Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. -OMISSIS-, recante la reiezione dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusa la nota prot. -OMISSIS-, recante il parere negativo del Provveditore Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025, la dott.ssa IL LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025 la -OMISSIS--OMISSIS-, dirigente penitenziario in servizio presso la casa circondariale -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria reiettivo della sua istanza di assegnazione presso la casa circondariale di -OMISSIS- o altra sede limitrofa ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché il previo parere negativo del Provveditore Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992; degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990; degli artt. 2, 3, 29, 32 e 38 Cost. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, omessa motivazione e irragionevolezza . Il diniego avversato sarebbe inficiato da difetto istruttorio, non avendo l’Amministrazione compiuto l’obbligatorio bilanciamento tra l’interesse privato della -OMISSIS--OMISSIS- a prestare assistenza alla propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, e le esigenze organizzative datoriali; né risulterebbe motivata l’asserita prevalenza delle ragioni di servizio sull’interesse legittimo della dipendente a provvedere al sostegno familiare. Inoltre, il Ministero avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla possibilità di trasferimento provvisorio presso sedi vicine a quella salernitana.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 5 e 6 del D.M. 28 settembre 2016; dell’art. 12, comma 5, del p.d.g. 5 maggio 2020. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, manifesta erroneità, travisamento e difetto assoluto dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione . Gli argomenti addotti dall’Amministrazione penitenziaria per respingere l’istanza dell’interessata si rivelerebbero destituiti di fondamento, giacché:
- la mancata previsione della figura del vice direttore presso il carcere imperiese non potrebbe impedire in automatico lo spostamento ex lege n. 104/1992, poiché altrimenti una scelta organizzativa dell’ente datore di lavoro finirebbe per assoggettare i direttori degli istituti più piccoli ad un regime deteriore rispetto a quello vigente per gli altri dirigenti penitenziari;
- la deducente sarebbe sostituibile mediante l’istituto della reggenza, utilizzato proprio per la direzione della casa circondariale -OMISSIS- dall’agosto 2021 sino alla sua presa di servizio;
- in base all’art. 12, comma 5, del bando di concorso, l’obbligo dei dirigenti penitenziari di permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni risulterebbe derogabile nell’ipotesi di una gravissima situazione personale, quale quella dell’esponente, potendo in tal caso il trasferimento essere disposto anche in sovrannumero;
- al momento della presentazione dell’istanza in data 14 dicembre 2024 il posto di vice direttore del carcere di -OMISSIS- sarebbe stato vuoto, venendo inserito con successivo avviso del 17 dicembre 2024 fra le sedi a disposizione dei partecipanti al secondo corso di formazione per consiglieri penitenziari.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in resistenza, eccependo la tardività dell’impugnazione del parere del Provveditore Regionale ed instando, comunque, per la reiezione del gravame nel merito.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., illustrando ulteriormente le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-, dirigente penitenziario con incarico di direttore del carcere -OMISSIS-, contesta il diniego opposto alla sua domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per assistere la madre gravemente disabile, che risiede a -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-.
Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno ripercorrere gli snodi salienti della vicenda:
- la -OMISSIS--OMISSIS-, rientrante fra i 57 vincitori del concorso bandito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con-OMISSIS-doc. 7 ricorrente), è stata nominata dirigente penitenziario con provvedimento del 9 novembre 2023, all’esito del positivo superamento del corso di formazione iniziale; con successivo provvedimento del 22 novembre 2023 le è stato conferito l’incarico di direttore della casa circondariale -OMISSIS-, istituto penitenziario di III livello, per la durata di tre anni (doc. 3 ricorrente);
- in data 14 dicembre 2024 la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione temporanea presso la casa circondariale di -OMISSIS-, o altra sede vicina, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, al fine di prestare assistenza alla propria genitrice, -OMISSIS- -OMISSIS-, portatrice di handicap grave (v. doc. 1 resistente). In particolare, nell’istanza la -OMISSIS--OMISSIS- ha rappresentato che:
i) le condizioni di salute della madre, affetta da -OMISSIS-dall’anno 2022, negli ultimi mesi erano progressivamente peggiorate: segnatamente, da giugno 2024 le sedute-OMISSIS- eseguite presso l’ospedale di -OMISSIS-(a circa 20 km di distanza da casa) – erano passate da una a tre alla settimana, con l’ulteriore conseguenza che la paziente aveva sviluppato sintomi-OMISSIS- e, in talune giornate, non riusciva a svolgere in autonomia neanche le normali attività quotidiane (doc. 6 ricorrente). Pertanto, i tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (doc. 5 ricorrente) risultavano insufficienti a soddisfare le necessità assistenziali della -OMISSIS- -OMISSIS-, tenuto anche conto che, a causa dell’età avanzata, il marito non è in grado di guidare fino a -OMISSIS- (per oltre 100 km), ove sono ubicate le cliniche specialistiche presso le quali la disabile deve periodicamente recarsi per motivi di cura (sicché è più volte dovuto intervenire in aiuto un amico di famiglia, signor -OMISSIS-: v. doc. 10 ricorrente). Né il sostegno occorrente potrebbe essere assicurato dalla sorella della deducente, -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale vive e lavora a Milano come manager in un’azienda che non ha altre sedi in Italia;
ii) la vice direzione della casa circondariale di -OMISSIS- risultava vacante, in quanto rimasta deserta nelle procedure ordinarie di interpello indette il 31 luglio ed il 4 dicembre 2024 (cui l’esponente non aveva potuto partecipare, non essendo decorso il periodo minimo di permanenza nella sede di prima destinazione: v. doc. 8 ricorrente). La -OMISSIS--OMISSIS- ha, quindi, espressamente chiesto di non mettere tale posizione a disposizione dei dirigenti di prossima investitura, in modo che ella potesse ricoprirla per la durata delle esigenze di assistenza della propria madre;
- in data 17 dicembre 2024 è stato pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per i consiglieri penitenziari nominati fra gli idonei del concorso del 2020 mediante scorrimento della graduatoria, i quali avevano da poco terminato il corso di formazione: l’incarico di vice direttore della struttura carceraria salernitana, ambito dalla ricorrente, è stato incluso fra i posti di funzione selezionabili dai neo-dirigenti ed è stato scelto dalla -OMISSIS--OMISSIS- il 23 dicembre 2024 (doc. 9 ricorrente);
- con nota del 18 dicembre 2024 il Provveditore Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha espresso parere negativo allo spostamento dell’interessata, perché, da un lato, nell’organigramma dell’istituto penitenziario imperiese manca il vice direttore; dall’altro lato, il distretto di nord-ovest soffre della carenza di diverse unità dirigenziali e tale criticità risulta acuita dal fatto che il direttore della casa circondariale di Novara ha assunto interinalmente anche la guida di quella di Biella, a seguito del trasferimento del dirigente che vi era preposto;
- infine, con provvedimento -OMISSIS-il Direttore Generale del D.A.P. ha rigettato la domanda di assegnazione temporanea della -OMISSIS--OMISSIS-, perché, oltre alla situazione di scopertura organica del distretto, manca presso la sede di -OMISSIS- un posto vacante e disponibile di posizione corrispondente al livello di inquadramento dell’interessata, sicché rimarrebbe preclusa in radice l’accoglibilità dell’istanza.
2. Tanto premesso, va anzitutto respinta l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.
Il parere non vincolante del Provveditore Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta costituisce un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile: pertanto, correttamente la deducente lo ha gravato unitamente al provvedimento reiettivo conclusivo del procedimento.
3. Nel merito, i due motivi dell’impugnativa, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati, nei sensi in appresso precisati.
Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, il lavoratore dipendente che si prende cura di un congiunto con disabilità in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero, a talune condizioni, entro il terzo grado) “ ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ”. La norma si fonda sui valori solidaristici di rilevanza costituzionale ex artt. 2, 3 e 38 Cost., riconoscendo l’importanza della cura del soggetto fragile nell’ambito della famiglia.
Secondo consolidato orientamento pretorio, l’assegnazione della sede viciniore alla residenza del disabile da assistere coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici; e ciò tenendo conto del fatto che il beneficio, avendo natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona portatrice di handicap grave, è disposto a vantaggio di quest’ultima e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione ovvero del richiedente. In tale contesto, l’inciso “ ove possibile ” contenuto nella predetta disposizione comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione organica della sede di destinazione, in modo da consentire il proficuo utilizzo del lavoratore. Inoltre, nell’esercizio del potere discrezionale di valutazione circa la compatibilità dell’assegnazione ex art. 33, comma 5, con l’organizzazione del servizio, l’Amministrazione deve svolgere un’accurata verifica e ponderazione delle esigenze funzionali, che vanno esplicitate mediante una congrua motivazione; di conseguenza, per negare il trasferimento non è sufficiente un generico riferimento alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma occorre l’indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di appartenenza, anche rispetto a quella richiesta (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322; Cons. St., sez. I, parere n. 136 in data 1° febbraio 2021; Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3929; Cons. St., sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2226; Cons. St., sez. IV, 3 dicembre 2019, n. 8279; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 2 novembre 2023, n. 754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 2370; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 30 gennaio 2025, n. 2091; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 614).
3.1. Ciò posto, l’Amministrazione penitenziaria ha prioritariamente basato la ripulsa su un presupposto da ritenersi inopponibile alla ricorrente, ossia il fatto che, presso la casa circondariale di -OMISSIS-, difetta un posto vacante e disponibile corrispondente alla sua qualifica, essendo la vice direzione ricoperta da altro dirigente.
Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 63/2006, i posti di funzione attribuibili ai dirigenti penitenziari di livello non generale sono individuati con decreto ministeriale e si distinguono a seconda che l’inerente incarico sia di tipo superiore o ordinario. Gli incarichi superiori possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo. Di conseguenza, ai dirigenti penitenziari di nuova nomina sono assegnabili soltanto incarichi ordinari, vale a dire, per quanto riguarda gli uffici territoriali, la direzione di un istituto penitenziario di II o III livello, oppure di I livello con incarico non superiore; nonché la vice direzione di un istituto di I o II livello (non essendovi il vice direttore negli istituti di III livello). Le unità dirigenziali degli istituti penitenziari sono definite nell’allegato I al D.M. 3 maggio 2024, il quale, per la casa circondariale “-OMISSIS- di -OMISSIS-, istituto di I livello, prevede due dirigenti: il direttore, con incarico superiore (v. allegato III al D.M. 3 maggio 2024), ed il vice direttore, con incarico ordinario.
Orbene, come si è visto ( supra , § 1), nel dicembre 2024 la vice direzione del carcere salernitano è stata inserita nella lista dei posti di funzione a disposizione dei consiglieri penitenziari reclutati fra gli idonei del concorso ed è stata opzionata dalla controinteressata -OMISSIS-OMISSIS-Sennonché la -OMISSIS--OMISSIS- aveva avanzato l’istanza di trasferimento ex lege n. 104/1992 prima che le sedi papabili per i neo-assunti venissero pubblicate e, comunque, prima che venissero concretamente scelte da parte di questi ultimi, pregando che la posizione in questione venisse esclusa dal novero di quelle da assegnare ai nominandi dirigenti.
Dunque, l’Amministrazione ha tenuto una condotta irrituale e sviata, poiché – essendo l’ambita vice direzione libera al momento della domanda – avrebbe dovuto determinarsi sulla richiesta della dipendente già in ruolo, anziché attribuire il posto alla controinteressata ancora da immettere in servizio e poi – dopo l’insediamento di quest’ultima – obiettare che è coperto da un titolare. Ne consegue che, sebbene attualmente non vi sia vacanza di posizioni dirigenziali nell’istituto penitenziario salernitano, né, secondo quanto riferito dalla resistente, in quelli limitrofi, tale circostanza non può condurre al rigetto dell’istanza, in quanto imputabile allo scorretto modus operandi del Ministero datore di lavoro.
3.2. In secondo luogo, il provvedimento di diniego ha prospettato quale ulteriore motivo ostativo alla movimentazione temporanea la penuria di dirigenti penitenziari nel distretto del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Tuttavia, dal parere provveditorale si evince che il deficit di organico nel distretto in parola è pari al 22% della dotazione teorica, perché, considerando i sei nuovi dirigenti ivi entrati in servizio ad inizio 2025, mancano n. 7 unità dirigenziali su n. 31 totali: si tratta, quindi, di una carenza che, seppur non insignificante, non costituisce una scopertura grave e patologica, tale da inibire automaticamente qualunque spostamento del personale.
Né l’applicazione del trasferimento ex lege n. 104/1992 può essere denegata solo perché nella casa circondariale -OMISSIS- non è contemplata la figura del vice direttore, trattandosi di istituto penitenziario di III livello. Invero, accedendo a siffatta ricostruzione, tutti i direttori delle carceri minori verrebbero a priori privati di un beneficio previsto dalla legge, consentendosi all’Amministrazione di abdicare all’obbligo di comparare in concreto le esigenze economico-organizzative datoriali con quelle assistenziali del disabile congiunto del dipendente (cfr. Cons. St., sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322, secondo cui “ È vero che la normativa si limita a stabilire una valutazione con criterio di priorità e non già un diritto soggettivo al trasferimento, ma la valutazione deve trovare rispondenza in un surplus di onere motivazionale che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, per lo più di rilevanza stereotipata (come, ad esempio, a generiche carenze di organico o di rischi antropici nella zona), bensì deve dare conto delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente ”).
In proposito, l’assenza del direttore preposto all’istituto penitenziario è indubbiamente suscettibile di arrecare disagio all’Amministrazione della Giustizia, che, per garantire la continuità del servizio, deve fare ricorso (non alla reggenza ipotizzata dalla ricorrente, che si applica in caso di vacanza della titolarità dell’ufficio, bensì) all’istituto della sostituzione o supplenza, previsto dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 63/2006 (“ …la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo ”). Ma, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa erariale, la difficoltà di individuare un dirigente penitenziario sostituto non può tradursi nella negazione sic et simpliciter del beneficio ex lege n. 104/1992, verificandosi altrimenti un sostanziale svuotamento dell’istituto: pertanto, il Ministero è tenuto a compiere il bilanciamento prescritto dalla legge e, quindi, ad apprezzare le esigenze di accudimento del familiare con handicap grave, che, nel caso in esame, appaiono particolarmente pregnanti.
Infatti, l’anziana madre della ricorrente – -OMISSIS- – necessita di essere accompagnata in ospedale con cadenza trisettimanale per sottoporsi alla terapia salvavita dell’emodialiasi, una volta al mese per gli esami di controllo e molte altre volte per le visite mediche occorrenti a causa della sua complessa situazione clinica (v. documentazione sanitaria, sub doc. 4 ricorrente; v., altresì, verbale Inps del 24.10.2025, sub doc. 13 ricorrente, con cui la -OMISSIS--OMISSIS-è stata riconosciuta invalida civile con indennità di accompagnamento ex lege n. 508/1988, in quanto bisognosa di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita). Né la presenza del coniuge convivente della disabile,-OMISSIS--OMISSIS-, può costituire motivo di ripulsa dell’istanza, perché questi, essendo quasi ottuagenario, non è in condizione di provvedere a tutte le necessità della moglie non autosufficiente, fra cui, appunto, i numerosi spostamenti in automobile per portarla nelle strutture nosocomiali.
3.3. Infine, si rivela fuori fuoco l’argomento della difesa pubblica secondo cui la -OMISSIS--OMISSIS- non potrebbe ottenere il richiesto trasferimento, stante l’obbligo di rimanere tre anni nella sede di prima destinazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 63/2006, in tesi derogabile soltanto in presenza di situazioni che possano nuocere al prestigio dell’ufficio, mettere in pericolo il dipendente o, comunque, rendere impossibile il proseguimento dell’attività istituzionale, ai sensi degli artt. 4, comma 5, del D.I. 22 gennaio 2020 e 12, comma 5, del bando.
L’istituto di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ha carattere straordinario e temporaneo, sicché si colloca su un piano diverso rispetto alle movimentazioni ordinarie e non soggiace alla regola della permanenza triennale nella sede iniziale. Naturalmente, qualora nel prosieguo del rapporto cessino le necessità assistenziali o sopravvengano motivi assolutamente impeditivi della fruizione del beneficio (cfr. art. 33, comma 7- bis , della legge n. 104/1992), il dipendente è tenuto a fare rientro nella sede originaria (nel caso di trasferimento) o può essere destinato ad altra sede (nell’ipotesi di prima assegnazione) (in argomento v. Cons. St., sez. II, 18 aprile 2025, n. 3419; Cons. St., sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1331; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 614, cit.).
Ai fini dell’odierna impugnativa non è, invece, rilevante stabilire se gli artt. 12, comma 5, del bando e 4, comma 5, del D.I. 22 gennaio 2020 consentano l’attribuzione di altro posto anteriormente alla scadenza del triennio ed in soprannumero anche in presenza di gravissime situazioni di natura soggettiva, come sostenuto dalla ricorrente, oppure soltanto per eccezionali condizioni oggettive, come controdedotto dalla resistente. Ciò in quanto le citate disposizioni concernono il trasferimento nella titolarità dell’ufficio e non quello di tipo provvisorio ex lege n. 104/1992, di cui si controverte nel presente giudizio.
Peraltro, il Collegio non può sottacere la sperequazione inveratasi nel caso di specie. Infatti, la -OMISSIS--OMISSIS-, vincitrice del concorso, ha ricevuto una sede assai lontana e mal collegata con il luogo di residenza della sua famiglia e si è, quindi, trovata ad affrontare una situazione notevolmente problematica, dovendo contemporaneamente adempiere ai doveri istituzionali ed organizzare frequenti ritorni a casa per aiutare la madre invalida, oltre a gestire la figlia infante. Invece, l’agognato posto a -OMISSIS- è stato conseguito dalla -OMISSIS--OMISSIS- (ivi nata e residente: doc. 12 ricorrente), che è idonea collocata nella graduatoria concorsuale in posizione deteriore. È vero che il criterio di assegnazione delle sedi secondo l’ordine di graduatoria vale con riferimento alle destinazioni disponibili al momento dell’assunzione (e la vice direzione-OMISSIS-non era stata individuata tra le posizioni da coprire nel novembre 2023). Tuttavia, è parimenti vero che, onde evitare simili scenari, l’Amministrazione conserva il potere di rieditare la procedura di scelta delle sedi per consentire ai vincitori già immessi in servizio di prendervi parte, così rispettando pienamente la graduatoria di concorso (come, del resto, avvenuto in passato nell’ambito della stessa Amministrazione della Giustizia, allorquando i primi graduati del concorso per conservatore degli Archivi Notarili indetto con p.d.g. del 19 dicembre 2002 entrarono in ruolo nel 2008, ma poterono poi scegliere fra tutte le sedi disponibili nel 2010, anno di assunzione degli altri vincitori, lasciando l’ufficio originariamente assegnato prima della conclusione del triennio di permanenza previsto dal bando).
4. In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente secondo le coordinate sopra tracciate.
5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.600,00 (duemilaseicento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti citati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
IL LE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LE | US CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.