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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 02 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Alberto Ardizzone per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso NT
Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar di Persona_1
Fiumicino ( Roma) del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 02 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente: ““Gonartrosi bilaterale, poliartrosi, obesita grado II, depressione maggiore ricorrente” rendono la ricorrente “invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 68%” (Cfr Relazione di CTU – in atti). In sede di ATP il CTU aveva ritenuto di riconoscere pressochè analogamente
1 una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 64% dalla domanda amministrativa (26/01/2024).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mosse in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazione di CTU).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 68% a far data dalla domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 03 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 02 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Alberto Ardizzone per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso NT
Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar di Persona_1
Fiumicino ( Roma) del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 02 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente: ““Gonartrosi bilaterale, poliartrosi, obesita grado II, depressione maggiore ricorrente” rendono la ricorrente “invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 68%” (Cfr Relazione di CTU – in atti). In sede di ATP il CTU aveva ritenuto di riconoscere pressochè analogamente
1 una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 64% dalla domanda amministrativa (26/01/2024).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mosse in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazione di CTU).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 68% a far data dalla domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 03 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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