escluso che nel progetto redatto fosse compreso anche un pannello espositivo da collocarsi davanti ad una finestra “… in quanto nella tavola, di cui ho sopra già detto, che ho allegato al progetto non vi era un mobile davanti alla finestra;
infatti, all'inaugurazione, la finestra si presentava libera e vi era del mobilio collocato in basso in modo tale da non coprire la luce della finestra;
successivamente (non so collocare con precisione quando) sono tornato in farmacia ed ho trovato che c'era un mobile che copriva la suddetta finestra e c'è tuttora”; ha inoltre precisato che “… tenuto conto delle aperture presenti nei locali destinati a farmacia, posso dire che
Pag. 24 di 28 non vi era un problema di possibile compromissione dei rapporti aero-illuminanti dei locali”.
Il teste dichiaratosi coniuge di in regime di Testimone_2 Parte_1
comunione dei beni e amministratore unico della società Pharmaros S.r.l., ha confermato di avere “… partecipato agli incontri e riunioni aventi ad oggetto la progettazione e successiva realizzazione degli arredi da farmacia già a dicembre
2015, a Sesto Fiorentino presso il locale dove poi è stata collocata la farmacia. Era presente sicuramente mia moglie, il sig. e ricordo la presenza di una terza Per_1 persona di cui però non ricordo il nome”, prendendo visione dei progetti degli arredi da farmacia;
ha dichiarato che nei progetti era compreso anche un pannello espositivo da collocarsi davanti ad una finestra, precisando che “… successivamente venne deciso di toglierlo dal progetto;
preciso che io ho contattato la Asl chiedendo se ci potesse essere un problema a mettere il pannello che avrebbe comportato la chiusura della finestra;
poiché la risposta era stata dubbia e i tempi per l'apertura della farmacia erano stabiliti a pena di decadenza della concessione, fu deciso di
Cont non realizzare quel pannello tanto che io stesso ho telefonato alla dicendo di non realizzare il suddetto pannello”.
Il teste ha confermato che detto pannello espositivo corrispondeva a quello raffigurato nel doc. n. 9 di parte attrice, ed ha precisato che “… Dopo avere aperto è venuto personale della ASL per verificare i rapporti areo-illuminanti del locale e avendo concretamente ricevuto l'ok della fattibilità della copertura della finestra con un pannello, mia moglie ha poi deciso di commissionarne la realizzazione;
per cui oggi nella farmacia è presente un pannello che copre la finestra e rispetto al disegno che mi è stato mostrato non è stato messo il portaocchiali”.
Il teste , ha dichiarato di occuparsi di ristrutturazioni edilizie e Testimone_5
impiantistica in generale e di collaborare da più anni con la società . CP_1 CP_1
precisando, con riferimento alla fornitura del 2016 per la farmacia di Sesto
[...]
Fiorentino che “… mi aveva inviato dei capitolati con dei progetti Per_1
chiedendomi di fare un preventivo per la realizzazione delle opere complementari relativamente a pavimentazione, pittura delle pareti, installazione di cartongesso sul soffitto e impiantistica elettrica, di condizionamento e idraulica” e che poi Pt_1
Pag. 25 di 28 tramite l'interessamento di , le aveva conferito l'incarico Pt_1 Parte_2
professionale nella direzione dei lavori di realizzazione delle opere murarie e della pavimentazione della Farmacia di Doccia di Sesto Fiorentino.
Il teste ha poi dichiarato di non ricordare se nei progetti era compreso anche un pannello espositivo da collocarsi davanti ad una finestra, come da documento mostratogli (doc. 9 di parte attrice).
Dalle prove testimoniali sopra passate in rassegna emerge che il tecnico Tes_3
aveva, in effetti, nel 2016, redatto un disegno relativo ad un pannello espositivo, ma che le parti avevano poi soprasseduto in sede di progettualità finale.
Dalle prove è poi emerso che, di fatto, la problematica relativa alla paventata compromissione dei rapporti aereo-illuminanti del locale adibito a farmacia era dovuta più ad un timore che alla realtà dei fatti, tanto che poi nel locale di Sesto
Fiorentino era stato installato un pannello espositivo che aveva occluso la finestra presente sulla parete dove era stato apposto.
Come già, anticipato, ritiene lo scrivente che, seppure un progetto del pannello espositivo era stato già, quantomeno, abbozzato nel 2016, il disegno a firma di si presenta diverso da quello originario, sebbene sia immaginabile Parte_2
che il disegnatore possa avere tratto giovamento dal primo: del resto, sul punto, la legale rappresentante della società opposta ha dichiarato espressamente che la data del 11/01/2016 riportata sull'estratto progettuale a firma era errata Parte_2
“… in quanto mio fratello prese la vecchia tavola del progetto e lo modificò inserendovi anche l'espositore per occhiali richiesto dalla dott.ssa anche Pt_1 perché nell'allegato progettuale che mi è stato mostrato viene riportato il nominativo di un disegnatore che si occupò del primo progetto e che già da prima del 2018 non era più nostro dipendente”.
Tuttavia, per quanto già detto, la circostanza non assume alcun rilievo ai fini della presente decisione in quanto l'Ordine di acquisto n. 013/18 del 05/07/2018 dà la prova che la fornitura ivi prevista si presenta del tutto autonoma, come confermato dal fatto che le parti ne avevano concordato il prezzo: appare pertanto contrario a buona fede il comportamento, secondo quanto sicuramente desumibile dagli atti, tenuto da che, in sostanza, ha imputato alla l'intento Parte_1 CP_1 CP_1
Pag. 26 di 28 di lucrare su una lavorazione già eseguita e, a quanto dato desumere, ritenuta già pagata.
Come detto, anche a voler ammettere una parziale lavorazione già eseguita su detto progetto, sta di fatto che la proposta a firma della contenesse una autonoma Pt_1
quantificazione del prezzo, per cui detta circostanza sarebbe risultata irrilevante ove il contratto avesse acquistato efficacia tra le parti.
Nella sostanza, è apparsa inconsistente anche la asserita esistenza di problematiche legate alla installazione di detto pannello espositivo, tanto che poi l'opponente ne ha installato un altro nella propria farmacia: non è ovviamente dato sapere con certezza se, come ventilato dalla difesa della società opposta, la cliente possa essersi giovata dei progetti già realizzati nel 2016 e poi nel 2018 dalla società opposta rivolgendosi ad un terzo fornitore.
Per tutte le ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti per la condanna di al risarcimento dei danni subiti dalla società a titolo Parte_1 CP_1 CP_1
di responsabilità precontrattuale.
Circa la loro quantificazione, dagli atti di causa emerge sicuramente la prova dello svolgimento da parte della società opposta di attività di impresa ingenerata, ancor prima della sottoscrizione da parte di dell'Ordine di acquisto n. Parte_1
013/18 del 05/07/2018, dal ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e, poi, per la redazione del nuovo disegno tecnico relativo al più volte richiamato espositore.
In assenza di ulteriori elementi, la quantificazione dei danni da responsabilità precontrattuale non può che essere affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 del Codice civile, secondo cui “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
Tenuto conto che, in sostanza, con raccomandata del 12/11/2018, anticipata via e mail, la società opposta inviava all'odierna opponente la fattura n. 23/2018 di euro
1.781,20 a titolo di ”rimborso spese sostenute” per “Trasferta-sopralluogo- progettazione-elaborazione disegni esecutivi”, ritenendo evidentemente all'epoca detto importo congruo a definire la controversia nel frattempo insorta tra le parti, tenuto altresì conto, sempre mediante valutazione equitativa, della opportunità di
Pag. 27 di 28 ricondurre all'attualità il valore del danno da violazione dell'interesse negativo subito dalla società opposta, reputa lo scrivente che deve essere Parte_1
condannata a tale titolo a pagare alla società . la somma complessiva CP_1 CP_1
di euro 2.700,00, aggiornata all'attualità.
Ne deriva altresì la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
06. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura quantificata in dispositivo tenuto conto del valore del credito così come accertato nonché dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al risarcire il danno da responsabilità precontrattuale Parte_1
subito dalla società che viene quantificato in complessivi euro CP_1 CP_1
2.700,00 all'attualità;
- condanna a rifondere alla società le spese di lite del Parte_1 CP_1 CP_1
presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 28 di 28