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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 22426/2023 RG, vertente
T R A
“ e”, Parte_1 Parte_2 partita i.v.a. e codice fiscale in persona del P.IVA_1 curatore pro tempore, dott. elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, via della Stazione di San Pietro n.22, presso lo studio legale dell'avv. Fabio De Angelis
ATTORE
E
Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Daniela Moscarino e Leonardo Pighin, elettivamente domiciliato in Latina, località Via IV Novembre n. 43, presso lo
Pag. 1 a 14 studio della prima, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento n.31/2020 “ e conveniva in Parte_2 giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'III.mo Tribunale adito, in composizione
Collegiale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
-in via preliminare, dato atto e/o, comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione, che la società con sede legale Parte_2 in Cisterna di Latina (LT), via Reynolds n.10, partita i.v.a. e codice fiscale ,è stata amministrata dal sig. P.IVA_1
nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
Cisterna di Latina (LT), Via Lazzaro Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale sin dalla costituzione CodiceFiscale_1 della Società in data 18/11/2013 -poi come liquidatore dal
1/08/2019-e sino alla data di fallimento pronunciato dal Tribunale
Fallimentare di Latina il 15-18/09/2020(a decorrere dal quale resta liquidatore ma spossessato a seguito dell'intervenuta pronuncia di fallimento);
-nel merito in via principale, in accoglimento della proposta domanda giudiziale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nel presente atto di citazione e per quanto ulteriormente emergerà nel corso del giudizio, che il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente a [...]di Latina (LT),
Via Lazzaro Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale
[...]
ha appreso in danno della C.F._1 Parte_2
Pag. 2 a 14 oggi in fallimento, l'importo di euro 453.772,80 (462.728,00-
8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-senza giustificato motivo e/o, comunque, in pregiudizio della Società e dei suoi creditori sociali le somme nei tempi e negli importi specificati al punto 5 della parte narrativa che precede (da pagina 3 a pagina
11 del presente atto) indicate ed estrapolate dagli estratti del c/c bancario n. 000102984203 intrattenuto dalla “ Parte_2
” presso la banca filiale di Cisterna di
[...] Controparte_2
Latina, piazza XIX Marzo snc nel periodo dal 27/02/2014 al giorno
8/03/2019 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto alla restituzione dell'importo di euro 453.772,80 (462.728,00-8.955,20)
-e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-in favore del Parte_1
Co
“ , con sede legale in
[...] Parte_2
Cisterna di Latina (LT), via Reynolds n.10, partita i.v.a. e codice fiscale ,in persona del suo curatore pro P.IVA_1 tempore;
-nel merito in via subordinata, in accoglimento della proposta domanda giudiziale, per tutti i motivi indicati nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il Controparte_1
12/12/1969, residente a [...]di Latina (LT), via Lazzaro
Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale C.F._2 ha posto in essere atti di mala gestio appropriandosi di somme di denaro in violazione delle norme societarie e civilistiche allo scopo di realizzare interessi propri in danno della Parte_2 oggi in fallimento, arrecando danno dell'importo di euro
[...]
453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-in pregiudizio della società attrice e dei suoi creditori sociali, come meglio specificato al punto 5 della parte narrativa che precede (da pagina 3 a pagina 11 del presente atto) dove le somme apprese dal convenuto sono indicate e contenute negli
Part estratti del c/c bancario n. 000102984203 intrattenuto dalla “
Pag. 3 a 14 presso la banca filiale di Parte_2 Controparte_2
Cisterna di Latina, piazza XIX Marzo snc nel periodo dal
27/02/2014 al giorno 8/03/2019 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pagamento dell'importo di euro 453.772,80
(462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca- in favore del “ Parte_1 Parte_2
Co
”, con sede legale in Cisterna di Latina (LT), via Reynolds
[...]
n.10, partita i.v.a. e codice fiscale in persona del P.IVA_1 suo curatore pro tempore;
-nel merito in via ulteriormente gradata, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti indicati nel presente atto di citazione e/o emersi in prosieguo di causa e, in ogni caso e per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 società in personale del Parte_3 suo curatore pro tempore da liquidarsi nella complessiva somma di euro453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-nel merito in via massimamente gradata, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa accertato e dichiarato sussistere indebito oggettivo da parte del convenuto in danno del fallimento attore in relazione ai prelevamenti indicati al punto 5 della parte espositiva che precede (pagine da 3 a 11) e stante la sussistenza dei presupposti indicati nel presente atto di citazione e/o emersi in prosieguo di causa e, in ogni caso e per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione delle somme sopra Controparte_1 indicate quali indebitamente apprese in danno della società
[...]
. in personale del suo curatore CP_4 Controparte_5 pro tempore da restituire per la complessiva somma di euro453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che
Pag. 4 a 14 sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto, o in subordine, dalla messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla presente domanda giudiziale,
e fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di tutte le spese di consulenza tecnica d'ufficio oltre accessori di i.v.a. e c.p. nonché oneri di i.v.a. e c.c.n.p.f., ove disposta;
-con vittoria di compensi professionali di causa ed accessori di legge, oltre rimborso forfettario ed oneri di i.v.a. e c.c.n.p.f.
-con sentenza esecutiva ex lege".
Il fallimento attore assumeva la distrazione di somme di denaro in favore del convenuto in assenza di giustificazione ed illegittimamente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata.
Svolta l'istruttoria nel corso della quale veniva espletata una ctu, all'udienza del 6-5-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi
Pag. 5 a 14 previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in
Pag. 6 a 14 caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli
Pag. 7 a 14 amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa,
Pag. 8 a 14 dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Pag. 9 a 14 Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli
Pag. 10 a 14 amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti della parte convenuta.
All'esito delle emergenze istruttorie e della ctu espletata, le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere interamente condivise, risulta che
[...]
quale rappresentante legale dapprima quale CP_1 amministratore unico e successivamente quale liquidatore della
[...]
e ora fallita, ha posto in essere una Parte_2 condotta distrattiva di risorse finanziarie, assolutamente illegittima ed ingiustificata, attraverso numerosi prelevamenti dal conto corrente bancario n. 000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Controparte_6
Cisterna di Latina, senza fornire alcuna documentazione giustificativa comprovante l'inerenza degli stessi all'attività sociale;
“il danno cagionato dal quale Controparte_1 rappresentante legale della e ora Parte_2 fallita, attraverso n. 319 prelevamenti operati nel periodo dal
27.02.2014 al 31.12.2018 dal conto corrente bancario n.
000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Cisterna di Latina, è pari Controparte_6 complessivamente ad € 454.090,25, dovendosi considerare anche i prelevamenti contestati da parte attrice con riguardo al 2019, i quali risultano documentati dal versato in atti ma non anche da
Pag. 11 a 14 estratto conto bancario, il danno cagionato dal Sig. CP_1
quale rappresentante legale della
[...] Parte_2 ne ora fallita, attraverso n. 323 prelevamenti operati nel
[...] periodo dal 27.02.2014 all'8.03.2019 dal conto corrente bancario n. 000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Latina.” Controparte_6
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda di parte attrice, posto che ha versato € 8.955,20 alla Controparte_1 curatela del Fallimento n.31/2020 “ e Parte_2 giusta decreto ingiuntivo telematico n. 2234/2021, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del
Co fallimento n. 31/2020 “ , della Parte_2 somma di € 453.772,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 27 giugno 2024 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 453.772,80 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 27-6-
2024.
Pag. 12 a 14 Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto alla rifusione, in favore della curatela del fallimento, delle spese del presente giudizio, incluse quelle per la c.t.u., nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 22426/2023 R.G., così provvede: condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 curatela del fallimento n.31/2020 “ e Parte_2 della somma di € 453.772,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 27-6-2024 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1
Curatela del fallimento n.31/2020 “ Parte_2 ne, delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] complessivi € 15.567,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pag. 13 a 14 Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 24-6-2025.
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 22426/2023 RG, vertente
T R A
“ e”, Parte_1 Parte_2 partita i.v.a. e codice fiscale in persona del P.IVA_1 curatore pro tempore, dott. elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, via della Stazione di San Pietro n.22, presso lo studio legale dell'avv. Fabio De Angelis
ATTORE
E
Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Daniela Moscarino e Leonardo Pighin, elettivamente domiciliato in Latina, località Via IV Novembre n. 43, presso lo
Pag. 1 a 14 studio della prima, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento n.31/2020 “ e conveniva in Parte_2 giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'III.mo Tribunale adito, in composizione
Collegiale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
-in via preliminare, dato atto e/o, comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione, che la società con sede legale Parte_2 in Cisterna di Latina (LT), via Reynolds n.10, partita i.v.a. e codice fiscale ,è stata amministrata dal sig. P.IVA_1
nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
Cisterna di Latina (LT), Via Lazzaro Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale sin dalla costituzione CodiceFiscale_1 della Società in data 18/11/2013 -poi come liquidatore dal
1/08/2019-e sino alla data di fallimento pronunciato dal Tribunale
Fallimentare di Latina il 15-18/09/2020(a decorrere dal quale resta liquidatore ma spossessato a seguito dell'intervenuta pronuncia di fallimento);
-nel merito in via principale, in accoglimento della proposta domanda giudiziale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nel presente atto di citazione e per quanto ulteriormente emergerà nel corso del giudizio, che il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente a [...]di Latina (LT),
Via Lazzaro Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale
[...]
ha appreso in danno della C.F._1 Parte_2
Pag. 2 a 14 oggi in fallimento, l'importo di euro 453.772,80 (462.728,00-
8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-senza giustificato motivo e/o, comunque, in pregiudizio della Società e dei suoi creditori sociali le somme nei tempi e negli importi specificati al punto 5 della parte narrativa che precede (da pagina 3 a pagina
11 del presente atto) indicate ed estrapolate dagli estratti del c/c bancario n. 000102984203 intrattenuto dalla “ Parte_2
” presso la banca filiale di Cisterna di
[...] Controparte_2
Latina, piazza XIX Marzo snc nel periodo dal 27/02/2014 al giorno
8/03/2019 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto alla restituzione dell'importo di euro 453.772,80 (462.728,00-8.955,20)
-e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-in favore del Parte_1
Co
“ , con sede legale in
[...] Parte_2
Cisterna di Latina (LT), via Reynolds n.10, partita i.v.a. e codice fiscale ,in persona del suo curatore pro P.IVA_1 tempore;
-nel merito in via subordinata, in accoglimento della proposta domanda giudiziale, per tutti i motivi indicati nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il Controparte_1
12/12/1969, residente a [...]di Latina (LT), via Lazzaro
Spallanzani n.13 scala C, int.7, codice fiscale C.F._2 ha posto in essere atti di mala gestio appropriandosi di somme di denaro in violazione delle norme societarie e civilistiche allo scopo di realizzare interessi propri in danno della Parte_2 oggi in fallimento, arrecando danno dell'importo di euro
[...]
453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-in pregiudizio della società attrice e dei suoi creditori sociali, come meglio specificato al punto 5 della parte narrativa che precede (da pagina 3 a pagina 11 del presente atto) dove le somme apprese dal convenuto sono indicate e contenute negli
Part estratti del c/c bancario n. 000102984203 intrattenuto dalla “
Pag. 3 a 14 presso la banca filiale di Parte_2 Controparte_2
Cisterna di Latina, piazza XIX Marzo snc nel periodo dal
27/02/2014 al giorno 8/03/2019 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pagamento dell'importo di euro 453.772,80
(462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca- in favore del “ Parte_1 Parte_2
Co
”, con sede legale in Cisterna di Latina (LT), via Reynolds
[...]
n.10, partita i.v.a. e codice fiscale in persona del P.IVA_1 suo curatore pro tempore;
-nel merito in via ulteriormente gradata, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti indicati nel presente atto di citazione e/o emersi in prosieguo di causa e, in ogni caso e per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 società in personale del Parte_3 suo curatore pro tempore da liquidarsi nella complessiva somma di euro453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-nel merito in via massimamente gradata, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa accertato e dichiarato sussistere indebito oggettivo da parte del convenuto in danno del fallimento attore in relazione ai prelevamenti indicati al punto 5 della parte espositiva che precede (pagine da 3 a 11) e stante la sussistenza dei presupposti indicati nel presente atto di citazione e/o emersi in prosieguo di causa e, in ogni caso e per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione delle somme sopra Controparte_1 indicate quali indebitamente apprese in danno della società
[...]
. in personale del suo curatore CP_4 Controparte_5 pro tempore da restituire per la complessiva somma di euro453.772,80 (462.728,00-8.955,20) -e/o quella diversa somma che
Pag. 4 a 14 sarà accertata, occorrendo anche mezzo c.t.u., che sin d'ora si invoca-ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto, o in subordine, dalla messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla presente domanda giudiziale,
e fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di tutte le spese di consulenza tecnica d'ufficio oltre accessori di i.v.a. e c.p. nonché oneri di i.v.a. e c.c.n.p.f., ove disposta;
-con vittoria di compensi professionali di causa ed accessori di legge, oltre rimborso forfettario ed oneri di i.v.a. e c.c.n.p.f.
-con sentenza esecutiva ex lege".
Il fallimento attore assumeva la distrazione di somme di denaro in favore del convenuto in assenza di giustificazione ed illegittimamente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata.
Svolta l'istruttoria nel corso della quale veniva espletata una ctu, all'udienza del 6-5-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi
Pag. 5 a 14 previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile” (2° comma).
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Peraltro, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione già spettante ai creditori sociali di una società a responsabilità limitata, essendo stato il contrasto giurisprudenziale manifestatosi a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario definitivamente risolto, in senso favorevole, da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sez. un., 23 gennaio
2017, n. 1641; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121)
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476
c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere, quindi, fatto valere direttamente dalla società ovvero, in
Pag. 6 a 14 caso di fallimento della società, dal curatore fallimentare cui si trasferisce la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267.
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Secondo le elaborazioni sviluppatesi in sede di interpretazione dell'art. 2392 c.c. (ma sostanzialmente riproducibili anche in relazione alla norma, prevista per la società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2476 c.c.), tale norma struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi
(trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti;
in altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli
Pag. 7 a 14 amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass., 11 novembre 2010 n. 22911; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma,
8 maggio 2003).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere,
a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre
1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno
1981, n. 3755).
Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa;
quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.
Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa,
Pag. 8 a 14 dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cass., 11 marzo
2011, n. 5876; Cass., 4 aprile 2011 n. 7606; Cass., 18 marzo 2005,
n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva;
solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.
Pag. 9 a 14 Fatte tali considerazioni di ordine generale, in ragione della specificità della fattispecie concreta va rimarcato che l'amministratore di società, in forza della mera accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo
“distratti o distolti”.
In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli
Pag. 10 a 14 amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Da quanto sopra discende, poi, che l'amministratore di società non può ritenersi certo sollevato dagli obblighi gravanti a suo carico e, dunque, esonerato da responsabilità per i danni eziologicamente connessi agli atti gestori posti in essere in violazione dei cennati obblighi, per la mera circostanza che detti atti siano stati autorizzati dall'assemblea o, comunque, realizzati con l'assenso anche tacito dei soci.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti della parte convenuta.
All'esito delle emergenze istruttorie e della ctu espletata, le cui conclusioni, essendo immuni da vizi tecnico argomentativi devono essere interamente condivise, risulta che
[...]
quale rappresentante legale dapprima quale CP_1 amministratore unico e successivamente quale liquidatore della
[...]
e ora fallita, ha posto in essere una Parte_2 condotta distrattiva di risorse finanziarie, assolutamente illegittima ed ingiustificata, attraverso numerosi prelevamenti dal conto corrente bancario n. 000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Controparte_6
Cisterna di Latina, senza fornire alcuna documentazione giustificativa comprovante l'inerenza degli stessi all'attività sociale;
“il danno cagionato dal quale Controparte_1 rappresentante legale della e ora Parte_2 fallita, attraverso n. 319 prelevamenti operati nel periodo dal
27.02.2014 al 31.12.2018 dal conto corrente bancario n.
000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Cisterna di Latina, è pari Controparte_6 complessivamente ad € 454.090,25, dovendosi considerare anche i prelevamenti contestati da parte attrice con riguardo al 2019, i quali risultano documentati dal versato in atti ma non anche da
Pag. 11 a 14 estratto conto bancario, il danno cagionato dal Sig. CP_1
quale rappresentante legale della
[...] Parte_2 ne ora fallita, attraverso n. 323 prelevamenti operati nel
[...] periodo dal 27.02.2014 all'8.03.2019 dal conto corrente bancario n. 000102984203 intestato alla società ancora in bonis, presso la filiale di Latina.” Controparte_6
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda di parte attrice, posto che ha versato € 8.955,20 alla Controparte_1 curatela del Fallimento n.31/2020 “ e Parte_2 giusta decreto ingiuntivo telematico n. 2234/2021, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della curatela del
Co fallimento n. 31/2020 “ , della Parte_2 somma di € 453.772,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 27 giugno 2024 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di € 453.772,80 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dal 27-6-
2024.
Pag. 12 a 14 Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal passaggio in giudicato della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione 21 aprile 1998, n. 4030).
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto alla rifusione, in favore della curatela del fallimento, delle spese del presente giudizio, incluse quelle per la c.t.u., nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 22426/2023 R.G., così provvede: condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 curatela del fallimento n.31/2020 “ e Parte_2 della somma di € 453.772,80, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 27-6-2024 e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme sopra liquidate, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo.
Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1
Curatela del fallimento n.31/2020 “ Parte_2 ne, delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] complessivi € 15.567,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pag. 13 a 14 Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 24-6-2025.
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14