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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2047.2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter d. lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. n. 149 del 2022 e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 2047/2023 R.G., da
, nata in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 dimora a Bolzano, via Penegal, 21, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.to Domenico Antonio Rovito, C.F. del Foro di Bolzano, C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Piazza Teatro, 23;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, rigettata ogni contraria istanza, in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata data la ricorrenza delle gravi e circostanziate ragioni, come illustrato nel presente atto e conseguentemente ordinare alla Questura di Bolzano di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione speciale ovvero un cedolino;
nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto della signora nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
pagina 1 di 6 , al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del DL C.F._1
21 ottobre 2020, n. 130 come convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 31.07.2023, la ricorrente, cittadina bielorussa, ha affermato: di vivere in Italia dal 2021, avendo raggiunto il suo compagno, sig. cittadino ucraino, che Persona_1 già viveva in Italia con permesso di soggiorno (doc. 2); di aver contratto matrimonio a Bolzano il
30.10.2021 (doc. 3); che, “dopo aver contratto matrimonio e di fronte al rifiuto verbale espresso dalla
Questura di Bolzano rispetto alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per assenza di alloggio idoneo, la ricorrente ha formalizzato istanza per il riconoscimento della protezione speciale” (doc. 4); che, sin dal suo arrivo in Italia, ha cercato di integrarsi al meglio frequentando corsi di lingua che le hanno consentito di raggiungere un'ottima conoscenza della lingua italiana (doc. 5); che, dopo l'invio dell'istanza per il riconoscimento della protezione speciale, ottenuto il cedolino, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, nel mese di marzo 2022, stipulando un contratto di lavoro stagionale con scadenza a novembre 2022 (doc. 6), percependo un reddito da lavoro per complessivi € 6.450,89 (doc. 7) ai quali va aggiunto l'ulteriore importo di circa € 700,00 percepito a titolo di indennità NASPI (doc. 7 bis); di aver sottoscritto nuovo contratto stagionale presso il medesimo datore di lavoro per i mesi da aprile ad ottobre 2023 (doc. 8), con retribuzione mensile netta di euro € 1.200,00 (doc. 9); di essersi vista notificare in data 25.07.2023 dalla Questura di Bolzano il parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di
Verona (doc. 1) “fondato sull'asserita mancata prova di un positivo percorso di integrazione ed in particolare per la mancata prova di attività lavorativa e di conoscenza della lingua italiana”; di aver ricevuto, unitamente al parere, l'invito della Questura di Bolzano a proporre ricorso avanti al Tribunale ordinario nel termine di 60 giorni dalla notifica, ma non un provvedimento di rigetto.
La difesa, contestando la decisione della Commissione Territoriale, ovvero della ha insistito CP_2 per l'accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ratione temporis (d. l. n. 130 del 2020), convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avendo la ricorrente formalizzato la domanda prima delle nuove disposizioni in materia di protezione speciale.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 18.10.2023 si è costituita nel procedimento l' , deducendo “la legittimità formale Controparte_3 dell'attività dell'Amministrazione, osservando che, essendo la Questura vincolata a recepire il parere della Commissione, quest'ultimo, pur essendo atto endo-procedimentale, è autonomamente impugnabile. Nel merito, ha difeso le conclusioni della Commissione, osservando che “la Commissione
Territoriale ha espresso parere contrario alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, constatando la mancanza degli elementi da cui poter ricostruire il percorso di inserimento pagina 2 di 6 sociale in mancanza della prova di aver compiuto un percorso di integrazione, tenuto conto del breve tempo trascorso in Italia, del fatto che non lavora né ha dimostrato competenze nella conoscenza della lingua italiana. Infatti, dalla documentazione allegata alla domanda, e la circostanza è confermata dalla ricorrente nella presente sede contenziosa, risultava che all'epoca era inoccupata”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ All'udienza del 26.10.2023, avanti al giudice è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, insistendo nell'accoglimento dell'istanza cautelare.
§ Con ordinanza del 24.11.2023, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di dinego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Verona
/Questore di Bolzano e accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio.
§ All'udienza del 27.02.2024, avanti al giudice è comparsa la ricorrente personalmente, la quale ha dichiarato: “Non capisco perché non mi hanno rilasciato il permesso di soggiorno. Sono in Italia da circa due anni e mezzo e lavoro da circa due anni. Precisamente ho lavorato in alcune gelaterie e pasticcerie. A marzo mi viene rinnovato per la terza volta il contratto di lavoro. Ho studiato l'italiano dapprima online e poi a Bolzano. Ancora oggi sto perfezionando la lingua con l'ausilio di un tutor.”
§ Con note conclusive del 17.05.2024, la difesa ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale in virtù del percorso di integrazione lavorativa e della tutela della vita privata e familiare. A sostegno di ciò la difesa ha depositato: buste paga con una retribuzione media mensile di euro 1.200,00
(docc. 14, 15), modello Unilav relativo al contratto di lavoro in essere, dal 01.03.2024 al 10.09.2024, presso La BO del gelato di GL RC sita in Bolzano (doc. 16), CU2024 relativo al reddito percepito nel corso del 2023 pari ad un netto di euro 9.795,16 (doc. 17).
La difesa ha depositato istanza di liquidazione dei compensi in regime di patrocinio a spse dello Sta to, essendo la ricorrente ammessa al beneficio con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Trento n.
487.2023 del 04.09.2023, da cui non è decaduta non avendo superato la soglia reddituale.
La causa è stata trattenuta in decisione collegiale all'udienza del 12.06.2024 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
pagina 3 di 6 In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto pagina 4 di 6 esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
La ricorrente ha dimostrato di essersi positivamente integrata sul territorio italiano, dove ha radicato la propria vita privata, familiare e lavorativa.
Ella vive in Italia dal 2021, quando ha raggiunto il suo compagno ucraino già presente nel Paese con regolare permesso di soggiorno. La sua costante permanenza sul territorio le ha consentito di integrarsi fin da subito lavorativamente e socio-economicamente. Ha frequentato un corso di italiano dal
30.09.2021 al 21.12.2021 presso il centro Alphabeta di Merano, superando il test finale di livello A2.2.
Nel 2022 ha iniziato a lavorare per La BO del gelato di GL RC con un contratto stagionale dal
21.03.2022 al 15.09.2022 (doc. 6), percependo un reddito complessivo di euro 6.450,89, come da
CU2023 (doc. 7 al ricorso). Anche negli anni successivi la ricorrente ha stipulato contratti stagionali con il medesimo datore di lavoro: nel 2023 da aprile ad ottobre (doc. 8) con una retribuzione mensile media di 1.500 euro (doc. 9), nel 2024 da marzo a settembre (doc. 16) percependo mediamente 1.400 euro (docc. 14, 15). Ad oggi, dunque, la ricorrente conosce la lingua italiana, è impiegata nel settore della ristorazione e vive con il marito, , presso un appartamento privato sito in Bolzano, Persona_1 via Penegal n. 21a, con contratto di data 17.11.2020 intestato al coniuge (doc. 10 al ricorso).
Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia della ricorrente. Un rimpatrio in Bielorussia reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dalla ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, la escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto alla ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
pagina 5 di 6 § Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a , nata in [...] Parte_1 il 16.02.1999, C.F. , il diritto a un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter d. lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. n. 149 del 2022 e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 2047/2023 R.G., da
, nata in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 dimora a Bolzano, via Penegal, 21, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.to Domenico Antonio Rovito, C.F. del Foro di Bolzano, C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Piazza Teatro, 23;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, rigettata ogni contraria istanza, in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata data la ricorrenza delle gravi e circostanziate ragioni, come illustrato nel presente atto e conseguentemente ordinare alla Questura di Bolzano di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione speciale ovvero un cedolino;
nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto della signora nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
pagina 1 di 6 , al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del DL C.F._1
21 ottobre 2020, n. 130 come convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 31.07.2023, la ricorrente, cittadina bielorussa, ha affermato: di vivere in Italia dal 2021, avendo raggiunto il suo compagno, sig. cittadino ucraino, che Persona_1 già viveva in Italia con permesso di soggiorno (doc. 2); di aver contratto matrimonio a Bolzano il
30.10.2021 (doc. 3); che, “dopo aver contratto matrimonio e di fronte al rifiuto verbale espresso dalla
Questura di Bolzano rispetto alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per assenza di alloggio idoneo, la ricorrente ha formalizzato istanza per il riconoscimento della protezione speciale” (doc. 4); che, sin dal suo arrivo in Italia, ha cercato di integrarsi al meglio frequentando corsi di lingua che le hanno consentito di raggiungere un'ottima conoscenza della lingua italiana (doc. 5); che, dopo l'invio dell'istanza per il riconoscimento della protezione speciale, ottenuto il cedolino, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, nel mese di marzo 2022, stipulando un contratto di lavoro stagionale con scadenza a novembre 2022 (doc. 6), percependo un reddito da lavoro per complessivi € 6.450,89 (doc. 7) ai quali va aggiunto l'ulteriore importo di circa € 700,00 percepito a titolo di indennità NASPI (doc. 7 bis); di aver sottoscritto nuovo contratto stagionale presso il medesimo datore di lavoro per i mesi da aprile ad ottobre 2023 (doc. 8), con retribuzione mensile netta di euro € 1.200,00 (doc. 9); di essersi vista notificare in data 25.07.2023 dalla Questura di Bolzano il parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di
Verona (doc. 1) “fondato sull'asserita mancata prova di un positivo percorso di integrazione ed in particolare per la mancata prova di attività lavorativa e di conoscenza della lingua italiana”; di aver ricevuto, unitamente al parere, l'invito della Questura di Bolzano a proporre ricorso avanti al Tribunale ordinario nel termine di 60 giorni dalla notifica, ma non un provvedimento di rigetto.
La difesa, contestando la decisione della Commissione Territoriale, ovvero della ha insistito CP_2 per l'accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ratione temporis (d. l. n. 130 del 2020), convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avendo la ricorrente formalizzato la domanda prima delle nuove disposizioni in materia di protezione speciale.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 18.10.2023 si è costituita nel procedimento l' , deducendo “la legittimità formale Controparte_3 dell'attività dell'Amministrazione, osservando che, essendo la Questura vincolata a recepire il parere della Commissione, quest'ultimo, pur essendo atto endo-procedimentale, è autonomamente impugnabile. Nel merito, ha difeso le conclusioni della Commissione, osservando che “la Commissione
Territoriale ha espresso parere contrario alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, constatando la mancanza degli elementi da cui poter ricostruire il percorso di inserimento pagina 2 di 6 sociale in mancanza della prova di aver compiuto un percorso di integrazione, tenuto conto del breve tempo trascorso in Italia, del fatto che non lavora né ha dimostrato competenze nella conoscenza della lingua italiana. Infatti, dalla documentazione allegata alla domanda, e la circostanza è confermata dalla ricorrente nella presente sede contenziosa, risultava che all'epoca era inoccupata”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ All'udienza del 26.10.2023, avanti al giudice è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, insistendo nell'accoglimento dell'istanza cautelare.
§ Con ordinanza del 24.11.2023, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di dinego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Verona
/Questore di Bolzano e accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio.
§ All'udienza del 27.02.2024, avanti al giudice è comparsa la ricorrente personalmente, la quale ha dichiarato: “Non capisco perché non mi hanno rilasciato il permesso di soggiorno. Sono in Italia da circa due anni e mezzo e lavoro da circa due anni. Precisamente ho lavorato in alcune gelaterie e pasticcerie. A marzo mi viene rinnovato per la terza volta il contratto di lavoro. Ho studiato l'italiano dapprima online e poi a Bolzano. Ancora oggi sto perfezionando la lingua con l'ausilio di un tutor.”
§ Con note conclusive del 17.05.2024, la difesa ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale in virtù del percorso di integrazione lavorativa e della tutela della vita privata e familiare. A sostegno di ciò la difesa ha depositato: buste paga con una retribuzione media mensile di euro 1.200,00
(docc. 14, 15), modello Unilav relativo al contratto di lavoro in essere, dal 01.03.2024 al 10.09.2024, presso La BO del gelato di GL RC sita in Bolzano (doc. 16), CU2024 relativo al reddito percepito nel corso del 2023 pari ad un netto di euro 9.795,16 (doc. 17).
La difesa ha depositato istanza di liquidazione dei compensi in regime di patrocinio a spse dello Sta to, essendo la ricorrente ammessa al beneficio con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Trento n.
487.2023 del 04.09.2023, da cui non è decaduta non avendo superato la soglia reddituale.
La causa è stata trattenuta in decisione collegiale all'udienza del 12.06.2024 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
pagina 3 di 6 In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto pagina 4 di 6 esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
La ricorrente ha dimostrato di essersi positivamente integrata sul territorio italiano, dove ha radicato la propria vita privata, familiare e lavorativa.
Ella vive in Italia dal 2021, quando ha raggiunto il suo compagno ucraino già presente nel Paese con regolare permesso di soggiorno. La sua costante permanenza sul territorio le ha consentito di integrarsi fin da subito lavorativamente e socio-economicamente. Ha frequentato un corso di italiano dal
30.09.2021 al 21.12.2021 presso il centro Alphabeta di Merano, superando il test finale di livello A2.2.
Nel 2022 ha iniziato a lavorare per La BO del gelato di GL RC con un contratto stagionale dal
21.03.2022 al 15.09.2022 (doc. 6), percependo un reddito complessivo di euro 6.450,89, come da
CU2023 (doc. 7 al ricorso). Anche negli anni successivi la ricorrente ha stipulato contratti stagionali con il medesimo datore di lavoro: nel 2023 da aprile ad ottobre (doc. 8) con una retribuzione mensile media di 1.500 euro (doc. 9), nel 2024 da marzo a settembre (doc. 16) percependo mediamente 1.400 euro (docc. 14, 15). Ad oggi, dunque, la ricorrente conosce la lingua italiana, è impiegata nel settore della ristorazione e vive con il marito, , presso un appartamento privato sito in Bolzano, Persona_1 via Penegal n. 21a, con contratto di data 17.11.2020 intestato al coniuge (doc. 10 al ricorso).
Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia della ricorrente. Un rimpatrio in Bielorussia reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dalla ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, la escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto alla ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
pagina 5 di 6 § Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a , nata in [...] Parte_1 il 16.02.1999, C.F. , il diritto a un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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