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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2464 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso, dagli avv.ti Luciano Monaco e Parte_1
Rosario D'Agostino ed elettivamente domiciliato in Nereto, via Vittorio Veneto n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicola Paolo Rossetti, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
e in persona del legale rappresentante CP Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Fulvia Cristofari ed elettivamente domiciliati in Giulianova, via Parini Pal. E, Int. 3, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti e contro
Controparte_3 convenuto e contro pagina 1 di 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_4 dall'avv. Renato Egidi ed elettivamente domiciliata in Ancona, via Barilari n.37, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto nonché contro
Controparte_5 terzo chiamato, contumace
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale di TERAMO adito, in persona del G.E., dott.
FANESI disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda.
-Considerato che la compagnia ha risarcito in parte con in concorso di colpa CP_2 il danno provocato dal proprio assicurato accogliere per la parte CP restante la presente domanda e previa la declaratoria di responsabilità degli altri corresponsabili, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e pertanto condannare la Compagnia in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_6 sig. in persona del suo legale rapp.te p.t. nonché Controparte_7 CP_5
oggi gli stessi in solido al risarcimento Controparte_8 Controparte_9 di tutti i danni subiti dall'autobus di proprietà dell'attore a seguito dell'incidente de quo, che si quantificano € 24.000,00(euroventiquattromila/00), oltre alla rivalutazione della moneta ed agli interessi legali dal dì del sinistro, o in quella somma maggiore che dovesse risultare in seguito alle risultanze dell'attività istruttorie.
-In conformità della sentenza resa dal Tribunale Penale di Teramo R.G. DIB. 30081/2011,
R.G. Sentenza N. 1414/2013 nonché la Sentenza resa dal Tribunale di Roma settore Civile
n. 23278/2013 sezione XII.
- Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali ed onorari di giudizio compreso le spese generali del 15% con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
Con più ampia salvezza di aggiungere e variare”;
pagina 2 di 16 per parte convenuta e : “reietta ogni diversa istanza, CP Controparte_2 eccezione e deduzione, Piaccia all'On.le Giudice adito:
1) dichiarare cessata la materia del contendere tra il sig. , il sig. Parte_1 CP
e la (ora , in forza della rinuncia
[...] Controparte_2 Controparte_10 all'azione da parte del primo nei loro confronti, per le ragioni esposte in narrativa o, comunque, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dei predetti convenuti;
2) compensare le spese di lite tra l'attore, e (ora CP Controparte_2
. CP0 CP_2
per parte convenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, CP_4 respingere in quanto infondata in fatto e diritto ogni domanda svolta da
contro
Parte_1
e Con vittoria di spese e compenso professionale”. Controparte_3 CP_4 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1 proprietario dell'autobus marca MAN modello EULAS AURA tg. DC209SJ, conveniva in giudizio GJ , e per ivi CP Controparte_2 Controparte_3 CP_4 sentirli condannare al risarcimento del danno subito dal predetto mezzo, quantificato in €
24.000, nell'incidente occorso in data 23.06.2007, alle ore 10.30 circa, sull'autostrada A14 in prossimità dello svincolo di Pineto.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 23.06.2007, sull'autostrada A/14, all'altezza dello svincolo di Pineto, Contro l'autobus marca modello EULAS AURA tg. DC209SJ, di proprietà e condotto dall'attore, veniva coinvolto in un incidente multiplo;
- che il predetto veicolo viaggiava a velocità moderata in direzione sud quando, giunto all'altezza dello svincolo autostradale per Pineto, l'autovettura che lo precedeva, marca
TOYOTA tg. AJ361KY, di proprietà di assicurata con la compagnia CP
MILANO Ass.ni, improvvisamente rallentava quasi a fermarsi, nonostante la corsia fosse pagina 3 di 16 priva di ostacoli;
- che l'autobus riusciva a frenare e ad evitare la collisione, ma veniva tamponato dalla
, tg. DE681RT, di proprietà di e condotta da 12 Controparte_3
assicurata per la RC auto con la Compagnia RAS Ass.ni Spa;
CP3
- che l'autobus subiva danni sia alla parte posteriore che a quella anteriore, quantificati in €
24.000,00, mentre si verificava il decesso della conducente dell'auto e 12 della minore , trasportata a bordo di tale ultimo mezzo;
Persona_1
- che la responsabilità del sinistro era da attribuire al conducente della TOYOTA tg.
AJ361KY che si rendeva colpevole d'imperizia, imprudenza, negligenza ed incuranza delle regole che disciplinano la circolazione stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale CP_4 compagnia assicuratrice del mezzo tg. DE681RT, di proprietà di 12
, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. Controparte_3
In particolare, la convenuta esponeva in sintesi:
- che la responsabilità del sinistro era addebitabile a e Controparte_14 [...]
eventualmente in concorso con conducente della Toyota Per_2 Persona_3
Tg.AJ361KY (di proprietà del convenuto ed assicurata , come CP CP_2 emergeva dalla sentenza del Tribunale Penale di Teramo n. 1414/2013, divenuta irrevocabile in data 18.10.2014;
- che dalla sentenza e dagli atti di indagine risultava che l'impatto fra la e l'autobus CP2 del era stato provocato esclusivamente dall'urto violentissimo causato Pt_1 dall'autoarticolato composto dal trattore stradale Iveco tg. CB605 e dal semirimorchio
Miele tg. AQ005401, di proprietà della condotto da , Controparte_5 Controparte_14 il quale, mentre la stava frenando ed era in procinto di fermarsi, la tamponava CP2 mandandola contro il mezzo attoreo;
- che dagli atti risultava, altresì, che, nelle sopra descritte circostanze, sopraggiungeva l'autoarticolato composto dal trattore stradale Volvo tg. IRI4937 (targa iraniana) e dal semirimorchio “Trailer” tg. IRI4938, di proprietà della Controparte_15
con sede in Teheran e condotto da che, a causa
[...] Persona_4 della eccessiva velocità, urtava a sua volta l'Iveco del sospingendolo CP4
pagina 4 di 16 ulteriormente in avanti contro la che veniva nuovamente scaraventata contro CP2
l'autobus sino ad accartocciarsi;
- che la sentenza di condanna veniva emessa solo nei confronti dell' poiché Per_4
definiva la sua posizione optando per il giudizio abbreviato, mentre Controparte_16 era assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; Persona_3
- che nessuna responsabilità poteva essere addebitata al per i danni subiti da parte CP_3 attrice.
Nessuno si costituiva per Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa del terzo formulata da parte Controparte_5 attrice all'udienza del 4.12.2018, nessuno si costituiva per la citata società che veniva dichiarata contumace;
non veniva, invece, autorizzata la chiamata la chiamata in causa del terzo , oggi , in quanto tardiva. CP_8 Controparte_9
Successivamente si costituivano in giudizio e i CP Controparte_17 quali chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione con la parte attrice.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u., giungeva all'udienza del 19.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 ritualmente evocato in giudizio, non è comparso né si costituito.
Venendo al merito, in primo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra l'attore e i convenuti e in ragione della CP Controparte_17 rinuncia all'azione nei confronti di questi ultimi, con dichiarazione depositata in data
17.6.2024, sottoscritta dalla parte e dal difensore, in cui si dava atto che l'attore era stato risarcito dalla compagnia assicuratrice CP_2
Com'è noto, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento pagina 5 di 16 dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, accompagnata dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a tali condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (cfr. in termini Cassazione civile sez. II,
23/07/2019, n.19845).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere fra le sopra indicate parti, considerato che queste ultime hanno espressamente dato atto dell'intervenuta rinuncia all'azione, a seguito dell'accordo intervenuto fra attore e
(doc. nn. 1,2,3 fascicolo e del successivo pagamento dell'importo CP_2 CP_2 concordato.
Passando all'esame della domanda di risarcimento formulata dall'attore nei confronti delle altre parti del giudizio, la stessa è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si andranno ad esporre.
Rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, deve darsi atto che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti: sentenza del Tribunale di Teramo (sentenza n.
1414/2013 del 12.12.2013), divenuta irrevocabile in data 18.10.2014, con cui
[...]
conducente dell'autoarticolato Volvo Tg. IRI4937 (targa iraniana), veniva Per_2 condannato per il reato di cui agli artt. 41 cpv, 589 commi 2 e 3 c.p., mentre Per_3
conducente della Toyota Tg.AJ361KY di proprietà del convenuto
[...] CP ed assicurata veniva assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c.; sentenza del CP_2
Tribunale di Roma n. 23278/2013 del 29.10.2013 con cui Persona_3 CP
, e le rispettive compagnie Persona_4 Controparte_14 Controparte_5 assicurative venivano condannati in solido al risarcimento del danno subito, tra gli altri, da
. Controparte_3
Dalla citata sentenza penale emerge quanto segue: “le risultanze dell'espletata istruzione dibattimentale hanno consentito di collocare negli istanti immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro la condotta tenuta dall'imputato il quale alla Per_3 guida dell'autovettura Toyota targata AJ361KY (di proprietà dello zio , nel CP percorrere il tratto di autostrada in questione, in direzione Sud – impegnando la corsia di destra e precedendo l'autobus condotto dal in essere una repentina CP8
pagina 6 di 16 manovra di rallentamento fino a fermarsi nella predetta corsia. Tale condotta costringeva il a porre in essere una frenata che si rivelava idonea ad evitare il tamponamento Pt_1 tra i due veicoli…Analoga manovra di rallentamento e di frenata veniva posta in essere dalla alla guida dell'autovettura ; manovra che molto CP3 12 probabilmente si sarebbe rivelata anch'essa idonea ad evitare (o comunque ad attenuare le potenziali conseguenze lesive) il tamponamento dell'autobus del ma che Pt_1 purtroppo veniva completamente neutralizzata nella sua efficacia da comportamento gravemente imprudente tenuto dal il quale alla guida dell'autoarticolato CP4
Iveco non riusciva (nonostante una frenata di 37 m) ad arrestare la marcia a causa della velocità eccessiva e del mancato rispetto della distanza di sicurezza dalla predetta autovettura che lo precedeva, finendo per tamponarla in modo violento, tanto da spingerla in avanti per circa 15 metri fino a schiacciarla contro la parte posteriore dell'autobus già fermo sulla stessa corsia di marcia. Pressoché contestualmente a tale primo tamponamento sopraggiungeva l'autoarticolato Volvo condotto dall'odierno imputato il quale a sua volta non riusciva ad evitare l'impatto violento con il veicolo che Per_2 lo precedeva, causando l'ulteriore ed indiretta compressione dell'autovettura condotta dalla tra la parte posteriore dell'autobus e la parte anteriore dell'autoarticolato CP3 condotto dal da cui derivava l'atroce decesso della stessa e della CP4 CP3 figlioletta ”. Per_1
In punto di individuazione dei soggetti responsabili dell'evento, il predetto provvedimento rilevava come il quadro probatorio emerso all'esito del contraddittorio dibattimentale avesse lasciato irrisolto il ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un'effettiva condotta di guida imprudente da parte dell con conseguente Per_3 riconducibilità della causa del sinistro mortale “in via esclusiva ad una fatale sinergia comportamentale gravemente colposa addebitabile al e all . In CP4 Per_2 particolare, il Tribunale riteneva accertato che “l' oneva in essere una condotta Per_2 di guida gravemente colposa non riuscendo ad arrestare la marcia dell'autoarticolato in ragione della velocità eccessiva”, evidenziando come il fattore concausale insito nella condotta dell “trova definitivo riscontro proprio nel sopra evidenziato mancato Per_2 tamponamento dell'autovettura condotta dall da parte dell'autobus condotto dal Per_3
pagina 7 di 16 circostanza quest'ultima che trova ragionevole spiegazione logica nel fatto che - Pt_1 pur in presenza di un repentino rallentamento ed improvviso arresto del veicolo dell il a differenza dell non procedeva, in quel momento, a Per_3 Pt_1 Per_2 velocità eccessiva ed inadeguata in rapporto alle condizioni del traffico e, soprattutto, manteneva la prescritta distanza di sicurezza”.
Analoga ricostruzione risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma, che, quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, ha affermato: “non può dubitarsi che i conducenti dei tre veicoli (Toyota, autoarticolato Iveco e autoarticolato Volvo) abbiano contribuito oggettivamente a provocare l'evento lesivo”, il primo creando una gravissima turbativa determinata dal rallentamento della marcia mentre utilizzava il telefono cellulare,
i secondi non rispettando la distanza di sicurezza e tenendo una velocità elevata, così provocando ciascuno un violentissimo impatto con il mezzo che lo precedeva.
Il Tribunale, quindi, ha concluso ritenendo che “nessun elemento è stato infine acquisito in ordine ad un qualsivoglia contributo causale della vittima, conducente del veicolo , nella produzione del sinistro” e che l'incidente era stato determinato da CP2
“un concorso paritetico di fattori causali da identificarsi nelle condotte di guida, sopra descritte, tutte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo ciascuna di tali condotte rappresentato un antecedente necessario dotato di pari efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La descritta dinamica trova conferma negli accertamenti urgenti eseguiti nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Stradale di Pescara, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai soggetti coinvolti nell'incidente (cfr. documentazione depositata in data 5.11.2021 dalla convenuta ). CP_4
Tanto considerato, va osservato che, alla luce dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, “ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del
pagina 8 di 16 concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (cfr. Cass. n. 2426 del 25/01/2024).
Va poi precisato che“il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti,
e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale”, ma le stesse risulteranno sufficienti a formare il convincimento del giudice solo allorché la suddetta “valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr. Cass. n. 20335/04). Si osserva, infatti, che“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr.
Cass. 1593/2017, Cass. 22580/2018).
Orbene, in applicazione dei sopra esposti principi, nessun addebito in relazione alla causazione dell'evento può essere formulato nei confronti della conducente della . CP2
Giova precisare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, a differenza del caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta in cui l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, “trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
07/06/2024, n.15923).
Nella specie, alla luce del contenuto dei citati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, del rapporto della Polizia stradale relativo all'incidente, delle rappresentazioni fotografiche ivi contenute, dei rilievi compiuti sui luoghi e sui danni subiti dai mezzi pagina 9 di 16 coinvolti (da cui si evince che il veicolo risultava completamente distrutto da CP2 compressione) deve ritenersi integrata la prova liberatoria in capo alla conducente della
, di proprietà del convenuto assicurata con CP2 CP_3 CP_4
Dal compendio probatorio in atti risulta, infatti, che la a fronte del CP3 rallentamento dei veicoli che procedevano davanti alla vettura da lei condotta
(segnatamente Toyota e autobus condotto dall'attore), eseguiva una manovra di rallentamento e di frenata, quando dapprima veniva urtata violentemente dall'autoarticolato
Iveco, che schiacciava l'automobile contro la parte posteriore dell'autobus, e successivamente subiva un'ulteriore indiretta compressione, tra la parte posteriore dell'autobus e la parte anteriore dell'autoarticolato, a causa dell'impatto tra l'Iveco e l'autoarticolato Volvo che sopraggiungeva e non riusciva ad evitare il veicolo che lo precedeva.
Peraltro, come detto, la sentenza penale ha espressamente ritenuto che la manovra posta in essere dalla vittima del sinistro “molto probabilmente si sarebbe rivelata anch'essa idonea ad evitare (o comunque ad attenuare le potenziali conseguenze lesive) il tamponamento dell'autobus del ma che purtroppo veniva completamente Pt_1 neutralizzata nella sua efficacia da comportamento gravemente imprudente tenuto dal
, che era alla guida dell'autoarticolato Iveco. CP4
Dalle sopra riferite circostanze, è evidente che la non ha tenuto nessun CP3 comportamento imprudente, negligente e imperito né violativo della distanza di sicurezza, avendo al contrario la stessa tentato di far il possibile per evitare il danno, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti del proprietario della predetta autovettura (convenuto e della relativa compagnia Controparte_3 assicurativa CP_4
Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento proposta nei confronti di quale società proprietaria dell'autoarticolato Iveco, condotto da Controparte_5 [...]
CP4
Dalle risultanze documentali in atti è emerso che, nel tamponamento a catena per cui è causa, la velocità del mezzo di proprietà della società convenuta, sebbene contenuta entro i limiti consentiti, non era adeguata alle circostanze, non essendo stato l'autista in pagina 10 di 16 grado di arrestare il veicolo entro i limiti del proprio campo di visibilità (cfr. sentenza del
Tribunale di Roma n. 23278/2013 del 29.10.2013), e che le tracce di frenata ben marcate, della lunghezza di 37 metri ciascuna e parallele all'asse stradale, impresse sul piano dal citato autoveicolo, evidenziavano il mancato rispetto della distanza di sicurezza (cfr.
Rapporto polizia stradale).
Nessun addebito può, invece, essere contestato all'attore, in quanto, per come acclarato dalle medesime risultanze istruttorie, mentre si trovava alla guida dell'autobus Contr
avvedutosi del rallentamento posto in essere dal conducente della Toyota di proprietà dell'odierno convenuto effettuava una frenata che consentiva di evitare il CP9 tamponamento con detto veicolo, colpendolo solo successivamente “di rimbalzo”.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi la corresponsabilità del conducente del citato mezzo e, per esso, del proprietario dello stesso nella causazione del sinistro e dei danni subiti dall'attore.
Tanto chiarito in punto di responsabilità, in ordine al quantum risarcitorio, deve darsi atto che nel presente procedimento è stata espletata c.t.u. (che viene completamente condivisa da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni) che ha permesso di accertare la tipologia di danni subiti dal veicolo, il nesso eziologico con l'incidente per cui è causa ed i costi complessivi necessari per le operazioni di ripristino pari a € 13.081,11.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse alla relazione, si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u., che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate,
pagina 11 di 16 restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16; Cass. sentenza n. 10222/2009). Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p.
Orbene, ai fini della specifica quantificazione della somma dovuta dal terzo chiamato a titolo risarcitorio deve tenersi conto dell'intervenuta Controparte_5 transazione fra attore e convenuti e Controparte_2 CP9
A tale riguardo, occorre considerare il contenuto degli artt. 1304 e 1311 c.c., che regolano gli effetti della transazione parziale.
L'art. 1304 comma 1 c.c. dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, tale norma si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (cfr. Sezioni Unite 30 dicembre 2011, n. 30174).
Da tale pronuncia (più volte ribadita da altre successive) deriva che, nel caso di transazioneparziale, nessun margine di approfittamento può sussistere a favore degli altri debitori.
L'art. 1311 c.c., poi, stabilisce che la transazione parziale ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il vincolo della solidarietà tra i condebitori;
la transazione parziale, infatti, essendo tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Ordinanza 3 marzo 2022, n. 7094), in quanto, se il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l'effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile pagina 12 di 16 approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero (cfr. Cass. civile sez. III, 25/01/2024, n.2426).
La Cassazione, inoltre, ha precisato che se la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, “occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, n.23418).
In applicazione dei sopra esposti principi, nel caso specifico, deve dapprima valutarsi la natura dell'accordo transattivo concluso.
Invero, dalla stesse dichiarazioni delle parti, è evidente che la transazione intervenuta nel presente procedimento era diretta ad estinguere il debito solo di alcuni dei C condebitori solidali ( , e , permanendo la responsabilità degli CP_20 CP altri per la differenza rispetto al debito originario.
In secondo luogo, considerato che il condebitore che ha transatto ha versato una somma superiore alla sua quota ideale di debito e che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/10/2014,
n.22231).
In conclusione, la società deve essere condannata al pagamento Controparte_5 della somma di € 3.081,11 nei confronti di . Parte_1
Deve, inoltre, riconoscersi all'attore anche il cd. lucro cessante. In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe pagina 13 di 16 determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 3.081,11), devalutato all'epoca del fatto (23.6.2007) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat
Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663,
Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti fra attore, e osserva CP_2 CP il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483;
pagina 14 di 16 Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734). Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le citate parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso in sede di comparsa conclusionale depositata dai convenuti.
Nei rapporti fra attore e le spese di lite seguono la soccombenza del CP_4 primo e si liquidano come in dispositivo, mentre nei rapporti fra attore e Controparte_3 nulla deve essere disposto sulle spese, in ragione della contumacia di quest'ultimo.
Nei rapporti fra attore e le spese di lite seguono la soccombenza Controparte_5 del secondo e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido, essendo stata la c.t.u. espletata nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g.
2464/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere fra attore, e CP Controparte_2
[...]
- rigetta la domanda proposta nei confronti di e Controparte_3 CP_4
- accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_5 condanna quest'ultima al pagamento, nei confronti di , della somma di € Parte_1
3.081,11, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra attore, e;
Parte_2 Controparte_2
- condanna a corrispondere ad a titolo di rimborso delle Parte_1 CP_4 spese di giudizio, la somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_3
pagina 15 di 16 - condanna a corrispondere all'attore, a titolo di rimborso delle spese di Controparte_5 giudizio, la somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo a tutte le parti in solido tra loro.
Teramo, 2.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2464 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso, dagli avv.ti Luciano Monaco e Parte_1
Rosario D'Agostino ed elettivamente domiciliato in Nereto, via Vittorio Veneto n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicola Paolo Rossetti, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
e in persona del legale rappresentante CP Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Fulvia Cristofari ed elettivamente domiciliati in Giulianova, via Parini Pal. E, Int. 3, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti e contro
Controparte_3 convenuto e contro pagina 1 di 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_4 dall'avv. Renato Egidi ed elettivamente domiciliata in Ancona, via Barilari n.37, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto nonché contro
Controparte_5 terzo chiamato, contumace
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale di TERAMO adito, in persona del G.E., dott.
FANESI disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda.
-Considerato che la compagnia ha risarcito in parte con in concorso di colpa CP_2 il danno provocato dal proprio assicurato accogliere per la parte CP restante la presente domanda e previa la declaratoria di responsabilità degli altri corresponsabili, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e pertanto condannare la Compagnia in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_6 sig. in persona del suo legale rapp.te p.t. nonché Controparte_7 CP_5
oggi gli stessi in solido al risarcimento Controparte_8 Controparte_9 di tutti i danni subiti dall'autobus di proprietà dell'attore a seguito dell'incidente de quo, che si quantificano € 24.000,00(euroventiquattromila/00), oltre alla rivalutazione della moneta ed agli interessi legali dal dì del sinistro, o in quella somma maggiore che dovesse risultare in seguito alle risultanze dell'attività istruttorie.
-In conformità della sentenza resa dal Tribunale Penale di Teramo R.G. DIB. 30081/2011,
R.G. Sentenza N. 1414/2013 nonché la Sentenza resa dal Tribunale di Roma settore Civile
n. 23278/2013 sezione XII.
- Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali ed onorari di giudizio compreso le spese generali del 15% con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
Con più ampia salvezza di aggiungere e variare”;
pagina 2 di 16 per parte convenuta e : “reietta ogni diversa istanza, CP Controparte_2 eccezione e deduzione, Piaccia all'On.le Giudice adito:
1) dichiarare cessata la materia del contendere tra il sig. , il sig. Parte_1 CP
e la (ora , in forza della rinuncia
[...] Controparte_2 Controparte_10 all'azione da parte del primo nei loro confronti, per le ragioni esposte in narrativa o, comunque, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dei predetti convenuti;
2) compensare le spese di lite tra l'attore, e (ora CP Controparte_2
. CP0 CP_2
per parte convenuta “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, CP_4 respingere in quanto infondata in fatto e diritto ogni domanda svolta da
contro
Parte_1
e Con vittoria di spese e compenso professionale”. Controparte_3 CP_4 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1 proprietario dell'autobus marca MAN modello EULAS AURA tg. DC209SJ, conveniva in giudizio GJ , e per ivi CP Controparte_2 Controparte_3 CP_4 sentirli condannare al risarcimento del danno subito dal predetto mezzo, quantificato in €
24.000, nell'incidente occorso in data 23.06.2007, alle ore 10.30 circa, sull'autostrada A14 in prossimità dello svincolo di Pineto.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 23.06.2007, sull'autostrada A/14, all'altezza dello svincolo di Pineto, Contro l'autobus marca modello EULAS AURA tg. DC209SJ, di proprietà e condotto dall'attore, veniva coinvolto in un incidente multiplo;
- che il predetto veicolo viaggiava a velocità moderata in direzione sud quando, giunto all'altezza dello svincolo autostradale per Pineto, l'autovettura che lo precedeva, marca
TOYOTA tg. AJ361KY, di proprietà di assicurata con la compagnia CP
MILANO Ass.ni, improvvisamente rallentava quasi a fermarsi, nonostante la corsia fosse pagina 3 di 16 priva di ostacoli;
- che l'autobus riusciva a frenare e ad evitare la collisione, ma veniva tamponato dalla
, tg. DE681RT, di proprietà di e condotta da 12 Controparte_3
assicurata per la RC auto con la Compagnia RAS Ass.ni Spa;
CP3
- che l'autobus subiva danni sia alla parte posteriore che a quella anteriore, quantificati in €
24.000,00, mentre si verificava il decesso della conducente dell'auto e 12 della minore , trasportata a bordo di tale ultimo mezzo;
Persona_1
- che la responsabilità del sinistro era da attribuire al conducente della TOYOTA tg.
AJ361KY che si rendeva colpevole d'imperizia, imprudenza, negligenza ed incuranza delle regole che disciplinano la circolazione stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale CP_4 compagnia assicuratrice del mezzo tg. DE681RT, di proprietà di 12
, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. Controparte_3
In particolare, la convenuta esponeva in sintesi:
- che la responsabilità del sinistro era addebitabile a e Controparte_14 [...]
eventualmente in concorso con conducente della Toyota Per_2 Persona_3
Tg.AJ361KY (di proprietà del convenuto ed assicurata , come CP CP_2 emergeva dalla sentenza del Tribunale Penale di Teramo n. 1414/2013, divenuta irrevocabile in data 18.10.2014;
- che dalla sentenza e dagli atti di indagine risultava che l'impatto fra la e l'autobus CP2 del era stato provocato esclusivamente dall'urto violentissimo causato Pt_1 dall'autoarticolato composto dal trattore stradale Iveco tg. CB605 e dal semirimorchio
Miele tg. AQ005401, di proprietà della condotto da , Controparte_5 Controparte_14 il quale, mentre la stava frenando ed era in procinto di fermarsi, la tamponava CP2 mandandola contro il mezzo attoreo;
- che dagli atti risultava, altresì, che, nelle sopra descritte circostanze, sopraggiungeva l'autoarticolato composto dal trattore stradale Volvo tg. IRI4937 (targa iraniana) e dal semirimorchio “Trailer” tg. IRI4938, di proprietà della Controparte_15
con sede in Teheran e condotto da che, a causa
[...] Persona_4 della eccessiva velocità, urtava a sua volta l'Iveco del sospingendolo CP4
pagina 4 di 16 ulteriormente in avanti contro la che veniva nuovamente scaraventata contro CP2
l'autobus sino ad accartocciarsi;
- che la sentenza di condanna veniva emessa solo nei confronti dell' poiché Per_4
definiva la sua posizione optando per il giudizio abbreviato, mentre Controparte_16 era assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; Persona_3
- che nessuna responsabilità poteva essere addebitata al per i danni subiti da parte CP_3 attrice.
Nessuno si costituiva per Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa del terzo formulata da parte Controparte_5 attrice all'udienza del 4.12.2018, nessuno si costituiva per la citata società che veniva dichiarata contumace;
non veniva, invece, autorizzata la chiamata la chiamata in causa del terzo , oggi , in quanto tardiva. CP_8 Controparte_9
Successivamente si costituivano in giudizio e i CP Controparte_17 quali chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione con la parte attrice.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u., giungeva all'udienza del 19.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 ritualmente evocato in giudizio, non è comparso né si costituito.
Venendo al merito, in primo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra l'attore e i convenuti e in ragione della CP Controparte_17 rinuncia all'azione nei confronti di questi ultimi, con dichiarazione depositata in data
17.6.2024, sottoscritta dalla parte e dal difensore, in cui si dava atto che l'attore era stato risarcito dalla compagnia assicuratrice CP_2
Com'è noto, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento pagina 5 di 16 dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, accompagnata dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a tali condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (cfr. in termini Cassazione civile sez. II,
23/07/2019, n.19845).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere fra le sopra indicate parti, considerato che queste ultime hanno espressamente dato atto dell'intervenuta rinuncia all'azione, a seguito dell'accordo intervenuto fra attore e
(doc. nn. 1,2,3 fascicolo e del successivo pagamento dell'importo CP_2 CP_2 concordato.
Passando all'esame della domanda di risarcimento formulata dall'attore nei confronti delle altre parti del giudizio, la stessa è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si andranno ad esporre.
Rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, deve darsi atto che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti: sentenza del Tribunale di Teramo (sentenza n.
1414/2013 del 12.12.2013), divenuta irrevocabile in data 18.10.2014, con cui
[...]
conducente dell'autoarticolato Volvo Tg. IRI4937 (targa iraniana), veniva Per_2 condannato per il reato di cui agli artt. 41 cpv, 589 commi 2 e 3 c.p., mentre Per_3
conducente della Toyota Tg.AJ361KY di proprietà del convenuto
[...] CP ed assicurata veniva assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.c.; sentenza del CP_2
Tribunale di Roma n. 23278/2013 del 29.10.2013 con cui Persona_3 CP
, e le rispettive compagnie Persona_4 Controparte_14 Controparte_5 assicurative venivano condannati in solido al risarcimento del danno subito, tra gli altri, da
. Controparte_3
Dalla citata sentenza penale emerge quanto segue: “le risultanze dell'espletata istruzione dibattimentale hanno consentito di collocare negli istanti immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro la condotta tenuta dall'imputato il quale alla Per_3 guida dell'autovettura Toyota targata AJ361KY (di proprietà dello zio , nel CP percorrere il tratto di autostrada in questione, in direzione Sud – impegnando la corsia di destra e precedendo l'autobus condotto dal in essere una repentina CP8
pagina 6 di 16 manovra di rallentamento fino a fermarsi nella predetta corsia. Tale condotta costringeva il a porre in essere una frenata che si rivelava idonea ad evitare il tamponamento Pt_1 tra i due veicoli…Analoga manovra di rallentamento e di frenata veniva posta in essere dalla alla guida dell'autovettura ; manovra che molto CP3 12 probabilmente si sarebbe rivelata anch'essa idonea ad evitare (o comunque ad attenuare le potenziali conseguenze lesive) il tamponamento dell'autobus del ma che Pt_1 purtroppo veniva completamente neutralizzata nella sua efficacia da comportamento gravemente imprudente tenuto dal il quale alla guida dell'autoarticolato CP4
Iveco non riusciva (nonostante una frenata di 37 m) ad arrestare la marcia a causa della velocità eccessiva e del mancato rispetto della distanza di sicurezza dalla predetta autovettura che lo precedeva, finendo per tamponarla in modo violento, tanto da spingerla in avanti per circa 15 metri fino a schiacciarla contro la parte posteriore dell'autobus già fermo sulla stessa corsia di marcia. Pressoché contestualmente a tale primo tamponamento sopraggiungeva l'autoarticolato Volvo condotto dall'odierno imputato il quale a sua volta non riusciva ad evitare l'impatto violento con il veicolo che Per_2 lo precedeva, causando l'ulteriore ed indiretta compressione dell'autovettura condotta dalla tra la parte posteriore dell'autobus e la parte anteriore dell'autoarticolato CP3 condotto dal da cui derivava l'atroce decesso della stessa e della CP4 CP3 figlioletta ”. Per_1
In punto di individuazione dei soggetti responsabili dell'evento, il predetto provvedimento rilevava come il quadro probatorio emerso all'esito del contraddittorio dibattimentale avesse lasciato irrisolto il ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un'effettiva condotta di guida imprudente da parte dell con conseguente Per_3 riconducibilità della causa del sinistro mortale “in via esclusiva ad una fatale sinergia comportamentale gravemente colposa addebitabile al e all . In CP4 Per_2 particolare, il Tribunale riteneva accertato che “l' oneva in essere una condotta Per_2 di guida gravemente colposa non riuscendo ad arrestare la marcia dell'autoarticolato in ragione della velocità eccessiva”, evidenziando come il fattore concausale insito nella condotta dell “trova definitivo riscontro proprio nel sopra evidenziato mancato Per_2 tamponamento dell'autovettura condotta dall da parte dell'autobus condotto dal Per_3
pagina 7 di 16 circostanza quest'ultima che trova ragionevole spiegazione logica nel fatto che - Pt_1 pur in presenza di un repentino rallentamento ed improvviso arresto del veicolo dell il a differenza dell non procedeva, in quel momento, a Per_3 Pt_1 Per_2 velocità eccessiva ed inadeguata in rapporto alle condizioni del traffico e, soprattutto, manteneva la prescritta distanza di sicurezza”.
Analoga ricostruzione risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma, che, quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, ha affermato: “non può dubitarsi che i conducenti dei tre veicoli (Toyota, autoarticolato Iveco e autoarticolato Volvo) abbiano contribuito oggettivamente a provocare l'evento lesivo”, il primo creando una gravissima turbativa determinata dal rallentamento della marcia mentre utilizzava il telefono cellulare,
i secondi non rispettando la distanza di sicurezza e tenendo una velocità elevata, così provocando ciascuno un violentissimo impatto con il mezzo che lo precedeva.
Il Tribunale, quindi, ha concluso ritenendo che “nessun elemento è stato infine acquisito in ordine ad un qualsivoglia contributo causale della vittima, conducente del veicolo , nella produzione del sinistro” e che l'incidente era stato determinato da CP2
“un concorso paritetico di fattori causali da identificarsi nelle condotte di guida, sopra descritte, tutte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo ciascuna di tali condotte rappresentato un antecedente necessario dotato di pari efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La descritta dinamica trova conferma negli accertamenti urgenti eseguiti nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Stradale di Pescara, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai soggetti coinvolti nell'incidente (cfr. documentazione depositata in data 5.11.2021 dalla convenuta ). CP_4
Tanto considerato, va osservato che, alla luce dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, “ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del
pagina 8 di 16 concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (cfr. Cass. n. 2426 del 25/01/2024).
Va poi precisato che“il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti,
e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale”, ma le stesse risulteranno sufficienti a formare il convincimento del giudice solo allorché la suddetta “valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr. Cass. n. 20335/04). Si osserva, infatti, che“nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr.
Cass. 1593/2017, Cass. 22580/2018).
Orbene, in applicazione dei sopra esposti principi, nessun addebito in relazione alla causazione dell'evento può essere formulato nei confronti della conducente della . CP2
Giova precisare che la giurisprudenza è costante nell'affermare che nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, a differenza del caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta in cui l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, “trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
07/06/2024, n.15923).
Nella specie, alla luce del contenuto dei citati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, del rapporto della Polizia stradale relativo all'incidente, delle rappresentazioni fotografiche ivi contenute, dei rilievi compiuti sui luoghi e sui danni subiti dai mezzi pagina 9 di 16 coinvolti (da cui si evince che il veicolo risultava completamente distrutto da CP2 compressione) deve ritenersi integrata la prova liberatoria in capo alla conducente della
, di proprietà del convenuto assicurata con CP2 CP_3 CP_4
Dal compendio probatorio in atti risulta, infatti, che la a fronte del CP3 rallentamento dei veicoli che procedevano davanti alla vettura da lei condotta
(segnatamente Toyota e autobus condotto dall'attore), eseguiva una manovra di rallentamento e di frenata, quando dapprima veniva urtata violentemente dall'autoarticolato
Iveco, che schiacciava l'automobile contro la parte posteriore dell'autobus, e successivamente subiva un'ulteriore indiretta compressione, tra la parte posteriore dell'autobus e la parte anteriore dell'autoarticolato, a causa dell'impatto tra l'Iveco e l'autoarticolato Volvo che sopraggiungeva e non riusciva ad evitare il veicolo che lo precedeva.
Peraltro, come detto, la sentenza penale ha espressamente ritenuto che la manovra posta in essere dalla vittima del sinistro “molto probabilmente si sarebbe rivelata anch'essa idonea ad evitare (o comunque ad attenuare le potenziali conseguenze lesive) il tamponamento dell'autobus del ma che purtroppo veniva completamente Pt_1 neutralizzata nella sua efficacia da comportamento gravemente imprudente tenuto dal
, che era alla guida dell'autoarticolato Iveco. CP4
Dalle sopra riferite circostanze, è evidente che la non ha tenuto nessun CP3 comportamento imprudente, negligente e imperito né violativo della distanza di sicurezza, avendo al contrario la stessa tentato di far il possibile per evitare il danno, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti del proprietario della predetta autovettura (convenuto e della relativa compagnia Controparte_3 assicurativa CP_4
Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento proposta nei confronti di quale società proprietaria dell'autoarticolato Iveco, condotto da Controparte_5 [...]
CP4
Dalle risultanze documentali in atti è emerso che, nel tamponamento a catena per cui è causa, la velocità del mezzo di proprietà della società convenuta, sebbene contenuta entro i limiti consentiti, non era adeguata alle circostanze, non essendo stato l'autista in pagina 10 di 16 grado di arrestare il veicolo entro i limiti del proprio campo di visibilità (cfr. sentenza del
Tribunale di Roma n. 23278/2013 del 29.10.2013), e che le tracce di frenata ben marcate, della lunghezza di 37 metri ciascuna e parallele all'asse stradale, impresse sul piano dal citato autoveicolo, evidenziavano il mancato rispetto della distanza di sicurezza (cfr.
Rapporto polizia stradale).
Nessun addebito può, invece, essere contestato all'attore, in quanto, per come acclarato dalle medesime risultanze istruttorie, mentre si trovava alla guida dell'autobus Contr
avvedutosi del rallentamento posto in essere dal conducente della Toyota di proprietà dell'odierno convenuto effettuava una frenata che consentiva di evitare il CP9 tamponamento con detto veicolo, colpendolo solo successivamente “di rimbalzo”.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi la corresponsabilità del conducente del citato mezzo e, per esso, del proprietario dello stesso nella causazione del sinistro e dei danni subiti dall'attore.
Tanto chiarito in punto di responsabilità, in ordine al quantum risarcitorio, deve darsi atto che nel presente procedimento è stata espletata c.t.u. (che viene completamente condivisa da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni) che ha permesso di accertare la tipologia di danni subiti dal veicolo, il nesso eziologico con l'incidente per cui è causa ed i costi complessivi necessari per le operazioni di ripristino pari a € 13.081,11.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse alla relazione, si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u., che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate,
pagina 11 di 16 restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16; Cass. sentenza n. 10222/2009). Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p.
Orbene, ai fini della specifica quantificazione della somma dovuta dal terzo chiamato a titolo risarcitorio deve tenersi conto dell'intervenuta Controparte_5 transazione fra attore e convenuti e Controparte_2 CP9
A tale riguardo, occorre considerare il contenuto degli artt. 1304 e 1311 c.c., che regolano gli effetti della transazione parziale.
L'art. 1304 comma 1 c.c. dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, tale norma si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (cfr. Sezioni Unite 30 dicembre 2011, n. 30174).
Da tale pronuncia (più volte ribadita da altre successive) deriva che, nel caso di transazioneparziale, nessun margine di approfittamento può sussistere a favore degli altri debitori.
L'art. 1311 c.c., poi, stabilisce che la transazione parziale ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il vincolo della solidarietà tra i condebitori;
la transazione parziale, infatti, essendo tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Ordinanza 3 marzo 2022, n. 7094), in quanto, se il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l'effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile pagina 12 di 16 approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero (cfr. Cass. civile sez. III, 25/01/2024, n.2426).
La Cassazione, inoltre, ha precisato che se la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, “occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, n.23418).
In applicazione dei sopra esposti principi, nel caso specifico, deve dapprima valutarsi la natura dell'accordo transattivo concluso.
Invero, dalla stesse dichiarazioni delle parti, è evidente che la transazione intervenuta nel presente procedimento era diretta ad estinguere il debito solo di alcuni dei C condebitori solidali ( , e , permanendo la responsabilità degli CP_20 CP altri per la differenza rispetto al debito originario.
In secondo luogo, considerato che il condebitore che ha transatto ha versato una somma superiore alla sua quota ideale di debito e che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/10/2014,
n.22231).
In conclusione, la società deve essere condannata al pagamento Controparte_5 della somma di € 3.081,11 nei confronti di . Parte_1
Deve, inoltre, riconoscersi all'attore anche il cd. lucro cessante. In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe pagina 13 di 16 determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 3.081,11), devalutato all'epoca del fatto (23.6.2007) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat
Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663,
Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti fra attore, e osserva CP_2 CP il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483;
pagina 14 di 16 Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734). Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le citate parti, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso in sede di comparsa conclusionale depositata dai convenuti.
Nei rapporti fra attore e le spese di lite seguono la soccombenza del CP_4 primo e si liquidano come in dispositivo, mentre nei rapporti fra attore e Controparte_3 nulla deve essere disposto sulle spese, in ragione della contumacia di quest'ultimo.
Nei rapporti fra attore e le spese di lite seguono la soccombenza Controparte_5 del secondo e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido, essendo stata la c.t.u. espletata nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g.
2464/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere fra attore, e CP Controparte_2
[...]
- rigetta la domanda proposta nei confronti di e Controparte_3 CP_4
- accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_5 condanna quest'ultima al pagamento, nei confronti di , della somma di € Parte_1
3.081,11, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra attore, e;
Parte_2 Controparte_2
- condanna a corrispondere ad a titolo di rimborso delle Parte_1 CP_4 spese di giudizio, la somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_3
pagina 15 di 16 - condanna a corrispondere all'attore, a titolo di rimborso delle spese di Controparte_5 giudizio, la somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. in capo a tutte le parti in solido tra loro.
Teramo, 2.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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