Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 04.3.2025
Ruolo Generale n. 1802/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1802/23 R.G.A.C., vertente
TRA
avv. Francesco Molaro ( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._1
dall'avv. Andrea Pezone ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso C.F._2
il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
Arturo d'Albero ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._4
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
NONCHÈ
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Stefano Carnevale ( ), con il quale è C.F._5
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 465/23, pubblicata il 20
Febbraio 2023, e notificata il 7 Marzo 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 27 Dicembre 2016, esponeva Controparte_1
che, in data 20 Luglio 2012, la aveva citata in giudizio dinanzi al Giudice Controparte_3 di pace di Marigliano, per l'udienza del 15 Novembre 2012.
Il sig. si doleva del fatto che il suo appartamento, sito in Marigliano al Corso CP_3
Umberto I n. 53, scala B, piano terra, avesse patito infiltrazioni d'acqua, provenienti dal sovrastante appartamento, di proprietà della CP_1
Quest'ultima, a seguito della notifica dell'atto di citazione, aveva conferito procura ad litem all'avv. Francesco Molaro, affinchè si costituisse nell'instaurato giudizio risarcitorio.
La aveva anche corrisposto al professionista la somma di euro 200,00, a titolo di CP_1
acconto.
Ebbene l'avv. Molaro non aveva provveduto alla costituzione in giudizio.
Successivamente, in data 22 Aprile 2016 a era stato notificato atto di Controparte_1
precetto, unitamente alla sentenza del Giudice di pace di Marigliano n. 911/16, pubblicata il
15 Febbraio 2016.
2 A mezzo di tale sentenza (definitoria del procedimento n. 11536/12 RG), la convenuta contumace era stata condannata al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 1.816,89, oltre IVA ed oltre CP_3
interessi legali;
altresì la convenuta era stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 150,00 per esborsi, euro 900,00 per compensi professionali ed euro
450,00 per spese di CTU, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenza Romano. aveva chiesto delucidazioni sull'accaduto all'avv. Molaro, e costui aveva Controparte_1
indirettamente confermato la circostanza della mancata costituzione, dichiarandosi disponibile a predisporre atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
La aveva provveduto al pagamento della somma portata dall'atto di precetto. CP_1
A giudizio della ricorrente, non poteva revocarsi in dubbio la colpa professionale dell'avv.
Molaro, né poteva dubitarsi dei danni, derivati dalla descritta negligenza.
Sulla base di queste premesse, chiedeva di: Controparte_1
Accertarsi l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento, di cui si era reso responsabile in via esclusiva l'avv. Francesco Molaro, con riferimento al mandato, conferito nel contesto del giudizio civile, derivante dalla citazione notificata da nei confronti della Controparte_3
medesima; CP_1
Per l'effetto, condannarsi l'avv. Molaro al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 5.179,00 (euro 2.037,74 in favore di a titolo di danni da infiltrazioni;
Controparte_3 euro 1.942,00 in favore dell'avv. Vincenza Romano a titolo di compensi nonché euro 200,00
a titolo di acconto versato ed euro 1.000,00 a titolo di lesione del diritto alla Difesa), oltre danni morali da liquidarsi in via equitativa, ed oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il resistente avv. Francesco Molaro, deducendo come il mandato gli fosse stato revocato dalla con la conseguente perdita dello jus postulandi;
da qui la richiesta di CP_1
rigetto della domanda attorea.
Altresì, in via riconvenzionale il professionista chiedeva che fosse Controparte_1
condannata al pagamento, in suo favore, dei compensi inerenti alle prestazioni svolte, sino al momento della revoca del mandato.
3 Inoltre, il convenuto avv. Molaro chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della OM . Controparte_2
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti di (quest'ultima, quale terza chiamata, restava contumace). Controparte_2
Il G.I., giusta ordinanza del 27 Giugno 2018, disponeva il mutamento del rito (da sommario ad ordinario).
Nel corso del primo grado venivano sentiti i testi (addotto dall'attrice Testimone_1
e (avvocato, addotta dal convenuto). CP_1 Controparte_4
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Nola n. 465/23, pubblicata il
20 Febbraio 2023.
Il G.M. ha osservato come abbia revocato il mandato all'avv. Molaro il 24 Controparte_1
Maggio 2016, vale a dire dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di
Marigliano, con la quale la è stata condannata al risarcimento dei danni in favore di CP_1
Controparte_3
Pertanto, il Giudice Monocratico ha ritenuto infondata l'eccezione dell'avv. Molaro, inerente alla perdita dello jus postulandi ai fini della costituzione in giudizio.
Dunque il Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa professionale dell'avv. Molaro, per la mancata costituzione in giudizio di Controparte_1
Dopodichè il G.M. ha ravvisato il nesso eziologico tra l'inerzia del professionista e la soccombenza della nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano. CP_1
Osserva il primo giudicante: la convenuta – laddove si fosse costituita, per Controparte_1
mezzo dell'avv. Molaro, cui aveva conferito il mandato – avrebbe potuto partecipare alle operazioni peritali, e far valere il suo punto di vista (appunto, l'espletata CTU è stata decisiva, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da . Controparte_3
Sotto il profilo quantitativo, il Tribunale di Nola ha parametrato il quantum risarcibile all'importo, al cui pagamento è stata condannata, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, in favore di Controparte_3
Il Tribunale ha osservato come l'accoglimento della domanda risarcitoria attorea (per colpa professionale) determini il rigetto della domanda riconvenzionale dell'avv. Molaro, di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta fino al momento della revoca del mandato.
4 In definitiva il Tribunale di Nola: In parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il convenuto avv. Francesco Molaro al pagamento, in favore dell'attrice CP_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.301,78, oltre interessi legali
[...]
dalla sentenza;
Ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto avv.
Francesco Molaro nei confronti della Ha rigettato la subordinata domanda di CP_1
manleva assicurativa proposta dall'avv. Francesco Molaro nei confronti della terza chiamata
, non costituita (rigetto dovuto alla mancanza di prova dell'invocato Controparte_2
rapporto di garanzia); Ha condannato l'avv. Francesco Molaro al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice liquidate in euro 2.552,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello l'avv. Francesco Molaro, giusta citazione notificata in data 6 Aprile 2023 nei confronti di e di . Controparte_1 Controparte_2
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della gravata sentenza, di rigettarsi la domanda proposta in primo grado dall'attrice altresì l'avv. Molaro CP_1
insiste nella sua domanda riconvenzionale nei confronti della inerente al compenso CP_1
per le prestazioni rese sino al momento della revoca del mandato.
Dunque, è d'uopo fin da ora osservare come l'avv. Molaro non abbia impugnato il capo della sentenza di prime cure, con cui è stata rigettata la sua subordinata domanda di manleva, avanzata nei confronti di . Controparte_2
Ad di là della notifica dell'atto di impugnazione anche nei confronti della OM assicuratrice, nelle conclusioni l'avv. Molaro ha reiterato unicamente le richieste avanzate in primo grado nei confronti di Controparte_1
Parimenti, nella parte motiva dell'atto di appello l'avv. Molaro ha argomentato, esclusivamente con riferimento al rapporto processuale nei confronti della CP_1
Giusta comparsa depositata il 7 Luglio 2023, si è costituita l'appellata Controparte_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Il successivo 4 Settembre 2023 si è costituita anche l'appellata Controparte_2
(proveniente dalla contumacia in primo grado).
Quest'ultima, in primo luogo, ha evidenziato come l'avv. Francesco Molaro non abbia impugnato il capo della sentenza, con cui è stata rigettata la domanda di garanzia.
5 Altresì ha concluso nei seguenti termini:…la scrivente società conclude per Controparte_2
l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti…Nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, chiede che il Tribunale, nell'ipotesi di pluralità di responsabili, voglia, all'interno del vincolo solidale passivo, graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato….Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, chiede che la propria esposizione venga limitata, tenendo conto dei massimali, dello scoperto di polizza, delle franchigie e dei limiti di garanzia temporale…..
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 27 Novembre 2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Novembre 2023, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dall'appellante avv. Francesco Molaro. Quindi, con la medesima ordinanza, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Tutte le parti si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali.
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con il primo motivo, l'impugnante avv. Francesco Molaro deduce la nullità della sentenza di prime cure, per la mancata declaratoria di interruzione del processo, stante il decesso dell'avv. Luigi Molaro, unico Difensore in primo grado del suddetto Francesco, originario convenuto ed odierno appellante.
In particolare è d'uopo evidenziare come, in primo grado, la causa sia stata introitata in decisione dal G.M., all'esito di trattazione scritta, giusta ordinanza pubblicata e comunicata il 21.6.2022 (appunto, la causa è stata introitata, con i termini ordinari di cui all'art. 190 cpc, gg. 60 + 20).
Dunque, il primo termine ex art. 190 cpc è scaduto il 20.9.2022, mentre il secondo termine
(ai fini delle eventuali memorie di replica) è spirato il 10 Ottobre 2022.
Dopodichè, il suddetto avv. Luigi Molaro, unico Difensore dell'avv. Francesco Molaro in primo grado, è deceduto il 13 Dicembre 2022 (cfr. il certificato di morte in atti), ed infine la sentenza del Tribunale di Nola, oggi impugnata, è stata pubblicata il 20 Febbraio 2023.
6 Sulla base di tali circostanze di fatto, l'eccezione di nullità è infondata;
invero risulta decisiva la considerazione per cui il decesso del Difensore è intervenuto il 13 Dicembre 2022, cioè soltanto dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc, scadenza maturata il 10 Ottobre 2022.
Di conseguenza, nel caso di specie non si ravvisa alcun vulnus al diritto di Difesa.
Appunto, la fattispecie concreta è segnata dalla peculiarità del decesso del procuratore intervenuto dopo che erano già scaduti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Significativamente, in un recente arresto la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dalla Corte territoriale (ravvisandosi il pregiudizio per i diritti della Difesa); ebbene, nel caso concreto sottoposto all'esame dei Supremi Giudici, il decesso dell'unico
Difensore si era verificato in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica
(Cass. civ., n. 28257/24); quindi, trattasi di fattispecie ben diversa da quella oggetto del presente giudizio.
A sostegno del motivo di gravame, l'avv. Francesco Molaro cita la pronuncia della
Cassazione n. 13492/22.
Orbene, la pronuncia indica un principio generale, sulla valenza interruttiva del decesso dell'unico Difensore della parte costituita (laddove, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non si può prescindere dalla peculiarità derivante dal fatto che il decesso sia intervenuto soltanto dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc).
L'infondatezza del motivo di gravame è confermata da un'ulteriore circostanza: in data 7
Marzo 2023 il Difensore dell'attrice ha notificato la sentenza di primo grado Controparte_1
nei confronti del convenuto avv. Francesco Molaro, direttamente a mezzo di inoltro all'indirizzo di PEC professionale del medesimo avv. Francesco Molaro.
Ebbene, il nuovo Difensore dell'avv. Francesco Molaro ha ritenuto rituale la notifica della sentenza di primo grado, e senz'altro idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare.
Significativamente l'appello è stato proposto con la citazione notificata il 6 Aprile 2023
(senza che sia stata avanzata alcuna doglianza sulla ritualità della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 7 Marzo 2023).
Pertanto, non può trovare accoglimento il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la doglianza per la mancata declaratoria di interruzione del giudizio di primo grado.
7 Con il secondo motivo di appello, l'avv. Francesco Molaro sostiene che non vi sarebbe alcun nesso eziologico tra la sua condotta professionale e l'esito negativo, per del Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Marigliano.
In via preliminare, si impone una precisazione: è in atti la sentenza del Giudice di pace di
Marigliano n. 911/16, pubblicata il 15 Febbraio 2016, e già sopra citata.
La sentenza non è corredata di attestazione di passaggio in giudicato;
in ogni caso, nel presente giudizio, sia l'avv. Francesco Molaro che (sia pure fermi sulle Controparte_1
rispettive e contrastanti posizioni) sono concordi sulla circostanza, per cui la pronuncia del
Giudice di pace è divenuta irrevocabile, per mancata impugnazione.
Ciò premesso, neanche questo secondo motivo può trovare accoglimento.
L'omessa costituzione in giudizio – pur in presenza di una mandato all'uopo conferito da
– integra un inequivoco inadempimento del mandato difensivo, Controparte_1
espressamente contemplato dal Codice Deontologico Forense.
Appunto, l'art. 26 del suddetto Codice sanziona, tra le altre cose, il mancato compimento di atti inerenti al mandato.
In punto di diritto, si è affermato in giurisprudenza il seguente principio: la declaratoria di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività, se la stessa fosse stata diligentemente svolta (Cass. civ., n. 17414/19).
Vale a dire, ai fini dell'affermazione di responsabilità del professionista intellettuale, si delinea la sufficienza di una significativa probabilità, senza necessità della certezza dell'esito favorevole.
In ogni caso – nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – si impone la considerazione circa l'incontestata inadempienza dell'avv. Francesco Molaro, alla luce della mancata costituzione nel giudizio risarcitorio, promosso da Controparte_3
Il Giudice di pace di Marigliano – chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria di
[...]
– non ha potuto valutare in alcun modo le ragioni di (appunto, la CP_3 Controparte_1
valutazione è stata preclusa dalla mancata costituzione in giudizio).
8 In modo del tutto condivisibile, il G.M. di Nola ha evidenziato il carattere penalizzante della contumacia della anche in sede di operazioni peritali dinanzi al consulente tecnico CP_1
di ufficio.
E' d'uopo aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale: in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, in caso di inadempimento dell'incarico, è senz'altro configurabile un danno da perdita di chances;
ebbene, ai fini dell'accertamento del danno, il danneggiato ha l'onere di provare non già la perdita del risultato, bensì soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo (Cass. civ., n. 3284/24).
Certamente la mancata costituzione ha precluso ogni possibilità che la versione dei fatti proveniente dalla trovasse accoglimento (anche parziale). CP_1
Quindi non può revocarsi in dubbio la sussistenza del danno, ed altresì la sussistenza del nesso causale tra l'inadempienza dell'avvocato Molaro ed il danno patito da Controparte_1
Nell'atto di gravame l'avv. Molaro ha anche evidenziato l'inutilità ed irrilevanza della costituzione in giudizio di Infatti il professionista sostiene come fosse Controparte_1
inevitabile la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni, essendo schiaccianti i profili di responsabilità a carico di Controparte_1
Invero, nella comparsa di costituzione in primo grado l'avv. Francesco Molaro aveva posto l'accento sulla circostanza della sopraggiunta revoca del mandato.
Pertanto, emerge la complessiva contraddittorietà delle difese svolte dall'avv. Molaro nel presente giudizio (peraltro, in primo grado si è accertato come la revoca, da parte della sia intervenuta soltanto dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di CP_1
Marigliano).
Fin dal primo grado, l'avv. Francesco Molaro ha anche sostenuto la seguente tesi: vale a dire, fin dal primo colloquio aveva rappresentato all'assistita la fondamentale Controparte_1
importanza della partecipazione al giudizio della OM SARA SpA, assicuratrice del
Condominio, affinchè la fosse manlevata dalla succitata OM. CP_1
Come risulta dalla sentenza del Giudice di pace n. 911/16, l'attore ha Controparte_3
convenuto direttamente in giudizio non soltanto ma anche SARA SpA, Controparte_1
assicuratrice del Condominio.
9 Orbene, il Giudice di pace in sentenza ha dichiarato l'assenza di responsabilità della OM SARA;
infatti le infiltrazioni d'acqua erano riconducibili all'esclusiva responsabilità di senza alcun coinvolgimento del assicurato Controparte_1 CP_5
dalla suddetta SARA SpA.
Dunque, risalta ulteriormente l'infondatezza della tesi espressa dall'avv. Francesco Molaro in primo grado, circa la possibilità per la di essere manlevata dall'assicuratrice del CP_1
CP_5
In definitiva, si impone la conferma della statuizione del primo Giudice, di condanna al risarcimento danni, per responsabilità professionale, a carico dell'avv. Francesco Molaro, ed in favore di Controparte_1
Correttamente il Tribunale di Nola ha osservato come l'accoglimento della domanda risarcitoria attorea determini il rigetto della domanda riconvenzionale dell'avv. Molaro
(domanda, avente ad oggetto il compenso per l'attività professionale svolta, fino al momento della revoca del mandato).
Quindi, l'interposto gravame non può trovare accoglimento, neanche con riferimento all'ulteriore richiesta di riconoscimento del compenso per l'attività professionale svolta
(appunto, è assorbente l'affermata responsabilità da inadempimento).
A questo punto, osserva il Collegio come l'appellante non abbia mosso alcuna specifica doglianza, inerente al quantum debeatur (e cioè avente ad oggetto l'importo di euro 4.301,78, liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento danni).
In definitiva l'appello dell'avv. Francesco Molaro (proposto nei confronti di CP_1
deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata
[...]
sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sulle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra l'avv. Francesco Molaro e le Controparte_1 spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'impugnante avv.
Molaro; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
10 Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 4.301,78, riconosciuto dal Tribunale
a titolo di risarcimento danni.
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Dunque, a titolo di compenso professionale si liquida l'importo di euro 2.186,50.
In particolare, si è valutato anche il compenso per la fase istruttoria, oltre ai compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (considerato che, nel presente grado, si è anche svolta attività istruttoria, con riferimento alla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, come da ordinanza collegiale pubblicata il 27 Novembre 2023).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore dell'avv. Arturo d'Albero,
Difensore di Controparte_1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'avv. Francesco Molaro e la OM
, risulta opportuna l'integrale compensazione, tra queste parti, delle spese Controparte_2
del presente grado.
Infatti, il professionista non ha in alcun modo impugnato il capo della sentenza di primo grado, con il quale era stata rigettata la subordinata domanda di manleva, avanzata dall'avv.
Francesco Molaro nei confronti di (in altri termini, sul punto la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Nola n. 465/23 è già divenuta irrevocabile).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante avv. Francesco Molaro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Francesco Molaro nei confronti di (appello notificato Controparte_1
anche alla OM ), avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. Controparte_2
465/23, pubblicata il 20 Febbraio 2023 e notificata il 7 Marzo 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'avv. Francesco Molaro al pagamento delle spese del presente grado in favore di – spese che liquida in euro 2.186,50 (duemilacentoottantasei/50) per Controparte_1
11 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo d'Albero;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra l'avv. Francesco Molaro
e ; Controparte_2
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante avv. Francesco Molaro) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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