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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Carla Venditti giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1458/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ERBA Parte_1
ELEONORA ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MOLINA ALESSANDRA CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario in data 01.08.1998 - Atto N. 20 parte 2 serie A - anno 1998 - Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
- confermare le conclusioni della sentenza di separazione ovvero:
1) disporre l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore alla Per_1 madre, a cui spetteranno in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti alla figlia minore, tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) mantenere il collocamento della minore presso la madre;
Per_1
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, alla sig.ra che la abiterà con la figlia minore ed il figlio Parte_1 Per_1
, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4) disporre che il padre potrà vedere la figlia minore , previo preavviso, prendendo Per_1 accordi direttamente con la stessa alla presenza di persona adulta di fiducia, senza pagina 1 di 3 pernottamento alcuno, con l'eccezione che, qualora ne esprimesse occasionalmente Per_1 la volontà, potrà vedere il padre per un saluto in forma privata, previo preavviso alla madre;
5) disporre che il padre sarà tenuto a corrispondere, a titolo di con-tributo CP_2 per il mantenimento della figlia minore e del figlio ma non Per_1 Persona_3 economicamente autosufficiente il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate che si renderanno necessarie per il man-tenimento, l'istruzione e l'educazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Mila-no;
6) prendere atto che il sig. autorizza al rilascio in favore della figlia minore CP_1 Per_1 del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio al genitore affidatario sig.ra i sig.ri e si scambiano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi Pt_1 Pt_1 CP_1 passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio; 7) prendere atto che il sig. potrà tenere, occasionalmente, il cane PE in CP_2 accordo con i figli;
9) prendere atto che i sig.ri e sono economicamente autosufficienti;
Pt_1 CP_1
10) disporre che il sig. si impegni, per tranquillità dei figli, a seguire un percorso CP_1 psicologico”
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ha domandato Parte_1 lo “scioglimento” del matrimonio concordatario contratto in data 1.8.1998 con CP_1
nonché la conferma delle condizioni di separazione, ovvero l'affido esclusivo
[...] rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, il contributo paterno mediante il versamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e Per_1 Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2025 si è costituito CP_1 dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti. Successivamente, all'udienza del 16.12.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 1.8.1998 a San Colombano al Parte_1 CP_1
Lambro, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Colombano al Lambro al n. 20, parte 2, serie A, anno 1998;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il presidente rel.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Carla Venditti giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1458/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ERBA Parte_1
ELEONORA ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MOLINA ALESSANDRA CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario in data 01.08.1998 - Atto N. 20 parte 2 serie A - anno 1998 - Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
- confermare le conclusioni della sentenza di separazione ovvero:
1) disporre l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore alla Per_1 madre, a cui spetteranno in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti alla figlia minore, tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) mantenere il collocamento della minore presso la madre;
Per_1
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, alla sig.ra che la abiterà con la figlia minore ed il figlio Parte_1 Per_1
, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4) disporre che il padre potrà vedere la figlia minore , previo preavviso, prendendo Per_1 accordi direttamente con la stessa alla presenza di persona adulta di fiducia, senza pagina 1 di 3 pernottamento alcuno, con l'eccezione che, qualora ne esprimesse occasionalmente Per_1 la volontà, potrà vedere il padre per un saluto in forma privata, previo preavviso alla madre;
5) disporre che il padre sarà tenuto a corrispondere, a titolo di con-tributo CP_2 per il mantenimento della figlia minore e del figlio ma non Per_1 Persona_3 economicamente autosufficiente il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate che si renderanno necessarie per il man-tenimento, l'istruzione e l'educazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Mila-no;
6) prendere atto che il sig. autorizza al rilascio in favore della figlia minore CP_1 Per_1 del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio al genitore affidatario sig.ra i sig.ri e si scambiano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi Pt_1 Pt_1 CP_1 passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio; 7) prendere atto che il sig. potrà tenere, occasionalmente, il cane PE in CP_2 accordo con i figli;
9) prendere atto che i sig.ri e sono economicamente autosufficienti;
Pt_1 CP_1
10) disporre che il sig. si impegni, per tranquillità dei figli, a seguire un percorso CP_1 psicologico”
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.7.2025 ha domandato Parte_1 lo “scioglimento” del matrimonio concordatario contratto in data 1.8.1998 con CP_1
nonché la conferma delle condizioni di separazione, ovvero l'affido esclusivo
[...] rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, il contributo paterno mediante il versamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e Per_1 Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2025 si è costituito CP_1 dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti. Successivamente, all'udienza del 16.12.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 1.8.1998 a San Colombano al Parte_1 CP_1
Lambro, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Colombano al Lambro al n. 20, parte 2, serie A, anno 1998;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il presidente rel.
dott.ssa Ada Cappello
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