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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 449/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Caserio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, premettendo di aver Controparte_1
prestato servizio in qualità di docente per il convenuto con contratti di CP_1
lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché di non aver fruito, nei predetti anni scolastici, di tutti gli spettanti periodi di ferie, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente ad erogare la predetta indennità. Ha rassegnato, quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, relativamente periodo in cui ha prestato attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze del , e per l'effetto 2) condannare il Controparte_1
convenuto al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione agli AA.SS. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari ad €
8.369,49, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la CP_1
contumacia
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolatici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo CP_1
determinato.
Pag. 2 di 23 Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
L'art. 36, comma 3, Cost. stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa.
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
Pag. 3 di 23 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica,
c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale.
Pag. 4 di 23 Ed infatti, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L. n.
95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si
Pag. 5 di 23 colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato
«contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore»
(sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno
2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un effettivo godimento Per_1
Pag. 6 di 23 delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, UL e IN ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (Cort. Cost. n. 95/2016).
Nel solco tracciato dal Giudie delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n. 13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. n.
15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la Suprema Corte, richiamando sia la
Corte Costituzionale che la normativa unionale, così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha affermato che: “4. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta
Pag. 7 di 23 dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»;
5. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
6.
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
Pag. 8 di 23 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento»
(C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente
Pag. 9 di 23 indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi
«soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.
(Cass. n. 9113/2022). E ancora “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. n.
21780/2022; Cass. n. 32807/2023).
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite;
Pag. 10 di 23 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55 e
56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma
8, D.L. n. 55/2012.
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
Pag. 11 di 23 clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto.
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto.
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento
Pag. 12 di 23 sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre,
l'art. 13, comma 15, prevedeva che “All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente CCNL triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2).
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che,
Pag. 13 di 23 secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n. 13440/2024; Cass. n.
28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” (Cass.
n. 16715/2024; Cass. n. 28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non
Pag. 14 di 23 ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024). Da ultimo, detti principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Suprema Corte, la quale, fondando la statuizione sulle medesime considerazioni e motivazioni, ha nuovamente affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
Pag. 15 di 23 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 11968/2025).
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8, D.L.
n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della Direttiva n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue:
a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 CCNL di settore, a termini del quale “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei
Pag. 16 di 23 lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”);
b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso;
c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.
d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente.
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento – atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro – devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non
Pag. 17 di 23 imputabile (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione
(Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. n.
13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del
Pag. 18 di 23 diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ciò posto e venendo, ora, all'an del diritto azionato, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il convenuto gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutti, eccetto il primo, sino al termine delle attività didattiche (30.06), nonché allegato l'inadempimento di parte datoriale, ossia la mancata fruizione delle ferie maturate in detti anni scolastici, con la conseguenza che – per i motivi già esposti e tenuto conto della già richiamata giurisprudenza in ordine al riparto degli oneri probatori, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale – sarebbe spettato al resistente dimostrare di CP_1
aver adempiuto agli obblighi sul medesimo gravanti, ossia di aver assicurato il godimento delle ferie, oppure di aver messo in condizione il dipendente di fruirne.
Di contro, parte resistente, attesa la relativa contumacia, non ha spiegato difese utili a scalfire l'impianto probatorio sopra descritto e, quindi, a fornire idonea prova di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, può dirsi acclarato che parte ricorrente ha maturato – e non utilizzato – tutti gli spettanti giorni di ferie per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Pag. 19 di 23 Acclarato l'an del diritto, occorre, ora, vagliarne il quantum.
A tal riguardo, in difetto di specifica e analitica contestazione, anche, giova ribadirlo, in virtù della contumacia di parte convenuta, non può che darsi conto ai conteggi elaborati da parte ricorrente.
Invero, parte ricorrente ha quantificato l'ammontare della invocata indennità calcolandola in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato per le annualità considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CCNL di comparto, quindi calcolato i giorni di ferie maturati, così addivenendo ad un numero di giorni 5,25 per l'a.s.
2016/2017, giorni 22,5 l'a.s. 2017/2018, giorni 21,08 per l'a.s. 2018/2019, giorni
24,88 per l'a.s. 2019/2020, giorni 24,71 per l'a.s. 2020/2021, giorni 26,57 per l'a.s.
2021/2022, giorni 26,93 per l'a.s. 2022/2023, dunque per un totale di complessivi
151,92 giorni;
di poi, ha moltiplicato per detto numero la retribuzione giornaliera lorda (sua volta determinata sulla base di quella annua, diviso per l'anno convenzionale di giorno 360). Ha cosi determinato un ammontare complessivo parti ad € 8.369,49.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.369,49,
a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
Pag. 20 di 23 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche alla luce dei plurimi arresti della giurisprudenza europea e nazionale favorevoli alle istanze di parte ricorrente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non
Pag. 21 di 23 godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
€ 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 22 di 23 Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 449/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Caserio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, premettendo di aver Controparte_1
prestato servizio in qualità di docente per il convenuto con contratti di CP_1
lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché di non aver fruito, nei predetti anni scolastici, di tutti gli spettanti periodi di ferie, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente ad erogare la predetta indennità. Ha rassegnato, quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, relativamente periodo in cui ha prestato attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze del , e per l'effetto 2) condannare il Controparte_1
convenuto al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione agli AA.SS. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari ad €
8.369,49, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la CP_1
contumacia
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolatici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo CP_1
determinato.
Pag. 2 di 23 Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
L'art. 36, comma 3, Cost. stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa.
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
Pag. 3 di 23 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica,
c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale.
Pag. 4 di 23 Ed infatti, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L. n.
95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si
Pag. 5 di 23 colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato
«contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore»
(sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno
2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un effettivo godimento Per_1
Pag. 6 di 23 delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, UL e IN ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (Cort. Cost. n. 95/2016).
Nel solco tracciato dal Giudie delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n. 13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. n.
15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la Suprema Corte, richiamando sia la
Corte Costituzionale che la normativa unionale, così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha affermato che: “4. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta
Pag. 7 di 23 dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»;
5. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
6.
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
Pag. 8 di 23 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento»
(C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente
Pag. 9 di 23 indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi
«soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.
(Cass. n. 9113/2022). E ancora “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. n.
21780/2022; Cass. n. 32807/2023).
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite;
Pag. 10 di 23 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55 e
56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma
8, D.L. n. 55/2012.
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
Pag. 11 di 23 clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto.
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto.
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento
Pag. 12 di 23 sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre,
l'art. 13, comma 15, prevedeva che “All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente CCNL triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2).
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che,
Pag. 13 di 23 secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n. 13440/2024; Cass. n.
28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” (Cass.
n. 16715/2024; Cass. n. 28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non
Pag. 14 di 23 ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024). Da ultimo, detti principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Suprema Corte, la quale, fondando la statuizione sulle medesime considerazioni e motivazioni, ha nuovamente affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
Pag. 15 di 23 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 11968/2025).
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8, D.L.
n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della Direttiva n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue:
a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 CCNL di settore, a termini del quale “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei
Pag. 16 di 23 lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”);
b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso;
c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.
d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente.
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento – atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro – devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non
Pag. 17 di 23 imputabile (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione
(Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. n.
13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del
Pag. 18 di 23 diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ciò posto e venendo, ora, all'an del diritto azionato, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il convenuto gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutti, eccetto il primo, sino al termine delle attività didattiche (30.06), nonché allegato l'inadempimento di parte datoriale, ossia la mancata fruizione delle ferie maturate in detti anni scolastici, con la conseguenza che – per i motivi già esposti e tenuto conto della già richiamata giurisprudenza in ordine al riparto degli oneri probatori, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale – sarebbe spettato al resistente dimostrare di CP_1
aver adempiuto agli obblighi sul medesimo gravanti, ossia di aver assicurato il godimento delle ferie, oppure di aver messo in condizione il dipendente di fruirne.
Di contro, parte resistente, attesa la relativa contumacia, non ha spiegato difese utili a scalfire l'impianto probatorio sopra descritto e, quindi, a fornire idonea prova di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, può dirsi acclarato che parte ricorrente ha maturato – e non utilizzato – tutti gli spettanti giorni di ferie per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Pag. 19 di 23 Acclarato l'an del diritto, occorre, ora, vagliarne il quantum.
A tal riguardo, in difetto di specifica e analitica contestazione, anche, giova ribadirlo, in virtù della contumacia di parte convenuta, non può che darsi conto ai conteggi elaborati da parte ricorrente.
Invero, parte ricorrente ha quantificato l'ammontare della invocata indennità calcolandola in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato per le annualità considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CCNL di comparto, quindi calcolato i giorni di ferie maturati, così addivenendo ad un numero di giorni 5,25 per l'a.s.
2016/2017, giorni 22,5 l'a.s. 2017/2018, giorni 21,08 per l'a.s. 2018/2019, giorni
24,88 per l'a.s. 2019/2020, giorni 24,71 per l'a.s. 2020/2021, giorni 26,57 per l'a.s.
2021/2022, giorni 26,93 per l'a.s. 2022/2023, dunque per un totale di complessivi
151,92 giorni;
di poi, ha moltiplicato per detto numero la retribuzione giornaliera lorda (sua volta determinata sulla base di quella annua, diviso per l'anno convenzionale di giorno 360). Ha cosi determinato un ammontare complessivo parti ad € 8.369,49.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.369,49,
a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
Pag. 20 di 23 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche alla luce dei plurimi arresti della giurisprudenza europea e nazionale favorevoli alle istanze di parte ricorrente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non
Pag. 21 di 23 godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
€ 8.369,49, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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