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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4901/2021
Verbale di Udienza DE giorno 13 marzo 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito DEl'udienza cartolare DE 13/03/2024 ;
Viste la nota scritta depositata dalla parte opponente contenente Parte_1 le seguenti conclusioni: “ insistendo affinchè lo Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione come formulata, nell'interesse DE sig.
avverso il decreto ingiuntivo n. 1294/ 2021 reso su ricorso di Parte_1 [...]
, e tanto previa revoca/ annullamento. Con favore di spese, diritti ed CP_1 onorari di causa, oltre accessori.”; Viste la nota scritta depositata dalla parte intervenuta Controparte_1
e per essa contenente le seguenti conclusioni: “ La Controparte_2 scrivente difesa insiste per l'accoglimento DEle rassegnate conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi DEl'art. 281 sexies
c.p.c.-
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona DEla dott.ssa Maila Casale al termine DEl'udienza cartolare di discussione DE giorno 13 marzo 2024, ha pronunziato, ai sensi DEl'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4901/2021 DE Ruolo Generale degli affari contenziosi DEl'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, nato OR DE GR ( NA ) il 21.06.1964, C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall' avv. Michele Di VI ( C.F. C.F._1 [...]
), in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
C.F. - P.IVA in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_1
persona DE legale rappresentante pro tempore, Dott. , giusta procura Controparte_4
conferita per atto Notaio (Rep. n. 70329, Racc. n. 15226, rappresentata Persona_1
e difesa, in forza di mandato su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta , dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F..
[...]
, elettivamente domiciliati come in atti C.F._3
OPPOSTO , già e per essa - giusta procura in Controparte_1 Controparte_1
data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Persona_2
Racc. n. 15678, la mandataria (già denominata Controparte_2 CP_5
) C.F. e Partita IVA in persona DE Responsabile
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari poteri di Controparte_6
rappresentanza al personale di “ giusto atto a rogito Controparte_1
Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, rappresentata e difesa, Persona_2
giusta procura DE 04.11.2022 per atto a rogito DE Notaio di Mestre, Persona_2
rep. N. 44582 e racc. n. 16957, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
, elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_3
INTERVENUTA
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2023 previo scardinamento dal ruolo DE dott. ; Controparte_7
pertanto, visto il decreto di assegnazione DE Presidente DE Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto DE 13/08/2023 a fissare per il prosieguo DE giudizio l'udienza DEl'08/06/2023 e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza DE 13 marzo 2024, nella quale la causa viene decisa.
In tale udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta che hanno sostituito la discussione orale DEla causa, con cui ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi, decide la controversia mediante deposito in Cancelleria DEla seguente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.., con la concisa esposizione DEle ragioni, di fatto e di diritto, DEla decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 DEla L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1294/2021, R.G.3710/2021 N. emesso dal Tribunale di Avellino il 24/10/2021 con cui veniva ingiunto al sig. il pagamento in favore di Parte_1 ella somma di € 25.719,28, in solido con la sig.ra Controparte_3
fino a concorrenza DE minor importo di € 16.284,06, oltre Parte_2
interessi e spese DE monitorio per rate insolute di prestiti personali
L'opponente preliminarmente eccepiva la nullità DE decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e segg. C.p.c.
Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva DEla società opposta non avendo quest'ultima notificatogli il contratto di cessione di credito tra Controparte_3
e . nonché l'illegittimità DEla detta cessione per essere Controparte_8
espressamente vietato procedere alla cessione di crediti di natura personale o di finanziamenti in favore DEle famiglie.
Nel merito l'opponente evidenziava la vessatorietà DEle clausole contenute nei finanziamenti stipulati con rilevando altresì che il tasso di interessi Controparte_8
applicato superava di gran lunga i limiti fissati dalla legge e chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“A) Previa revoca DEla provvisoria esecuzione- se ed in quanto richiesta da parte opposta- DE decreto ingiuntivo n. 1294/2021 reso dal Tribunale di Avellino in data
24.10.2021 su ricorso di con ingiunzione di pagamento DEla Controparte_3
somma di euro 16.284,06 notificato all'opponente in data 11.11.2021, Parte_1
in difetto degli essentialia legis come meglio in libello specificati, e stante il pericolo immanente ed intollerabile per esso procedere alla sospensione Parte_1
DEl'esecuzione ex art. 624 c.p.c., dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici e sostanziali il gravato decreto ingiuntivo per tutte le eccezioni e deduzioni rassegnate in libello, ed, in particolare, per violazione DE disposto di cui agli artt. 1260, 1264 Codice
Civile; per commessa violazione DE disposto di cui all'art. 137 c.p.c.; per violazione DE disposto di cui agli artt. 1469-bis Codice Civile;
per violazione DEle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 e DEla lex 108/1996, violazioni tutte perpetrate da
[...]
con la propria azione culminata con la cessione di credito da _3 [...]
, e nelle sue fasi successive materializzatesi nel prodotto decreto ingiuntivo P_
in detrimento DE sig. Parte_1 B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che Controparte_3
impugnava l'avversa opposizione rilevando in primis che l'opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto di apertura DEla linea di credito revolving nr. 6450716 sottoscritto con l'allora , di aver stipulato i contratt di finanziamento personale con Controparte_8
nr. 6450717 e di apertura DEla linea di credito revolving nr. P_ P_
6450718 , ricevendo l'erogazione DEle somme e di essersi reso inadempiente nella restituzione.
Quanto all'eccepita carenza legittimazione attiva ex art. 1264 c.c. oltre a rilevare l'avvenuta comunicazione come da DOC. 6 fascicolo monitorio evidenziava che la notifica DEla cessione DE credito, essendo atto a forma libera ben poteva essere assolta con il ricorso per decreto ingiuntivo .
Inoltre la notizia DEl'avvenuta cessione era avvenuta mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale versata in atti fin dalla fase monitoria. L'opposta specificava altresì di aver provato la propria legittimazione attiva già in sede monitoria provando i passaggi di titolarità che avevano interessato il credito oggetto di causa riferendo che: in data 01/04/2011 – 23/08/2011 – 19/04/2011, il Sig. stipulava con Parte_1
i finanziamenti de quibus;
con atto di cessione DE 23.06.2020, Controparte_8
ha ceduto alla una serie di Controparte_8 Controparte_3
crediti in blocco, tra cui il credito oggetto DE presente giudizio pubblicato sulla G.U. DE 30.07.2020 foglio inserzioni n. 89.
Per l'opposta quindi la produzione DEla detta documentazione oltre le missive inviate all'opponente, era idonea altresì alla legittima emissione DE decreto ingiuntivo.
Quanto all'asserita violazione DEle norme sul credito al consumo e gli obblighi informativi l'opposta sottolineava che le condizioni contrattuali erano state regolarmente sottoposte all'attenzione di controparte, che per l'effetto le aveva regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti. Quanto alla paventata usura dei contratti di finanziamento l'opposta ne rilevava la infondatezza e genericità non avendo l'opponente specificatamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento DEla stipula né aveva prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti.
Ritenuto provato il credito ingiunto l'opposta così concludeva:
“In via preliminare:
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione DEegata disciplinato dall'art. 5 DE D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, DE decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di DEl'importo di Euro 16.284,06, oltre interessi di mora Controparte_3
da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero DEla diversa somma che sarà accertata nel corso DE presente giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi DEl'art. 183 comma VI cod. proc. civ.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Alla prima udienza di comparizione, stante la natura bancaria DEla controversia veniva disposta l'attivazione DEla procedura di medizione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. . Nelle more DE giudizio interveniva la e per essa la la Controparte_1
mandataria assumendo che con atto di cessione di Controparte_2
crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022, era divenuta cessionaria dei crediti di come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 DE Controparte_9
24/12/2022 - Parte II e da atto di cessione depositato unitamente all'elenco dei crediti debitamente omissato .
In qualità di cessionaria la interveniva nel presente Controparte_1
giudizio riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da
[...]
così concludeva: Controparte_3
“In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_3 [...]
'unica titolare DE credito per cui è causa;
Controparte_1
Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via di subordine:
- in caso di revoca, per qualunque ragione, DE decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di DEla somma di Controparte_1
euro 16.284,06, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso DE presente giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”.
All'esito DE deposito DEle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l' odierna udienza per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO L'opposizione è infondata e va rigettata.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dall'opponente. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso legittimamente. In proposito si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione DE decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento DEla richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno DEla documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti e la diffida ad adempiere.
Quanto all'eccepita inopponibilità/inefficacia DEla cessione DE credito, che l'opponente assume non notificatogli, come evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, il contratto di cessione DE credito ha natura consensuale e quindi il credito si trasferisce dal patrimonio DE cedente a quello DE cessionario per effetto DE semplice accordo tra le parti (creditore cedente e cessionario), ai sensi DEl'art. 1376
c.c., indipendentemente dal consenso DE debitore ceduto, per il quale è normalmente indifferente eseguire la prestazione nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro;
il cessionario, quindi, per effetto DE consenso, assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione. L'accettazione DEla cessione da parte DE debitore ceduto o la notificazione DEla cessione sono viceversa necessarie per rendere efficace la cessione medesima anche nei confronti DE debitore ceduto e, più precisamente, per escludere l'efficacia liberatoria DE pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente nonché, in caso di cessioni diacroniche DE medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari: in sostanza, la cessione determina l'immediata efficacia traslativa DE credito, cosicché il debitore, a seguito DEla cessione, diviene obbligato nei confronti DE cessionario e non più DE cedente ma, fino a quando è in buona fede, è liberato dalla propria obbligazione anche se paga al cedente, mentre l'accettazione o la notificazione DEla cessione valgono a rimuovere l'efficacia liberatoria di tale pagamento (in questo senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 luglio
2011, n. 15364). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'opposta ha allegato al ricorso monitorio copia DEl'atto DE 18/03/2019 per la cessione DE credito de quo tra intervenuta nell'atto in nome e per conto di P_ P_
a , nonché atto di cessione DE ramo d'azienda da Org_1 Controparte_1 [...]
a per acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed. CP_1 Controparte_1
Risulta certamente idonea quale “notificazione ai sensi DEl'art. 1264 c.c.”, la raccomandata DE 18/03/2019, spedita il 09/04/2019 contenente anche l'intimazione di pagamento inviata a e ricevuta il 23/04/2019 ed espressamente Parte_3
contenente il riferimento all'avvenuta cessione DE credito. Da ultimo, poi, è noto che la notificazione DEla cessione DE credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., proprio in quanto atto a forma libera, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso DE successivo giudizio di opposizione ai sensi DEl'art. 645 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770). L'opposta ha depositato unitamente Controparte_3
al ricorso per decreto ingiuntivo i contratti di finanziamento riportante le condizioni debitamente sottoscritte dall'opponente, contratto di cessione dei crediti da
[...]
pubblicato sulla G.U., Parte Seconda n. 89 DE 30.07.2020, lettere di decadenza CP_10
dal beneficio DE termine, lettere di messa in mora e gli estratti conto, tutti documenti idonei, nella fase monitoria, ad integrare la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c necessaria a valutare la fondatezza DE credito al fine DEl'emissione DE decreto ingiuntivo. Pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva va osservato che _3
ha fornito prova DEla sua legittimazione attiva nel giudizio de quo
[...]
producendo il contratto di cessione e copia DEla G.U. Parte Seconda n. 89 DE
30.07.2020 con cui si notiziava che in data 23/06/2020 aveva ceduto pro P_
soluto a un portafoglio di crediti, con allegate le varie Controparte_3
posizioni in sofferenza tra le quali anche quelle riferite al sig. oggetto DE Pt_1
presente giudizio. Prova DEla legittimazione attiva è stata fornita anche dall'intervenuta che ha depositato l'atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022 tra
[...]
(cedente) e , oltre l'elenco dei crediti Controparte_9 Controparte_1
contenente il credito de quo e che pertanto è divenuta l'unica titolare DE credito de quo.
Nel merito va evidenziato che ai fini DEla decisione saranno utilizzati – nei limiti DEla effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Va innanzitutto rilevato che l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato anche ai sensi DEl'art. 115 c.p.c. in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni. Si precisa che ai sensi DEl'art. 115
c.p.c. per come modificato a partire dal 04.07.2009, le deduzioni espresse dalle parti, se non specificamente contestate, vincolano il Giudice sulla loro rilevanza. Si osserva infatti che la modifica DEl'art. 115 c.p.c. avvenuta a seguito DEla legge 18 giugno 2009
n. 69 prevede che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento DEla decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detto ciò, si rileva che l'opponente non ha contestato validamente alcuna DEle circostanze poste a base DE decreto ingiuntivo opposto sia in ordine all'esistenza DE contratto, sia alle condizioni in esso applicato, sia in ordine all'esistenza DE debito per cui va da sé che l'opposizione in tal senso è priva di fondamento.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento DEla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione DEl'ingiunzione.
Ciò esposto, la Suprema Corte coglie l'occasione per ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, incardinando un processo a cognizione piena avente il medesimo oggetto DE ricorso monitorio (l'esistenza e l'entità DE credito), dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito è dovere/potere DE giudice accertare la fondatezza DEla pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, sostanziale convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento DEla domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Cosicché, in tale ordinario giudizio di cognizione, il giudice non può limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata correttamente e legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti secondo il principio DEl'onere DEla prova e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito DEla pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma DE decreto opposto (Cass.,
28 maggio 2019, n. 14486). A riprova DE tenore di piena cognitio DE giudizio di opposizione, vi è il fatto che in tale sede sono producibili nuove prove, ad integrazione di quelle già prodotte in sede sommaria. Il giudice di merito deve, quindi, procedere ad un nuovo ed autonomo esame di tutte le risultanze istruttorie, non potendo limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità DEl'ingiunzione con riferimento alle condizioni DE relativo procedimento.
L'opposizione è generica e carente di qualsiasi prova a suo sostegno.
Anche le eccezioni larvatamente mosse dall'opponente circa la validità dei contratti di finanziamento sono prive di pregio e talune infondate.
Dall'analisi dei contratti depositati in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità DE contratto di finanziamento e che l' opponente ne abbiano avuto contezza sottoscrivendolo e ricevendone copia. Per di più l'opponente non ha contestato specificatamente le clausole contrattuali. Quanto alla paventata usura DE credito va evidenziato che per quanto concerne tale verifica, è necessario preliminarmente osservare che l'analisi, per i rapporti di finanziamento a rimborso rateale (mutui, leasing, etc.) deve essere svolta al momento DEla pattuizione DEle condizioni economiche, ovvero allo stadio contrattuale. Il fenomeno usurario riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e l'accertamento DEl'eventuale superamento DE tasso soglia deve essere svolto separatamente con riguardo agli uni e agli altri, il cui cumulo ai fini DE calcolo in questione sarebbe errato sotto il profilo logico e giuridico, stante la diversa natura e funzione degli stessi (Cass. Civ. 23192/2017;Cass. Civ. 5598/2017);la valutazione deve essere compiuta seguendo il dettato DEl'art. 644 c.p.. La verifica DE rispetto DEle soglie d'usura deve essere svolta computando il TEG (tasso effettivo) ottenuto includendo nel calcolo le rate di rimborso, nonché tutte le spese connesse all'erogazione DE finanziamento previste in contratto. Ai fini DEla DEla verifica in questione non può tenersi conto DEla c.d. Commissione di estinzione anticipata, la quale non rientra tra i costi collegati all'erogazione DE credito ma, avendo natura di clausola penale, viene in rilievo solo allorchè si verifichino i presupposti per la relativa applicazione e, in tal caso, va riguardata comunque autonomamente.
Orbene sulla base dei dati evenienti dai contratti di finanziamento in esame nonché DE piano di restituzione rateale si deduce che non sia stato applicato un tasso oltre soglia- usura e quindi risulta conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 108/96.
Sul punto, infatti, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi sollevata da parte opponente è totalmente generica e ipotetica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 DE 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento.
Quanto all'eccezione di vessatorietà DEle clausole contrattuale è bene ricordare che l'opponente ha sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c. le condizioni economiche dei contratti . A tal fine si condivide che nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie, non può trascurarsi che riproducendo il testo DEl'art. 1469 bis co. 3 n. 6 c.c., l'art. 33, comma
2, lett. f) D.Lgs. n. 206 DE 2005 prevede che "si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo". E' mancata, tuttavia, da parte DEla difesa DEl'opponente l'allegazione di contestazioni specifiche il che non permette un esame approfondito DEla circostanza, considerando che vertendosi in materia di tutela DE consumatore,
l'eventuale nullità DEle stesse deve essere precisamente sollevata dall'interessato, stante la loro specifica funzione di “protezione” e, dunque, la loro natura relativa che non ne consente, di norma, la rilevazione d'ufficio da parte DE G.O.. Peraltro,
l'opponente stesso nulla allega in merito alla condotta da lui tenuta al momento in cui gli è stato sottoposto il testo da sottoscrivere e, in particolare, non precisa se avesse omesso di esaminare le clausole di cui trattasi e, in caso affermativo, per quale ragione.
Già da sole tali considerazioni dimostrano che l'opposizione è rimasta priva di riscontro e DE tutto inconsistente.
L'opposta ha provato la legittimità DEl'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum.
E' stato inoltre dimostrata l'effettiva erogazione DE mutuo e il parziale adempimento da parte DE debitore.
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova DEle sue doglianze per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di notifica DE decreto ingiuntivo al saldo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione DEl'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce DEl'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase istruttoria limitata al solo deposito DEle memorie e DEla fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1294/2021, R.G.3710/2021 N. emesso dal
Tribunale di Avellino il 24/10/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
DA l' opponente al pagamento in favore DEl'opposta degli interessi legali a far inizio dalla notifica DE decreto ingiuntivo opposto fino all'effettivo soddisfo;
DA l' opponente al pagamento DEle spese di lite in favore DEl'intervenuta e per essa la la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, in persona DE legale rappr.te p.t. che si liquidano complessivamente in €
[...]
3.387,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 13 marzo 2024
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale