Articolo 193 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 192Articolo 194
Versione
15 gennaio 1976
Art. 193.
Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , ai sensi dell' articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976