TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 2153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Roma n. 18, presso lo studio dell'avv. Pamela De Meo D'Onorio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Anzio, Controparte_1 C.F._2
al Corso Italia n. 5, presso lo studio dell'avv. Cristian Milita, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
Oggetto: liquidazione del compenso per le prestazioni rese da avvocato nell'ambito di procedimenti giudiziali civili;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al pagamento del compenso allo stesso spettante per le Controparte_1
prestazioni professionali rese, in favore di quest'ultima, nell'ambito di un procedimento giudiziale civile e nella definizione, per via transattiva, di un ulteriore contenzioso connesso al predetto procedimento.
A fondamento delle predette domande, il ricorrente ha, nella specie, esposto:
- di avere ricevuto mandato, nel mese di marzo 2016, da per Controparte_1
rappresentarla e assisterla nell'ambito del giudizio, avente ad oggetto un'azione di riduzione e di successiva divisione del compendio ereditario, del valore complessivo di euro 740.482,56, promosso dalla sorella , dinanzi a questo Tribunale e Parte_2
iscritto al n. r.g. 790/2016;
- che, in esecuzione del mandato ricevuto, è stata predisposta una comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in giudizio con allegata documentazione;
- che, in data 15.6.2016, si è tenuta la prima udienza di trattazione e che, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., lo stesso ha redatto e depositato le tre memorie ivi previste;
- che, a seguito della decisione sulle richieste istruttorie formulate, all'udienza del
13.3.2017, è stato assunto l'interrogatorio formale delle parti, si è proceduto all'escussione dei testi ed è stato conferito incarico al consulente nominato per accertare la sussistenza della lesione della legittima lamentata dall'attrice;
- che lo stesso difensore, in mancanza di nomina di un consulente di parte, ha partecipato alle operazioni tecniche, predisponendo, nell'interesse dell'assistita, delle osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale;
- che la causa ha subito successivamente diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni;
- che, nelle more, è sorto con altra sorella della propria assistita, un Persona_1
ulteriore contenzioso avente ad oggetto il mancato pagamento del corrispettivo per
2 l'acquisto di un immobile, per la complessiva somma di euro 301.000,00, in relazione al quale la resistente ha affidato allo stesso professionista l'incarico di individuare una soluzione transattiva;
- che, all'esito di una lunga trattativa, lo stesso ricorrente è riuscito a raggiungere un accordo, che consentisse di definire l'intero contenzioso pendente fra le parti, a seguito del quale è stato sottoscritta fra e una scrittura Controparte_1 Persona_1
transattiva in data 1.3.2021;
- che, successivamente, nondimeno, dopo avere prestato il proprio assenso alla sottoscrizione anche di una seconda scrittura transattiva che coinvolgesse le tre sorelle la resistente lo ha contattato, comunicandogli di avere avuto un ripensamento;
CP_1
- che il ricorrente ha, in ragione di ciò, deciso di rinunciare al mandato difensivo, come da comunicazione avvenuta telefonicamente, via email del 23.9.2021 e a mezzo lettera raccomandata;
- che lo stesso ricorrente ha chiesto alla resistente di corrispondere, per l'intera opera prestata, un corrispettivo complessivo di euro 8.760,00, per compensi, oltre all'importo di euro 1.314,00, per rimborso forfettario spese generali, importi che la stessa si è rifiutata di versare, nonostante essi fossero al di sotto della somma risultante dall'applicazione dei parametri medi;
- che la medesima ha, infatti, corrisposto esclusivamente due acconti di euro 1.576,29 oltre accessori di legge (fattura n. 17 del 16.3.2016) e di euro 1.576,29, oltre accessori di legge (fattura n. 24 del 18.4.2017);
- che l'importo residuo tuttora dovuto al professionista, detratti gli acconti ricevuti è pari ad euro 6.921,42.
Sulla scorta delle predette circostanze, ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività professionale in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
nella causa n. 790/2016 RG fino alla rinuncia al mandato e nomina di un nuovo difensore, nonché attività professionale nella vertenza contro la sorella Controparte_2
relativa all'immobile di via dello Scopone 38 in Nettuno definito con l'accordo
3 transattivo di cui in premessa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare che in ordine all'attività svolta l'Avv. ha maturato competenze professionali per Parte_1
complessivi euro 8.760,00 oltre spese generali e accessori di legge come da parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 22/12/2022;
3. condannare così la sig.ra detratti gli acconti versati in corso di causa Controparte_1
al pagamento della somma di euro 6.921,42, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4. condannare infine la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
, costituitasi in giudizio, ha dedotto che, in conseguenza della rinuncia Controparte_1
al mandato da parte del ricorrente, il compenso per la fase istruttoria non può essere domandato per l'intero e che i documenti prodotti non sono idonei a dare dimostrazione dell'attività prestata.
La stessa ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “- nel merito: al rigetto della domanda;
- in subordine: andare a ridurre in modo sostanziale la quantificazione delle richieste al minimo tariffario considerando solo causa civile e non le altre richieste prive di sostegno probatorio”.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare che lo stesso è stato correttamente introdotto nella forme del procedimento semplificato di cognizione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il quale prescrive che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Deve, al riguardo, osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, con riferimento alla precedente formulazione della disposizione, ma con conclusioni estensibili anche al nuovo testo, l'ambito di operatività del procedimento appena richiamato è da circoscrivere alle sole controversie afferenti all'accertamento e alla liquidazione dei
4 compensi spettanti agli avvocati per attività professionali svolte nel corso di giudizi civili
(cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485).
Nel caso di specie, si sottolinea che le pretese avanzate dal ricorrente riguardano principalmente il diritto di conseguire il compenso per prestazioni professionali rese nell'ambito di un giudizio civile e, solo marginalmente, quello al medesimo spettante per lo svolgimento di un'attività stragiudiziale strettamente connessa alla prima, di talché la scelta del rito deve reputarsi corretta.
Ciò chiarito, merita sin d'ora evidenziare che appare del tutto pacifico l'avvenuto conferimento ad opera della resistente, in favore del ricorrente, di un mandato professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività difensiva, dapprima, nell'ambito del giudizio ereditario introdotto dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. r.g.
790/2016, e, successivamente, per la risoluzione del contenzioso sorto in sede stragiudiziale con l'ulteriore sorella non avendo la parte resistente Persona_1
sollevato alcuna contestazione specifica, sul punto, al momento della costituzione in giudizio.
Si rimarca, inoltre, che il ricorrente, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla parte resistente, ha provveduto, in primo luogo, a documentare compiutamente l'attività professionale svolta con riferimento al procedimento civile instaurato dinanzi a questo Tribunale, depositando, nella specie, la comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse di , con relativa procura alle liti, le memorie di cui all'art. Controparte_1
183 c. 6 nn. 1 e 2, redatte nell'interesse della stessa parte, i verbali comprovanti la partecipazione del professionista alle udienze, il testo della relazione tecnica depositata, da cui si evince la partecipazione del professionista allo svolgimento delle operazioni peritali, con la contestuale redazione di osservazioni critiche (cfr. docc. 2, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 14, 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Lo stesso ricorrente ha, inoltre, dato prova dello scambio di corrispondenza intercorso fra il medesimo e il difensore di al fine di individuare una soluzione Persona_1
transattiva per l'ulteriore contenzioso insorto fra le parti, nonché l'intervenuta sottoscrizione, ad opera di queste ultime, di una scrittura privata transattiva (cfr. docc. 16,
5 17, 18 del fascicolo di parte ricorrente).
Non è, infine, in contestazione che lo svolgimento della predetta attività professionale si è esaurita in data 23.9.2021, momento in cui il ricorrente ha rinunciato al mandato conferitogli (cfr. doc. 25 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende, pertanto, che deve ritenersi, da una parte, che il ricorrente abbia dato compiuta dimostrazione del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa rimasta inadempiuta e dell'effettiva esecuzione della prestazione professionale promessa, dall'altra, che la resistente non ha dato dimostrazione alcuna di avere provveduto all'estinzione della predetta obbligazione mediante adempimento.
3. Residua, a questo punto, da esaminare esclusivamente il profilo attinente alla quantificazione del compenso spettante al professionista, rispetto a cui è utile premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché in virtù dell'art. 13 della l. n. 247 del
2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Si rammenta, inoltre, che indubbiamente dalla lettera dell'art. 2233 c.c. può desumersi che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo,
l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
6 È altrettanto vero che l'accordo sul compenso, in relazione ai rapporti fra avvocato e cliente, è soggetto ad uno specifico requisito formale, rappresentato dalla forma scritta ad substantiam ex art. 2233 c. 3 c.c., requisito che impone, alternativamente, l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti oppure il ricorrere di una proposta scritta accettata parimenti per iscritto dal cliente (cfr. Cass. 12 gennaio 2023, n. 717).
Nel caso di specie, per espresso riconoscimento della parte ricorrente, manca un accordo scritto sulla determinazione del compenso, con la conseguenza che dovrà procedersi alla sua quantificazione sulla base del primo dei criteri sussidiari prescritti dal legislatore, costituito dalle tariffe professionali e, dunque, dai parametri dettati dal d.m. n.
55 del 2014, ratione temporis rilevante nella presente sede, in ragione del fatto che l'attività processuale, posta in essere dal ricorrente, deve considerarsi esaurita nel settembre 2021, momento in cui lo stesso ha rinunciato al mandato conferitogli, e che quella stragiudiziale appare essersi conclusa nel marzo 2021, data di sottoscrizione della scrittura transattiva fra la resistente e (cfr., sul punto, tra le altre, Cass., Controparte_2
sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405; più di recente, Cass., 18 ottobre 2016, n. 21205).
Analizzando, dapprima, la pretesa avanzata con riguardo all'attività prestata nell'ambio del procedimento civile iscritto al n. r.g. 790/2016, si rileva che, dalle circostanze allegate dal professionista, le quali trovano corrispondenza negli atti processuali depositati, si desume che l'attività difensiva ha riguardato interamente le fasi di studio, quella introduttiva e quella istruttoria, atteso che, a differenza di quanto genericamente prospettato dalla resistente, la rinuncia al mandato è intervenuta diversi anni dopo rispetto al momento in cui nel suddetto procedimento si era conclusa la fase istruttoria, con conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Si ritiene, inoltre, che lo scaglione di riferimento sia da individuare in quello compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, come indicato nel parcella proforma trasmessa alla cliente dal ricorrente (cfr. doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente), in quanto il valore della causa, da valutare sulla base della domanda proposta, trattandosi di azione di riduzione e conseguente divisione e non sussistendo contestazioni in merito a quest'ultima, deve considerarsi pari alla quota in contestazione (cfr. Cass., 9 gennaio
7 2020, n. 195).
Ne consegue che il compenso preteso dal ricorrente deve reputarsi congruo, in quanto inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri medi per lo scaglione appena considerato.
Lo stesso ha, infatti, chiesto di riconoscere un compenso pari alla somma di euro
7.560,00 (di cui euro 2.000,00, per la fase di studio, euro 1.240,00, per la fase introduttiva ed euro 4.320,00, per la fase istruttoria), a cui devono aggiungersi gli accessori espressamente richiesti dal ricorrente, per la somma di euro 1.134,00, a titolo di rimborso forfettario al 15% per spese generali, e di euro 347,76, per la cassa avvocati, per la complessiva somma di euro 9.041,76.
Per ciò che riguarda, invece, il compenso relativo all'attività stragiudiziale accessoria espletata da anch'esso liquidabile sulla base delle tabelle allegate al d.m. Parte_1
n. 55 del 2014, ratione temporis rilevante, deve, anzitutto, precisarsi che il valore dell'affare è da determinare alla luce del valore delle pretese avanzate da Per_1
e che lo stesso è, quindi, riconducibile allo scaglione compreso fra euro
[...]
260.000,00 ed euro 520.000,00.
A mente di ciò, si osserva che l'importo di euro 1.200,00, preteso dal ricorrente, inferiore all'importo minimo liquidabile sulla base dei parametri appena menzionati, deve considerarsi congruo, con la sola esigenza di computare gli accessori richiesti dal medesimo, quantificabili nella somma di euro 180,00, a titolo di rimborso forfettario spese generali, e di euro 55,20, per cassa avvocati, per cui l'importo spettante a tale titolo
è pari ad euro 1.435,20.
Il compenso complessivamente liquidabile in favore del professionista per l'attività giudiziale e per quella stragiudiziale svolta, facendo applicazione dei parametri di legge, nei limiti delle richieste dal medesimo formulate, è, dunque, pari ad euro 10.476,96, somma che include anche gli accessori del rimborso forfettario delle spese generali e della cassa avvocati, nella misura prevista per legge, e da cui occorre detrarre i due acconti che il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto per la somma di euro 1.639,35 e di euro
1.639,36, anch'esse comprensive degli accessori appena citati, con esclusione dell'i.v.a.,
8 al fine di operare il confronto fra due somme omogenee (cfr. doc. 28 del fascicolo di parte ricorrente).
L'importo residuo spettante al professionista, già comprensivo di rimborso forfettario spese generali e di cassa avvocati, risulta, dunque, pari ad euro 7.198,25, oltre i.v.a. nella misura di legge, se dovuta, rispetto a cui dovranno riconoscersi gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della messa in mora (22.6.2022) al soddisfo (cfr. doc. 29 del fascicolo di parte ricorrente), mancando una espressa domanda di applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284 c. 4 c.c. e dovendo, sul punto, ricordarsi che “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. Cass., 19 agosto 2022, n.
24973).
Merita, da ultimo, precisare che la somma residua così quantificata non si colloca oltre il valore della domanda proposta, in quanto nelle proprie conclusioni il ricorrente ha indicato unicamente la somma al medesimo spettante come compenso, chiedendo espressamente il computo degli accessori, che sono stati appunto quantificati e inclusi nella somma liquidata nella presente sede.
4. Concludendo, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta nella misura sopra precisata.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte resistente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
9 Si ritiene, nella specie, di fare applicazione dei parametri minimi, data la non elevata complessità delle questioni poste, il limitato svolgimento della fase di trattazione e il valore della causa, che si colloca di poco al di sopra del margine inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da e condanna a Parte_1 Controparte_1
corrispondere, in favore del primo, la complessiva somma di euro 7.198,25, oltre i.v.a. da computare nella misura di legge, se dovuta, e interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data del 22.6.2022 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate nella somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro 264,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Pamela De Meo D'Onorio, dichiaratosi antistatario.
Velletri, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Roma n. 18, presso lo studio dell'avv. Pamela De Meo D'Onorio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Anzio, Controparte_1 C.F._2
al Corso Italia n. 5, presso lo studio dell'avv. Cristian Milita, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
Oggetto: liquidazione del compenso per le prestazioni rese da avvocato nell'ambito di procedimenti giudiziali civili;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al pagamento del compenso allo stesso spettante per le Controparte_1
prestazioni professionali rese, in favore di quest'ultima, nell'ambito di un procedimento giudiziale civile e nella definizione, per via transattiva, di un ulteriore contenzioso connesso al predetto procedimento.
A fondamento delle predette domande, il ricorrente ha, nella specie, esposto:
- di avere ricevuto mandato, nel mese di marzo 2016, da per Controparte_1
rappresentarla e assisterla nell'ambito del giudizio, avente ad oggetto un'azione di riduzione e di successiva divisione del compendio ereditario, del valore complessivo di euro 740.482,56, promosso dalla sorella , dinanzi a questo Tribunale e Parte_2
iscritto al n. r.g. 790/2016;
- che, in esecuzione del mandato ricevuto, è stata predisposta una comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in giudizio con allegata documentazione;
- che, in data 15.6.2016, si è tenuta la prima udienza di trattazione e che, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., lo stesso ha redatto e depositato le tre memorie ivi previste;
- che, a seguito della decisione sulle richieste istruttorie formulate, all'udienza del
13.3.2017, è stato assunto l'interrogatorio formale delle parti, si è proceduto all'escussione dei testi ed è stato conferito incarico al consulente nominato per accertare la sussistenza della lesione della legittima lamentata dall'attrice;
- che lo stesso difensore, in mancanza di nomina di un consulente di parte, ha partecipato alle operazioni tecniche, predisponendo, nell'interesse dell'assistita, delle osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale;
- che la causa ha subito successivamente diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni;
- che, nelle more, è sorto con altra sorella della propria assistita, un Persona_1
ulteriore contenzioso avente ad oggetto il mancato pagamento del corrispettivo per
2 l'acquisto di un immobile, per la complessiva somma di euro 301.000,00, in relazione al quale la resistente ha affidato allo stesso professionista l'incarico di individuare una soluzione transattiva;
- che, all'esito di una lunga trattativa, lo stesso ricorrente è riuscito a raggiungere un accordo, che consentisse di definire l'intero contenzioso pendente fra le parti, a seguito del quale è stato sottoscritta fra e una scrittura Controparte_1 Persona_1
transattiva in data 1.3.2021;
- che, successivamente, nondimeno, dopo avere prestato il proprio assenso alla sottoscrizione anche di una seconda scrittura transattiva che coinvolgesse le tre sorelle la resistente lo ha contattato, comunicandogli di avere avuto un ripensamento;
CP_1
- che il ricorrente ha, in ragione di ciò, deciso di rinunciare al mandato difensivo, come da comunicazione avvenuta telefonicamente, via email del 23.9.2021 e a mezzo lettera raccomandata;
- che lo stesso ricorrente ha chiesto alla resistente di corrispondere, per l'intera opera prestata, un corrispettivo complessivo di euro 8.760,00, per compensi, oltre all'importo di euro 1.314,00, per rimborso forfettario spese generali, importi che la stessa si è rifiutata di versare, nonostante essi fossero al di sotto della somma risultante dall'applicazione dei parametri medi;
- che la medesima ha, infatti, corrisposto esclusivamente due acconti di euro 1.576,29 oltre accessori di legge (fattura n. 17 del 16.3.2016) e di euro 1.576,29, oltre accessori di legge (fattura n. 24 del 18.4.2017);
- che l'importo residuo tuttora dovuto al professionista, detratti gli acconti ricevuti è pari ad euro 6.921,42.
Sulla scorta delle predette circostanze, ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività professionale in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
nella causa n. 790/2016 RG fino alla rinuncia al mandato e nomina di un nuovo difensore, nonché attività professionale nella vertenza contro la sorella Controparte_2
relativa all'immobile di via dello Scopone 38 in Nettuno definito con l'accordo
3 transattivo di cui in premessa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare che in ordine all'attività svolta l'Avv. ha maturato competenze professionali per Parte_1
complessivi euro 8.760,00 oltre spese generali e accessori di legge come da parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 22/12/2022;
3. condannare così la sig.ra detratti gli acconti versati in corso di causa Controparte_1
al pagamento della somma di euro 6.921,42, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4. condannare infine la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
, costituitasi in giudizio, ha dedotto che, in conseguenza della rinuncia Controparte_1
al mandato da parte del ricorrente, il compenso per la fase istruttoria non può essere domandato per l'intero e che i documenti prodotti non sono idonei a dare dimostrazione dell'attività prestata.
La stessa ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “- nel merito: al rigetto della domanda;
- in subordine: andare a ridurre in modo sostanziale la quantificazione delle richieste al minimo tariffario considerando solo causa civile e non le altre richieste prive di sostegno probatorio”.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare che lo stesso è stato correttamente introdotto nella forme del procedimento semplificato di cognizione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il quale prescrive che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Deve, al riguardo, osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, con riferimento alla precedente formulazione della disposizione, ma con conclusioni estensibili anche al nuovo testo, l'ambito di operatività del procedimento appena richiamato è da circoscrivere alle sole controversie afferenti all'accertamento e alla liquidazione dei
4 compensi spettanti agli avvocati per attività professionali svolte nel corso di giudizi civili
(cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485).
Nel caso di specie, si sottolinea che le pretese avanzate dal ricorrente riguardano principalmente il diritto di conseguire il compenso per prestazioni professionali rese nell'ambito di un giudizio civile e, solo marginalmente, quello al medesimo spettante per lo svolgimento di un'attività stragiudiziale strettamente connessa alla prima, di talché la scelta del rito deve reputarsi corretta.
Ciò chiarito, merita sin d'ora evidenziare che appare del tutto pacifico l'avvenuto conferimento ad opera della resistente, in favore del ricorrente, di un mandato professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività difensiva, dapprima, nell'ambito del giudizio ereditario introdotto dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. r.g.
790/2016, e, successivamente, per la risoluzione del contenzioso sorto in sede stragiudiziale con l'ulteriore sorella non avendo la parte resistente Persona_1
sollevato alcuna contestazione specifica, sul punto, al momento della costituzione in giudizio.
Si rimarca, inoltre, che il ricorrente, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla parte resistente, ha provveduto, in primo luogo, a documentare compiutamente l'attività professionale svolta con riferimento al procedimento civile instaurato dinanzi a questo Tribunale, depositando, nella specie, la comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse di , con relativa procura alle liti, le memorie di cui all'art. Controparte_1
183 c. 6 nn. 1 e 2, redatte nell'interesse della stessa parte, i verbali comprovanti la partecipazione del professionista alle udienze, il testo della relazione tecnica depositata, da cui si evince la partecipazione del professionista allo svolgimento delle operazioni peritali, con la contestuale redazione di osservazioni critiche (cfr. docc. 2, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 14, 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Lo stesso ricorrente ha, inoltre, dato prova dello scambio di corrispondenza intercorso fra il medesimo e il difensore di al fine di individuare una soluzione Persona_1
transattiva per l'ulteriore contenzioso insorto fra le parti, nonché l'intervenuta sottoscrizione, ad opera di queste ultime, di una scrittura privata transattiva (cfr. docc. 16,
5 17, 18 del fascicolo di parte ricorrente).
Non è, infine, in contestazione che lo svolgimento della predetta attività professionale si è esaurita in data 23.9.2021, momento in cui il ricorrente ha rinunciato al mandato conferitogli (cfr. doc. 25 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende, pertanto, che deve ritenersi, da una parte, che il ricorrente abbia dato compiuta dimostrazione del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa rimasta inadempiuta e dell'effettiva esecuzione della prestazione professionale promessa, dall'altra, che la resistente non ha dato dimostrazione alcuna di avere provveduto all'estinzione della predetta obbligazione mediante adempimento.
3. Residua, a questo punto, da esaminare esclusivamente il profilo attinente alla quantificazione del compenso spettante al professionista, rispetto a cui è utile premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché in virtù dell'art. 13 della l. n. 247 del
2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Si rammenta, inoltre, che indubbiamente dalla lettera dell'art. 2233 c.c. può desumersi che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo,
l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
6 È altrettanto vero che l'accordo sul compenso, in relazione ai rapporti fra avvocato e cliente, è soggetto ad uno specifico requisito formale, rappresentato dalla forma scritta ad substantiam ex art. 2233 c. 3 c.c., requisito che impone, alternativamente, l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti oppure il ricorrere di una proposta scritta accettata parimenti per iscritto dal cliente (cfr. Cass. 12 gennaio 2023, n. 717).
Nel caso di specie, per espresso riconoscimento della parte ricorrente, manca un accordo scritto sulla determinazione del compenso, con la conseguenza che dovrà procedersi alla sua quantificazione sulla base del primo dei criteri sussidiari prescritti dal legislatore, costituito dalle tariffe professionali e, dunque, dai parametri dettati dal d.m. n.
55 del 2014, ratione temporis rilevante nella presente sede, in ragione del fatto che l'attività processuale, posta in essere dal ricorrente, deve considerarsi esaurita nel settembre 2021, momento in cui lo stesso ha rinunciato al mandato conferitogli, e che quella stragiudiziale appare essersi conclusa nel marzo 2021, data di sottoscrizione della scrittura transattiva fra la resistente e (cfr., sul punto, tra le altre, Cass., Controparte_2
sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405; più di recente, Cass., 18 ottobre 2016, n. 21205).
Analizzando, dapprima, la pretesa avanzata con riguardo all'attività prestata nell'ambio del procedimento civile iscritto al n. r.g. 790/2016, si rileva che, dalle circostanze allegate dal professionista, le quali trovano corrispondenza negli atti processuali depositati, si desume che l'attività difensiva ha riguardato interamente le fasi di studio, quella introduttiva e quella istruttoria, atteso che, a differenza di quanto genericamente prospettato dalla resistente, la rinuncia al mandato è intervenuta diversi anni dopo rispetto al momento in cui nel suddetto procedimento si era conclusa la fase istruttoria, con conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Si ritiene, inoltre, che lo scaglione di riferimento sia da individuare in quello compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, come indicato nel parcella proforma trasmessa alla cliente dal ricorrente (cfr. doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente), in quanto il valore della causa, da valutare sulla base della domanda proposta, trattandosi di azione di riduzione e conseguente divisione e non sussistendo contestazioni in merito a quest'ultima, deve considerarsi pari alla quota in contestazione (cfr. Cass., 9 gennaio
7 2020, n. 195).
Ne consegue che il compenso preteso dal ricorrente deve reputarsi congruo, in quanto inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri medi per lo scaglione appena considerato.
Lo stesso ha, infatti, chiesto di riconoscere un compenso pari alla somma di euro
7.560,00 (di cui euro 2.000,00, per la fase di studio, euro 1.240,00, per la fase introduttiva ed euro 4.320,00, per la fase istruttoria), a cui devono aggiungersi gli accessori espressamente richiesti dal ricorrente, per la somma di euro 1.134,00, a titolo di rimborso forfettario al 15% per spese generali, e di euro 347,76, per la cassa avvocati, per la complessiva somma di euro 9.041,76.
Per ciò che riguarda, invece, il compenso relativo all'attività stragiudiziale accessoria espletata da anch'esso liquidabile sulla base delle tabelle allegate al d.m. Parte_1
n. 55 del 2014, ratione temporis rilevante, deve, anzitutto, precisarsi che il valore dell'affare è da determinare alla luce del valore delle pretese avanzate da Per_1
e che lo stesso è, quindi, riconducibile allo scaglione compreso fra euro
[...]
260.000,00 ed euro 520.000,00.
A mente di ciò, si osserva che l'importo di euro 1.200,00, preteso dal ricorrente, inferiore all'importo minimo liquidabile sulla base dei parametri appena menzionati, deve considerarsi congruo, con la sola esigenza di computare gli accessori richiesti dal medesimo, quantificabili nella somma di euro 180,00, a titolo di rimborso forfettario spese generali, e di euro 55,20, per cassa avvocati, per cui l'importo spettante a tale titolo
è pari ad euro 1.435,20.
Il compenso complessivamente liquidabile in favore del professionista per l'attività giudiziale e per quella stragiudiziale svolta, facendo applicazione dei parametri di legge, nei limiti delle richieste dal medesimo formulate, è, dunque, pari ad euro 10.476,96, somma che include anche gli accessori del rimborso forfettario delle spese generali e della cassa avvocati, nella misura prevista per legge, e da cui occorre detrarre i due acconti che il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto per la somma di euro 1.639,35 e di euro
1.639,36, anch'esse comprensive degli accessori appena citati, con esclusione dell'i.v.a.,
8 al fine di operare il confronto fra due somme omogenee (cfr. doc. 28 del fascicolo di parte ricorrente).
L'importo residuo spettante al professionista, già comprensivo di rimborso forfettario spese generali e di cassa avvocati, risulta, dunque, pari ad euro 7.198,25, oltre i.v.a. nella misura di legge, se dovuta, rispetto a cui dovranno riconoscersi gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della messa in mora (22.6.2022) al soddisfo (cfr. doc. 29 del fascicolo di parte ricorrente), mancando una espressa domanda di applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284 c. 4 c.c. e dovendo, sul punto, ricordarsi che “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. Cass., 19 agosto 2022, n.
24973).
Merita, da ultimo, precisare che la somma residua così quantificata non si colloca oltre il valore della domanda proposta, in quanto nelle proprie conclusioni il ricorrente ha indicato unicamente la somma al medesimo spettante come compenso, chiedendo espressamente il computo degli accessori, che sono stati appunto quantificati e inclusi nella somma liquidata nella presente sede.
4. Concludendo, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta nella misura sopra precisata.
Le spese di lite, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte resistente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
9 Si ritiene, nella specie, di fare applicazione dei parametri minimi, data la non elevata complessità delle questioni poste, il limitato svolgimento della fase di trattazione e il valore della causa, che si colloca di poco al di sopra del margine inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da e condanna a Parte_1 Controparte_1
corrispondere, in favore del primo, la complessiva somma di euro 7.198,25, oltre i.v.a. da computare nella misura di legge, se dovuta, e interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data del 22.6.2022 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate nella somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro 264,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Pamela De Meo D'Onorio, dichiaratosi antistatario.
Velletri, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
10