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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10803/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 30.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10803 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Lorenzo De Sanctis, Francesco
Cipriani Marinelli e Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino
n. 15., giusta procura in atti
APPELLATA
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 40030/2023,
R.G. n. 98758/2018) in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 6.5.2024 ha Parte_1
proposto rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
23781/20, depositata il 7.92023, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato le proprie domande e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
2.1. In particolare l'appellante, sulla premessa di essere abbonato al settore “Tribuna Posillipo” dello Stadio ex “San Paolo” di Napoli nella stagione 2016/2017, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la al fine di sentir Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni:
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 3 “a) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per non aver esattamente adempiuto al contratto di abbonamento;
b) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per non aver tenuto un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell'altrui interesse negoziale;
c) accertare e dichiarare, in ogni caso, la malafede della convenuta nella fase preparatoria, precontrattuale ed esecutiva;
d) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1218, 1337 e 1375
c.c.;
e) accertare e dichiarare la violazione dei principi disposti dalla task force ministeriale e dalla legge sulla tessera del tifoso;
f) accertare e dichiarare lo squilibrio del sinallagma contrattuale in danno dell'abbonato/consumatore;
g) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 1440 c.c.;
e per l'effetto
h) condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via subordinata
i) correggere il sinallagma contrattuale in applicazione dei principi di equità e buona fede in favore della parte debole contrattualmente
e per l'effetto,
l) condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore de
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 4 giudice adito per €. 1.032,00; in via ulteriormente subordinata m) condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 535,00 pari alla differenza in surplus versata dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, oltre il maggior danno o a quella somma maggiore
e/o minore che il giudice adito riterrà congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore per €. 1.032,00; In via gradata: n) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della
[...] ottenuto, in danno dell'istante, Controparte_1 con la vendita dell'abbonamento ad un prezzo maggiore rispetto alla vendita dei singoli biglietti e per l‟effetto o) condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'indebito pari ad € 535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'istante, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per €. 1.032,00”.
In sintesi lo deduceva, per quanto qui interessa, di aver Pt_1
sottoscritto un abbonamento per la visione delle partite casalinghe della società calcio Napoli nella ragionevole aspettativa, indotta anche dalla prospettazione pubblica della società, poi disattesa, di fruire di vantaggi economici rispetto al costo dei singoli incontri sportivi, con conseguente inadempimento e violazione delle regole di buona fede contrattuale, tali da giustificare la richiesta di rimborso della differenza.
2.2. Costituitasi la società, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese, il GdP con la pronuncia oggi impugnata rigettava la domanda, evidenziando come con la sottoscrizione dell'abbonamento il tifoso non acquisisce alcun vantaggio sul prezzo dei biglietti, avendo tuttavia il diritto ad assistere ad un numero definito di partite, senza dover acquistare di volta in volta il biglietto.
3. Proponeva dunque appello lo , lamentando che il Giudice di Pt_1
prime cure non avrebbe valorizzato il comportamento scorretto della società che, dopo aver annunciato un aumento dei prezzi dei singoli biglietti, alla fine decise di abbassarli, rendendo di fatto maggiormente n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 5 conveniente acquistare singoli biglietti per ogni partita che sottoscrivere l'abbonamento.
Ben avrebbe potuto il Giudice valorizzare i propri poteri “correttivi” per riequilibrare il sinallagma contrattuale, anche alla luce del Codice del
Consumo.
3.1. Si costituiva l'appellata concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
4. All'udienza odierna, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4.1. Ciò posto, l'appello è innanzitutto ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice non avrebbe valorizzato il comportamento scorretto dell'odierna appellata.
5. L'appello, nel merito, è tuttavia infondato.
5.1. Sul punto, occorre premettere, sono già intervenute svariate pronunce da parte dell'adito Tribunale e della Corte Suprema di
Cassazione (nn. 7263/2025, 7239/2025,7247/2025, 7623/2025) nel presente contenzioso “seriale” instaurato da abbonati del CP_2 tutte sfavorevoli agli abbonati (cfr. precedenti allegati dall'appellata).
In sintesi, con pronunce pienamente condivise da questo giudicante, è stato precisato come il contratto di abbonamento allo spettacolo di n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 6 determinate partite sportive, nel caso calcistiche, latamente sussumibile in quello di somministrazione di prestazioni, nell'ipotesi volte ad assicurare la visione in presenza degli incontri sportivi concordati, è un contratto ad esecuzione periodica (v., in generale, Cass., 19/11/2021, n.
35615), la cui concreta funzione economica e sociale è quella ricostruibile in relazione alle contrapposte obbligazioni assunte: la società ovvero associazione sportiva si assicura un determinato incasso anticipato e s'impegna, nei confronti dello spettatore, a organizzare la visione dell'incontro sportivo, mentre lo spettatore, specularmente, si obbliga a un pagamento, di regola contestuale all'acquisto, e diviene titolare diversi diritti, ovvero quello di assistere agli incontri stessi senza dover acquistare ogni volta il biglietto e senza correre il rischio di non reperirlo, nonché quello di avere sempre lo stesso posto prescelto.
Nel caso specifico l'abbonato acquistava altresì il diritto di prelazione, per un prefissato arco temporale, per comprare ulteriori biglietti per altre competizioni nazionali e internazionali, e quello di poter effettuare tali acquisti telematicamente, evitando il disagio di file fisiche.
Nessun altro vantaggio spetta all'abbonamento, men che meno quello di pagare di meno rispetto a chi acquista singolarmente il biglietto per ogni partita.
Sebbene tale atteggiamento appaia del tutto discutibile in tema di fidelizzazione del cliente, e denoti un'assoluta mancata di considerazione verso i “sostenitori storici” del club, ossia di quelli sempre presenti anche allorquando la stagione non sia positiva in termini di risultati sportivi, ciononostante tale comportamento è del tutto legittimo, avendo in quella occasione l'odierna appellata chiaramente manifestato come il proprio unico ed esclusivo interesse sia quello di produrre utili, come si conviene ad una società di capitali.
Conseguentemente è ragionevole che il prezzo dei biglietti, se non deciso ad inizio stagione, possa oscillare tenuto conto dell'avversario, della posizione in classifica del club ed, in definitiva, dall'appeal della partita.
La circostanza che in precedenza la società sportiva abbia effettivamente assicurato una tariffa minore per gli abbonati non n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 7 implica che si trattasse di una obbligazione di cui era necessariamente composto ogni nuovo abbonamento, non trattandosi di elemento naturale del negozio, né potendo individuarsi sul punto un affidamento sine die.
5.2. Per quanto poi concerne l'ipotizzato esercizio di un non meglio precisato “potere correttivo” del giudice, sulla falsariga di un principio generale asseritamente promanante dalla disciplina dell'art. 1384 c.c., è sufficiente notare come esso non può certamente intaccare la libertà negoziale delle parti dall'angolo visuale della convenienza economica dell'affare (come evince anche dall'art. 34, comma 2, cod. cons., secondo cui “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”), e in ogni caso ridonderebbe in termini di invalidità (totale o parziale) del negozio, secondo una prospettiva di tutela non evocata - come detto - dal ricorrente (in tali termini cfr. Cass. n. 7239/2025).
5.3. Lo , al momento delle conclusioni, ha chiesto che lo Pt_1
scrivente rimettesse alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE e gli articoli 5 e 7 della
Direttiva 2005/29/CE ostino a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, nel contratto di abbonamento sportivo predisposto unilateralmente da un professionista, non si debba tener conto della fase precontrattuale e promozionale che ha indotto il consumatore a stipulare il contratto in ragione di un presunto vantaggio economico, poi disatteso».
5.3.1. L'istanza deve essere rigettata.
Invero, in disparte ogni considerazione sul merito della richiesta, la stessa è priva del requisito della “pertinenza”.
Lo chiede di valutare il comportamento della società, Pt_1
lamentando di aver acquistato l'abbonamento per ricevere un vantaggio economico di spesa.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 8 Tuttavia la “convenienza dell'affare”, secondo il Codice di Consumo
(redatto in virtù di principi sovranazionali) non rileva ai sensi del sopra citato all'art. 34, comma 2, cod. cons..
Pertanto il motivo - lecito - della stipula dell'abbonamento, non manifestato a controparte, non può assumere alcuna rilevanza (ex artt.
1345-1418 c.c.).
La richiesta, inoltre, è mal posta per quanto già precisato, ossia che la ipotetica convinzione di un presunto vantaggio economico non è stata determinata dal comportamento della società appellata, ma soltanto presunta dall'abbonato stesso, posto che nella sottoscrizione dell'abbonamento non vi è alcun riferimento ad un ipotetico risparmio di spesa.
6. Ne discende l'infondatezza dell'appello.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate - scaglione fino ad € 1.100,00).
8. Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al
30.1.13, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P. Q. M.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 332,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 10
11 SEZIONE CIVILE
N. 10803/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 30.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10803 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Lorenzo De Sanctis, Francesco
Cipriani Marinelli e Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino
n. 15., giusta procura in atti
APPELLATA
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 40030/2023,
R.G. n. 98758/2018) in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 6.5.2024 ha Parte_1
proposto rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
23781/20, depositata il 7.92023, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato le proprie domande e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
2.1. In particolare l'appellante, sulla premessa di essere abbonato al settore “Tribuna Posillipo” dello Stadio ex “San Paolo” di Napoli nella stagione 2016/2017, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la al fine di sentir Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni:
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 3 “a) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per non aver esattamente adempiuto al contratto di abbonamento;
b) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per non aver tenuto un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell'altrui interesse negoziale;
c) accertare e dichiarare, in ogni caso, la malafede della convenuta nella fase preparatoria, precontrattuale ed esecutiva;
d) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1218, 1337 e 1375
c.c.;
e) accertare e dichiarare la violazione dei principi disposti dalla task force ministeriale e dalla legge sulla tessera del tifoso;
f) accertare e dichiarare lo squilibrio del sinallagma contrattuale in danno dell'abbonato/consumatore;
g) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 1440 c.c.;
e per l'effetto
h) condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via subordinata
i) correggere il sinallagma contrattuale in applicazione dei principi di equità e buona fede in favore della parte debole contrattualmente
e per l'effetto,
l) condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore de
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 4 giudice adito per €. 1.032,00; in via ulteriormente subordinata m) condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 535,00 pari alla differenza in surplus versata dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, oltre il maggior danno o a quella somma maggiore
e/o minore che il giudice adito riterrà congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore per €. 1.032,00; In via gradata: n) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della
[...] ottenuto, in danno dell'istante, Controparte_1 con la vendita dell'abbonamento ad un prezzo maggiore rispetto alla vendita dei singoli biglietti e per l‟effetto o) condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'indebito pari ad € 535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'istante, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per €. 1.032,00”.
In sintesi lo deduceva, per quanto qui interessa, di aver Pt_1
sottoscritto un abbonamento per la visione delle partite casalinghe della società calcio Napoli nella ragionevole aspettativa, indotta anche dalla prospettazione pubblica della società, poi disattesa, di fruire di vantaggi economici rispetto al costo dei singoli incontri sportivi, con conseguente inadempimento e violazione delle regole di buona fede contrattuale, tali da giustificare la richiesta di rimborso della differenza.
2.2. Costituitasi la società, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese, il GdP con la pronuncia oggi impugnata rigettava la domanda, evidenziando come con la sottoscrizione dell'abbonamento il tifoso non acquisisce alcun vantaggio sul prezzo dei biglietti, avendo tuttavia il diritto ad assistere ad un numero definito di partite, senza dover acquistare di volta in volta il biglietto.
3. Proponeva dunque appello lo , lamentando che il Giudice di Pt_1
prime cure non avrebbe valorizzato il comportamento scorretto della società che, dopo aver annunciato un aumento dei prezzi dei singoli biglietti, alla fine decise di abbassarli, rendendo di fatto maggiormente n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 5 conveniente acquistare singoli biglietti per ogni partita che sottoscrivere l'abbonamento.
Ben avrebbe potuto il Giudice valorizzare i propri poteri “correttivi” per riequilibrare il sinallagma contrattuale, anche alla luce del Codice del
Consumo.
3.1. Si costituiva l'appellata concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
4. All'udienza odierna, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4.1. Ciò posto, l'appello è innanzitutto ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice non avrebbe valorizzato il comportamento scorretto dell'odierna appellata.
5. L'appello, nel merito, è tuttavia infondato.
5.1. Sul punto, occorre premettere, sono già intervenute svariate pronunce da parte dell'adito Tribunale e della Corte Suprema di
Cassazione (nn. 7263/2025, 7239/2025,7247/2025, 7623/2025) nel presente contenzioso “seriale” instaurato da abbonati del CP_2 tutte sfavorevoli agli abbonati (cfr. precedenti allegati dall'appellata).
In sintesi, con pronunce pienamente condivise da questo giudicante, è stato precisato come il contratto di abbonamento allo spettacolo di n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 6 determinate partite sportive, nel caso calcistiche, latamente sussumibile in quello di somministrazione di prestazioni, nell'ipotesi volte ad assicurare la visione in presenza degli incontri sportivi concordati, è un contratto ad esecuzione periodica (v., in generale, Cass., 19/11/2021, n.
35615), la cui concreta funzione economica e sociale è quella ricostruibile in relazione alle contrapposte obbligazioni assunte: la società ovvero associazione sportiva si assicura un determinato incasso anticipato e s'impegna, nei confronti dello spettatore, a organizzare la visione dell'incontro sportivo, mentre lo spettatore, specularmente, si obbliga a un pagamento, di regola contestuale all'acquisto, e diviene titolare diversi diritti, ovvero quello di assistere agli incontri stessi senza dover acquistare ogni volta il biglietto e senza correre il rischio di non reperirlo, nonché quello di avere sempre lo stesso posto prescelto.
Nel caso specifico l'abbonato acquistava altresì il diritto di prelazione, per un prefissato arco temporale, per comprare ulteriori biglietti per altre competizioni nazionali e internazionali, e quello di poter effettuare tali acquisti telematicamente, evitando il disagio di file fisiche.
Nessun altro vantaggio spetta all'abbonamento, men che meno quello di pagare di meno rispetto a chi acquista singolarmente il biglietto per ogni partita.
Sebbene tale atteggiamento appaia del tutto discutibile in tema di fidelizzazione del cliente, e denoti un'assoluta mancata di considerazione verso i “sostenitori storici” del club, ossia di quelli sempre presenti anche allorquando la stagione non sia positiva in termini di risultati sportivi, ciononostante tale comportamento è del tutto legittimo, avendo in quella occasione l'odierna appellata chiaramente manifestato come il proprio unico ed esclusivo interesse sia quello di produrre utili, come si conviene ad una società di capitali.
Conseguentemente è ragionevole che il prezzo dei biglietti, se non deciso ad inizio stagione, possa oscillare tenuto conto dell'avversario, della posizione in classifica del club ed, in definitiva, dall'appeal della partita.
La circostanza che in precedenza la società sportiva abbia effettivamente assicurato una tariffa minore per gli abbonati non n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 7 implica che si trattasse di una obbligazione di cui era necessariamente composto ogni nuovo abbonamento, non trattandosi di elemento naturale del negozio, né potendo individuarsi sul punto un affidamento sine die.
5.2. Per quanto poi concerne l'ipotizzato esercizio di un non meglio precisato “potere correttivo” del giudice, sulla falsariga di un principio generale asseritamente promanante dalla disciplina dell'art. 1384 c.c., è sufficiente notare come esso non può certamente intaccare la libertà negoziale delle parti dall'angolo visuale della convenienza economica dell'affare (come evince anche dall'art. 34, comma 2, cod. cons., secondo cui “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”), e in ogni caso ridonderebbe in termini di invalidità (totale o parziale) del negozio, secondo una prospettiva di tutela non evocata - come detto - dal ricorrente (in tali termini cfr. Cass. n. 7239/2025).
5.3. Lo , al momento delle conclusioni, ha chiesto che lo Pt_1
scrivente rimettesse alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE e gli articoli 5 e 7 della
Direttiva 2005/29/CE ostino a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, nel contratto di abbonamento sportivo predisposto unilateralmente da un professionista, non si debba tener conto della fase precontrattuale e promozionale che ha indotto il consumatore a stipulare il contratto in ragione di un presunto vantaggio economico, poi disatteso».
5.3.1. L'istanza deve essere rigettata.
Invero, in disparte ogni considerazione sul merito della richiesta, la stessa è priva del requisito della “pertinenza”.
Lo chiede di valutare il comportamento della società, Pt_1
lamentando di aver acquistato l'abbonamento per ricevere un vantaggio economico di spesa.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 8 Tuttavia la “convenienza dell'affare”, secondo il Codice di Consumo
(redatto in virtù di principi sovranazionali) non rileva ai sensi del sopra citato all'art. 34, comma 2, cod. cons..
Pertanto il motivo - lecito - della stipula dell'abbonamento, non manifestato a controparte, non può assumere alcuna rilevanza (ex artt.
1345-1418 c.c.).
La richiesta, inoltre, è mal posta per quanto già precisato, ossia che la ipotetica convinzione di un presunto vantaggio economico non è stata determinata dal comportamento della società appellata, ma soltanto presunta dall'abbonato stesso, posto che nella sottoscrizione dell'abbonamento non vi è alcun riferimento ad un ipotetico risparmio di spesa.
6. Ne discende l'infondatezza dell'appello.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate - scaglione fino ad € 1.100,00).
8. Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al
30.1.13, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P. Q. M.
n. 10803/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 332,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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